Art. 2.
La spesa relativa al contributo da concedere nei limiti indicati nel precedente articolo, e cioe' per il materiale rotabile, fara' carico ai fondi gia' stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221 .
La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e, di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
La spesa relativa al contributo da concedere nei limiti indicati nel precedente articolo, e cioe' per il materiale rotabile, fara' carico ai fondi gia' stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221 .
La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e, di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO