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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere COsigliere
Dott. Corrado Croci COsigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 779 / 2025 R.G.;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti VOGLIANO Parte_1 P.IVA_1
ES e MA BR ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
VIA GOFFREDO MAMELI, 33 15033 CASALE MONFERRATO;
- reclamante
Oggetto: reclamo contro diniego di omologa di accordo di ristrutturazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “In totale riforma del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Vercelli il 22.05.2025, disporre l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57
CCII sottoscritto da TE. con i creditori e qui allegato al doc. 26, da intendersi CP_1 integralmente trascritto”. 1
Per il P.G.: “Chiede il rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - con sede in Casale M.to, ha per oggetto sociale la ristrutturazione e la Parte_1
Parte vendita di immobili;
e sono controllate al 51 % dalla CP_1 COtroparte_2 [...]
e fanno tutte parte di un unico gruppo. COtroparte_3
ParteCO 1.2 – Già nel febbraio 2016, aveva concluso con i suoi creditori finanziari un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall., che tuttavia non veniva onorato.
1.3 – Perdurando la crisi del mercato immobiliare e preso atto della impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività e della situazione di forte squilibrio economico e Pa finanziario della società, . ha concluso con i propri creditori finanziari (gli stessi CP_1
con i quali aveva stipulato nel 2016 il piano attestato di risanamento, poi non rispettato) un accordo ai sensi dell'art. 57 c.c.i.i., con annesso piano di risanamento economico- finanziario, chiedendone l'omologazione, con ricorso in data 9.04.2025, al Tribunale di
Vercelli.
I creditori con i quali è stato raggiunto l'accordo, sottoscritto il 4.04.2025, sono: CP_4
, (cessionaria da ed il cui
[...] COtroparte_5 CP_6 COtroparte_7
credito è garantito da ipoteca sul complesso immobiliare di via Manzoni-via Eccettuato a
Casale), , (il cui credito è garantito da ipoteca sul complesso CP_8 CP_9
immobiliare di via Setificio a Casale), e CP_10 CP_11 CP_12
tali creditori rappresenterebbero almeno il 60 % dell'esposizione debitoria
[...] della società (precisamente, la percentuale è il 69 %), secondo quanto richiede l'art. 57, co.
1, c.c.i.i.
1.3 – Nel dettaglio, il piano di ristrutturazione annesso all'accordo è finalizzato alla liquidazione dell'attivo e alla ristrutturazione del debito della società; il piano viene predisposto congiuntamente tra le tre società del gruppo (pur dichiarando non trattarsi di un accordo di gruppo ai sensi dell'art. 284 c.c.i.i.) e prevede:
2 a) la completa vendita degli immobili tra il 2025 e il 2026, con una prospettiva di realizzo, rispettivamente, di € 148.800 e di € 119.000, per un totale di € 269.000, computando nel volume delle vendite annuali sia i preliminari sia i definitivi e imputando le maggiori vendite immobiliari realizzate nell'anno precedente a deconto del realizzo previsto per l'anno successivo. Il valore del patrimonio immobiliare viene infatti stimato in € 269 mila.
Si prevede, peraltro, un termine “di grazia” di sei mesi per eventuali ritardi, oltre il quale il piano si intenderà risolto in forza di clausola risolutiva espressa;
b) il riparto finale ai creditori (sia quelli aderenti, sia quelli non aderenti) in data prossima al
31.12.2026;
c) la successiva cancellazione della società da Registro Imprese.
L'accordo è garantito da fideiussione di Parte_3 Parte_4
1.4 – CO sentenza ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.c.i.i. del 26.05.2025, il Tribunale di Vercelli, dopo una prima richiesta di chiarimenti e di integrazioni documentali, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa dell'accordo per difetto dei requisiti (e senza che fosse stata presentata alcuna opposizione da parte dei creditori non aderenti), sui seguenti rilievi:
a) le previsioni e modalità di soddisfacimento dei creditori non aderenti sono poste in maniera del tutto contraddittoria, e comunque non idonea ex art. 57, co. 3, c.c.i.i.: nel piano si dice che il soddisfacimento dei creditori estranei avverrà mediante liquidazione dell'attivo non ipotecato, ossia per la parte eccedente il valore delle ipoteche, o comunque con la liquidazione degli immobili;
a fronte della richiesta di integrazione e delle osservazioni del giudice relatore, TE. avrebbe mutato le previsioni e modalità di soddisfacimento dei CP_1
creditori non aderenti, asserendo che essi verrebbero soddisfatti con la liquidità della società
(€ 12.319,71), aumentata del credito vantato verso il Comune di Casale Monferrato (€
30.645,06) che si dice nel frattempo incassato.
Tuttavia, ad oggi la liquidità che nella seconda versione dell'accordo verrebbe destinata a pagare i creditori estranei non veniva documentata da un estratto conto bancario aggiornato, essendo il prospetto “liquidità minima” prevista, che non è neppure un e/c, fermo a dicembre
2024), né l'attestazione risulta aver adeguatamente verificato l'attualità delle disponibilità liquide, essendosi basata sui dati contabili aggiornati al 31.08.2024, salvo verifica di non scostamento di tali dati al 31.12 seguente;
b) premesso che il giudizio di fattibilità del piano formulato dal professionista non riguarda solo il soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo, ma in generale la tenuta del piano di risanamento nel suo complesso, sicchè non è sufficiente l'adesione di una percentuale
3 del ceto creditorio per ritenere ammissibile l'accordo e l'annesso piano, permarrebbero, secondo la stessa relazione dell'attestatore, una serie di incertezze che rendono il piano inidoneo al suo realizzo, ed in particolare:
- vi è incertezza rispetto ai tempi e ai valori di vendita (pag. 37 della relazione attestata);
- sono difficoltà ad alienare la tettoia di via Manzoni a Casale, la quale addirittura non risulta autorizzata (pag. 22), i box e l'altra tettoia di via Colombo, sempre a Casale.
Così, infatti, la relazione attestata, pag. 22, all. i):
- le proposte di acquisto già avanzate e apparentemente più affidabili sono scarsamente affidabili: l'unico preliminare ad oggi concluso riguarda l'acquisto dell'immobile di via Setificio in Casale, la proposta di acquisto, già scaduta nelle more, è bensì stata prorogata al
30.06.2025, ma permane l'incertezza derivante dal fatto che la promittente acquirente non ha ancora avuto accesso al mutuo necessario per procurarsi gli strumenti finanziari con cui procedere all'acquisto.
Così la relazione attestata, pag. 37:
4 - la perizia di stima degli immobili è stata redatta dal geom. nel 2022 sulla Persona_1 base di una generica analisi di mercato (secondo quanto dice l'attestatore) e la conferma dei dati, compiuta dal professionista a seguito dei rilievi del Tribunale, è avvenuta senza eseguire nuove ispezioni sugli immobili e sulla base di una generica analisi di mercato;
essa, inoltre, si basa su semplici schede di valutazione, prive di contenuti assertivi e di verifica della conformità urbanistico-catastale degli immobili.
Così pag. 22 della relazione attestata:
- non vengono adeguatamente trattate le iniziative da adottare nel caso di scostamento dagli obiettivi pianificati (c.d. stress test), come invece richiesto dall'art. 56, co. 2, lett. f), c.c.i.i. (“i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli
5 strumenti da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto”). In particolare, viene ritenuto inidoneo il fondo rischi di soli € 10.000 a fronte di un debito da saldare che dagli originari 4,5 milioni di euro, si sarebbe ridotto per effetto della rinuncia parziale dei creditori ad oltre 387 mila euro (i fondi appostati, compresi i costi per il 2027, sono solo il 3,07 % del debito da soddisfare);
c) il piano di ristrutturazione proposto sarebbe, a tutti gli effetti, un piano di gruppo, come risulta, oltre che dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che l'attestatore evidenzia come Pa il piano di risanamento di . sia intimamente legato a quello delle altre società CP_1
collegate al punto che le criticità del singolo piano assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società; e se così è, mancherebbe l'attestazione dell'advisor sulla maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario piuttosto che piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa, secondo quanto richiede l'art. 284, co. 5, c.c.i.i.
Così, a riguardo, l'attestatore, pag. 28:
e a pag. 37:
6 1.6 – In parallelo, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato inammissibile anche la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione presentato da e, con sent. COtroparte_2
n.18/2025 pubblicata il 22.5.2025, su richiesta dei creditori di questa, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società del gruppo Parte_3
2. – Avverso la sentenza di inammissibilità dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione ha proposto reclamo TE CP_1
Il reclamo è stato notificato ai creditori non aderenti all'accordo, sebbene in primo grado non fosse stata presentata alcuna opposizione da parte di essi.
2.1 – CO il primo motivo si contesta l'affermazione del Tribunale per cui non vi sarebbe garanzia del pagamento dei creditori non aderenti all'accordo: si ribadisce che detto pagamento, per un totale di € 35.544, avverrebbe con le liquidità di cassa, incrementate dalla riscossione del credito verso il Parte_5
2.2 – CO il secondo motivo, la società reclamante riferisce di avere integrato la relazione sulla sua situazione economico-finanziaria con i dati al 31.12.2024, comprendendovi anche le previsioni di vendita degli immobili, con l'indicazione analitica e particolareggiata di ogni posta.
Si ribadisce, anzitutto, che l'accordo riguarda il 69 % dei crediti complessivi della società e che anche i creditori ipotecari lo hanno sottoscritto, ben consapevoli delle possibili criticità; anzi, le criticità, a ben vedere, riguarderebbero proprio e soltanto i creditori aderenti, e non i creditori estranei, per i quali sussisterebbero risorse sufficienti al loro soddisfacimento.
7 In particolare:
- sebbene le schede di valutazione del geom. isalgano al 2022, esse sono Persona_2 state confermate dal perito con dichiarazione dell'8.11.2024 e l'attestatore le dichiara aggiornate;
- riguardo all'immobile di via Setificio n. 11/B, non inciderebbe sulle possibilità del suo realizzo il fatto che la promittente acquirente, con cui è stato rinnovato il preliminare di vendita, non abbia ancora avuto accesso ad un finanziamento bancario per l'acquisto, dato che si tratterebbe di una variabile assolutamente normale e comune alla maggior parte delle compravendite.
Parte 2.3 – CO il terzo motivo, ribadisce che il ricorso ad un piano unico per il gruppo, CP_1 secondo la previsione dell'art. 284 c.c.i.i., è meramente facoltativo e che, nel caso di specie, si è preferito depositare distinti piani delle tre società (la capogruppo CP_3
Pa CO
e le controllate . e ), corredati da separate relazioni
[...] CP_2 dell'attestatore; non vi sono, del resto, crediti infragruppo, ad eccezione del pagamento, da parte di , di un debito verso la di circa 23 mila euro, sicchè CP_3 CP_2
la presentazione di un piano di gruppo o di piani strettamente coordinati non avrebbe comportato alcun beneficio per il soddisfacimento dei creditori delle singole società.
Le attestazioni richieste dall'art. 284, co. 4 e 5, c.c.i.i. sono, invece previste solo per il caso di piano unitario del gruppo o di piani collegati e coordinati, mentre qui si verterebbe in una ipotesi differente ed errata sarebbe, quindi, la decisione del Tribunale di censurare il piano perché mancante di dette attestazioni.
3. – I primi due motivi di impugnazione sono infondati.
3.1 – L'art. 57 c.c.i.i. stabilisce uno stretto legame tra l'accordo di ristrutturazione ed il piano di ristrutturazione debito ad esso sotteso: non solo, infatti, impone, quale contenuto necessario dell'accordo, l'indicazione degli elementi del piano-economico finanziario che ne consentono l'esecuzione (co. 2), ma individua anche il contenuto che il piano deve avere attraverso il richiamo, contenuto nello stesso comma 2, all'art. 56, dedicato al piano attestato di risanamento, e specifica come lo stesso piano di risanamento debba essere oggetto di attestazione.
E' corretto, quindi, il rilievo del Tribunale di Vercelli per cui per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione non è sufficiente la verifica della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei
8 creditori estranei all'accordo, con la tempistica indicata nell'art. 57, co 3, ma occorre più in generale verificare l'esistenza di un correlato piano economico-finanziario di risanamento ai sensi dell'art. 56, che esso sia attestato sotto il profilo, tra l'altro, della sua fattibilità e che detto piano appaia “idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico- finanziari”, secondo, appunto, la previsione dell'art. 56, co. 1, del codice della crisi.
3.2 – L'art. 57, co. 3, c.c.i.i. prevede, come condizione per l'omologa, che l'accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Parte Sulla scorta delle precisazioni fornite dal suo difensore nel giudizio di primo grado,
[...] pretende di pagare i creditori estranei all'accordo, per un totale di € 35.544, utilizzando CP_1 la liquidità di cassa (€ 12.319,71) incrementata dell'importo di un credito verso il
[...]
di € 30.645,06, che sarebbe stato nel frattempo pagato. Così, al riguardo, la Parte_5 memoria 8.05.2025, pag. 4: “Stabilito che i debiti verso i creditori non aderenti ammontano complessivamente ad Euro 35.544,06, le risorse destinate al loro integrale soddisfacimento derivano dalla liquidità disponibile (Euro 12.319,71) aumentata del credito verso il Comune di Casale Monferrato per il rimborso di oneri concessori versati in eccedenza (Euro
30.645,06 già incassati nel frattempo) pertanto non è necessaria alcuna cessione di immobili per il pagamento dei creditori estranei nei modi e nei tempi previsti dalla Legge”.
Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale di Vercelli e non smentito da ulteriori produzioni in questa sede, manca un estratto conto aggiornato od altro documento contabile che attesti l'incasso, nelle more, del menzionato credito verso il , dato che il Parte_5 doc.
1.2.30 prodd. prime cure, denominato “liquidità minima”, è un semplice prospetto contabile che nulla prova di quanto dispone in denaro liquido l'odierna reclamante:
A sua volta, la relazione attestata dell'advisor non consente di superare questo dubbio, dato che essa si basa sui dati contabili di cassa al 31.08.2024, con verifica di non scostamento di tali dati al 31.12 seguente, e proprio a quella data la relazione indica una disponibilità di cassa di soli € 12.319,71 (§ 14.8 della relazione), che corrisponde alla somma al netto dell'incasso del presunto credito verso il Parte_5
Non vi è perciò prova dell'incasso del credito e quindi, in ultima analisi, dell'esistenza di una liquidità di cassa sufficiente a pagare i creditori estranei con la tempistica richiesta dall'art. 57, co. 3, c.c.i.i. – e tanto basterebbe a respingere l'omologa del piano.
9 3.3 – D'altro canto, e richiamando i rilievi di cui sopra, al § 3.1, è altresì da condividere la affermazione del giudicante di prime cure per cui il piano di risanamento collegato all'accordo appare di dubbia fattibilità quanto ai tempi e alle prospettive di realizzo, né gli argomenti spesi dalla reclamante in questa sede consentono di superare le perplessità evidenziate dal Tribunale, proprio sulla scorta di quanto dichiarato dall'advisor e dal perito stimatore della società.
Nello specifico:
- la conferma del geom. elle stime operate nella perizia risalente al 2022 Persona_2 con dichiarazione dell'8.11.2024 deriva da un esame superficiale limitato ad una mera lettura del dato riportato dalle riviste di settore e dalle banche dati dell'AGENZIA
ENTRATE sull'andamento dei prezzi degli immobili nella zona, senza che lo stesso perito abbia visionato gli immobili oggetto di valutazione aggiornata (così la dichiarazione dell'8.11.2024, al doc. 28: “Nella mia valutazione iniziale i parametri utilizzati erano stati
i valori medi di compravendita registrati nell'areale in cui questi erano stati edificati e da una ricerca dei valori di vendita proposti dalle agenzie immobiliari della zona al fine di stabilire un corretto valore di mercato che rendesse gli immobili alienabili nel breve medio periodo. Rivedendo le mie valutazioni fatte all'epoca al fine di poterle attualizzare a ottobre 2024, devo constatare che le riviste di settore e le banche dati dell'agenzia delle entrate rilevano che il mercato immobiliare del Nord Italia mostra segnali di rallentamento nella compravendita rispetto agli anni precedenti, pur mantenendo una moderata crescita in alcuni segmenti”). Permangono, cioè, le perplessità sull'attualità dei valori di stima degli immobili da alienare per procurarsi la provvista occorrente al pagamento dei creditori aderenti all'accordo, dato che l'aggiornamento dei valori di stima non può essere liquidato con delle considerazioni astratte e prive di riferimenti concreti sull'andamento del mercato immobiliare nel periodo di riferimento;
- rimane, inoltre, il fatto che le schede immobiliari redatte nel 2022 dal geom. Per_2
non fanno alcun riferimento alla regolarità urbanistico-catastale dei fabbricati,
[...]
che è evidentemente un elemento che incide sul prezzo e rappresenta, quindi, un elemento giustificativo del valore attribuito, e neppure si dice alcunchè della durata residua della locazione per gli alloggi locati, limitandosi il professionista ad attribuire un anonimo coefficiente di valutazione in relazione a tale condizione;
- non vi è certezza sui tempi di cessione del patrimonio immobiliare da alienare e la proroga del termine di conclusione del definitivo per l'immobile di via Setificio n. 11/B
10 non vuol dire ancora che la promittente acquirente – che intende procurarsi il denaro necessario all'acquisto col ricorso al credito bancario – sia in grado alla scadenza di onorare il suo impegno, non avendo ancora concluso il mutuo con un istituto bancario;
tale ultima circostanza non può essere ritenuta “una variabile assolutamente normale e comune alla maggior parte delle compravendite”, costituendo invece una condizione indispensabile perché tale operazione di alienazione si possa, nei fatti, realizzare.
In altre parole, il piano ex art. 56 c.c.i.i. si rivela inidoneo al suo realizzo, né è sufficiente l'adesione di una percentuale del ceto creditorio per giustificare l'omologa dell'accordo collegato, atteso l'inscindibile legame funzionale tra l'accordo stesso e il progetto di risanamento finanziario dei debiti sociali.
3.4 – La reiezione del primo e del secondo motivo di impugnazione attestano come l'accordo Pa di ristrutturazione proposto da . difetti dei requisiti di legge per essere omologato;
CP_1
col che rimane assorbita ogni valutazione riguardo al terzo motivo di gravame.
4. – Il reclamo deve, per concludere, essere respinto.
Nulla a provvedere sulle spese, non essendosi costituito alcun creditore.
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo Pa ex art. 51 c.c.i.i. proposto da . avverso la sentenza ex art. 48, co. 6, c.c.i.i. emessa CP_1
dal Tribunale di Vercelli in data 22.05.2025, con ricorso depositato in data 23.06.2025:
a) respinge il reclamo;
b) nulla a provvedere sulle spese;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
11 Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il COsigliere Est.
