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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°16296 /2020
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro LA NT
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 19 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate da parte appellante;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 20/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°16296 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, col ministero dell'Avv.to Parte_1
Carlo Varvaro,
Appellante
E
(C.F. ), nato in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Palermo il 20.08.1964,
Appellato
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19 maggio 2025.
I FATTI
1. Con sentenza n. 2526 del 2020, depositata il 2.12.2020, il Giudice di Pace di
Palermo ha accolto l'opposizione di avverso il d.i. n. 2094/2019, Controparte_1 chiesto e ottenuto da per il recupero di € Parte_1
504,87 (oltre interessi e spese), a titolo di costi di produzione ex art. 119, ult. co., aderendo all'eccezione preliminare dell'opponente intesa a far valere la CP_2 nullità del titolo monitorio per illeggibilità della firma del giudice emittente.
2. Contro la sentenza la ha proposto appello, censurando: 1) l'errata Pt_1 applicazione dell'art. 161, comma secondo, c.p.c.; 2) l'omessa pronuncia sulla pretesa creditoria agitata in monitorio;
3) il malgoverno delle regole di riparto delle spese di lite;
e chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma del decreto opposto.
3. Nel costituirsi in giudizio, il si è opposto a tutti i motivi di CP_1 appello, ritenendoli infondati in fatto e in diritto, e chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
4. Con ordinanza del 20.2.2024, il giudizio è stato interrotto a tenore dell'art. 301 c.p.c. per decesso del Difensore dell'appellato. Successivamente riassunto dall'appellante, è proseguito nella contumacia del sig. pervenendo da CP_1 ultimo all'udienza del 19 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale viene deciso come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi di appello, l'appellante censura la statuizione di nullità dell'opposto decreto per illeggibilità della sottoscrizione del giudice che lo ha emesso, evidenziando come, anche a ritenere la nullità del titolo, il giudice a quo ha comunque errato nel non affrontare il merito della lite.
1.1. I motivi sono fondati.
L'obiettiva disamina del decreto opposto lascia evincere la presenza nell'atto di elementi da cui è facile risalire alla persona fisica del giudice emittente (v. Cass. n.
8129.2024), trattandosi di provvedimento giurisdizionale che, pur firmato con segno grafico indecifrabile, presenta dettagli utili all'agevole individuazione del sottoscrittore, quali l'indicazione del numero di r.g. del procedimento e di quello identificativo del titolo monitorio. A ciò si aggiunga il dirimente rilievo per cui l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, dando piuttosto luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c., tant'è che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto invocato in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (v. Cass. n. 40110.2021). Il che dà ragione dell'errore in cui, perfino nella prospettiva di fondatezza dell'eccezione di nullità, è incorso il giudice a quo, il quale si è arrestato alla declaratoria di nullità, ritenendosi esentato dall'affrontare il merito della vicenda. 2. Dovendosi sopperire a tale lacuna in sede di appello, il Tribunale ritiene che la soluzione del caso non possa che muovere dal tenore dell'art. 119, quarto comma,
T.U.B.
La norma, infatti, dopo aver suggellato il diritto del cliente (o di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) ad ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, tiene a precisare che al cliente possano essere addebitati «solo i costi di produzione di tale documentazione», ricorrendo a un avverbio
('solo') inequivocabilmente diretto a sottolineare la ferma limitazione per la banca di addebitare all'istante unicamente le spese vive sostenute al fine di esaudire l'istanza ostensiva, pari al dispiego di tempo e di energie necessari per estrarre i documenti richiesti, per eventualmente stamparli e per inviarli, senza facoltà di
'lucrare' su questo tipo di richieste, ossia di imporre corrispettivi di sorta, essendo il diritto all'ostensione di cui all'art. 119 T.U.B. lontano da logiche sinallagmatiche, innervato com'è da obiettivi di trasparenza e di piena informazione.
Contravvengono, dunque, al dettato normativo le condizioni generali sulla base Contr delle quali ha quantificato il costo di riproduzione dei documenti consegnati, contenute «[…] nel foglio informativo avente ad oggetto “Dichiarazione, comunicazione e invio documenti al cliente” in vigore al 27.07.2016 (data di riferimento della richiesta v. doc. 06 fascicolo primo grado)» (v. pag. 10 dell'atto di appello), giacché prefigurano, per tipologia di documentazione richiesta (assegni, disposizioni di bonifico, contratti, estratti di c/c, contabili, ecc.), i costi che il cliente dovrà sostenere (ad es. € 14,70 per il contratto di c/c, € 5,87 per l'estratto di c/c, € 6,05 per l'assegno negoziato, € 6,83 per l'assegno tratto su altre banche, e così via), delineando una sorta di prezzario del tutto scisso dal criterio del costo effettivo di rilascio, fondato sulla previsione di tariffe standardizzate, che, pur utili alla chiarezza preventiva, non possono esimere l'istituto, una volta evocato in giudizio dal cliente che gli contesta la congruità delle somme richieste, dal fornire la prova degli esborsi sostenuti per evadere quella specifica richiesta.
Nel caso di specie, difetta una simile prova. Contr infatti, ha fondato i suoi calcoli sulla mera applicazione delle condizioni di cui al superiore prospetto informativo (consegnato al cliente), considerando gli importi ivi previsti in rapporto al tipo di documentazione pretesa e moltiplicandoli per il numero dei documenti consegnati, e quindi ricorrendo a una vera e propria forfettizzazione dei costi, visto che le spese effettivamente sostenute in dipendenza dell'istanza ostensiva proposta dal (in termini di risorse e esborsi vivi CP_1 affrontati) restano totalmente ignote.
L'incongruità della somma ingiunta emerge ancor più ove si consideri che la ha soddisfatto l'istanza ex art. 119 T.U.B. per via telematica, sì che è difettata Pt_1 una consegna in modalità cartacea, il che depotenzia il riferimento dell'appellante alla nozione di documento contenuta nel foglio informativo, che lo definisce come
'cartaceo che può essere composto da pagine singole o più pagine. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento'; a tacere della contrarietà di tale ultimo inciso al dettato della legge primaria, dato che l'assoggettare a uno stesso costo (€ 5,87) un 'estratto conto relativo ad un periodo', a prescindere dalle pagine di cui questo è composto, sfugge al parametro del costo Contr effettivo, e non può perciò convalidare la pretesa monitoria di
Da tutto ciò consegue che il decreto opposto va revocato, appalesandosi, la somma ivi ingiunta, incongrua e tale da pregiudicare il diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria;
nondimeno, poiché un costo vivo per la ricerca e la produzione della documentazione è stato comunque sostenuto, e il cliente l'ha perfino riconosciuto nella misura di € 41,14, è in tale entità che l'appellato deve essere chiamato a rispondere, con interessi legali dalla domanda monitoria al saldo.
3. Quanto alle spese di lite, la soccombenza prevalente dell'appellante induce a lasciar ferma la statuizione condannatoria operata dal giudice di pace (in favore del
Procuratore all'epoca dichiaratosi distrattario), mentre, per le spese del presente grado, nulla va disposto in favore dell'appellato, trattandosi di contumace vittorioso (nel giudizio riassunto) e vista la richiesta di distrazione formulata dal
Difensore originariamente prescelto all'atto della costituzione in giudizio della parte (e poi deceduto in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in riforma del capo n. 1 della sentenza gravata (del Giudice di Pace di
Palermo n. 2506.2020, depositata il 2.12.2020), revoca il d.i. opposto (n. 2094.2010 del Gdp di Palermo) e condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, di € 41,14, oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo, confermando il capo n. 2;
- dichiara irripetibili le spese del grado affrontate dall'appellante. Così deciso, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°16296 /2020
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro LA NT
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 19 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate da parte appellante;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 20/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°16296 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, col ministero dell'Avv.to Parte_1
Carlo Varvaro,
Appellante
E
(C.F. ), nato in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Palermo il 20.08.1964,
Appellato
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19 maggio 2025.
I FATTI
1. Con sentenza n. 2526 del 2020, depositata il 2.12.2020, il Giudice di Pace di
Palermo ha accolto l'opposizione di avverso il d.i. n. 2094/2019, Controparte_1 chiesto e ottenuto da per il recupero di € Parte_1
504,87 (oltre interessi e spese), a titolo di costi di produzione ex art. 119, ult. co., aderendo all'eccezione preliminare dell'opponente intesa a far valere la CP_2 nullità del titolo monitorio per illeggibilità della firma del giudice emittente.
2. Contro la sentenza la ha proposto appello, censurando: 1) l'errata Pt_1 applicazione dell'art. 161, comma secondo, c.p.c.; 2) l'omessa pronuncia sulla pretesa creditoria agitata in monitorio;
3) il malgoverno delle regole di riparto delle spese di lite;
e chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma del decreto opposto.
3. Nel costituirsi in giudizio, il si è opposto a tutti i motivi di CP_1 appello, ritenendoli infondati in fatto e in diritto, e chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
4. Con ordinanza del 20.2.2024, il giudizio è stato interrotto a tenore dell'art. 301 c.p.c. per decesso del Difensore dell'appellato. Successivamente riassunto dall'appellante, è proseguito nella contumacia del sig. pervenendo da CP_1 ultimo all'udienza del 19 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale viene deciso come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi di appello, l'appellante censura la statuizione di nullità dell'opposto decreto per illeggibilità della sottoscrizione del giudice che lo ha emesso, evidenziando come, anche a ritenere la nullità del titolo, il giudice a quo ha comunque errato nel non affrontare il merito della lite.
1.1. I motivi sono fondati.
L'obiettiva disamina del decreto opposto lascia evincere la presenza nell'atto di elementi da cui è facile risalire alla persona fisica del giudice emittente (v. Cass. n.
8129.2024), trattandosi di provvedimento giurisdizionale che, pur firmato con segno grafico indecifrabile, presenta dettagli utili all'agevole individuazione del sottoscrittore, quali l'indicazione del numero di r.g. del procedimento e di quello identificativo del titolo monitorio. A ciò si aggiunga il dirimente rilievo per cui l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, dando piuttosto luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c., tant'è che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto invocato in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (v. Cass. n. 40110.2021). Il che dà ragione dell'errore in cui, perfino nella prospettiva di fondatezza dell'eccezione di nullità, è incorso il giudice a quo, il quale si è arrestato alla declaratoria di nullità, ritenendosi esentato dall'affrontare il merito della vicenda. 2. Dovendosi sopperire a tale lacuna in sede di appello, il Tribunale ritiene che la soluzione del caso non possa che muovere dal tenore dell'art. 119, quarto comma,
T.U.B.
La norma, infatti, dopo aver suggellato il diritto del cliente (o di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) ad ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, tiene a precisare che al cliente possano essere addebitati «solo i costi di produzione di tale documentazione», ricorrendo a un avverbio
('solo') inequivocabilmente diretto a sottolineare la ferma limitazione per la banca di addebitare all'istante unicamente le spese vive sostenute al fine di esaudire l'istanza ostensiva, pari al dispiego di tempo e di energie necessari per estrarre i documenti richiesti, per eventualmente stamparli e per inviarli, senza facoltà di
'lucrare' su questo tipo di richieste, ossia di imporre corrispettivi di sorta, essendo il diritto all'ostensione di cui all'art. 119 T.U.B. lontano da logiche sinallagmatiche, innervato com'è da obiettivi di trasparenza e di piena informazione.
Contravvengono, dunque, al dettato normativo le condizioni generali sulla base Contr delle quali ha quantificato il costo di riproduzione dei documenti consegnati, contenute «[…] nel foglio informativo avente ad oggetto “Dichiarazione, comunicazione e invio documenti al cliente” in vigore al 27.07.2016 (data di riferimento della richiesta v. doc. 06 fascicolo primo grado)» (v. pag. 10 dell'atto di appello), giacché prefigurano, per tipologia di documentazione richiesta (assegni, disposizioni di bonifico, contratti, estratti di c/c, contabili, ecc.), i costi che il cliente dovrà sostenere (ad es. € 14,70 per il contratto di c/c, € 5,87 per l'estratto di c/c, € 6,05 per l'assegno negoziato, € 6,83 per l'assegno tratto su altre banche, e così via), delineando una sorta di prezzario del tutto scisso dal criterio del costo effettivo di rilascio, fondato sulla previsione di tariffe standardizzate, che, pur utili alla chiarezza preventiva, non possono esimere l'istituto, una volta evocato in giudizio dal cliente che gli contesta la congruità delle somme richieste, dal fornire la prova degli esborsi sostenuti per evadere quella specifica richiesta.
Nel caso di specie, difetta una simile prova. Contr infatti, ha fondato i suoi calcoli sulla mera applicazione delle condizioni di cui al superiore prospetto informativo (consegnato al cliente), considerando gli importi ivi previsti in rapporto al tipo di documentazione pretesa e moltiplicandoli per il numero dei documenti consegnati, e quindi ricorrendo a una vera e propria forfettizzazione dei costi, visto che le spese effettivamente sostenute in dipendenza dell'istanza ostensiva proposta dal (in termini di risorse e esborsi vivi CP_1 affrontati) restano totalmente ignote.
L'incongruità della somma ingiunta emerge ancor più ove si consideri che la ha soddisfatto l'istanza ex art. 119 T.U.B. per via telematica, sì che è difettata Pt_1 una consegna in modalità cartacea, il che depotenzia il riferimento dell'appellante alla nozione di documento contenuta nel foglio informativo, che lo definisce come
'cartaceo che può essere composto da pagine singole o più pagine. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento'; a tacere della contrarietà di tale ultimo inciso al dettato della legge primaria, dato che l'assoggettare a uno stesso costo (€ 5,87) un 'estratto conto relativo ad un periodo', a prescindere dalle pagine di cui questo è composto, sfugge al parametro del costo Contr effettivo, e non può perciò convalidare la pretesa monitoria di
Da tutto ciò consegue che il decreto opposto va revocato, appalesandosi, la somma ivi ingiunta, incongrua e tale da pregiudicare il diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria;
nondimeno, poiché un costo vivo per la ricerca e la produzione della documentazione è stato comunque sostenuto, e il cliente l'ha perfino riconosciuto nella misura di € 41,14, è in tale entità che l'appellato deve essere chiamato a rispondere, con interessi legali dalla domanda monitoria al saldo.
3. Quanto alle spese di lite, la soccombenza prevalente dell'appellante induce a lasciar ferma la statuizione condannatoria operata dal giudice di pace (in favore del
Procuratore all'epoca dichiaratosi distrattario), mentre, per le spese del presente grado, nulla va disposto in favore dell'appellato, trattandosi di contumace vittorioso (nel giudizio riassunto) e vista la richiesta di distrazione formulata dal
Difensore originariamente prescelto all'atto della costituzione in giudizio della parte (e poi deceduto in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in riforma del capo n. 1 della sentenza gravata (del Giudice di Pace di
Palermo n. 2506.2020, depositata il 2.12.2020), revoca il d.i. opposto (n. 2094.2010 del Gdp di Palermo) e condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, di € 41,14, oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo, confermando il capo n. 2;
- dichiara irripetibili le spese del grado affrontate dall'appellante. Così deciso, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi