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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2376/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Stefano n. 48, elettivamente domiciliata in Modica, via Mercè n. 61, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Vicari, per mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...], in Corso Oceano C.F._2
Atlantico n. 11, rappresentato e difeso, per mandato allegato in foglio separato alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Giuseppe Rustico, presso il cui studio in Ispica (RG), in via M. D'Azeglio n. 30, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con in data 29 aprile 1999, in Ragusa, dal quale Controparte_1 erano nate le figlie (il 11.09.1999), economicamente indipendente, ed Per_1
(il 09.12.2004); chiedeva altresì corrispondersi alla Persona_2 stessa la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia
, attualmente non ancora indipendente, oltre al 50% Persona_2 delle spese straordinarie nell'interesse della predetta.
Si costituiva , il quale aderiva alla pronuncia Controparte_1 divorzile, mentre si opponeva alla pretesa di controparte riguardante un assegno per il mantenimento della figlia . Per_2
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
In sede di verbale di udienza del 06.02.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo, già depositato in atti, unitamente alla relativa istanza del 17.01.2025, e quindi chiedevano autorizzarsi la trasformazione 4
del rito da giudiziale in consensuale, alle condizioni ivi stabilite;
il Giudice
Delegato disponeva in conformità.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 13.12.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nei rispettivi scritti difensivi, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Nessuna ulteriore condizione è stata pattuita tra le parti, avendo le stesse dato atto di essere economicamente autosufficienti, con conseguente rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento, nonchè avendo dichiarato che le figlie ed sono allo stato attuale economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti, e non coabitano più con la madre, per cui nulla sarà dovuto per il loro mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate tra di esse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
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Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 29.04.1999, in Ragusa, dai coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Ragusa il 24.02.1971 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 1999, p. II, serie A, atto n. 32);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 19 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti