CA
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/12/2024, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 805/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 06/07/2023 del 4669/2023 del Tribunale di
Genova, promossa da:
IN LAVAGNA (C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Nicatore e dall'Avv. Davide Patellani, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliato in Chiavari, Galleria di corso Garibaldi, n. 22/2
APPELLANTE contro
(C.F.; ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Pizzorno e dall'Avv. C.F._2
Tommaso Negri, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Milano, via San Vittore al Teatro, n.3
APPELLATI
e contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro, n. 2/7
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Controparte_3
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe tutte le declaratorie del caso, previa ammissione di tutti i capitoli di prova
e/o comunque di tutte le istanze istruttorie dedotte da parte convenuta e non ammesse: - accertare e dichiarare che il in Lavagna non è Controparte_3
responsabile della mancata esecuzione dei lavori richiesti dal sig. nel CP_1 procedimento RG n. 9109/2022 data la mancata assunzione della delibera ai sensi dell'art.
1123 comma 3 c.c., e 1135 c.c. e per l'effetto riformare integralmente l'ordinanza resa dal
Tribunale di Genova n. 4669/2023;
- in subordine accertare e dichiarare la soccombenza del sig. in ordine alla CP_1 pronuncia relativa alla ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 1123 comma 3 c.c., alla pronuncia di carenza di legittimazione attiva della sig.ra in relazione alla Parte_2 rinuncia della domanda di integrale rifacimento dell'intero impianto fognario effettuata dal sig. in sede di udienza di primo grado del 11.05.2023 e per l'effetto riformare nella CP_1 parte di condanna alle spese processuali l'ordinanza resa dal Tribunale di Genova n.
4669/2023; - in subordine accertare e dichiarare la mancata adesione da parte del sig.
alla conciliazione proposta dal in sede di CTU nel procedimento di CP_1 Parte_1
ATP RG n. 11203/2021 e conseguentemente riformare, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l'ordinanza resa dal Tribunale di Genova n. 4669/2023 nella parte di condanna delle spese processuali;
In ogni caso vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre che del giudizio di ATP”.
PER GLI APPELLATI E Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza, così giudicare:
- in via preliminare: per tutti i motivi esposti in narrativa, previo ogni opportuno accertamento:
i) dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c.; ii) accertare e dichiarare la carenza dell'interesse ad impugnare;
iii) non concedere, ove richiesta, la sospensione della provvisoria esecutività dell'Ordinanza impugnata;
- nel merito: per tutti i motivi dedotti in narrativa, previ gli opportuni accertamenti anche in ordine alla intervenuta cessazione della materia del contendere, rigettare tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte
l'Ordinanza impugnata;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, nonché del giudizio di ATP”.
PER L'APPELLATA Controparte_2
2 “piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Genova:
In via principale:
- Confermare l'ordinanza n. 4669/2023 emessa il 6/7/2023 dal giudice unico del Tribunale di Genova al termine del procedimento portante r.g. n. 9109/2022 in sede di primo grado, nella parte in cui era stata dichiara l'inoperatività della polizza assicurativa invocata in primo grado dal in Lavagna e stipulata con Parte_3 [...]
nonché di quelle parti della pronuncia di primo grado che riguardano la Controparte_2
posizione processuale e sostanziale di e che non fossero Controparte_2
oggetto di impugnazione.
- Con vittoria delle spese di lite o con loro integrale compensazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e convenivano in Controparte_1 Parte_2
giudizio davanti al Tribunale di Genova il in Lavagna al Controparte_3
fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c. per i danni, da valutarsi in via equitativa, subiti a causa dei miasmi fognari che provenivano da una delle stanze dell'appartamento in cui risiedevano, in corrispondenza della colonna condominiale di scarico “cucine” e per sentir condannare il ad eseguire i lavori necessari a Parte_1
impedire il verificarsi di tale evento, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese sostenute in ATP. I ricorrenti esponevano di aver avvertito tali miasmi a partire dalla fine di gennaio 2021 e di aver richiesto al DO di incaricare una ditta specializzata al fine di individuare i lavori necessari per risolvere il problema. Nonostante la causa dei miasmi fosse individuata per mezzo dell'esecuzione di accertamenti tecnici, il non Parte_1
eseguiva i necessari lavori, ed essi instauravano giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e bis c.p.c..
Si costituiva nel giudizio il in Lavagna, chiedendo Controparte_4
preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e instando per la dichiarazione di nullità o Controparte_2
infondatezza del ricorso avversario. Deduceva: la nullità del ricorso ex art. 156 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di la natura privata dei lavori da eseguire;
la Parte_2
carenza di legittimazione passiva del in ragione della addebitabilità dei costi dei Parte_1 lavori ai soli proprietari degli appartamenti al cui servizio doveva servire l'installazione della colonna degli sfiati (interni 7, 10 e 12), tra i quali le spese dovevano essere ripartite ex art. 1123 c.c.; l'assenza di alcuna responsabilità nella condotta del DO, posto che l'amministratrice si era subito attivata nell'esecuzione degli accertamenti tecnici occorrenti,
3 ma non era stata adottata la necessaria delibera condominiale da parte dei condomini interessati, ossia lo stesso ricorrente , e CP_1 Per_1 Per_2
Si costituiva nel giudizio chiedendo che fosse accertata Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa n. 022080002419 denominata Retail più Fabbricati stipulata dal DO e, per l'effetto, che fosse dichiarato che l'Assicurazione nulla dovesse versare per i danni affermati nel giudizio.
Il Tribunale con l'ordinanza impugnata, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Pt_2
e rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del
[...] Controparte_3
, in ragione della insussistenza di una legittimazione autonoma del
[...]
parziale rispetto al dell'intero edificio, e della sussistenza della Parte_1 Parte_1 legittimazione dell'intero e dell'amministratore, condannava quest'ultimo Parte_1 all'esecuzione dei lavori individuati dal CTU e a rifondere i danni patiti dagli attori, quantificati in euro 2.000,00 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite e di ATP in favore delle controparti. Premesso che le colonne verticali di scarico delle acque nere e bianche erano da annoverarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra le parti comuni degli edifici, il primo giudice accoglieva le risultanze della perizia del Geom. dalla Per_3
quale emergeva che il verificarsi dei miasmi era riconducibile alla mancanza di un adeguato sistema di ventilazione primaria a tetto delle colonne verticali di scarico di bagno e cucina, che si trovano all'interno dell'appartamento di . Il Tribunale riteneva, Controparte_1
quindi, sussistente la responsabilità del i miasmi lamentati dai ricorrenti e, CP_5 in applicazione dell'art. 2051 c.c., lo condannava all'eliminazione delle caratteristiche lesive della cosa comune, per mezzo dell'esecuzione dei lavori individuati dal CTU. Proseguiva il
Tribunale specificando in parte motiva affermava che le relative spese “dovranno” essere sostenute dai proprietari degli appartamenti 7-10-12, a servizio dei quali erano poste le colonne di scarico oggetto di causa.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il in Controparte_3
Lavagna, chiedendone l'integrale riforma, al fine di sentir accertare l'assenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione della mancata assunzione della delibera ex art. 1123 e 1135 c.c., ed in subordine al fine di sentir condannare Controparte_1
soccombente in ordine alle spese.
Si sono costituiti nel giudizio e , contestando Controparte_1 Parte_2
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto dal . Deducono che per fatti Parte_1
sopravvenuti - ossia i pagamenti effettuati in loro favore dalla controparte senza riserva di ripetizione delle somme dovute, il fatto che i lavori ai quali il era stato Parte_1
4 condannato erano già stati deliberati in data 6/10/2023, - sarebbe venuto meno l'interesse ad impugnare del , chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del Parte_1
contendere. Gli appellati insistono per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'intero , nonché per il rigetto dei motivi di appello relativi alle spese. Parte_1
Si è costituita nel giudizio instando per la conferma della Controparte_2 sentenza gravata nel capo in cui dichiara l'inoperatività della polizza assicurativa.
Con ordinanza del 24/01/2024 il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex lege per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in data
12/11/2024, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che le eccezioni ex art. 324 e 348 bis c.p.c. neppure peraltro argomentate sono infondate.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata ex art.348 bis c.p.c. può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello art. 342 c.p.c. è infondata.
La giurisprudenza afferma “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. 13535/18).
Inoltre, “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente
5 dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”.
(Cass. 7675/19).
Nel caso di specie, sono comprensibili in modo sufficientemente chiaro quali sono le parti censurate, sulla base del confronto tra l'atto di appello e l'ordinanza impugnata.
Analogamente, sono chiare le conseguenze derivanti dalle censure proposte dall'appellante sull'esito del giudizio.
Sempre in via preliminare, va respinto l'assunto della parte appellata relativo ad una asserita cessazione della materia del contendere e ad una mancanza di interesse della parte appellante all'impugnazione, per il fatto che siano state pagate in suo favore dal Parte_1
le spese legali liquidate con la sentenza impugnata, e siano stati deliberati i lavori, trattandosi di adempimenti chiaramente avvenuti in ragione della esecutorietà ex lege dell'ordinanza impugnata, non implicanti alcuna acquiescenza alla sentenza. Si ravvisa acquiescenza tacita alla sentenza quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto (cfr. Cass.
n. 14368/2014). Quanto ai lavori risulta chiaramente dal verbale dell'assemblea del
6/10/2023 che il ha deliberato gli stessi in esecuzione dell'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Genova, senza rinuncia e riconoscimento alcuno e impregiudicato ogni diritto di impugnazione.
Nel merito.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di appello.
1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 1135 comma 2 c.c. e 1123 c.c. in relazione ai principi generali regolanti la materia del condominio parziale di edifici. Afferma che il primo giudice, pur riconoscendo l'onere di spesa a carico dei soli condomini interessati, ha ritenuto responsabile il ex art. 2051 c.c. di conseguenza Parte_1
totalmente soccombente, pur in presenza di un condominio parziale: il mai si Parte_1 era opposto ai lavori e al loro coordinamento da parte dell'amministratore, salvo il fatto che era mancata la delibera che doveva essere assunta dai tre condomini interessati, senza la quale l'amministratore non poteva procedere. L'amministratrice aveva provveduto ad effettuare i necessari accertamenti tecnici e sottoporli ai condomini nelle cinque assemblee condominiali indette, in cui il non procedeva a deliberare i lavori. La responsabilità CP_1
6 da mancata esecuzione dei lavori era da ascriversi al , che aveva insistito, CP_1
contraddicendo il proprio legale, perché la spesa fosse posta a carico della totalità dei condomini e non solo di coloro che usufruivano degli impianti, senza poi deliberare l'esecuzione dei lavori. La decisione del Tribunale, sul punto, non sarebbe coerente tra premesse e conclusioni: il giudice di primo grado non avrebbe dovuto affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ma solo del , Controparte_6 Controparte_7
unico obbligato alla manutenzione, e respingere la domanda di risarcimento dei danni.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza gravata nella parte in cui ha affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , senza considerare Parte_1
che questo aveva compiuto tutte le attività necessarie a consentire agli aventi diritto di deliberare sugli interventi oggetto di causa. Anche nell'ipotesi in cui, in presenza di un condominio parziale, la responsabilità debba essere posta a carico del , il Parte_1
giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare la condotta del , che Parte_1
aveva indetto cinque assemblee straordinarie dedicate ai lamentati disagi e nel non tenere in considerazione il fatto che aveva insistito per ripartire i lavori tra tutti Controparte_1
i condomini, rifiutandosi di deliberare nell'ambito del condominio parziale, costituito dallo stesso insieme ai proprietari degli interni 7 e 10. Addirittura, allorchè era stata indetta in data
15.12.2021 l'assemblea del 13.1.2022 avente ad oggetto, quale aggiornamento delle precedenti assemblee del 4/8/2021, del 20/8/2021 e del 20/9/2021, la delibera della responsabilità dei lavori e della ripartizione della spesa, gli appellati avevano proceduto alla notifica del ricorso per ATP.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. e l'illogicità della sentenza gravata nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese senza tenere in considerazione le risultanze processuali, ossia il fatto che era da Controparte_1
considerarsi soccombente, posto che il Tribunale aveva ritenuto che le spese fossero da ripartirsi ex art. 1123 c.c.; che il aveva rinunciato alla domanda di rifacimento totale CP_1 dell'impianto fognario e, in ultimo, che era stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva di . Su tali punti l'odierno appellato sarebbe risultato soccombente. Parte_2
4. Con il quarto motivo di appello, ed in via subordinata, il lamenta la violazione Parte_1 dell'art. 91 c.p.c.: il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la decisione contenuta nella sentenza era coincidente con quella formulata dal CTU in sede conciliativa, proposta che, tuttavia, non era stata accettata da . Controparte_1
I motivi possono essere esaminati congiuntamente fra loro in quanto strettamente connessi e ad avviso della Corte sono solo parzialmente fondati, nei termini e limiti che seguono.
7 Costituisce circostanza accertata in causa con statuizione non impugnata che, sulla base di quanto emerso dalla CTU effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, le colonne di scarico del bagno e della cucina, rinvenute prive di adeguato sistema di ventilazione a tetto, e per le quali il CTU ha individuato i rimedi e le opere oggetto della condanna da parte del Tribunale con l'ordinanza impugnata, sono “a servizio degli appartamenti interni 7-10-
12” e che, come ha statuito condivisibilmente il Tribunale, le spese sostenute dal per effettuare tali lavori dovranno essere ripartite tra i proprietari degli Parte_1
appartamenti interni 7-10-12, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1123 c.c. e della giurisprudenza di legittimità.
Parimenti è da considerarsi condivisibile la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto legittimato passivo il sulla base delle pronunce della Corte di Parte_1
Cassazione citate nell'ordinanza impugnata (Cass. n. 12641/2016; Cass. n. 651/2000) per cui anche in caso di condominio parziale, in merito a controversie afferenti beni e/o impianti appartenenti per legge, titolo o destinazione, solo ad alcuni proprietari dei piani o degli appartamenti siti nel condominio dell'edificio è legittimato passivo l'amministratore dell'intero condominio come unico rappresentante processuale ex art. 1131 c.c., dovendosi fare salva
– osserva la Corte - eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati (Cass. n. 1959/2001).
Ne consegue che il primo motivo di appello, nella parte in cui chiede che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistere un obbligo di manutenzione in capo al parziale (pag. Parte_1
13 appello) non può essere accolto, e che, l'ordinanza non può essere riformata nella parte in cui ha condannato il all'esecuzione dei lavori di cui alle pagine 11, 12 e 13 Parte_1
della CTU. Dovendosi, infatti, prendere atto di quanto afferma reiteratamente la Corte
Suprema in ordine alla legittimazione passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio in ordine a qualunque azione concernente parti comuni dell'edificio, ancorchè di soli alcuni condomini, non può che confermarsi la responsabilità del , posto Parte_1
che il danno, ossia i miasmi, a prescindere da quanto sarà affermato in relazione ai successivi motivi di appello, deriva dalla “res” comune, ossia dalla inadeguata colonna delle colonne verticali dei condomini degli appartamenti int. 7-10-12, bene comune ex art. 1117
c.c., costituendo pacifico principio normativo e giurisprudenziale che, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode,
a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile. Ciò che è emerso in causa è appunto, che il verificarsi dei miasmi è riconducibile alla mancanza di un
8 adeguato sistema di ventilazione primaria a tetto delle colonne verticali di scarico di bagno e cucina a servizio degli appartamenti interni 7-10-12, circostanza neppure oggetto di impugnazione. Ne consegue la sussistenza della responsabilità del salva la Parte_1
ripartizione affermata dal Tribunale nei confronti dei soli condomini interessati dei costi, ai sensi di quanto previsto dall' all'art. 1123, 2 e 3 comma, c.c..
Ritiene, ancora, la Corte, pur valutati come condivisibili le argomentazioni svolte dal nei restanti motivi di appello, richiamanti la eccezione sollevata Parte_1
tempestivamente in primo grado da parte del in relazione alla carenza di Parte_1 legittimazione passiva di una parte dei condomini, l'assenza della responsabilità dell'intero relativamente alla mancata esecuzione dei lavori, la diligenza condotta Parte_1 dall'amministratore nell'accertamento delle cause e nella gestione della problematica lamentata dal ricorrente, che tuttavia non possa essere riformata la statuizione di condanna del al risarcimento del danno e, quanto meno, parzialmente (nei termini di cui Parte_1
si dirà) di condanna del alle spese di lite, pur ravvisando la Corte la necessità Parte_1 di integrare la motivazione dell'ordinanza impugnata ed il relativo dispositivo con la specificazione che gli effetti della stessa debbono essere ristretti nei rapporti interni fra i condomini interessati (Cass. n. 651/2000), e che quindi la condanna del al Parte_1
risarcimento del danno (quantificato in euro 2.000,00, oltre accessori) e la condanna alle spese di lite deve, appunto, intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12.
Ed invero risulta documentata l'attività e la diligenza con cui l'amministratore si è interessato alla questione (doc. 3, 6 di parte ), incaricando un tecnico degli accertamenti Parte_1
occorrenti (video-ispezione del tubo di scarico delle cucine degli interni 7, 10 e 12 doc. 8),
e indicendo varie assemblee (anche) finalizzate alla risoluzione del problema, ed in particolare emerge quanto segue:
-assemblea in data 31 marzo 2021 con, all'ordine del giorno, il solo argomento “Situazione venutasi a creare nell' appartamento int. 12 a causa di miasmi nella camera a confine con la cucina lato giardino e conseguente e-mail del sig. inviata il 22.03.21 allegata. CP_1
Delibere conseguenti” in cui l'amministratrice riferiva delle indagini eseguite al fine di ricercare le cause, e l'assemblea deliberava di procedere nella ricerca delle cause, disponendo un aggiornamento (doc. n. 9);
-in data 20.05.2021 assemblea straordinaria con al punto 2 dell'ordine del giorno “Richieste del Sig. di intervento. Delibere conseguenti”: in relazione agli sfiati a Parte_4 tetto delle cucine e bagni int. 7, 10 e 12; in tale assemblea l'appellato e CP_1 Per_1
9 (delega a ) richiedevano la regolarizzazione delle colonne di cui è causa, si CP_1
assumevano di incaricare a loro cura e spese un tecnico di loro fiducia per verificare le soluzioni possibili. Richiedevano inoltre di verificare come si era ripartita tra i condomini negli anni passati la spesa per gli sfiati (doc. n. 12);
-in data 18.06.2021 inviava all'amministrazione una offerta della Controparte_1
inerente il lavoro di applicare il camino di sfiato sul tetto, esponendo la Controparte_8
condominialità del lavoro (doc. n. 13);
-in data 15.08.2021 la TA ON su incarico del condominio effettuava la richiesta video-ispezione da cui emergeva che la colonna era integra (doc. n. 15);
-in data 20.08.2021 l'assemblea proponeva a di tentare una soluzione Controparte_1
più economica e meno invasiva (opere murarie) per portare lo sfiato a tetto utilizzando lo scarico della caldaia, se fattibile, e dichiarava che si sarebbe informato Controparte_1
sulla fattibilità di tale soluzione nei giorni successivi (doc. n. 16);
-in data 25.08.2021 l'appellato informava l'amministratrice che la soluzione proposta in assemblea non era tecnicamente fattibile e chiedeva la convocazione di altra assemblea
(doc. n. 17);
-in data 20.09.2021 si teneva una assemblea straordinaria per decidere 1) sulla attribuzione delle spese inerenti la richiesta di;
2) sulla richiesta di prolungare gli sfiati a tetto;
CP_1
3) la lettera inviata dall'Avv. Negri per conto del sig. in data 2/9/2021, in cui il legale CP_1 faceva presente che nulla si era deliberato nell'assemblea del 20 agosto e che la spesa era da ripartirsi fra i condomini le cui unità traggono utilità dalle colonne di scarico in questione.
Nel corso della predetta assemblea del 20.9.2021 il Presidente faceva presente che le spese per i lavori richiesti dal sig. dovessero essere sostenute, come richiesto CP_1
anche dal suo legale Avv. Negri, tra coloro che traevano utilità dalle colonne. Si associavano a tale dichiarazione altri condomini, e , che aveva anche la delega Controparte_1 [...]
Per
, prendeva atto di tale dichiarazione e si riservava di procedere a perizia che avrebbe inviato ai restanti due condomini interessati;
il non si opponeva all'esecuzione Parte_1
dei lavori (doc. n. 19);
-in data 29.09.2021 l'Avv. Negri informava che il suo cliente si era attivato per la nomina di un perito onde individuare le cause della problematica e le possibili soluzioni, dichiarandosi disponibile ad anticipare provvisoriamente i costi di una perizia, che poi avrebbe dovuto essere divisa fra i condomini interessati, ossia coloro le cui unità erano servite dalle colonne di scarico ai sensi dell'art. 1123 c.c. (doc. n. 20); veniva inviata copia del preventivo per la perizia richiesta dal sig. ; con mail del 26/11/2021 l'Avv. Negri comunicava che il CP_1
10 suo cliente si è reso disponibile ad anticipare i costi e a soprassedere ad azioni giudiziarie a condizioni che il DO provvedesse a indire assemblea straordinaria per i lavori con sfiato sul tetto, ritenendo che la delibera dovesse essere deliberata da tutti, manifestando la disponibilità ad accertare che le spese vengano ripartite solo fra il 7,10 e 11, lavori commissionati dal DO;
l'amministratrice con comunicazione 1/12/2021 invitava i restanti condomini della colonna a confrontarsi con il Sig. (doc. n. 22); in data CP_1
2.12.2021 l'Avv. Negri comunicava che doveva essere il DO a ricercare le ditte e a commissionare i lavori, ripartendo poi la spesa tra i condomini che usano gli sfiati (doc. n.
23);
-in data 15.12.2021 l'amministratrice inviava convocazione di assemblea straordinaria per la data del 13 gennaio 2022 per deliberare sulla attribuzione della responsabilità dei lavori e la ripartizione della spesa “ Richiesta Sig. di regolarizzare, tramite aperture di CP_1
ventilazione a tetto, la colonna cucine int. 7, 10 e 12 (ora mancante) e bagno int. 7, 10 e 12
(ora in facciata). Aggiornamento dopo delibere Assembleari del 4/8/2021, del 20/8/2021 e del 20/9/2021, attribuzione della responsabilità dei lavori necessari e ripartizione della spesa. Delibere conseguenti (doc. n. 24);
-in data 17/12/2021 l'Avv. Negri, dopo l'invio della convocazione ricorreva al Tribunale di
Genova con richiesta di ATP recante n. RG 11203/2021.
Posto che per pacifica giurisprudenza solo coloro che sono titolari dei beni hanno diritto di partecipare e deliberare in ordine a tali beni, emerge alla luce della ricostruzione degli accadimenti come sopra riportati, che ha concorso, unitamente ai Controparte_1
restanti condomini proprietari delle colonne verticali di scarico (int. 7, 10 e 12) a dare causa all'omessa assunzione di tempestiva delibera che, quanto meno in data 20/9/2021 o poco dopo, poteva essere assunta dal predetto unitamente ai restanti titolari Controparte_1
dei due appartamenti serviti dalla colonna, spettando agli stessi la decisione di eseguire i lavori, circostanza che avrebbe evitato il contenzioso giudiziario, sia dell'ATP che del giudizio di merito, dovendosi fin d'ora escludere che spettasse all'intero condominio deliberare su beni di cui parte dei condomini non era titolare. L'amministratrice ha indetto plurime assemblee, sia pure estese all'intera compagine assembleare, mettendo i tre condomini interessati nella possibilità di deliberare (possibilità non di certo esclusa dal fatto che appunto la convocazione riguardasse tutti i condomini), ivi compresa quella del gennaio
2022, prima della quale l'appellato ha radicato il ricorso per ATP in data 17/12/2021, allorchè, nuovamente, la delibera avrebbe dovuto essere assunta dai titolari delle tre proprietà interessate. Emerge, poi, dalla stessa comparsa di risposta di Parte_5
11 che, depositata la CTU, egli “si rendeva disponibile a soprassedere dall'introduzione del giudizio di merito a condizione che: “ (i) il DO rimborsasse tutte le anticipazioni e le spese sostenute in sede di ATP;
(ii) il eseguisse i lavori indicati dal CTU;
(iii) Parte_1 le spese per i lavori fossero ripartiti tra tutti i condomini” circostanza che denota il chiaro intendimento di accollare le spese a tutti i condomini, assunto che non può essere condiviso.
Alla luce di tali circostanze, mentre, da un lato, non può che confermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del e la legittimazione dell'amministratore nel senso sopra Parte_1 delineato dalla Corte Suprema, dall'altro lato, poichè l'omessa assunzione di tempestiva delibera e l'omessa esecuzione dei lavori, è imputabile ai condomini interessati, la statuizione di condanna emessa dal Tribunale non può che essere integrata con quella di restrizione degli effetti della sentenza nell'ambito dei rapporti interni ai soli condomini interessati, ossia appunto i proprietari delle unità 7, 10 e 12 (Cass. n. 651/2000), sia con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni, sia con riferimento alla condanna (salvo quanto si dirà infra) al pagamento delle spese di lite. E' infatti il nella sua sotto Parte_1
articolazione del parziale (composto da tre condomini) che ha concorso ad Parte_1 omettere l'adozione dei rimedi atti a eliminare i miasmi, astenendosi dall' adottare le occorrenti delibere dei lavori e l'esecuzione dei lavori.
Quanto alle spese di lite la Corte, in parziale accoglimento sul punto del motivo del
, ravvisa le ragioni per compensare le spese fra le parti nella misura di 1/3, in Parte_1 ragione dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Pt_2
non proprietaria dell'immobile, e della rinuncia di all'udienza del
[...] Controparte_1
11/5/2023 alla domanda di rifacimento dell'intero impianto fognario, alla luce degli interventi ritenuti necessari dal CTU come ristretti alle unità n. 7, 10 e 12 (non valendo a determinare una maggiore soccombenza del il rifiuto di una proposta conciliativa del CTU), CP_1 rimanendo i restanti due terzi a carico del DO, da intendersi ristretta – la condanna al pagamento dei 2/3 delle spese- nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata le spese sia dell'ATP che di entrambi i giudizi vanno compensate fra CP_1
e il nella misura di 1/3, con condanna del DO al pagamento
[...] Parte_1
della restante misura dei due terzi (la condanna è da intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12e di 1/3 a carico dell'appellato). Esse sono liquidate, quanto all'ATP e al giudizio di primo grado nella frazione
12 di quanto stabilito dal Tribunale e, quanto al presente giudizio, in base al DM n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
Le spese di CTU e CTP gravano in conformità nella misura di 2/3 a carico del Parte_1
(la condanna è da intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12) e di 1/3 a carico dell'appellato.
La Corte ravvisa le ragioni per compensare integralmente le spese di lite fra le parti e la nei cui confronti nessuna domanda è stata proposta. CP_9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 4669/2023, del
6/07/2023, del Tribunale di Genova, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della ordinanza impugnata,
-compensa le spese di lite del procedimento di ATP e del giudizio di primo grado fra il e nella misura di 1/3 e condanna il al Parte_1 Controparte_1 Parte_1
pagamento della restante frazione dei due terzi, che si liquida, già nella ridotta frazione: in euro 225,15 per spese e euro 8.931,33 per compensi, oltre accessori come stabiliti dal
Tribunale quanto al giudizio di primo grado;
in euro 243,72 per spese ed in euro 1.558,00, oltre accessori come stabiliti dal Tribunale quanto all' ATP;
-dispone l'integrazione della ordinanza impugnata mediante l' aggiunta che la condanna del al risarcimento del danno (quantificato in euro 2.000,00, oltre accessori) e la Parte_1
condanna del alle spese di lite (spese di ATP e del giudizio di primo grado) Parte_1
come sopra determinate deve intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12;
-divide le spese di CTU e di CTP come determinate dal Tribunale nella misura di 1/3 a carico di e nella misura di 2/3 a carico del , dovendosi la Controparte_1 Parte_1
condanna a carico del ristretta nei rapporti interni fra i condomini Controparte_10
interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12;
-respinge nel resto l'appello;
-compensa le spese di lite del presente giudizio fra il e Parte_1 Controparte_1
nella misura di 1/3 e condanna il DO (condanna da intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12) al pagamento della residua frazione dei 2/3, che si liquida, già in tale ridotta frazione, in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-compensa integralmente le spese di lite fra e le restanti parti Controparte_2
processuali.
13 Genova, 19/11/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Valeria Albino
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 06/07/2023 del 4669/2023 del Tribunale di
Genova, promossa da:
IN LAVAGNA (C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Nicatore e dall'Avv. Davide Patellani, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliato in Chiavari, Galleria di corso Garibaldi, n. 22/2
APPELLANTE contro
(C.F.; ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Pizzorno e dall'Avv. C.F._2
Tommaso Negri, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Milano, via San Vittore al Teatro, n.3
APPELLATI
e contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro, n. 2/7
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Controparte_3
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe tutte le declaratorie del caso, previa ammissione di tutti i capitoli di prova
e/o comunque di tutte le istanze istruttorie dedotte da parte convenuta e non ammesse: - accertare e dichiarare che il in Lavagna non è Controparte_3
responsabile della mancata esecuzione dei lavori richiesti dal sig. nel CP_1 procedimento RG n. 9109/2022 data la mancata assunzione della delibera ai sensi dell'art.
1123 comma 3 c.c., e 1135 c.c. e per l'effetto riformare integralmente l'ordinanza resa dal
Tribunale di Genova n. 4669/2023;
- in subordine accertare e dichiarare la soccombenza del sig. in ordine alla CP_1 pronuncia relativa alla ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 1123 comma 3 c.c., alla pronuncia di carenza di legittimazione attiva della sig.ra in relazione alla Parte_2 rinuncia della domanda di integrale rifacimento dell'intero impianto fognario effettuata dal sig. in sede di udienza di primo grado del 11.05.2023 e per l'effetto riformare nella CP_1 parte di condanna alle spese processuali l'ordinanza resa dal Tribunale di Genova n.
4669/2023; - in subordine accertare e dichiarare la mancata adesione da parte del sig.
alla conciliazione proposta dal in sede di CTU nel procedimento di CP_1 Parte_1
ATP RG n. 11203/2021 e conseguentemente riformare, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l'ordinanza resa dal Tribunale di Genova n. 4669/2023 nella parte di condanna delle spese processuali;
In ogni caso vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre che del giudizio di ATP”.
PER GLI APPELLATI E Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza, così giudicare:
- in via preliminare: per tutti i motivi esposti in narrativa, previo ogni opportuno accertamento:
i) dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c.; ii) accertare e dichiarare la carenza dell'interesse ad impugnare;
iii) non concedere, ove richiesta, la sospensione della provvisoria esecutività dell'Ordinanza impugnata;
- nel merito: per tutti i motivi dedotti in narrativa, previ gli opportuni accertamenti anche in ordine alla intervenuta cessazione della materia del contendere, rigettare tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte
l'Ordinanza impugnata;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, nonché del giudizio di ATP”.
PER L'APPELLATA Controparte_2
2 “piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Genova:
In via principale:
- Confermare l'ordinanza n. 4669/2023 emessa il 6/7/2023 dal giudice unico del Tribunale di Genova al termine del procedimento portante r.g. n. 9109/2022 in sede di primo grado, nella parte in cui era stata dichiara l'inoperatività della polizza assicurativa invocata in primo grado dal in Lavagna e stipulata con Parte_3 [...]
nonché di quelle parti della pronuncia di primo grado che riguardano la Controparte_2
posizione processuale e sostanziale di e che non fossero Controparte_2
oggetto di impugnazione.
- Con vittoria delle spese di lite o con loro integrale compensazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e convenivano in Controparte_1 Parte_2
giudizio davanti al Tribunale di Genova il in Lavagna al Controparte_3
fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c. per i danni, da valutarsi in via equitativa, subiti a causa dei miasmi fognari che provenivano da una delle stanze dell'appartamento in cui risiedevano, in corrispondenza della colonna condominiale di scarico “cucine” e per sentir condannare il ad eseguire i lavori necessari a Parte_1
impedire il verificarsi di tale evento, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese sostenute in ATP. I ricorrenti esponevano di aver avvertito tali miasmi a partire dalla fine di gennaio 2021 e di aver richiesto al DO di incaricare una ditta specializzata al fine di individuare i lavori necessari per risolvere il problema. Nonostante la causa dei miasmi fosse individuata per mezzo dell'esecuzione di accertamenti tecnici, il non Parte_1
eseguiva i necessari lavori, ed essi instauravano giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e bis c.p.c..
Si costituiva nel giudizio il in Lavagna, chiedendo Controparte_4
preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice e instando per la dichiarazione di nullità o Controparte_2
infondatezza del ricorso avversario. Deduceva: la nullità del ricorso ex art. 156 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di la natura privata dei lavori da eseguire;
la Parte_2
carenza di legittimazione passiva del in ragione della addebitabilità dei costi dei Parte_1 lavori ai soli proprietari degli appartamenti al cui servizio doveva servire l'installazione della colonna degli sfiati (interni 7, 10 e 12), tra i quali le spese dovevano essere ripartite ex art. 1123 c.c.; l'assenza di alcuna responsabilità nella condotta del DO, posto che l'amministratrice si era subito attivata nell'esecuzione degli accertamenti tecnici occorrenti,
3 ma non era stata adottata la necessaria delibera condominiale da parte dei condomini interessati, ossia lo stesso ricorrente , e CP_1 Per_1 Per_2
Si costituiva nel giudizio chiedendo che fosse accertata Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa n. 022080002419 denominata Retail più Fabbricati stipulata dal DO e, per l'effetto, che fosse dichiarato che l'Assicurazione nulla dovesse versare per i danni affermati nel giudizio.
Il Tribunale con l'ordinanza impugnata, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Pt_2
e rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del
[...] Controparte_3
, in ragione della insussistenza di una legittimazione autonoma del
[...]
parziale rispetto al dell'intero edificio, e della sussistenza della Parte_1 Parte_1 legittimazione dell'intero e dell'amministratore, condannava quest'ultimo Parte_1 all'esecuzione dei lavori individuati dal CTU e a rifondere i danni patiti dagli attori, quantificati in euro 2.000,00 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite e di ATP in favore delle controparti. Premesso che le colonne verticali di scarico delle acque nere e bianche erano da annoverarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra le parti comuni degli edifici, il primo giudice accoglieva le risultanze della perizia del Geom. dalla Per_3
quale emergeva che il verificarsi dei miasmi era riconducibile alla mancanza di un adeguato sistema di ventilazione primaria a tetto delle colonne verticali di scarico di bagno e cucina, che si trovano all'interno dell'appartamento di . Il Tribunale riteneva, Controparte_1
quindi, sussistente la responsabilità del i miasmi lamentati dai ricorrenti e, CP_5 in applicazione dell'art. 2051 c.c., lo condannava all'eliminazione delle caratteristiche lesive della cosa comune, per mezzo dell'esecuzione dei lavori individuati dal CTU. Proseguiva il
Tribunale specificando in parte motiva affermava che le relative spese “dovranno” essere sostenute dai proprietari degli appartamenti 7-10-12, a servizio dei quali erano poste le colonne di scarico oggetto di causa.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il in Controparte_3
Lavagna, chiedendone l'integrale riforma, al fine di sentir accertare l'assenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione della mancata assunzione della delibera ex art. 1123 e 1135 c.c., ed in subordine al fine di sentir condannare Controparte_1
soccombente in ordine alle spese.
Si sono costituiti nel giudizio e , contestando Controparte_1 Parte_2
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto dal . Deducono che per fatti Parte_1
sopravvenuti - ossia i pagamenti effettuati in loro favore dalla controparte senza riserva di ripetizione delle somme dovute, il fatto che i lavori ai quali il era stato Parte_1
4 condannato erano già stati deliberati in data 6/10/2023, - sarebbe venuto meno l'interesse ad impugnare del , chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del Parte_1
contendere. Gli appellati insistono per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'intero , nonché per il rigetto dei motivi di appello relativi alle spese. Parte_1
Si è costituita nel giudizio instando per la conferma della Controparte_2 sentenza gravata nel capo in cui dichiara l'inoperatività della polizza assicurativa.
Con ordinanza del 24/01/2024 il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex lege per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in data
12/11/2024, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che le eccezioni ex art. 324 e 348 bis c.p.c. neppure peraltro argomentate sono infondate.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata ex art.348 bis c.p.c. può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello art. 342 c.p.c. è infondata.
La giurisprudenza afferma “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. 13535/18).
Inoltre, “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente
5 dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”.
(Cass. 7675/19).
Nel caso di specie, sono comprensibili in modo sufficientemente chiaro quali sono le parti censurate, sulla base del confronto tra l'atto di appello e l'ordinanza impugnata.
Analogamente, sono chiare le conseguenze derivanti dalle censure proposte dall'appellante sull'esito del giudizio.
Sempre in via preliminare, va respinto l'assunto della parte appellata relativo ad una asserita cessazione della materia del contendere e ad una mancanza di interesse della parte appellante all'impugnazione, per il fatto che siano state pagate in suo favore dal Parte_1
le spese legali liquidate con la sentenza impugnata, e siano stati deliberati i lavori, trattandosi di adempimenti chiaramente avvenuti in ragione della esecutorietà ex lege dell'ordinanza impugnata, non implicanti alcuna acquiescenza alla sentenza. Si ravvisa acquiescenza tacita alla sentenza quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto (cfr. Cass.
n. 14368/2014). Quanto ai lavori risulta chiaramente dal verbale dell'assemblea del
6/10/2023 che il ha deliberato gli stessi in esecuzione dell'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Genova, senza rinuncia e riconoscimento alcuno e impregiudicato ogni diritto di impugnazione.
Nel merito.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di appello.
1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 1135 comma 2 c.c. e 1123 c.c. in relazione ai principi generali regolanti la materia del condominio parziale di edifici. Afferma che il primo giudice, pur riconoscendo l'onere di spesa a carico dei soli condomini interessati, ha ritenuto responsabile il ex art. 2051 c.c. di conseguenza Parte_1
totalmente soccombente, pur in presenza di un condominio parziale: il mai si Parte_1 era opposto ai lavori e al loro coordinamento da parte dell'amministratore, salvo il fatto che era mancata la delibera che doveva essere assunta dai tre condomini interessati, senza la quale l'amministratore non poteva procedere. L'amministratrice aveva provveduto ad effettuare i necessari accertamenti tecnici e sottoporli ai condomini nelle cinque assemblee condominiali indette, in cui il non procedeva a deliberare i lavori. La responsabilità CP_1
6 da mancata esecuzione dei lavori era da ascriversi al , che aveva insistito, CP_1
contraddicendo il proprio legale, perché la spesa fosse posta a carico della totalità dei condomini e non solo di coloro che usufruivano degli impianti, senza poi deliberare l'esecuzione dei lavori. La decisione del Tribunale, sul punto, non sarebbe coerente tra premesse e conclusioni: il giudice di primo grado non avrebbe dovuto affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ma solo del , Controparte_6 Controparte_7
unico obbligato alla manutenzione, e respingere la domanda di risarcimento dei danni.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza gravata nella parte in cui ha affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , senza considerare Parte_1
che questo aveva compiuto tutte le attività necessarie a consentire agli aventi diritto di deliberare sugli interventi oggetto di causa. Anche nell'ipotesi in cui, in presenza di un condominio parziale, la responsabilità debba essere posta a carico del , il Parte_1
giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare la condotta del , che Parte_1
aveva indetto cinque assemblee straordinarie dedicate ai lamentati disagi e nel non tenere in considerazione il fatto che aveva insistito per ripartire i lavori tra tutti Controparte_1
i condomini, rifiutandosi di deliberare nell'ambito del condominio parziale, costituito dallo stesso insieme ai proprietari degli interni 7 e 10. Addirittura, allorchè era stata indetta in data
15.12.2021 l'assemblea del 13.1.2022 avente ad oggetto, quale aggiornamento delle precedenti assemblee del 4/8/2021, del 20/8/2021 e del 20/9/2021, la delibera della responsabilità dei lavori e della ripartizione della spesa, gli appellati avevano proceduto alla notifica del ricorso per ATP.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. e l'illogicità della sentenza gravata nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese senza tenere in considerazione le risultanze processuali, ossia il fatto che era da Controparte_1
considerarsi soccombente, posto che il Tribunale aveva ritenuto che le spese fossero da ripartirsi ex art. 1123 c.c.; che il aveva rinunciato alla domanda di rifacimento totale CP_1 dell'impianto fognario e, in ultimo, che era stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva di . Su tali punti l'odierno appellato sarebbe risultato soccombente. Parte_2
4. Con il quarto motivo di appello, ed in via subordinata, il lamenta la violazione Parte_1 dell'art. 91 c.p.c.: il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la decisione contenuta nella sentenza era coincidente con quella formulata dal CTU in sede conciliativa, proposta che, tuttavia, non era stata accettata da . Controparte_1
I motivi possono essere esaminati congiuntamente fra loro in quanto strettamente connessi e ad avviso della Corte sono solo parzialmente fondati, nei termini e limiti che seguono.
7 Costituisce circostanza accertata in causa con statuizione non impugnata che, sulla base di quanto emerso dalla CTU effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, le colonne di scarico del bagno e della cucina, rinvenute prive di adeguato sistema di ventilazione a tetto, e per le quali il CTU ha individuato i rimedi e le opere oggetto della condanna da parte del Tribunale con l'ordinanza impugnata, sono “a servizio degli appartamenti interni 7-10-
12” e che, come ha statuito condivisibilmente il Tribunale, le spese sostenute dal per effettuare tali lavori dovranno essere ripartite tra i proprietari degli Parte_1
appartamenti interni 7-10-12, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1123 c.c. e della giurisprudenza di legittimità.
Parimenti è da considerarsi condivisibile la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto legittimato passivo il sulla base delle pronunce della Corte di Parte_1
Cassazione citate nell'ordinanza impugnata (Cass. n. 12641/2016; Cass. n. 651/2000) per cui anche in caso di condominio parziale, in merito a controversie afferenti beni e/o impianti appartenenti per legge, titolo o destinazione, solo ad alcuni proprietari dei piani o degli appartamenti siti nel condominio dell'edificio è legittimato passivo l'amministratore dell'intero condominio come unico rappresentante processuale ex art. 1131 c.c., dovendosi fare salva
– osserva la Corte - eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati (Cass. n. 1959/2001).
Ne consegue che il primo motivo di appello, nella parte in cui chiede che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistere un obbligo di manutenzione in capo al parziale (pag. Parte_1
13 appello) non può essere accolto, e che, l'ordinanza non può essere riformata nella parte in cui ha condannato il all'esecuzione dei lavori di cui alle pagine 11, 12 e 13 Parte_1
della CTU. Dovendosi, infatti, prendere atto di quanto afferma reiteratamente la Corte
Suprema in ordine alla legittimazione passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio in ordine a qualunque azione concernente parti comuni dell'edificio, ancorchè di soli alcuni condomini, non può che confermarsi la responsabilità del , posto Parte_1
che il danno, ossia i miasmi, a prescindere da quanto sarà affermato in relazione ai successivi motivi di appello, deriva dalla “res” comune, ossia dalla inadeguata colonna delle colonne verticali dei condomini degli appartamenti int. 7-10-12, bene comune ex art. 1117
c.c., costituendo pacifico principio normativo e giurisprudenziale che, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode,
a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile. Ciò che è emerso in causa è appunto, che il verificarsi dei miasmi è riconducibile alla mancanza di un
8 adeguato sistema di ventilazione primaria a tetto delle colonne verticali di scarico di bagno e cucina a servizio degli appartamenti interni 7-10-12, circostanza neppure oggetto di impugnazione. Ne consegue la sussistenza della responsabilità del salva la Parte_1
ripartizione affermata dal Tribunale nei confronti dei soli condomini interessati dei costi, ai sensi di quanto previsto dall' all'art. 1123, 2 e 3 comma, c.c..
Ritiene, ancora, la Corte, pur valutati come condivisibili le argomentazioni svolte dal nei restanti motivi di appello, richiamanti la eccezione sollevata Parte_1
tempestivamente in primo grado da parte del in relazione alla carenza di Parte_1 legittimazione passiva di una parte dei condomini, l'assenza della responsabilità dell'intero relativamente alla mancata esecuzione dei lavori, la diligenza condotta Parte_1 dall'amministratore nell'accertamento delle cause e nella gestione della problematica lamentata dal ricorrente, che tuttavia non possa essere riformata la statuizione di condanna del al risarcimento del danno e, quanto meno, parzialmente (nei termini di cui Parte_1
si dirà) di condanna del alle spese di lite, pur ravvisando la Corte la necessità Parte_1 di integrare la motivazione dell'ordinanza impugnata ed il relativo dispositivo con la specificazione che gli effetti della stessa debbono essere ristretti nei rapporti interni fra i condomini interessati (Cass. n. 651/2000), e che quindi la condanna del al Parte_1
risarcimento del danno (quantificato in euro 2.000,00, oltre accessori) e la condanna alle spese di lite deve, appunto, intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12.
Ed invero risulta documentata l'attività e la diligenza con cui l'amministratore si è interessato alla questione (doc. 3, 6 di parte ), incaricando un tecnico degli accertamenti Parte_1
occorrenti (video-ispezione del tubo di scarico delle cucine degli interni 7, 10 e 12 doc. 8),
e indicendo varie assemblee (anche) finalizzate alla risoluzione del problema, ed in particolare emerge quanto segue:
-assemblea in data 31 marzo 2021 con, all'ordine del giorno, il solo argomento “Situazione venutasi a creare nell' appartamento int. 12 a causa di miasmi nella camera a confine con la cucina lato giardino e conseguente e-mail del sig. inviata il 22.03.21 allegata. CP_1
Delibere conseguenti” in cui l'amministratrice riferiva delle indagini eseguite al fine di ricercare le cause, e l'assemblea deliberava di procedere nella ricerca delle cause, disponendo un aggiornamento (doc. n. 9);
-in data 20.05.2021 assemblea straordinaria con al punto 2 dell'ordine del giorno “Richieste del Sig. di intervento. Delibere conseguenti”: in relazione agli sfiati a Parte_4 tetto delle cucine e bagni int. 7, 10 e 12; in tale assemblea l'appellato e CP_1 Per_1
9 (delega a ) richiedevano la regolarizzazione delle colonne di cui è causa, si CP_1
assumevano di incaricare a loro cura e spese un tecnico di loro fiducia per verificare le soluzioni possibili. Richiedevano inoltre di verificare come si era ripartita tra i condomini negli anni passati la spesa per gli sfiati (doc. n. 12);
-in data 18.06.2021 inviava all'amministrazione una offerta della Controparte_1
inerente il lavoro di applicare il camino di sfiato sul tetto, esponendo la Controparte_8
condominialità del lavoro (doc. n. 13);
-in data 15.08.2021 la TA ON su incarico del condominio effettuava la richiesta video-ispezione da cui emergeva che la colonna era integra (doc. n. 15);
-in data 20.08.2021 l'assemblea proponeva a di tentare una soluzione Controparte_1
più economica e meno invasiva (opere murarie) per portare lo sfiato a tetto utilizzando lo scarico della caldaia, se fattibile, e dichiarava che si sarebbe informato Controparte_1
sulla fattibilità di tale soluzione nei giorni successivi (doc. n. 16);
-in data 25.08.2021 l'appellato informava l'amministratrice che la soluzione proposta in assemblea non era tecnicamente fattibile e chiedeva la convocazione di altra assemblea
(doc. n. 17);
-in data 20.09.2021 si teneva una assemblea straordinaria per decidere 1) sulla attribuzione delle spese inerenti la richiesta di;
2) sulla richiesta di prolungare gli sfiati a tetto;
CP_1
3) la lettera inviata dall'Avv. Negri per conto del sig. in data 2/9/2021, in cui il legale CP_1 faceva presente che nulla si era deliberato nell'assemblea del 20 agosto e che la spesa era da ripartirsi fra i condomini le cui unità traggono utilità dalle colonne di scarico in questione.
Nel corso della predetta assemblea del 20.9.2021 il Presidente faceva presente che le spese per i lavori richiesti dal sig. dovessero essere sostenute, come richiesto CP_1
anche dal suo legale Avv. Negri, tra coloro che traevano utilità dalle colonne. Si associavano a tale dichiarazione altri condomini, e , che aveva anche la delega Controparte_1 [...]
Per
, prendeva atto di tale dichiarazione e si riservava di procedere a perizia che avrebbe inviato ai restanti due condomini interessati;
il non si opponeva all'esecuzione Parte_1
dei lavori (doc. n. 19);
-in data 29.09.2021 l'Avv. Negri informava che il suo cliente si era attivato per la nomina di un perito onde individuare le cause della problematica e le possibili soluzioni, dichiarandosi disponibile ad anticipare provvisoriamente i costi di una perizia, che poi avrebbe dovuto essere divisa fra i condomini interessati, ossia coloro le cui unità erano servite dalle colonne di scarico ai sensi dell'art. 1123 c.c. (doc. n. 20); veniva inviata copia del preventivo per la perizia richiesta dal sig. ; con mail del 26/11/2021 l'Avv. Negri comunicava che il CP_1
10 suo cliente si è reso disponibile ad anticipare i costi e a soprassedere ad azioni giudiziarie a condizioni che il DO provvedesse a indire assemblea straordinaria per i lavori con sfiato sul tetto, ritenendo che la delibera dovesse essere deliberata da tutti, manifestando la disponibilità ad accertare che le spese vengano ripartite solo fra il 7,10 e 11, lavori commissionati dal DO;
l'amministratrice con comunicazione 1/12/2021 invitava i restanti condomini della colonna a confrontarsi con il Sig. (doc. n. 22); in data CP_1
2.12.2021 l'Avv. Negri comunicava che doveva essere il DO a ricercare le ditte e a commissionare i lavori, ripartendo poi la spesa tra i condomini che usano gli sfiati (doc. n.
23);
-in data 15.12.2021 l'amministratrice inviava convocazione di assemblea straordinaria per la data del 13 gennaio 2022 per deliberare sulla attribuzione della responsabilità dei lavori e la ripartizione della spesa “ Richiesta Sig. di regolarizzare, tramite aperture di CP_1
ventilazione a tetto, la colonna cucine int. 7, 10 e 12 (ora mancante) e bagno int. 7, 10 e 12
(ora in facciata). Aggiornamento dopo delibere Assembleari del 4/8/2021, del 20/8/2021 e del 20/9/2021, attribuzione della responsabilità dei lavori necessari e ripartizione della spesa. Delibere conseguenti (doc. n. 24);
-in data 17/12/2021 l'Avv. Negri, dopo l'invio della convocazione ricorreva al Tribunale di
Genova con richiesta di ATP recante n. RG 11203/2021.
Posto che per pacifica giurisprudenza solo coloro che sono titolari dei beni hanno diritto di partecipare e deliberare in ordine a tali beni, emerge alla luce della ricostruzione degli accadimenti come sopra riportati, che ha concorso, unitamente ai Controparte_1
restanti condomini proprietari delle colonne verticali di scarico (int. 7, 10 e 12) a dare causa all'omessa assunzione di tempestiva delibera che, quanto meno in data 20/9/2021 o poco dopo, poteva essere assunta dal predetto unitamente ai restanti titolari Controparte_1
dei due appartamenti serviti dalla colonna, spettando agli stessi la decisione di eseguire i lavori, circostanza che avrebbe evitato il contenzioso giudiziario, sia dell'ATP che del giudizio di merito, dovendosi fin d'ora escludere che spettasse all'intero condominio deliberare su beni di cui parte dei condomini non era titolare. L'amministratrice ha indetto plurime assemblee, sia pure estese all'intera compagine assembleare, mettendo i tre condomini interessati nella possibilità di deliberare (possibilità non di certo esclusa dal fatto che appunto la convocazione riguardasse tutti i condomini), ivi compresa quella del gennaio
2022, prima della quale l'appellato ha radicato il ricorso per ATP in data 17/12/2021, allorchè, nuovamente, la delibera avrebbe dovuto essere assunta dai titolari delle tre proprietà interessate. Emerge, poi, dalla stessa comparsa di risposta di Parte_5
11 che, depositata la CTU, egli “si rendeva disponibile a soprassedere dall'introduzione del giudizio di merito a condizione che: “ (i) il DO rimborsasse tutte le anticipazioni e le spese sostenute in sede di ATP;
(ii) il eseguisse i lavori indicati dal CTU;
(iii) Parte_1 le spese per i lavori fossero ripartiti tra tutti i condomini” circostanza che denota il chiaro intendimento di accollare le spese a tutti i condomini, assunto che non può essere condiviso.
Alla luce di tali circostanze, mentre, da un lato, non può che confermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del e la legittimazione dell'amministratore nel senso sopra Parte_1 delineato dalla Corte Suprema, dall'altro lato, poichè l'omessa assunzione di tempestiva delibera e l'omessa esecuzione dei lavori, è imputabile ai condomini interessati, la statuizione di condanna emessa dal Tribunale non può che essere integrata con quella di restrizione degli effetti della sentenza nell'ambito dei rapporti interni ai soli condomini interessati, ossia appunto i proprietari delle unità 7, 10 e 12 (Cass. n. 651/2000), sia con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni, sia con riferimento alla condanna (salvo quanto si dirà infra) al pagamento delle spese di lite. E' infatti il nella sua sotto Parte_1
articolazione del parziale (composto da tre condomini) che ha concorso ad Parte_1 omettere l'adozione dei rimedi atti a eliminare i miasmi, astenendosi dall' adottare le occorrenti delibere dei lavori e l'esecuzione dei lavori.
Quanto alle spese di lite la Corte, in parziale accoglimento sul punto del motivo del
, ravvisa le ragioni per compensare le spese fra le parti nella misura di 1/3, in Parte_1 ragione dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Pt_2
non proprietaria dell'immobile, e della rinuncia di all'udienza del
[...] Controparte_1
11/5/2023 alla domanda di rifacimento dell'intero impianto fognario, alla luce degli interventi ritenuti necessari dal CTU come ristretti alle unità n. 7, 10 e 12 (non valendo a determinare una maggiore soccombenza del il rifiuto di una proposta conciliativa del CTU), CP_1 rimanendo i restanti due terzi a carico del DO, da intendersi ristretta – la condanna al pagamento dei 2/3 delle spese- nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata le spese sia dell'ATP che di entrambi i giudizi vanno compensate fra CP_1
e il nella misura di 1/3, con condanna del DO al pagamento
[...] Parte_1
della restante misura dei due terzi (la condanna è da intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12e di 1/3 a carico dell'appellato). Esse sono liquidate, quanto all'ATP e al giudizio di primo grado nella frazione
12 di quanto stabilito dal Tribunale e, quanto al presente giudizio, in base al DM n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
Le spese di CTU e CTP gravano in conformità nella misura di 2/3 a carico del Parte_1
(la condanna è da intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12) e di 1/3 a carico dell'appellato.
La Corte ravvisa le ragioni per compensare integralmente le spese di lite fra le parti e la nei cui confronti nessuna domanda è stata proposta. CP_9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 4669/2023, del
6/07/2023, del Tribunale di Genova, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della ordinanza impugnata,
-compensa le spese di lite del procedimento di ATP e del giudizio di primo grado fra il e nella misura di 1/3 e condanna il al Parte_1 Controparte_1 Parte_1
pagamento della restante frazione dei due terzi, che si liquida, già nella ridotta frazione: in euro 225,15 per spese e euro 8.931,33 per compensi, oltre accessori come stabiliti dal
Tribunale quanto al giudizio di primo grado;
in euro 243,72 per spese ed in euro 1.558,00, oltre accessori come stabiliti dal Tribunale quanto all' ATP;
-dispone l'integrazione della ordinanza impugnata mediante l' aggiunta che la condanna del al risarcimento del danno (quantificato in euro 2.000,00, oltre accessori) e la Parte_1
condanna del alle spese di lite (spese di ATP e del giudizio di primo grado) Parte_1
come sopra determinate deve intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12;
-divide le spese di CTU e di CTP come determinate dal Tribunale nella misura di 1/3 a carico di e nella misura di 2/3 a carico del , dovendosi la Controparte_1 Parte_1
condanna a carico del ristretta nei rapporti interni fra i condomini Controparte_10
interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12;
-respinge nel resto l'appello;
-compensa le spese di lite del presente giudizio fra il e Parte_1 Controparte_1
nella misura di 1/3 e condanna il DO (condanna da intendersi ristretta nei rapporti interni fra i condomini interessati, ossia i proprietari degli interni 7, 10 e 12) al pagamento della residua frazione dei 2/3, che si liquida, già in tale ridotta frazione, in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-compensa integralmente le spese di lite fra e le restanti parti Controparte_2
processuali.
13 Genova, 19/11/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Valeria Albino
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
14