Dott. Corrado Croci
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere COsigliere
Dott. Corrado Croci COsigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 779 / 2025 R.G.;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti VOGLIANO Parte_1 P.IVA_1
ES e MA BR ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
VIA GOFFREDO MAMELI, 33 15033 CASALE MONFERRATO;
- reclamante
Oggetto: reclamo contro diniego di omologa di accordo di ristrutturazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “In totale riforma del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Vercelli il 22.05.2025, disporre l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57
CCII sottoscritto da TE. con i creditori e qui allegato al doc. 26, da intendersi CP_1 integralmente trascritto”. 1
Per il P.G.: “Chiede il rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - con sede in Casale M.to, ha per oggetto sociale la ristrutturazione e la Parte_1
Parte vendita di immobili;
e sono controllate al 51 % dalla CP_1 COtroparte_2 [...]
e fanno tutte parte di un unico gruppo. COtroparte_3
ParteCO 1.2 – Già nel febbraio 2016, aveva concluso con i suoi creditori finanziari un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), l. fall., che tuttavia non veniva onorato.
1.3 – Perdurando la crisi del mercato immobiliare e preso atto della impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività e della situazione di forte squilibrio economico e Pa finanziario della società, . ha concluso con i propri creditori finanziari (gli stessi CP_1
con i quali aveva stipulato nel 2016 il piano attestato di risanamento, poi non rispettato) un accordo ai sensi dell'art. 57 c.c.i.i., con annesso piano di risanamento economico- finanziario, chiedendone l'omologazione, con ricorso in data 9.04.2025, al Tribunale di
Vercelli.
I creditori con i quali è stato raggiunto l'accordo, sottoscritto il 4.04.2025, sono: CP_4
, (cessionaria da ed il cui
[...] COtroparte_5 CP_6 COtroparte_7
credito è garantito da ipoteca sul complesso immobiliare di via Manzoni-via Eccettuato a
Casale), , (il cui credito è garantito da ipoteca sul complesso CP_8 CP_9
immobiliare di via Setificio a Casale), e CP_10 CP_11 CP_12
tali creditori rappresenterebbero almeno il 60 % dell'esposizione debitoria
[...] della società (precisamente, la percentuale è il 69 %), secondo quanto richiede l'art. 57, co.
1, c.c.i.i.
1.3 – Nel dettaglio, il piano di ristrutturazione annesso all'accordo è finalizzato alla liquidazione dell'attivo e alla ristrutturazione del debito della società; il piano viene predisposto congiuntamente tra le tre società del gruppo (pur dichiarando non trattarsi di un accordo di gruppo ai sensi dell'art. 284 c.c.i.i.) e prevede:
2 a) la completa vendita degli immobili tra il 2025 e il 2026, con una prospettiva di realizzo, rispettivamente, di € 148.800 e di € 119.000, per un totale di € 269.000, computando nel volume delle vendite annuali sia i preliminari sia i definitivi e imputando le maggiori vendite immobiliari realizzate nell'anno precedente a deconto del realizzo previsto per l'anno successivo. Il valore del patrimonio immobiliare viene infatti stimato in € 269 mila.
Si prevede, peraltro, un termine “di grazia” di sei mesi per eventuali ritardi, oltre il quale il piano si intenderà risolto in forza di clausola risolutiva espressa;
b) il riparto finale ai creditori (sia quelli aderenti, sia quelli non aderenti) in data prossima al
31.12.2026;
c) la successiva cancellazione della società da Registro Imprese.
L'accordo è garantito da fideiussione di Parte_3 Parte_4
1.4 – CO sentenza ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.c.i.i. del 26.05.2025, il Tribunale di Vercelli, dopo una prima richiesta di chiarimenti e di integrazioni documentali, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa dell'accordo per difetto dei requisiti (e senza che fosse stata presentata alcuna opposizione da parte dei creditori non aderenti), sui seguenti rilievi:
a) le previsioni e modalità di soddisfacimento dei creditori non aderenti sono poste in maniera del tutto contraddittoria, e comunque non idonea ex art. 57, co. 3, c.c.i.i.: nel piano si dice che il soddisfacimento dei creditori estranei avverrà mediante liquidazione dell'attivo non ipotecato, ossia per la parte eccedente il valore delle ipoteche, o comunque con la liquidazione degli immobili;
a fronte della richiesta di integrazione e delle osservazioni del giudice relatore, TE. avrebbe mutato le previsioni e modalità di soddisfacimento dei CP_1
creditori non aderenti, asserendo che essi verrebbero soddisfatti con la liquidità della società
(€ 12.319,71), aumentata del credito vantato verso il Comune di Casale Monferrato (€
30.645,06) che si dice nel frattempo incassato.
