Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 792
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Sentenza 26 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio dalla dott.ssa Francesca Capotorti, riguarda una controversia tra un istituto di credito e i fideiussori di un contratto di mutuo fondiario. Le parti attrici hanno richiesto la declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali relative agli interessi e alle spese, sostenendo che tali clausole fossero usurarie e che le fideiussioni fossero estinte per decorrenza del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. La parte convenuta, al contrario, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, il pagamento di un debito residuo.

Il giudice ha rigettato le domande degli attori, ritenendo che non avessero fornito prove sufficienti a dimostrare la nullità delle clausole contrattuali, né l'usurarietà degli interessi. Ha sottolineato l'onere di allegazione specifica a carico degli attori, evidenziando la genericità delle loro affermazioni. Inoltre, ha confermato la validità delle fideiussioni, ritenendo che il termine semestrale fosse stato rispettato. Infine, ha accolto la domanda riconvenzionale dell'istituto di credito, condannando i fideiussori al pagamento del debito residuo, con interessi di mora. La decisione si fonda su principi di diritto consolidati, in particolare riguardo all'onere della prova e alla validità delle pattuizioni contrattuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 792
    Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
    Numero : 792
    Data del deposito : 26 giugno 2025

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