Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9405 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN 9405 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 1287/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere 4017/99 n.21654 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Cro Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.29/03/01 ha pronunciato la seguente 231 SE NTENZA sul ricorso proposto da: FOR TE SRL (già C.M.N. s.n.c.) NA UR, Mr LA, AN OL, quali soci della DE NA UR in profica, C.M.N. elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato UBALDINI RITE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato · e sul 2° ricorso n° 04017/99 proposto da: 2001 1484 INPS- istituto nazionale della previdenzasociale, in -1- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
FOR TE SRL, già C.M.N. s.n.c., NA UR, DE LA, AN OL, quali soci della C.M.N. e NA UR in propios. s.n.c., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato UBALDINI RI TE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 430/97 del Tribunale di avversO BOLOGNA, depositata il 30/03/98 R.G.N. 16393/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
13 udito l'Avvocato UBALDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il ricorso principale inammissibilità del ricorso entaleо in subordine rigetto, per il ricorse incidentale rigetto. жи -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bologna depositato il 6 luglio 1992, la società FOR TE s.r.l. (già C.M.N. s.c.n. e già C.M.N. s.r. .1.), nonché in proprio UR AN, IC EL e PA e la ND quali soci della C.M.N. s.n.c. AN anche quale pretesa dipendente, convenivano in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e contestavano il contenuto del verbale INPS 1 ottobre 1990 di illecito amministrativo in ordine all'omesso versamento di differenze contributive per il periodo dal 9 dicembre 1988 al 31 gennaio 1989, alla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato tra le dette società C.M.N. e la AN dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1989 ed al mancato versamento contributivo relativo alla tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti AN CH e EO RO, già assunti con contratti di formazione e lavoro trasformati in rapporti a tempo indeterminato alla scadenza;
chiedevano quindi accertarsi la infondatezza delle pretese contributive dell'Istituto relative al verbale anzidetto. 3 Gera Con separati ricorsi depositati il 28 dicembre 1992 IC EL e PA ND, quali soci della detta società C.M.N., convenivano in giudizio innanzi allo stesso Pretore l'INPS impugnando le - ingiunzione del 1° dicembre 1992 con le ordinanze quali l'Istituto aveva ad essi intimato il pagamento di sanzioni amministrative per le omissioni contributive oggetto dell'accertamento di cui prima s'è detto. Il Pretore, con sentenza 20 luglio 1993, riuniti i ricorsi, rigettava tutte le domande e le opposizioni avanzate nei confronti dell'INPS. Sul punto attinente alla natura del rapporto di intercorso tra la società e la UR lavoro AN il giudice di primo grado riteneva che le risultanze istruttorie avevano offerto elementi che deponevano per la natura subordinata dello stesso, avendo accertato che la predetta frequentava stabilmente gli uffici aziendali, che svolgeva mansioni di carattere prevalentemente am- ministrativo ed era stabilmente presente pur non rispettando orari rigorosi, e che operava nella logica di un sostanziale inserimento nella struttura societaria, percependo regolarmente corrispettivi periodicamente а lei versati а 4 Grur remunerazione della attività prestata. Il Tribunale di Bologna, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha pronunciato sentenza in data 30 marzo 1998 con la quale, accogliendo parzialmente l'appello proposto dai in primo grado e soccombenti ricorrenti parzialmente riformando la decisione pretorile, ha dichiarato non dovuti i contributi in contestazione pretesi dall'INPS con riferimento al settore industria e dichiarato invece dovuti i contributi riferibili alla tredicesima mensilità, limitatamente al periodo successivo alla trasformazione dei rapporti di lavoro in questione in rapporti a tempo indeterminato e fino alla fine dell'anno di riferimento, da calcolare secondo le aliquote applicabili per legge in detto periodo;
nel resto ha confermato la sentenza di primo grado. Ha Osservato il giudice del gravame che le acquisite confermavano l'esistenza dellaprove natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra AN UR e la società C.M.N. dal 1981 al 1989; che, in ordine all'inquadramento dell'impresa, doveva delle risultanze dellariconoscersi, sulla base consulenza tecnica disposta d'ufficio appositamente 5 Emr per evidenziare gli elementi di fatti rilevanti a tal fine, l'appartenenza della società, nel periodo controverso, al settore dell'artigianato, in adesione appunto alle conclusioni del consulente e nessuna prova avendo fornito 1'INPS della correttezza dell'inquadramento della società nel settore industriale. Circa la contribuzione dovuta sulla tredicesima corrisposta ai dipendenti CH e RO il Tribunale ha osservato che, non essendo stata pagata tale mensilità nel mese di dicembre, l'INPS aveva ritenuto omessa la relativa contribuzione;
che peraltro l'erogazione effettuata а titolo di tredicesima doveva essere considerata come anticipo della gratifica natalizia, prevista appunto per il mese di dicembre;
e che, in accoglimento della prospettazione subordinata dell'appellato INPS, dovevano ritenersi dovuti i contributi riferibili alla tredicesima mensilità limitatamente al periodo successivo alla trasformazione dei rapporti in rapporti di lavoro a tempo in determinato e fino alla fine dell'anno in cui era avvenuta la trasformazione. La società FOR TE s.r.l. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe chiedono la 6 Gra cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'INPS resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale i ricorrenti principali resistono con controricorso. L'INPS ha pure presentato memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE essere preliminarmente disposta la 1.-Deve riunione dei due ricorsi (principale e incidentale) perché proposti avverso la medesima sentenza. 2.-I ricorrenti principali denunziano violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (ex art. 30 n. 3 e n. 5 c.p.c.), e censurano la sentenza impugnata in ordine alla del rapporto di lavoro riconosciuta sussistenza subordinato, nel periodo sopra detto, tra la società C.M. N. e la AN. Lamentano che il Tribunale abbia desunto la subordinazione da circostanze non probanti in tal senso e travisato le risultanze istruttorie non considerando che la AN aveva piena libertà di orari e di presenza e non era soggetta a poteri direttivi 7 Eme (essendo, tra l'altro, moglie convivente di IC EL, che fungeva da titolare dell'azienda); che abbia pure trascurato di valutare il "nomen juris" attribuito dalle parti al rapporto di lavoro, da esse qualificato come autonomo, ed omesso di prendere in considerazione molteplici elementi di fatto che appunto deponevano per la natura autonoma del rapporto medesimo. Il motivo deve essere disatteso contenendo censure in parte inammissibili ed in parte prive di fondamento. Gli svolti rilievi si risolvono infatti, prevalentemente, in critiche ed obiezioni avversO la valutazione e l'apprezzamento quali operati dal che in argomento ha concordato giudice d'appello con la valutazione del primo giudice - in ordine alle risultanze acquisite e alle circostanze di accertate in causa, e si accompagnano alla fatto prospettazione della interpretazione di dette risultanze che la stessa parte ricorrente ritiene corretta ed aderente agli elementi acquisiti. Le incensure così formulate appaiono dunque volte, realtà, ad ottenere un nuovo apprezzamento ed una nuova valutazione, da parte di questa Corte, di detti elementi fattuali, con involgimento, così, di un inammissibile sindacato di merito non consentito 8 nel giudizio di cassazione, e, sotto tale profilo non integrano, nonostante la formale titolazione del motivo, valida denunzia di vizi riconducibili alla previsione di cui all'art. 360 c.p.c.. Ed invero nel contesto del ricorso sono pure riportate singole dichiarazioni rese in giudizio da testimoni о dalle parti in causa (AN, ND, LI), che la parte ricorrente esamina e valuta partitamente, enunciando conclusivamente il proprio (convincimento nel senso della natura autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro in esame. Nel contempo deve ritenersi che la motivazione enunciata dal Tribunale, pur sintetica, è congrua e sufficiente ai fini della decisione. Il detto giudice ha invero posto in rilievo, nel ritenere sussistente il vincolo di subordinazione sulla base delle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro (e quindi superando la presunzione offerta dalla qualificazione formale prescelta dalle parti), le mansioni della prestatrice di e cioè quellelavoro rilevanti in tal senso consistenti nel recarsi in banca, nel fare commissioni, in prestazione di dattilografia e segreteria, nella registrazione di fatture, nel 9 Emr controllo dei clienti, nella consegna di pezzi-W specificando che le stesse venivano espletate in esecuzione delle direttive di altro personale, pur se con una certa libertà di orario di presenza conseguente alla particolare posizione della moglie dell'amministratore della dipendente, società, e facendo sostanzialmente intendere che si trattava di messa a disposizione delle energie lavorative da parte della predetta in favore della società. Del resto al riguardo giova ricordare, sul punto della valutazione delle prove da parte del giudice di merito rimessa, dall'art. 116 primo- comma c.p.c., al suo “prudente apprezzamento” - che è devoluta al giudice del merito l'individuazione " delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo ° della loro attendibilità e concludenza, e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini della 10 Zomamr. corretta decisione, il giudice non tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali né а confutare singolarmente le prospettate dalle parti, essendoargomentazioni invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi su quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quell logicamente incompatibili con la decisione (Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; cfr.,adottata" Cass. Sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Per quanto sin qui detto, il ricorso principale deve essere rigettato. 3.-Con il primo motivo del ricorso incidentale 1'INPS denunzia violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 443 del 1985 nonché dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 C.C. e vizio di motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Deduce di avere evidenziato in appello che in data 9 dicembre 1988 la C.M.N. s.n.c. si era trasformata in C.M.N. s.r.l. e che tale diversa struttura comportava di per sé la cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane;
che, oltre a ciò, la C.M.N. s.n.c. aveva perduto i 11 Eme. requisiti dimensionali, occupando nel periodo dal settembre 1988 al gennaio 1989 venticinque lavoratori dipendenti, in numero quindi superiore ai limiti dimensionali fissati dai citati artt. 4 e 5 (legge n. 443/1985); e che nel giugno 1987 la società si era allargata a tre soci, dei quali almeno due (la AN e la ND) non svolgevano attività prevalente anche manuale come richiesto dall'art. 3 della legge n. 445/1985. Lamenta quindi che il Tribunale abbia immotivatamente ignorato queste circostanze basato la decisione soltanto sulla consulenza tecnica d'ufficio senza motivare sui rilievi mossi dall'INPS nel corso della fase d'appello in una seconda memoria autorizzata. Rileva altresì contraddittorietà di motivazione sul punto dell'accertamento dei requisiti dell'azienda artigiana con riguardo al lavoro manuale dei soci, censurando l'impugnata sentenza per avere ritenuto non provata la correttezza dell'inquadramento della società nel settore industriale. Questo motivo è privo di fondamento. Per quanto concerne la censura attinente alle circostanze di fatto costituite dal numero di dipendenti e dalla attività personale e manuale della maggioranza dei soci (artt. 3, 4 e 5 legge 8 M. 12 agosto 1985 n. 443) la motivazione della sentenza impugnata deve, anche in tal caso, ritenersi عام - adeguata e sufficiente. Sono infatti quind testualmente richiamate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello la cui relazione è da intendersi come integrativa - della motivazione - а mezzo della quale è stato accertato, in punto di fatto, che nel breve periodo cui si riferisce la pretesa dell'INPS erano occupati dalla società dipendenti, comprensivi di impiegati operai ed apprendisti, in numero non superiore al limite de legge, di cui all'art. 4 lett. "a" della citata legge quadro per l'artigianato n. 443/1985 (e cioè erano occupati complessive 21 unità lavorative di cui cinque apprendisti). Analogo accertamento di fatto è stato compiuto quanto concerne il carattere personale e per manuale della attività dei soci, essendo emerso dalle circostanze riferite nella relazione peritale socio EL ebbe sempre a svolgereche il attività lavorativa anche manuale e che pure la AN nel limitato periodo nel quale rivestì anche la qualità di socio espletò prestazioni anche Emr. di carattere manuale. I rilievi mossi al riguardo 13 dal ricorrente incidentale consistono es- senzialmente nel contrapporre alle circostanze di fatto acclarate dal giudice, per mezzo del suo ausiliare tecnico, diverse circostanze ritenute rispondenti alla reale situazione didall'INPS fatto, e non sono pertanto idonei, sotto tale profilo, ad integrare valido motivo d'impugnazione in sede di legittimità. Mentre, sul