Ordinanza cautelare 15 giugno 2022
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 27/06/2023, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 00401/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2022, proposto da
SE El DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marino Destefani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bologna, non costituita in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del 23 dicembre 2020, notificato l’1 settembre 2021, di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previa conversione del permesso UE ottenuto nel 2013 quale congiunto di cittadino italiano;
- del decreto del 7 marzo 2022, con cui il Prefetto ha rigettato il ricorso gerarchico, presentato in data 16 settembre 2021;
- di ogni altro provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Vista la memoria depositata il 20 giugno 2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in possesso di un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, ottenuto per aver sposato, nel 2013, una cittadina italiana, ha chiesto, nel 2018, “il rinnovo della Carta di soggiorno con conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato” (essendo impiegato quale collaboratore domestico da altra cittadina italiana).
Dopo il preavviso di rigetto, lo straniero ha presentato delle memorie, dichiarando che la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale da due anni e allegando il CUD 2019 (relativo ai redditi 2018) e la prova della disponibilità di un alloggio. Ciononostante la sua richiesta è stato comunque respinta, anche con riferimento alla richiesta, formulata in via subordinata, di rilascio di un permesso per motivi di protezione internazionale.
Ritenendo il provvedimento illegittimo, lo straniero lo ha impugnato, deducendo:
1.violazione dell’art. 12 della legge n. 30/2007 ed erronea applicazione dell’art. 11 comma 2 del d.lgs. 30/2007. Tali norme consentirebbero, secondo la tesi sostenuta da parte ricorrente, di mantenere il titolo di soggiorno per il coniuge extracomunitario, anche quando il coniuge cittadino italiano si sia trasferito all’estero, ma a condizione della dimostrazione della disponibilità di un adeguato reddito: condizione che, nel caso di specie, sarebbe stata erroneamente ritenuta mancare da parte dell’autorità amministrativa;
2. violazione dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 22 comma 11 del d.lgs. 286/98 e 13 comma 2 e 14 del DPR 304/1999. Il ricorrente sostiene che, al di là di quanto risultante dalla banca dati INPS, la somma delle buste paga esibite dimostrerebbe, per il 2018, un reddito di 6.353,27 euro (come confermato dal CUD) e un reddito superiore ai 6.000 euro anche per gli anni 2019 e 2020, come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi tardivamente depositate;
3. violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/98 e 22 comma 11 TUI, in forza del quale il ricorrente avrebbe avuto diritto a un permesso per attesa occupazione;
4. violazione dell’art. 5, comma 6 e comma 9 del d. lgs. 286/98 e dell’art. 11 dpr 394/99 e dell’art. 19 del d. lgs. 286/98, in ragione della mancata valutazione del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale: l’allontanamento violerebbe il diritto dello straniero alla sua vita privata, privandolo della possibilità di continuare a permanere in Italia con la sorellastra.
Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, in data 20 giugno 2023, parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto la Questura di Bologna Ufficio Immigrazione, con provvedimento del 16.12.2022 prot. 0216125, in ottemperanza all’ordinanza n. 329/2022 di questo Tribuanale, ha riesaminato il provvedimento emesso il 23 dicembre 2020, notificato il l’1 settembre 2021, col quale il Questore di Bologna aveva rigettato l’istanza presentata in data 28.12.2018 per chiedere la conversione della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, revocando in autotutela il provvedimento del Questore e disponendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro con la validità di un anno.
Al Collegio non rimane, dunque, che dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese del giudizio, atteso che il rilascio del titolo è stato determinato dalla sopravvenuta (nel corso del giudizio e del rinnovo dell’istruttoria) dimostrazione dell’esistenza dei necessari presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO