Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 1936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1936/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione stradale” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Giovanni Mattucci, presso il cui studio, sito in S. Maria Capua Vetere (CE), alla via Santella Parco Acacie B1, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Carlo Gagliardi e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carla
Balsamo in Afragola (CE) alla via Pavia, 74
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 31.10.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
20.11.2016 in Casaluce (CE), alle ore 22.40 circa, si trovava alla guida del motociclo
Piaggio Liberty Tg AY78052, di proprietà della madre e percorreva Controparte_3
la S.P. Teverola-Casaluce, con direzione centro città, a velocità moderata e tenendo regolarmente la destra della carreggiata;
che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, giunto all'altezza dell'esercizio commerciale ”, rimaneva coinvolto in Parte_2
un sinistro stradale causato dal conducente della autovettura Mercedes Classe E Tg
DA966ZZ, di proprietà del convenuto (assicurata per la r.c.a. con Controparte_2
polizza n. 256781831 di ) che, nel percorrere lo stesso senso di marcia Controparte_1
della S.P. Teverola-Casaluce, all'altezza del menzionato ”, rallentava e Parte_2
si spostava sulla propria sinistra quasi arrestandosi a ridosso della mezzeria, come per svoltare a sinistra;
che, improvvisamente, senza alcuna segnalazione ed incurante del traffico veicolare, l'autovettura effettuava poi un brusco e pericoloso cambio di direzione a destra, ostacolando il flusso veicolare e andando ad urtare, con la propria parte anteriore destra, la parte anteriore del ciclomotore Piaggio Liberty Tg AY78052 da lui condotto, provocando la sua caduta;
che sul luogo dell'incidente intervenivano i Carabinieri della
Sezione Radiomobile di Aversa (CE) i quali raccoglievano informazioni sull'accaduto; che in conseguenza del sinistro stradale e della rovinosa caduta, riportava danni alla propria persona per la cura dei quali si rendeva necessario il trasporto in autoambulanza presso il Presidio Ospedaliero dove, all'esito dei necessari accertamenti CP_4
strumentali e visita ortopedica, gli venivano riscontrate: “frattura scomposta pluriframmentaria del terzo medio diafisiario di tibia e perone. Frattura scomposta ossa nasali”; di essere stato ricoverato, dunque, presso il reparto di ortopedia del
[...]
per essere sottoposto, in data 21.11.2016, ad intervento chirurgico Controparte_5
di “riduzione e stabilizzazione con fissatore esterno di tibia e fibula”, di essere stato dimesso il 24.11.2016 e di aver quindi poi iniziato un lungo periodo di recupero;
che, dopo un lungo periodo di convalescenza, cure e fisioterapia risultava, dunque, clinicamente guarito in data 19.1.2018 con postumi permanenti valutati nella misura del
18% di invalidità permanente.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la e il sig. Controparte_6
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, concludeva affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali da lui riportati a seguito del sinistro.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_1
domanda, deduceva: in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il veicolo di proprietà del responsabile civile risultava all'epoca del sinistro sottoposto a fermo amministrativo;
sempre in via pregiudiziale, la omissione, incertezza ed indeterminabilità del petitum e della causa petendi;
che la domanda era inammissibile ed improcedibile ed infondata nel merito dal momento che il sinistro era riconducibile alla responsabilità esclusiva del veicolo attoreo.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 4.11.2024.
La pretesa azionata è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo
7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, della richiesta risarcitoria trasmessa a mezzo pec e ricevuta dalla compagnia assicurativa convenuta in data 09.1.2018 (cfr. allegato n. 25 fascicolo di parte attrice), atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere imposto al danneggiato di informare la compagnia assicurativa dell'accaduto può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26.01.2021,
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n.1699).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'art. 142,
c.2 cod. ass. (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie).
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva, per essere il veicolo di parte convenuta attinto da un provvedimento di fermo amministrativo, l'eccezione preliminare deve essere respinta in quanto l'evidenziata iscrizione non fa venire meno l'operatività della polizza e della copertura assicurativa trattandosi tutt'al più di circostanza fondante l'eventuale diritto dell'assicurazione ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato.
Risulta in atti provata la legittimazione passiva del convenuto a mezzo Controparte_2
di certificato estratto cronologico del veicolo del responsabile civile.
Orbene, nel caso di specie, le emergenze istruttorie consentono di ritenere dimostrato che le lesioni riportate dall'attore siano derivate dal sinistro verificatosi in Parte_1
Casaluce il 20.11.2016, sinistro che vedeva il coinvolgimento dell'autovettura Mercedes
Classe E tg. DA966ZZ di proprietà del convenuto e assicurata per la Controparte_2
r.c.a. dalla convenuta Controparte_1
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche, quale danno-evento posto a fondamento della domanda risarcitoria, trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
16070065 del 20.11.2016 che dà conto che l'attore, trasportato in ospedale con ambulanza, riferiva “incidente stradale come conducente di ciclomotore”. In sede di ricovero gli veniva diagnosticata “lesione ossea gamba dx con esposizione puntiforme”,
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nonché “frattura esposta gamba dx, frattura scomposta ossa nasali” (cfr. allegato 5 produzione parte attrice).
