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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n . 1364 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA
( ), nella qualità di titolare dell a Parte_1 C.F._1
ditta ( ), elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1
la cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Leone
( ), in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._2
costituzione e risposta del giudizio di primo grado
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 12 E
( , CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), ( ) e C.F._4 Controparte_4 C.F._5
( elettivamente domiciliati in Controparte_5 CodiceFiscale_6
Cesa (CE), via Salvatore Di Giacomo n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi
Migliaccio ( ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._7
procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n. 74/2021
pubblicata il 19.1.2021 (contratto di appalto) .
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza .
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di citazione notificato il 14.7.2014 i coniugi CP_2
e e i coniugi e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino Parte_1
titolare della ditta per o ttenere la risoluzione per Controparte_1
inadempimento del contratto di appalto stipulato il 15.10.2012, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato bifamiliare su un terreno di loro proprietà sito in Ausonia (FR) , oltre al risarcimento dei danni .
La convenuta , costituendosi in giudizio , contestava la fondatezza della domanda e proponeva domanda riconvenzionale di condanna degli attori/committenti al pagamento della somma di € 28.942,60, a titolo di pag. 2 di 12 prezzo per gli ulteriori lavori eseguiti al fine di fare fronte alle discordanze riscontrate tra le misure del computo metrico e quelle del progetto esecutivo,
imputabili al direttore dei lavori, nonché al risarcimento dei danni.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 74/2021, così statuiva:
1) accertava e dichiarava il grave inadempimento della convenuta e, di conseguenza, la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto stipulato dalle parti il 15.10.2012;
2) in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
a) € 2.440,00 in favore di e Controparte_4 Controparte_5
b) € 2.440,00 in favore di;
CP_2 Controparte_3
c) € 13.116,70 in favore di;
Controparte_4
3) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
4) condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
518,00 per spese vive e in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, distratte in favore d ei procuratori antistatari;
5) rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori ex art. 96 c.p.c.
§ 2. – Con citazione notificata il 24.2.2021 la ha proposto Pt_1
appello, articolato in qua ttro motivi, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, siano rigettate le avverse domande accolte in primo grado , annullando i punti nn. 1), 2) e 4) del dispositivo .
§ 3. – Le parti appellate si sono costituite in giudizio, eccependo, in via preliminare, la improcedibilità/inammissibilità dell'appello, per violazione pag. 3 di 12 del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza, instando per il suo rigetto , con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 4. – Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 23.6.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale,
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza la sola parte appellata presente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Si osserva preliminarmente che la questione della inammissibilità
dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c. deve ritenersi superata, avendo la
Corte, con delibazione in senso reiettivo della relativa eccezione,
implicitamente resa, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (v. Cass. ord. 29.11.2021 n. 37272).
§ 2. – Passando al merito, con il primo motivo (rubricato «Sulla mancata prova in ordine alla presunta gravità dell'inadempimento») l'appellante critica la sentenza impugnata , laddove ha affermato che risulta evidente la gravità dell'inadempimento ad essa imputato, senza che gli attori abbiano assolto all'onere, sui medesimi incombenti, ai sensi dell'art. 1455 c.c., di provare che , in concreto e non in astratto, l'inadempimento è stato di non pag. 4 di 12 scarsa importanza, ossia ha impedito la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto. In assenza di elementi atti a dimostrare, ad esempio, la porzione dei lavori pagati che dovevano ancora essere svolti dall'appaltatore rispetto a quelli realizzati, la gravità sarebbe stata semplicemente presunta dal giudice di primo grado.
Il motivo è infondato.
Si condividono del tutto le ampie e puntuali argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, il quale, con ragionamento immune da vizi logico -
giuridici, ha correttamente applicato i principi in materia di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., che hanno portato alla risoluzione giudiziale del contratto di appalto del 15.10.2012 , per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice.
La documentazione prodotta (tra cui l'ordine di servizio n. 1 del
9.7.2013 e la comunicazione del 10.7.2013 , a firma del direttore dei lavori –
docc. 11 e 12 all. atto di citazione di primo grado) e le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, disposto su richiesta della s
[...]
e ritualmente acquisito al giudizio, dimostrano la grave violazione Pt_2
degli obblighi assunti con il contratto del 15.10.2012 da parte della CP_6
la quale nel luglio 2013 ha interrotto ingiustificatamente
[...]
l'esecuzione dei lavori e ha abbandonato il cantiere, costringendo i committenti, dopo l'inutile decorso del termine assegnato con la diffida del
9.10.2013, a chiedere al Tribunale di Cassino l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ottenuto il quale, hanno provveduto, a loro cura e spese, alla rimozione del ponteggio e dei materiali pag. 5 di 12 lasciati sul cantiere dall'appaltatore al fine di provvedere al completamento dei lavori.
In particolare, il consulente tecnico nominato in sede di a.t.p. ha accertato, sulla base delle fotografie allegate al ricorso introduttivo e della relazione del direttore dei lavori, che i lavori commissionati sono stati sospesi allorché erano ancora in corso di realizzazione le strutture portanti del fabbricato, quali fondazioni, pilastri, travi e solai, oltre al muro di contenimento e a tutte le opere connesse. Nella sentenza, inoltre, si dà atto che l'immobile ancora si presentava «incompleto e in uno stato grezzo » (v.
sentenza, punto 3.4).
Ne consegue – una volta dimostrata l'infondatezza dell'assunto della secondo cui i lavori sono stati interrotti a causa dal mancato Pt_1
pagamento , da parte dei committenti, della somma di € 28.942,00 che le sarebbe spettata a titolo di oneri sostenuti per i maggiori lavori edilizi eseguiti in conseguenza della discordanza tra le misure del computo metrico e quelle del progetto esecutivo, e rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della suddetta somma, con statuizione divenuta definitiva per mancata impugnazione – che l'inadempimento deve considerarsi grave ex art. 1455 c.c., in quanto ha pregiudicato in modo rilevante e obiettivo l'interesse dei committenti alla completa e corretta esecuzione dell'opera in conformità agli accordi. Interesse che è stato soddisfatto soltanto a seguito del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. datato
15.5.2014 , emesso su loro richiesta, con cui è stata ordinata la liberazione del cantiere dai materiali e dal ponteggio abbandonati da Controparte_1
pag. 6 di 12 eseguito il quale è stato possibile agli appellanti affidare ad altra impresa il completamento del fabbricato bifamiliare , nel rispetto del computo metrico allegato al contratto del 2012 .
§ 3. – Con il secondo motivo di appello si contesta la sentenza per avere ritenuto dimostrate le spese sostenute per la rimozione del materiale e il ripristino dello stato dei luoghi, quantificate in € 4.880,00, pur avendo gli attori prodotto in primo grado (docc. 26 e 27 atto di citazione ) «mere fotocopie di fatture, senza alcuna prova di re gistrazione , emesse dalla ditta
», inidonee ai fini della prova dell'esborso, come Persona_1
tempestivamente eccepito in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3) c.p.c.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante contesta, in modo del tutto generico e, dunque, inefficace al fine di contrastare l'idoneità probatoria riconosciuta dal primo giudice, i documenti posti dagli attori a fondamento della pretesa relativa a l rimborso delle spese sostenute per eseguire i lavori svolti in ottemperanza a quanto ordinato con il citato provvedimento d'urgenza del 15.5.2014, previa autorizzazione dell'ufficiale giudiziario;
documenti, tutti datati 10.7.2014,
costituiti dall'elenco dettagliato dei lavori effettuati dall'impresa dalle Per_1
fatture nn. 16 e 17 del 2014 e dai due assegni bancari (dell'importo di €
2.440,00 ciascuno) emessi a saldo del dovuto, riguardanti le due distinte unità
immobiliari, intestate ai coniugi (docc. CP_7 Controparte_8
pag. 7 di 12 Va fatta applicazione, dunque, dei costanti principi affermati dalla S.C.,
secondo cui in tema di prova documentale , il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,
mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (v. tra le più recenti, Cass. ord.
18.11.2024 n. 29658; Cass. ord. 28.8.2024 n. 23213).
§ 4. – Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto spettante a il risarcimento del danno Controparte_4
per le spese sostenute per l'acquisto di materiale edilizio e ferro, pari a complessivi € 13.116,70, senza che fosse stato dal medesimo provato vuoi che tale materiale era indispensabile per l'esecuzione dei lavori (come richiesto dall'art. 9 del contratto, che poneva a carico dell'appaltatore tutti i materiali necessari alla costruzione delle opere appaltate), vuoi che la l'aveva Pt_1
autorizzato al pagamento (il documento n. 18, che contiene tale autorizzazione, presenta delle correzioni, che ne infic iano l'efficacia probatoria, come eccepito nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c .).
La censura è priva di pregio .
I documenti prodotti – costituiti da fatture di pagamento (con descrizione dettagliata della merce e dei relativi prezzi ), assegni bancari e autorizzazione al pagamento dell'acquisto del ferro occorrente per la pag. 8 di 12 realizzazione del fabbricato sottoscritto dalla (docc. 18 -23) – Pt_1
dimostrano la spesa effettivamente sostenuta da l nel corso del CP_4
rapporto per l'acquisto dei materiali impiegati per la realizzazione del fabbricato oggetto del contratto , di cui ha diritto al rimborso, in forza dell'art. 6 del contratto, che poneva tali spese a carico dell'appaltatore.
A nulla valgono vuoi le contestazioni, generiche e onnicomprensive,
sollevate dall'appellante circa la non necessità delle quantità di ferro riportate nelle fatture , vuoi il disconoscimento riguardante l a fotocopia dell'autorizzazione al pagamento del ferro (doc. 18), per le considerazioni svolte in relazione al secondo motivo di appello, senza che assumano rilievo in senso contrario le correzioni presenti sul documento con riguardo all'impresa che ha fornito il materiale (Ised) e l'aggiunta riferita ad altro materiale.
§ 5. – Con il quarto motivo l'appellante critica la decisione del
Tribunale di porre le spese per intero a suo carico e non disporre la compensazione, nonostante le domande degli attori non siano state interamente accolte.
Il motivo va rigettato.
Secondo il consolidato insegnamento della S.C., in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le pag. 9 di 12 spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (v. Cass. ord.
3.2.2025 n. 2592; Cass. ord.
2.1.2025 n. 27; Cass. ord.
8.7.2024 n. 18497; Cass. ord.
4.8.2017 n. 19613).
Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare, o meno, in tutto o in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,
rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. ord. n. 2592/2025 cit.; Cass. ord. 29.2.2024 n.
5356; Cass. ord. 26.5.2021 n. 14459; Cass. 20.12.2017 n. 30592).
In base a tali principi, si reputa corretta la decisione del giudice di primo grado, il quale ha posto interamente le spese processuali a carico della risultata soccombente in via prevalente, senza disporre la Pt_1
compensazione in ragione del rigetto di alcune delle voci risarcitorie avanzate dagli origina ri attori;
rigetto di cui ha tenuto conto, comunque, nella liquidazione delle spese e, segnatamente, nell'individuazione dello scaglione pag. 10 di 12 di riferimento, effettuata avuto riguardo alla somma attribuita agli attori,
piuttosto che a quella domandata, in forza del disposto di cui all'art. 5,
comma 2, del D.M. n. 55/2014.
§ 6. – In definitiva, l'appello va respinto .
Va disattesa, infine, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c. avanzata dagli appellati, tenuto conto del tenore dell'atto di appello e delle questioni giuridiche affrontate , che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti della mala fede (intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda), alla stregua del principio secondo cui agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (v. tra le tante,
Cass. ord.
8.3.2025 n. 6205; Cass. ord. 12.7.2023 n. 19948).
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante,
secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, applicando i parametri di cui D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, valori ridotti del 50% per la fase di istruttoria/trattazione , ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/20214 , attesa la ridotta attività difensiva svolta , e medi per le altre tre fasi, i n complessivi € 4.888,00
per compensi (€ 1.134 ,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva;
€
922,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.911 ,00 per fase decisionale ).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante, di un ulteriore pag. 11 di 12 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Cassino n. 74/2021 pubblicata il 19.1.2021 , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna in qualità di titolare della ditta Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2
, e , che liquida in € Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
4.888,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Pre sidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 e 27 fasc. attori primo grado) .