punto dell'omessa motivazione denunziata con riferimento alle deduzioni della seconda memoria depositata in va Osservato che il giudice appello dall'Istituto, non è tenuto a confutare (come già prima s'è rilevato) dettagliatamente e singolarmente i vari rilievi e le diverse considerazioni critiche dalle parti, ma è tenuto soltanto ad sollevate esporre ed in maniera "concisa" (ex art. 132 n. c.p.c.) così come operato nella specie dal giudice d'appello, le ragioni e gli elementi argomentativi ritenuti idonei a sostenere la pronuncia ed in base ai quali è pervenuto alla decisione adottata: dovendo pertanto, nel caso in esame, ritenersi implicitamente disattese dal giudice le anzidette deduzioni di parte, svolte nella citata memoria autorizzata. 14 Ems. Per quanto concerne la censura attinente alla forma ed alla qualità della società a limitata, incompatibile con laresponsabilità artigiana dell'impresa (v. art. 3 secondonatura comma legge n. 443/1985), la decisione del Tribunale esente dai denunziati vizi in quanto, come risulta dagli accertamenti in fatto riferiti nella relazione della consulenza d'ufficio (parte integrativa, come s'è detto, della motivazione dell'impugnata sentenza) la società C.M.N. а responsabilità limitata trasformata in tale forma - societaria da società in nome collettivo con delibera e atto notarile del 9 dicembre 1988, omologato con provvedimento del Tribunale 9 gennaio 1989 - venne però1989 depositato il 1° febbraio iscritta nel registro delle imprese in data 1° febbraio 1989 (rilevandosi che per i periodi successivi a tale data 1'INPS non ha avanzato Mr. pretese contributive). Sicché, poiché a norma dell'art. 2498 ult. CO. in relazione all'art. 2331 la trasformata società a primo comma C.C., responsabilità limitata acquista personalità giuridica, come tale, con l'iscrizione nel registro delle imprese, correttamente il Tribunale ha escluso che, per il periodo antecedente la suddetta data, in cui non era ancora formalmente e 15 compiutamente costituita la nuova società di capitali, sussistesse l'obbligo del versamento dei contributi previsti per il settore industriale con riferimento ad una società a responsabilità limitata. Su tale ultimo punto, del resto, l'INPS nemmeno ha svolto, nel ricorso incidentale, precise e specifiche censure attinenti a tale questione. 4.-Con il secondo motivo del ricorso incidentale l'INPS denunzia violazione dell'art. 26 w. della legge 160 del 1975 e dell'art. 14 della legge 3 c.p.c.)n. 153 del 1969 (ex art. 360 n. censurando l'impugnata sentenza per avere ritenuto sussistente l'obbligo della società C.M. N. al pagamento dei contributi non su tutto l'importo della tredicesima mensilità bensì soltanto sulla quota parte della stessa spettante ai dipendenti CH e RO e maturata dalla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato fino alla fine del corrispondente anno solare. Richiama al riguardo il criterio secondo cui per determinare la misura dei contributi previdenziali e assistenziali deve operarsi il cumulo di gratificazioni annuali periodiche con la retribuzione del mese di form. 16 corresponsione, indipendentemente dal periodo in cui tali emolumenti si riferiscono e senza , distinzione tra il servizio prestato come apprendista e quello successivo. Anche questo motivo va disatteso. Il Tribunale ha infatti aderito, con la pronuncia resa sul punto, alla richiesta svolta in via subordinata dallo stesso istituto nella memoria di costituzione in appello. Mentre il ricorrente incidentale sembra prospettare, con il motivo in esame, una nuova ragione della propria domanda di contribuzione non formulata in tali termini nei gradi di merito: e pertanto, così come puntualmente rilevato dalla controparte, deve ritenersi la inammissibilità della censura stessa siccome introducente una questione nuova, peraltro neppure chiaramente dedotta con specifico riguardo alla situazione di specie, ed in ipotesi implicante anche la necessità di ulteriori accertamenti. In conclusione anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.
5. La reciproca soccombenza, stante il rigetto di entrambi i ricorsi, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di Gmr. legittimità. 17
P.Q.M.
La Corte riunisce ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 29 marzo 2001. be Muns il Presidente: Repro II Cons. estensore: IL CANCELLIERE منا Depositata in Cancelleria Oggi, 11 LUG. 2001 IL NOELTERE I D , A O C L S L 0 A 1 O T . F 3 , T I 3 A R D 5 'A . A P L S T N L S I E O N 3 D P G -7 I O IM S -8 N A 1 A E D S 1 D E I , E E A O T G R N O IST E G T S E IT E L G IR E R A D L L O E D 18