Con riferimento alla dinamica del sinistro, l'unico teste escusso, nel Testimone_1
corso dell'udienza del 15.12.2022, rendeva le seguenti dichiarazioni: “sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro per cui è causa … i fatti risalgono al 20.11.2016… Mi trovavo in Casaluce, sulla strada Provinciale Teverola-
Casaluce… erano circa le 22:30/23:00… La strada era a doppio senso di marcia. … ho visto un'autovettura Mercedes di colore grigio, cui non ricordo il modello, dapprima ferma sul lato sinistro della carreggiata… Però poi ho visto che l'auto è ripartita dirigendosi sul lato destro della strada… La manovra è stata molto repentina, l'auto non ha nemmeno messo la freccia. Mentre attraversava perpendicolarmente la carreggiata da un versante all'altro è dapprima riuscita a passare un'auto che ha evitato l'impatto, ma subito dopo è passato uno scooter condotto dal sig e con a bordo un Parte_1
altro ragazzo. Lo scooter ha impattato l'auto con la sua parte anteriore, finendo contro lo pneumatico anteriore destro dell'auto. Io ero ad una distanza di 5-6 metri. Non sono in grado di dire a che andatura procedesse lo scooter. Si trattava di un modello Liberty di colore azzurro. Lo scooter è stato sbalzato oltre l'auto e le due persone a bordo dello scooter sono cadute a terra aveva dolori alla gamba … Il conducente della Parte_1
Mercedes si è fermato e scusato dell'accaduto. … Che io ricordi è arrivata prima l'ambulanza e poi i Carabinieri. Preciso che appena è arrivata l'ambulanza io sono andato via, per cui non ho visto i Carabinieri … già conoscev , abbiamo Parte_1
frequentato la stessa scuola … ho rivisto dopo l'intervento cui è stato Parte_1 sottoposto, aveva dei ferri nelle gambe”.
Dalla relazione redatta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aversa “Sezione
Radiomobile” (cfr. all. n. 3) si ricava che i militari giungevano alle ore 23:00 sul luogo del sinistro constatando che i due veicoli - il ciclomotore condotto dall'attore e l'autovettura Mercedes Classe E di proprietà di - era ormai già stati Controparte_7
spostati, ragione per cui non era possibile effettuare rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'evento. Sul posto rilevavano la presenza di , fratello dell'attore, Testimone_2
il quale forniva notizie utili sull'incidente (“nello specifico, raccontava che i mezzi coinvolti nel sinistro erano due, tra cui un ciclomotore e un'autovettura. Sul ciclomotore viaggiava il fratello tale .. Il a dire del Parte_1 Parte_1
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fratell , viaggiando a bordo di un Piaggio Liberty tg. AY78052 (non presente Tes_2 in loco) andava in collisione con un'autovettura (ancora presente sul luogo dell'accaduto), senza saper specificare su chi cadessero le responsabilità del sinistro in disamina”).
Il verificarsi del sinistro ed il coinvolgimento dei due veicoli - il ciclomotore Piaggio condotto dall'attore e la Classe E di - trova altresì riscontro nella Controparte_2
dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo in data 15.2.2017 ed allegata in atti dalla compagnia assicurativa convenuta (cfr. all. n. 3).
Ciò che resta controverso tra le parti attiene ad i profili di responsabilità nella cauzione del sinistro: da un lato, l'attore ha sostenuto di essere stato investito dall'autovettura che gli avrebbe improvvisamente tagliato la strada nello spostarsi repentinamente dal lato sinistro a quello destro della carreggiata, dall'altro, la compagnia assicurativa convenuta, sulla base della dinamica descritta dal responsabile civile, ha sostenuto che il sinistro sarebbe stato provocato da una incauta manovra di sorpasso a destra effettuata dal ciclomotore allorché l'autovettura stava per effettuare una svolta a destra tempestivamente segnalata con l'indicatore di direzione.
Ebbene, opina il Tribunale che le risultanze istruttorie complessivamente analizzate non consentano di superare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2
c.c..
Scarsa attendibilità può infatti essere attribuita al teste il quale ha riferito Testimone_1
che a bordo dello scooter si trovavano a viaggiare due persone, l'attore ed un altro ragazzo di nome . Per_1
Ebbene la circostanza - affatto secondaria - che, al momento del sinistro, assieme all'attore a bordo del ciclomotore vi fosse anche un passeggero, non risulta in alcun modo allegata dalla parte attrice (né nell'atto di citazione, né nella lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa), né emerge nel racconto effettuato ai Carabinieri da
[...]
o nella dichiarazione sottoscritta dal responsabile civile. Tes_2
Dunque, il fatto che il teste abbia riferito una circostanza così significativa che, al contrario, non trova alcuna corrispondenza nelle ulteriori risultanze, non può non indurre a nutrire seri dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto teste. Peraltro, è emersa un'ulteriore contraddizione interna nelle sue dichiarazioni. Infatti, il testimone ha dapprima riferito di ricordare che era arrivata prima l'ambulanza e che poi dopo erano giunti i Carabinieri, salvo poi riferire che dopo l'arrivo dell'ambulanza era andato via e di
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non aver quindi visto i Carabinieri;
dunque, non si comprende come egli fosse a conoscenza dell'arrivo sul posto delle Forze dell'Ordine.
Nessuna documentazione fotografica ritraente la posizione e le condizioni dei due veicoli dopo il sinistro è stata prodotta dalle parti in causa.
Pertanto, in assenza di utili e convincenti elementi da cui potersi risalire alla dinamica del sinistro, non può che ritenersi che questo si sia verificato nel concorso di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche “indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella vicenda in esame non sono emersi sufficienti elementi probatori che consentano di
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superare il meccanismo presuntivo posto dall'art. 2054 c.c..
Con riferimento alla prova dei danni riportati dall'attore, occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Si rileva in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra il descritto sinistro stradale e lesioni riportate dall'attore.
Il consulente dott. ha accertato che la natura e la tipologia di causa lesiva Persona_2
dedotta in citazione risulta pienamente compatibile con le lesioni traumatiche obiettivamente riscontrate, cioè “FRATTURA BIOSSEA, ESPOSTA E SCOMPOSTA,
DI GAMBA DX – FRATTURE ESPOSTE DELLE OSSA PROPRIE DEL NASO”
Le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto in citazione.
Pertanto, la consulenza tecnica medico-legale espletata, unitamente alle risultanze istruttorie precedentemente analizzate, consente di ritenere provato che i postumi invalidanti permanenti derivanti dalla compromissione anatomica e funzionale accertata sono in pieno rapporto causale con la natura e la tipologia di evento lesivo dedotto in giudizio.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai
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generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. . Per_3
Il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
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A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro stradale di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “ipo-mio-tono trofia di gamba dx con minus perimetrico di circa 2 cm alla coscia ed alla gamba che presenta multiple cicatrici discromiche e distrofiche da infissione di mezzi di Sintesi ed in esito a ferite l.c. infette.
Deficit funzionale antalgico dei movimenti del ginocchio e della caviglia dx nei gradi estremi;
dismetria degli arti per accorciamento dell'arto inferiore dx di circa di 1.5 cm.
Piccola cicatrice ben visibile alla regione sellare del naso di circa 2 cm;
lieve tumefazione e alterazione del profilo nasale” (cfr. pag. 5 della C.T.U.).
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Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_4
una percentuale del 13-14% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 100 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 160 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, ed in 110 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle
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medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.2022)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova
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presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, le sofferenze allegate in termini di pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali non possono essere valorizzate quale autonoma voce di danno morale, trattandosi, infatti, di un danno dinamico-relazionale indefettibilmente connesso alla perdita anatomica e funzionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente.
Sulla base dell'istruttoria, la sussistenza del danno da sofferenza soggettiva di natura puramente interiore non è stata provata, neanche in via presuntiva, sicché tale autonoma posta risarcitoria ulteriore non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 19 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 3.450,00
- gg. 100 di ITP al 75% → € 8.625,00
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- gg. 160 di ITP al 50% → € 9.200,00
- gg. 110 di ITP al 25% → € 3.162,50
- danno biologico permanente al 13/14% → € 37.271,50 (pari al valore mediano rispetto ai due importi calcolati per un'invalidità permanente rispettivamente del 13% e del
14%)
Pertanto, va stimato in € 24.437,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in
€ 37.271,50 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 61.709,00.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
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Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi che non siano quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 1.034,87 come richieste da parte attrice.
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
1.034,87.
Tenuto conto del concorso di colpa in misura del 50%, gli importi calcolati vanno entrambi dimezzati.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, e Controparte_1 CP_2
vanno in solido condannati a corrispondere a a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali l'importo di € 30.854,50, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali l'importo di € 517,43.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (20.11.2016), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla
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somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum - rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a € 52.000,00 - ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese relative alla
C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido Controparte_8
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 30.854,50 a titolo di risarcimento per il danno Parte_1
non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido in persona del legale Controparte_8 Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
517,43 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, oltre agli interessi come in motivazione;
• condanna in solido in persona del legale Controparte_8 Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
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processuali che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.200,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Giovanni Mattucci, dichiaratosi antistatario.
• pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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