Tuttavia, ad oggi la liquidità che nella seconda versione dell'accordo verrebbe destinata a pagare i creditori estranei non veniva documentata da un estratto conto bancario aggiornato, essendo il prospetto “liquidità minima” prevista, che non è neppure un e/c, fermo a dicembre
2024), né l'attestazione risulta aver adeguatamente verificato l'attualità delle disponibilità liquide, essendosi basata sui dati contabili aggiornati al 31.08.2024, salvo verifica di non scostamento di tali dati al 31.12 seguente;
b) premesso che il giudizio di fattibilità del piano formulato dal professionista non riguarda solo il soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo, ma in generale la tenuta del piano di risanamento nel suo complesso, sicchè non è sufficiente l'adesione di una percentuale
3 del ceto creditorio per ritenere ammissibile l'accordo e l'annesso piano, permarrebbero, secondo la stessa relazione dell'attestatore, una serie di incertezze che rendono il piano inidoneo al suo realizzo, ed in particolare:
- vi è incertezza rispetto ai tempi e ai valori di vendita (pag. 37 della relazione attestata);
- sono difficoltà ad alienare la tettoia di via Manzoni a Casale, la quale addirittura non risulta autorizzata (pag. 22), i box e l'altra tettoia di via Colombo, sempre a Casale.
Così, infatti, la relazione attestata, pag. 22, all. i):
- le proposte di acquisto già avanzate e apparentemente più affidabili sono scarsamente affidabili: l'unico preliminare ad oggi concluso riguarda l'acquisto dell'immobile di via Setificio in Casale, la proposta di acquisto, già scaduta nelle more, è bensì stata prorogata al
30.06.2025, ma permane l'incertezza derivante dal fatto che la promittente acquirente non ha ancora avuto accesso al mutuo necessario per procurarsi gli strumenti finanziari con cui procedere all'acquisto.
Così la relazione attestata, pag. 37:
4 - la perizia di stima degli immobili è stata redatta dal geom. nel 2022 sulla Persona_1 base di una generica analisi di mercato (secondo quanto dice l'attestatore) e la conferma dei dati, compiuta dal professionista a seguito dei rilievi del Tribunale, è avvenuta senza eseguire nuove ispezioni sugli immobili e sulla base di una generica analisi di mercato;
essa, inoltre, si basa su semplici schede di valutazione, prive di contenuti assertivi e di verifica della conformità urbanistico-catastale degli immobili.
Così pag. 22 della relazione attestata:
- non vengono adeguatamente trattate le iniziative da adottare nel caso di scostamento dagli obiettivi pianificati (c.d. stress test), come invece richiesto dall'art. 56, co. 2, lett. f), c.c.i.i. (“i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli
5 strumenti da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto”). In particolare, viene ritenuto inidoneo il fondo rischi di soli € 10.000 a fronte di un debito da saldare che dagli originari 4,5 milioni di euro, si sarebbe ridotto per effetto della rinuncia parziale dei creditori ad oltre 387 mila euro (i fondi appostati, compresi i costi per il 2027, sono solo il 3,07 % del debito da soddisfare);
c) il piano di ristrutturazione proposto sarebbe, a tutti gli effetti, un piano di gruppo, come risulta, oltre che dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che l'attestatore evidenzia come Pa il piano di risanamento di . sia intimamente legato a quello delle altre società CP_1
collegate al punto che le criticità del singolo piano assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società; e se così è, mancherebbe l'attestazione dell'advisor sulla maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario piuttosto che piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa, secondo quanto richiede l'art. 284, co. 5, c.c.i.i.
Così, a riguardo, l'attestatore, pag. 28:
e a pag. 37:
6 1.6 – In parallelo, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato inammissibile anche la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione presentato da e, con sent. COtroparte_2
n.18/2025 pubblicata il 22.5.2025, su richiesta dei creditori di questa, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società del gruppo Parte_3
2. – Avverso la sentenza di inammissibilità dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione ha proposto reclamo TE CP_1
Il reclamo è stato notificato ai creditori non aderenti all'accordo, sebbene in primo grado non fosse stata presentata alcuna opposizione da parte di essi.
2.1 – CO il primo motivo si contesta l'affermazione del Tribunale per cui non vi sarebbe garanzia del pagamento dei creditori non aderenti all'accordo: si ribadisce che detto pagamento, per un totale di € 35.544, avverrebbe con le liquidità di cassa, incrementate dalla riscossione del credito verso il Parte_5
2.2 – CO il secondo motivo, la società reclamante riferisce di avere integrato la relazione sulla sua situazione economico-finanziaria con i dati al 31.12.2024, comprendendovi anche le previsioni di vendita degli immobili, con l'indicazione analitica e particolareggiata di ogni posta.
Si ribadisce, anzitutto, che l'accordo riguarda il 69 % dei crediti complessivi della società e che anche i creditori ipotecari lo hanno sottoscritto, ben consapevoli delle possibili criticità; anzi, le criticità, a ben vedere, riguarderebbero proprio e soltanto i creditori aderenti, e non i creditori estranei, per i quali sussisterebbero risorse sufficienti al loro soddisfacimento.
7 In particolare:
- sebbene le schede di valutazione del geom. isalgano al 2022, esse sono Persona_2 state confermate dal perito con dichiarazione dell'8.11.2024 e l'attestatore le dichiara aggiornate;
- riguardo all'immobile di via Setificio n. 11/B, non inciderebbe sulle possibilità del suo realizzo il fatto che la promittente acquirente, con cui è stato rinnovato il preliminare di vendita, non abbia ancora avuto accesso ad un finanziamento bancario per l'acquisto, dato che si tratterebbe di una variabile assolutamente normale e comune alla maggior parte delle compravendite.
Parte 2.3 – CO il terzo motivo, ribadisce che il ricorso ad un piano unico per il gruppo, CP_1 secondo la previsione dell'art. 284 c.c.i.i., è meramente facoltativo e che, nel caso di specie, si è preferito depositare distinti piani delle tre società (la capogruppo CP_3
Pa CO
e le controllate . e ), corredati da separate relazioni
[...] CP_2 dell'attestatore; non vi sono, del resto, crediti infragruppo, ad eccezione del pagamento, da parte di , di un debito verso la di circa 23 mila euro, sicchè CP_3 CP_2
la presentazione di un piano di gruppo o di piani strettamente coordinati non avrebbe comportato alcun beneficio per il soddisfacimento dei creditori delle singole società.
Le attestazioni richieste dall'art. 284, co. 4 e 5, c.c.i.i. sono, invece previste solo per il caso di piano unitario del gruppo o di piani collegati e coordinati, mentre qui si verterebbe in una ipotesi differente ed errata sarebbe, quindi, la decisione del Tribunale di censurare il piano perché mancante di dette attestazioni.
3. – I primi due motivi di impugnazione sono infondati.
3.1 – L'art. 57 c.c.i.i. stabilisce uno stretto legame tra l'accordo di ristrutturazione ed il piano di ristrutturazione debito ad esso sotteso: non solo, infatti, impone, quale contenuto necessario dell'accordo, l'indicazione degli elementi del piano-economico finanziario che ne consentono l'esecuzione (co. 2), ma individua anche il contenuto che il piano deve avere attraverso il richiamo, contenuto nello stesso comma 2, all'art. 56, dedicato al piano attestato di risanamento, e specifica come lo stesso piano di risanamento debba essere oggetto di attestazione.
E' corretto, quindi, il rilievo del Tribunale di Vercelli per cui per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione non è sufficiente la verifica della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei
8 creditori estranei all'accordo, con la tempistica indicata nell'art. 57, co 3, ma occorre più in generale verificare l'esistenza di un correlato piano economico-finanziario di risanamento ai sensi dell'art. 56, che esso sia attestato sotto il profilo, tra l'altro, della sua fattibilità e che detto piano appaia “idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico- finanziari”, secondo, appunto, la previsione dell'art. 56, co. 1, del codice della crisi.
3.2 – L'art. 57, co. 3, c.c.i.i. prevede, come condizione per l'omologa, che l'accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Parte Sulla scorta delle precisazioni fornite dal suo difensore nel giudizio di primo grado,
[...] pretende di pagare i creditori estranei all'accordo, per un totale di € 35.544, utilizzando CP_1 la liquidità di cassa (€ 12.319,71) incrementata dell'importo di un credito verso il
[...]
di € 30.645,06, che sarebbe stato nel frattempo pagato. Così, al riguardo, la Parte_5 memoria 8.05.2025, pag. 4: “Stabilito che i debiti verso i creditori non aderenti ammontano complessivamente ad Euro 35.544,06, le risorse destinate al loro integrale soddisfacimento derivano dalla liquidità disponibile (Euro 12.319,71) aumentata del credito verso il Comune di Casale Monferrato per il rimborso di oneri concessori versati in eccedenza (Euro
30.645,06 già incassati nel frattempo) pertanto non è necessaria alcuna cessione di immobili per il pagamento dei creditori estranei nei modi e nei tempi previsti dalla Legge”.
Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale di Vercelli e non smentito da ulteriori produzioni in questa sede, manca un estratto conto aggiornato od altro documento contabile che attesti l'incasso, nelle more, del menzionato credito verso il , dato che il Parte_5 doc.
1.2.30 prodd. prime cure, denominato “liquidità minima”, è un semplice prospetto contabile che nulla prova di quanto dispone in denaro liquido l'odierna reclamante:
A sua volta, la relazione attestata dell'advisor non consente di superare questo dubbio, dato che essa si basa sui dati contabili di cassa al 31.08.2024, con verifica di non scostamento di tali dati al 31.12 seguente, e proprio a quella data la relazione indica una disponibilità di cassa di soli € 12.319,71 (§ 14.8 della relazione), che corrisponde alla somma al netto dell'incasso del presunto credito verso il Parte_5
Non vi è perciò prova dell'incasso del credito e quindi, in ultima analisi, dell'esistenza di una liquidità di cassa sufficiente a pagare i creditori estranei con la tempistica richiesta dall'art. 57, co. 3, c.c.i.i. – e tanto basterebbe a respingere l'omologa del piano.
9 3.3 – D'altro canto, e richiamando i rilievi di cui sopra, al § 3.1, è altresì da condividere la affermazione del giudicante di prime cure per cui il piano di risanamento collegato all'accordo appare di dubbia fattibilità quanto ai tempi e alle prospettive di realizzo, né gli argomenti spesi dalla reclamante in questa sede consentono di superare le perplessità evidenziate dal Tribunale, proprio sulla scorta di quanto dichiarato dall'advisor e dal perito stimatore della società.
Nello specifico:
- la conferma del geom. elle stime operate nella perizia risalente al 2022 Persona_2 con dichiarazione dell'8.11.2024 deriva da un esame superficiale limitato ad una mera lettura del dato riportato dalle riviste di settore e dalle banche dati dell'AGENZIA
ENTRATE sull'andamento dei prezzi degli immobili nella zona, senza che lo stesso perito abbia visionato gli immobili oggetto di valutazione aggiornata (così la dichiarazione dell'8.11.2024, al doc. 28: “Nella mia valutazione iniziale i parametri utilizzati erano stati
i valori medi di compravendita registrati nell'areale in cui questi erano stati edificati e da una ricerca dei valori di vendita proposti dalle agenzie immobiliari della zona al fine di stabilire un corretto valore di mercato che rendesse gli immobili alienabili nel breve medio periodo. Rivedendo le mie valutazioni fatte all'epoca al fine di poterle attualizzare a ottobre 2024, devo constatare che le riviste di settore e le banche dati dell'agenzia delle entrate rilevano che il mercato immobiliare del Nord Italia mostra segnali di rallentamento nella compravendita rispetto agli anni precedenti, pur mantenendo una moderata crescita in alcuni segmenti”). Permangono, cioè, le perplessità sull'attualità dei valori di stima degli immobili da alienare per procurarsi la provvista occorrente al pagamento dei creditori aderenti all'accordo, dato che l'aggiornamento dei valori di stima non può essere liquidato con delle considerazioni astratte e prive di riferimenti concreti sull'andamento del mercato immobiliare nel periodo di riferimento;
- rimane, inoltre, il fatto che le schede immobiliari redatte nel 2022 dal geom. Per_2
non fanno alcun riferimento alla regolarità urbanistico-catastale dei fabbricati,
[...]
che è evidentemente un elemento che incide sul prezzo e rappresenta, quindi, un elemento giustificativo del valore attribuito, e neppure si dice alcunchè della durata residua della locazione per gli alloggi locati, limitandosi il professionista ad attribuire un anonimo coefficiente di valutazione in relazione a tale condizione;
- non vi è certezza sui tempi di cessione del patrimonio immobiliare da alienare e la proroga del termine di conclusione del definitivo per l'immobile di via Setificio n. 11/B
10 non vuol dire ancora che la promittente acquirente – che intende procurarsi il denaro necessario all'acquisto col ricorso al credito bancario – sia in grado alla scadenza di onorare il suo impegno, non avendo ancora concluso il mutuo con un istituto bancario;
tale ultima circostanza non può essere ritenuta “una variabile assolutamente normale e comune alla maggior parte delle compravendite”, costituendo invece una condizione indispensabile perché tale operazione di alienazione si possa, nei fatti, realizzare.
In altre parole, il piano ex art. 56 c.c.i.i. si rivela inidoneo al suo realizzo, né è sufficiente l'adesione di una percentuale del ceto creditorio per giustificare l'omologa dell'accordo collegato, atteso l'inscindibile legame funzionale tra l'accordo stesso e il progetto di risanamento finanziario dei debiti sociali.
3.4 – La reiezione del primo e del secondo motivo di impugnazione attestano come l'accordo Pa di ristrutturazione proposto da . difetti dei requisiti di legge per essere omologato;
CP_1
col che rimane assorbita ogni valutazione riguardo al terzo motivo di gravame.
4. – Il reclamo deve, per concludere, essere respinto.
Nulla a provvedere sulle spese, non essendosi costituito alcun creditore.
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo Pa ex art. 51 c.c.i.i. proposto da . avverso la sentenza ex art. 48, co. 6, c.c.i.i. emessa CP_1
dal Tribunale di Vercelli in data 22.05.2025, con ricorso depositato in data 23.06.2025:
a) respinge il reclamo;
b) nulla a provvedere sulle spese;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
11 Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il COsigliere Est.
Dott. Corrado Croci
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