Sentenza 23 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9977 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 1 9977 01 REPUBBLICA ITALI POLO ITAL R.G.N. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10426/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron. 22581 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Alessandro De Renzis Consigliere Ud. 2 Dott. Giuseppe Cellerino Consigliere Dott. Aldo De Matteis Consigliere maggio 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OL NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Salvini n. 2/a, presso l'avv. Giancarlo Orlando, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
2127
contro
Liquidatoria della USL BA/9, in persona del Direttore Gestione Generale pro tempore della ASL BA/4, quale Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43, studio avv. Fabio Lorenzoni, presso l'avv. Leonardo Digirolamo che la rappresenta Л e difende giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1625/98, decisa il 21 aprile 1998 e pubblicata il 29 aprile 1998, resa dal Tribunale di Bari nel procedimento n. 458/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Leonardo Digirolamo nell'interesse della controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 ottobre 1991 OL NO, medico radiologo convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, chiedeva al Pretore di Bari l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di lire 10.722.916, con gli accessori di legge, quale corrispettivo delle prestazioni eseguite nel mese di maggio 1991. Avverso il provvedimento monitorio, emesso dal giudice adito in conformità alla richiesta, la USL BA/9 proponeva opposizione assumendo di avere versato il capitale prima del deposito del ricorso e nei termini di legge. Il Pretore di Bari, con sentenza del 6 febbraio 1997, in accoglimento parziale dell'opposizione, atteso l'avvenuto pagamento della sorte capitale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la USL BA/9 al pagamento della somma di lire 64.263 a 2 ८ titolo di interessi e rivalutazione. Interponeva appello il OL e in esito il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1625/98, emessa in data 21 29 aprile 1998, dichiarava inammissibile il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Richiamava l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nel senso che soggetto legittimato passivo per i debiti delle ex USL non 1'ASL che ne ha proseguito l'attività ma solamente la Regione e per essa l'Ufficio liquidazione appositamente istituito. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione OL NO con atto notificato in data 29 aprile 1999 e deduce due motivi. Il Commissario Liquidatore della USL BA/9 resiste con controricorso notificato in data 4 giugno 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge 724/94 e dell'art. 2, comma 14, legge 549/95 ed ancora degli artt. 2 e 3 comma 5 del decreto legislativo 502/92 ed ancora della legge Regionale Puglia n. 19 del 12 aprile 1995 e n. 16 del 5 giugno 1997. Si afferma che la legittimazione passiva per i debiti ex USL spetta ad apposita Gestione liquidatoria che è stata ben evocata nel giudizio di appello. Col secondo mezzo si censura la sentenza pretorile in quanto ha 3 riconosciuto gli interessi e la rivalutazione limitatamente alla somma spettante in eccedenza rispetto a quanto liquidato dalla USL, non anche sull'intera spettanza. Appare fondato il primo motivo. In ordine alla legittimazione passiva per i debiti delle soppresse Unità Sanitarie Locali, per quanto attiene ai processi in corso, le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1237/2000 in data 30 novembre 2000, hanno affermato il principio che di seguito si riporta trascrivendo la massima ufficiale rv 542285: "A norma dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo-costituite Aziende Unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse Unità sanitarie locali), si è realizzata una successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle U.S.L., attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neo-costituite A.S.L., che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della Regione;
ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una U.S.L., spetta non già alla A.S.L. subentrante, bensì alla U.S.L. ے ہ soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla Regione, in ipotesi di intervento о chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare". Questa Sezione ritiene di adeguarsi a tale insegnamento, in ordine al quale tra l'altro la controricorrente non ha formulato riserva alcuna nel corso della discussione. L'appello proposto nei riguardi della USL BA/9 gestione in liquidazione appare dunque pienamente rituale ed ammissibile, atteso che il principio enunciato dalle Sezioni Unite per quanto attiene alla legittimazione attiva ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una soppressa USL opera evidentemente anche per la legittimazione passiva in ordine all'impugnazione proposta nei confronti della stessa. L'impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio per la pronuncia sul gravame ad altro giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto giudice deciderà anche in ordine alle spese dell'intero processo. Rimane assorbito il secondo motivo col quale si ripropongono questioni che dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio, siccome attinenti alle doglianze avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
5 La Corte Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari. Roma, 2 maggio 2001 englichen wall IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M oggi, 2.3.LUG. 2001 E R Chi P U S IL CANCELLIERE I D , O 0 L 1 L . O A T R S R S D A T A T S M A 9