Art. 22.
Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme gia' liquidate dalla Cassa a titolo di indennita' una tantum a norma dell'articolo 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e della legge 9 febbraio 1963, n. 160 .
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidita' per difetto, dei requisiti contributivi.
Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme gia' liquidate dalla Cassa a titolo di indennita' una tantum a norma dell'articolo 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e della legge 9 febbraio 1963, n. 160 .
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidita' per difetto, dei requisiti contributivi.