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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza dell'11.6.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2900/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GIRGENTI C.F._4
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
GENIALE CARUSO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Nel merito a) Previa declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle spese descritte in atti e di cui al contratto di mutuo fondiario dell'8 luglio 2008 (Rep. n. 36838 – Racc. n.
pagina 1 di 14 10754) sub doc. 2, - accertare e dichiarare i rapporti dare / avere tra le parti;
- accertare in particolare la non spettanza a controparte della somma di Euro 59.751,89 di cui alla perizia sub doc. 9, ovvero della diversa e anche maggiore somma che risulterà dalla compienda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo, secondo i principi in tema di pagamento di indebito ex artt. 2033 e segg.
c.c.. b) Accertare e dichiarare l'estinzione delle fideiussioni dell'8 luglio 2008 di cui al doc. 3 per la violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., l'effetto assolvendo i signori Parte_2
e da ogni inerente responsabilità e obbligazione. c) Rigettare in
[...] Parte_3 Parte_4
ogni caso tutte le domande - anche riconvenzionali - proposte da controparte, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone gli esponenti. In via istruttoria Si chiede - disporsi
CTU finalizzata ad accertare gli esatti rapporti di dare / avere tra le parti alla luce delle eccezioni di fatto e diritto sin qui formulate, con particolare riferimento a quanto dedotto nella perizia della dott.ssa sub doc. 9 e con riserva, occorrendo, di meglio precisare il quesito in prosieguo;
- ordinarsi a Per_1
un campione di banche rappresentativo - a partire dalla stessa - l'esibizione – Controparte_1
ovvero la produzione - del modulo standard di fideiussione specifica da loro utilizzato nel periodo compreso tra il 2003 e il 2008, individuando a tal fine anche ulteriori istituti bancari di diverso dimensionamento nei confronti dei quali pronunciare l'ordine. Istruttoria per il resto riservata. Nelle spese Spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, con liquidazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Nell'interesse di parte convenuta: voglia l'Ecc.mo Giudice adito:
− nel merito, rigettare ogni domanda attorea siccome infondata;
− in via riconvenzionale, condannare i signori e Parte_2 Parte_3 Pt_4
a pagare in favore di in via tra loro solidale, l'importo di €
[...] Controparte_1
104.156,69, oltre agli interessi di mora al tasso annuo corrispondente al tasso BCE maggiorato del
3,5% dal 15.3.2018, ai sensi dell'art. 4 3°comma del contratto di mutuo, in ogni caso entro la soglia dell'usura oggettiva ex art. 4 L. n. 108/1996; con vittoria delle spese di lite pagina 2 di 14 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e i fideiussori Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno convenuto in giudizio e, per essa, la procuratrice
[...] Parte_4 Controparte_3
esponendo: Controparte_2
- che, con atto di precetto dell'11.3.2024, ai sensi dell'art. 41, comma 2, T.U.B, la convenuta aveva intimato a il pagamento della complessiva somma di € 91.042,26, oltre interessi di Parte_1
mora al tasso pattuito, pretesi sulla scorta del contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti in data
8.7.2008;
- che tale pretesa era assistita dalle garanzie personali prestate da e Parte_2 Parte_3
Parte_4
- che, successivamente, con sentenza n. 42 del 27.3.2024, il Tribunale aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio a carico di , per cui la convenuta Parte_1
aveva presentato domanda di ammissione al passivo per la somma di € 90.979,88;
- che, tuttavia, la pretesa della convenuta era illegittima, in quanto il tasso di mora applicato era divenuto usurario in corso di rapporto, come accertato dalla perizia di parte in atti;
- che, inoltre, le fideiussioni rilasciate dovevano ritenersi estinte, in quanto la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni era nulla per contrarietà alla normativa antitrust ed era inutilmente decorso il termine di decadenza semestrale.
Gli attori hanno chiesto, pertanto, di accertare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle spese di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 8.7.2008 e, per l'effetto, di pagina 3 di 14 rideterminare l'effettivo saldo dare-avere tra le parti, nonché di accertare l'estinzione delle fideiussioni prestate, liberando i fideiussori da ogni inerente obbligazione.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese attoree, contestando altresì quanto ex adverso dedotto nel merito ed evidenziando, in particolare: che gli addebiti mossi si appalesavano del tutto generici;
che l'usura sopravvenuta non era fattispecie giuridicamente rilevante e che il contratto di mutuo conteneva in ogni caso una clausola di salvaguardia;
che la fideiussione specifica prestata dagli attori doveva ritenersi valida ed efficace e che, comunque, era stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.; che, pertanto,
i fideiussori dovevano essere condannati al pagamento del residuo importo di € 104.156,69, oltre interessi di mora al tasso convenzionale.
La convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dei fideiussori e in solido tra loro, al Parte_2 Parte_4 Parte_3
pagamento dell'importo di € 104.156,69, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le domande svolte dagli attori non meritano accoglimento per le ragioni di merito di seguito esposte, che determinano l'assorbimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla banca convenuta (Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016). Al riguardo, si ricorda che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 363/2019).
1. Sull'usura sopravvenuta
pagina 4 di 14 Si premette qui che è pacifica, oltre che risultante per tabulas, la conclusione del contratto di mutuo tra le parti, così come l'erogazione della somma mutuata da parte dell'istituto di credito e l'inadempimento dell'obbligazione solutoria in capo alla debitrice;
ciò che, invece, è oggetto di contestazione da parte degli attori è innanzitutto l'addebito di spese illegittime e di interessi di mora usurari.
Al riguardo, vale la pena premettere, in via generale, che ciascuna parte del processo ha l'onere di effettuare una allegazione specifica dei fatti che pone a fondamento della propria difesa;
la genericità delle affermazioni difensive può determinare, se esse afferiscono a fatti costitutivi della pretesa, il rigetto della domanda e, se esse afferiscono a contestazioni delle altrui statuizioni, l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
In particolare, le contestazioni del debitore, per assumere efficacia paralizzante delle risultanze degli estratti relativi ai finanziamenti, devono essere specifiche e determinate. Ed invero, quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o delle c.m.s., eccetera), necessariamente assume un onere di contestazione specifica, dovendo dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati (per tutte, Cass. n. 7501/2012). Nessun valore, al contrario, può assumere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Ciò che si richiede all'attore, quindi, è di indicare le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state conteggiate, offrendo, nei limiti del possibile, anche il ricalcolo sulla base delle disposizioni ritenute applicabili.
Anche la prova delle contestazioni fa carico all'attore, che potrà soddisfare la stessa, rispetto alle contestazioni correttamente proposte, mediante richiesta di c.t.u.. A tale ultimo proposito, deve ricordarsi, però, che anche la consulenza tecnica d'ufficio, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un'indagine meramente esplorativa, in questo modo finalizzata a cercare elementi, fatti o circostanze non provati, e, quindi, inammissibile (in questo senso, tra le tante, Cass. n. 3374/2008; Cass. n. 26083/2005; Cass. n. 17555/2002). La richiesta di consulenza pagina 5 di 14 contabile d'ufficio, pertanto, deve indicare, in modo specifico, quali voci passive siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. L'individuazione di simili criteri, infatti, è conseguenza di precise scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa del settore, per cui è scelta che non può essere demandata al c.t.u., che ha unicamente il compito di fornire le necessarie cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione di determinate condizioni al rapporto.
Tanto vale anche con riguardo ai dedotti profili di nullità: se è vero, infatti, che le eventuali nullità possono essere rilevate d'ufficio, ciò vale solo sulla base di elementi già acquisiti al giudizio. La rilevabilità d'ufficio della nullità, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità in questione deriverebbe, dovendo la pronuncia basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 350/2013; Cass.
n. 13846/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. n. 14581/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Cass. n. 22342/2007).
Ciò chiarito in via di principio, nel caso di specie deve innanzitutto rilevarsi che parte attrice ha del tutto mancato di osservare l'onere di allegazione di cui era gravata, essendosi limitata ad evidenziare che l'importo preteso dalla convenuta era “la risultante dell'applicazione di clausole illegittime e quindi nulle” (p. 7, atto di citazione), rinviando ad una consulenza di parte per nulla chiarificatrice.
Ed invero, per quanto qui interessa, il perito di parte ha affermato che “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 08/07/2008, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato pagina 6 di 14 che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)” e che
“l'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza”, per poi concludere che “In definitiva nel contratto analizzato si sono evidenziate violazioni delle norme anti-usura nell'applicazione degli interessa di mora sulla rate pagate oltre il termine della scadenza prevista per la rata (usura sopravvenuta). La seguente anomalia determina la violazione e di conseguenza la nullità di tutte le clausole contrattuali nella quale siano convenuti interessi, ex art. 1815 c.c.” (pp. 13-14, doc. 9, fascicolo di parte attrice). Viene, poi, spiegato, a giustificazione del ricalcolo effettuato: “si è ritenuto di rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari a zero (…) Gli interessi di mora sono stati a loro volta rideterminati applicando un tasso sostitutivo pari a zero ed assumendo come base di calcolo degli stessi l'importo della quota capitale di ciascun ritardato pagamento. In ragione delle peculiarità del caso analizzato, si ritiene altresì che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi € 1.482,32 siano illegittime e si è proceduto ad opportuno conteggio di ripetizione delle stesse” (p. 42).
Ebbene, così ricostruite le doglianze attoree, anche integrate con quanto esposto nella consulenza di parte in atti, non può non evidenziarsene la genericità.
Più nel dettaglio, con riguardo alle allegazioni relative all'applicazione di spese definite “illegittime”, si osserva che le stesse non sono state nemmeno nominativamente indicate, sicché è impossibile comprendere a quali spese e commissioni parte attrice si riferisca, né è stato mai spiegato per quale ragione le stesse non sarebbero dovute.
Quanto, poi, alla lamentata usurarietà sopravvenuta della pattuizione degli interessi di mora, parte attrice, laddove scrive che “Per ogni rata pagata è stato verificato il superamento del tasso soglia (c.d. usura sopravvenuta)” e che “il contratto de quo era originariamente legittimo, “andando” in usura cd.
“sopravvenuta” dal momento che la banca ha applicato il tasso di mora sopra indicato” (p. 7, atto di citazione), si è limitata a riportare le scarne indicazioni fornite dalla perizia di parte;
non ha mai pagina 7 di 14 indicato, però, né il tasso effettivamente applicato, né ha allegato gli elementi dai quali poteva desumersi il superamento del tasso soglia (in primis, i decreti ministeriali).
La relativa deduzione, già solo per come formulata, pertanto, non meriterebbe di essere analizzata. Ed invero, come di recente chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass., Sez. Unite, n.
19597/2020). Al contrario, nel caso in esame, non solo non risulta compiutamente allegato e provato nessuno di questi elementi, ma, dalla lettura dei calcoli effettuati dal perito di parte, si evince chiaramente che la formula utilizzata per stabilire il tasso soglia di mora non è quella indicata dalle
Sezioni Unite sopra citate [ossia TEGM + 2,1%) + ½], avendo invece la perizia fatto coincidere il tasso soglia degli interessi moratori con quello dei corrispettivi.
In ogni caso, le doglianze attoree in ordine al superamento del tasso soglia in periodi successivi alla stipulazione del contratto sono infondate anche in punto di diritto.
Al riguardo, basti osservare che, in forza della interpretazione autentica fornita dall'art. 1, decreto- legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, occorre fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal loro pagamento;
non è, pertanto, configurabile una usura sopravvenuta nel corso del rapporto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24675/2017, hanno definitivamente chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815, comma
2, c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L.
394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e pagina 8 di 14 divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non sia né nulla né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie neppure prospettate;
rimane, pertanto, ininfluente il fatto che, nello svolgimento del rapporto, la misura degli interessi, originariamente pattuita quando la legge n. 108/96 non era in vigore o comunque originariamente sotto soglia, abbia superato il limite di legge.
Non vi è, in conclusione, alcuno spazio normativo per sancire l'inefficacia sopravvenuta della clausola di determinazione del tasso degli interessi, né per considerare in sé illecita la pretesa di riscossione degli interessi per il solo fatto del sopraggiunto superamento della soglia.
Tale principio, del resto, non può essere messo in discussione facendo riferimento alla recente pronuncia Cass. n. 27545/2023: si tratta, infatti, di una sentenza isolata, che, pur escludendo anch'essa, per quanto qui interessa, l'invocabilità della nullità per usura sopravvenuta, nelle conclusioni finisce per discostarsi in maniera immotivata dagli insegnamenti delle Sezioni Unite, peraltro senza che sia stato attivato il procedimento di cui all'art. 374, comma 3, c.p.c.
A ciò si aggiunga, per completezza, che la posizione della difesa attorea è infondata anche laddove, nel calcolare l'indebito versato, pretende di conteggiare, oltre all'importo di € 869,09, pari al saldo degli interessi di mora in tesi usurari, anche l'importo di € 44.512,62, corrispondente agli interessi corrispettivi.
In questo modo, infatti, parte attrice, riprendendo quanto sostenuto nella consulenza di parte, assume che la usurarietà del tasso di mora comporterebbe la non debenza di alcuna somma a titolo di interesse, affermazione contrastante con la posizione da ultimo assunta dalle Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n. 19597/2020, laddove viene chiarito che, nell'ipotesi in cui gli interessi convenzionali di mora siano usurari, “si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ, commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione”.
È evidente, quindi, che, se anche gli interessi di mora fossero risultati usurari, solo questi sarebbero stati illeciti, mentre gli interessi corrispettivi sotto soglia sarebbero stati in ogni caso dovuti. pagina 9 di 14 In conclusione, per tutte le ragioni esposte, le domande di parte attrice di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e delle spese appena esaminate e di accertamento del pagamento dell'indebito, devono essere rigettate.
2. Sull'estinzione delle fideiussioni specifiche prestate dagli attori
I fideiussori e assumono, poi, che le fideiussioni Parte_2 Parte_3 Parte_4
specifiche che avevano prestato in data 8.7.2008 a a garanzia del mutuo fondiario Controparte_1
concluso da riproducano “quasi tutte le clausole vietate” (p. 10 dell'atto di citazione), Parte_1
richiamando, in particolare, le clausole 5 e 7, e che, per questo, le stesse sarebbero affette da nullità; secondo gli attori troverebbe, pertanto, applicazione l'art. 1957 c.c., con conseguente intervenuta decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, essendo decorso il termine indicato dalla norma nella sua inerzia.
La domanda di accertamento dell'estinzione delle fideiussioni prestate dagli attori deve essere rigettata per le due concorrenti ragioni di seguito esposte.
E' noto che la BA d'TA (all'epoca competente in materia), con provvedimento n. 55/2005, adottato all'esito del procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 l. 287/1990, ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002 e comunicato il 7 marzo 2003, contenenti, rispettivamente, la c.d. clausola “di reviviscenza”, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, contenevano disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n.
287/90, ove applicate in modo uniforme.
Le conclusioni cui è giunta l'Autorità garante hanno riguardato il contenuto del contratto tipo predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus); anche l'istruttoria effettuata a monte, come indicato nel provvedimento stesso, ha riguardato “lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cfr. punto 9 del provvedimento n. 55/2005). pagina 10 di 14 La BA d'TA, quindi, solo con riferimento allo schema caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ha proceduto all'analisi dei relativi moduli contrattuali utilizzati dalle banche, giungendo alla conclusione che tali clausole, oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, erano, in effetti, riconducibili ad un medesimo modello applicato in via generalizzata (cfr. punto 58; v. anche punto 93).
Ciò posto, è evidente che il provvedimento de quo non sia invocabile quale prova privilegiata (sulla scorta del principio per cui i provvedimenti assunti dall'Autorità costituiscono prova privilegiata in ordine alla sussistenza della condotta anticoncorrenziale, cfr. ex multis, Cass. n. 18176/2019; Cass. n.
11904/2014; Cass. n. 7039/2012; Cass. n. 19262/2011; Cass. n. 3640/2009) di una presunta prassi consistente nella diffusa tendenza alla standardizzazione contrattuale con riferimento al diverso tipo contrattuale della fideiussione specifica, che qui viene in rilievo.
Né, in senso contrario, assume rilevanza il contenuto delle clausole in sé: quello che rende le clausole illecite, infatti, non è il loro contenuto, ma il fatto che le stesse siano state applicate in modo uniforme dalle banche e senza un apprezzabile margine di differenziazione dalle imprese operanti nel mercato di riferimento, così da risultare anticoncorrenziali.
Tale rilievo, del resto, è stato fatto proprio anche dalla BA d'TA nel provvedimento citato, laddove si è ricordato che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (punto 78).
Non potendosi trarre alcuna indicazione dal provvedimento della BA d'TA in ordine ad un comportamento anticoncorrenziale assunto dagli istituti di credito a monte della stipula dei contratti di fideiussione specifica, gli attori avrebbero dovuto allegare e provare in questo giudizio sia l'adozione generalizzata nelle fideiussioni specifiche delle clausole della cui nullità si discute e, quindi, l'effettiva pagina 11 di 14 sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, alla quale abbia partecipato anche , sia i Controparte_1
conseguenti effetti anticoncorrenziali, secondo il principio generale per cui è colui che propone la domanda a dover dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito e, quindi, anche il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa.
Diversamente, gli attori non hanno indicato, documentato o altrimenti provato, quali sarebbero state le imprese di settore partecipanti all'intesa, in che termini l'intesa avrebbe avuto un impatto sul mercato rilevante, né hanno nemmeno individuato quale sarebbe il contenuto del testo della fideiussione negoziato ed imposto dagli aderenti all'intesa anticoncorrenziale, essendosi limitati a richiedere di ordinare alla convenuta e ad un “campione di banche rappresentativo” l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., “del modulo standard di fideiussione specifica da loro utilizzato nel periodo compreso tra il
2003 e il 2008, individuando a tal fine anche ulteriori istituti bancari di diverso dimensionamento nei confronti dei quali pronunciare l'ordine”, istanza inaccoglibile in quanto del tutto esplorativa e indeterminata.
Non è stata, quindi, in definitiva fornita la prova che lo schema utilizzato nel caso di specie corrisponda ad una pratica uniforme, frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali. Al contrario, come allegato dalla stessa parte attrice e come risulta per tabulas (cfr. doc. 3 e 11, fascicolo di parte attrice), le clausole delle fideiussioni prodotte, in parte, differiscono da quelle esaminate dalla Autorità Garante e che si rinvengono nello schema ABI della fideiussione omnibus: manca, infatti, la c.d. clausola “di reviviscenza”.
Ad ogni modo, dalla scansione temporale indicata dalla convenuta, suffragata dalla documentazione in atti e in alcun modo contestata dall'attrice, si può ritenere che l'istituto di credito abbia rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Dai documenti prodotti, infatti, risulta che parte convenuta abbia dapprima agito giudizialmente nell'anno 2016 per il pagamento delle rate scadute e dei relativi interessi (docc. 10 e 11, fascicolo di parte convenuta) e che solo nel corso della procedura esecutiva si sia determinata a risolvere il contratto di mutuo, richiedendo il pagamento anche del capitale residuo ai sensi dell'art. 1819 c.c. (doc. 15, fascicolo di parte convenuta). pagina 12 di 14 Stando così le cose, è evidente che l'istituto di credito abbia rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo l'obbligazione principale scaduta al momento della risoluzione di diritto ante tempus, e della richiesta di pagamento dell'intero, avvenuta direttamente in sede esecutiva;
né, in senso contrario, può rilevare la pregressa interruzione dei pagamenti delle rate a far data dall'ottobre 2011: nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, infatti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (ex multis, Cass. n. 2301/2004).
Anche la domanda di accertamento dell'estinzione delle fideiussioni deve, pertanto, essere rigettata.
3. Sulla domanda riconvenzionale svolta dall'istituto di credito
Accertata la persistenza, in capo ai fideiussori, dell'obbligazione di garanzia, merita, invece, accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta di condanna degli stessi al pagamento, in via solidale tra loro, del debito residuo, per € 90.979,88, di cui € 65.955,14 per capitale residuo ed € 24.842,74 per interessi di mora, così come indicato dalla stessa convenuta nel ricorso ex art. 201 D.lgs. n. 14/19, datato 15.5.2024 (doc. 8, fascicolo di parte convenuta), dovendosi qui solo ricordare che, nel caso in cui il titolo della pretesa si identifichi in un contratto di mutuo, è sufficiente al creditore la dimostrazione del titolo della pretesa e di avere erogato le somme di cui domanda la restituzione, circostanza pacifica nel presente giudizio, mentre spetta al debitore specificamente contestare il quantum provando l'intervenuto pagamento, secondo il riparto di cui all'art. 2697 c.c.
Sul capitale sono poi dovuti gli interessi di mora scaduti successivamente al 15.5.2024, al tasso convenzionalmente pattuito nel contratto di mutuo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti del 50% per la fase istruttoria, non essendosi proceduto ad istruzione, e per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
pagina 13 di 14 Ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., atteso l'interesse comune alla causa, si pronuncia condanna solidale degli attori al pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2900/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento della somma di € 90.979,88, oltre agli Parte_3 Parte_4
interessi di mora sul solo capitale al tasso convenzionale, dal 16.5.2024 al saldo;
3) condanna , e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
refusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed €
9.142,00 per compensi.
Busto Arsizio, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza dell'11.6.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2900/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GIRGENTI C.F._4
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
GENIALE CARUSO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Nel merito a) Previa declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle spese descritte in atti e di cui al contratto di mutuo fondiario dell'8 luglio 2008 (Rep. n. 36838 – Racc. n.
pagina 1 di 14 10754) sub doc. 2, - accertare e dichiarare i rapporti dare / avere tra le parti;
- accertare in particolare la non spettanza a controparte della somma di Euro 59.751,89 di cui alla perizia sub doc. 9, ovvero della diversa e anche maggiore somma che risulterà dalla compienda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo, secondo i principi in tema di pagamento di indebito ex artt. 2033 e segg.
c.c.. b) Accertare e dichiarare l'estinzione delle fideiussioni dell'8 luglio 2008 di cui al doc. 3 per la violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., l'effetto assolvendo i signori Parte_2
e da ogni inerente responsabilità e obbligazione. c) Rigettare in
[...] Parte_3 Parte_4
ogni caso tutte le domande - anche riconvenzionali - proposte da controparte, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone gli esponenti. In via istruttoria Si chiede - disporsi
CTU finalizzata ad accertare gli esatti rapporti di dare / avere tra le parti alla luce delle eccezioni di fatto e diritto sin qui formulate, con particolare riferimento a quanto dedotto nella perizia della dott.ssa sub doc. 9 e con riserva, occorrendo, di meglio precisare il quesito in prosieguo;
- ordinarsi a Per_1
un campione di banche rappresentativo - a partire dalla stessa - l'esibizione – Controparte_1
ovvero la produzione - del modulo standard di fideiussione specifica da loro utilizzato nel periodo compreso tra il 2003 e il 2008, individuando a tal fine anche ulteriori istituti bancari di diverso dimensionamento nei confronti dei quali pronunciare l'ordine. Istruttoria per il resto riservata. Nelle spese Spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, con liquidazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Nell'interesse di parte convenuta: voglia l'Ecc.mo Giudice adito:
− nel merito, rigettare ogni domanda attorea siccome infondata;
− in via riconvenzionale, condannare i signori e Parte_2 Parte_3 Pt_4
a pagare in favore di in via tra loro solidale, l'importo di €
[...] Controparte_1
104.156,69, oltre agli interessi di mora al tasso annuo corrispondente al tasso BCE maggiorato del
3,5% dal 15.3.2018, ai sensi dell'art. 4 3°comma del contratto di mutuo, in ogni caso entro la soglia dell'usura oggettiva ex art. 4 L. n. 108/1996; con vittoria delle spese di lite pagina 2 di 14 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e i fideiussori Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno convenuto in giudizio e, per essa, la procuratrice
[...] Parte_4 Controparte_3
esponendo: Controparte_2
- che, con atto di precetto dell'11.3.2024, ai sensi dell'art. 41, comma 2, T.U.B, la convenuta aveva intimato a il pagamento della complessiva somma di € 91.042,26, oltre interessi di Parte_1
mora al tasso pattuito, pretesi sulla scorta del contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti in data
8.7.2008;
- che tale pretesa era assistita dalle garanzie personali prestate da e Parte_2 Parte_3
Parte_4
- che, successivamente, con sentenza n. 42 del 27.3.2024, il Tribunale aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio a carico di , per cui la convenuta Parte_1
aveva presentato domanda di ammissione al passivo per la somma di € 90.979,88;
- che, tuttavia, la pretesa della convenuta era illegittima, in quanto il tasso di mora applicato era divenuto usurario in corso di rapporto, come accertato dalla perizia di parte in atti;
- che, inoltre, le fideiussioni rilasciate dovevano ritenersi estinte, in quanto la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni era nulla per contrarietà alla normativa antitrust ed era inutilmente decorso il termine di decadenza semestrale.
Gli attori hanno chiesto, pertanto, di accertare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle spese di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 8.7.2008 e, per l'effetto, di pagina 3 di 14 rideterminare l'effettivo saldo dare-avere tra le parti, nonché di accertare l'estinzione delle fideiussioni prestate, liberando i fideiussori da ogni inerente obbligazione.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese attoree, contestando altresì quanto ex adverso dedotto nel merito ed evidenziando, in particolare: che gli addebiti mossi si appalesavano del tutto generici;
che l'usura sopravvenuta non era fattispecie giuridicamente rilevante e che il contratto di mutuo conteneva in ogni caso una clausola di salvaguardia;
che la fideiussione specifica prestata dagli attori doveva ritenersi valida ed efficace e che, comunque, era stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.; che, pertanto,
i fideiussori dovevano essere condannati al pagamento del residuo importo di € 104.156,69, oltre interessi di mora al tasso convenzionale.
La convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dei fideiussori e in solido tra loro, al Parte_2 Parte_4 Parte_3
pagamento dell'importo di € 104.156,69, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le domande svolte dagli attori non meritano accoglimento per le ragioni di merito di seguito esposte, che determinano l'assorbimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla banca convenuta (Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016). Al riguardo, si ricorda che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 363/2019).
1. Sull'usura sopravvenuta
pagina 4 di 14 Si premette qui che è pacifica, oltre che risultante per tabulas, la conclusione del contratto di mutuo tra le parti, così come l'erogazione della somma mutuata da parte dell'istituto di credito e l'inadempimento dell'obbligazione solutoria in capo alla debitrice;
ciò che, invece, è oggetto di contestazione da parte degli attori è innanzitutto l'addebito di spese illegittime e di interessi di mora usurari.
Al riguardo, vale la pena premettere, in via generale, che ciascuna parte del processo ha l'onere di effettuare una allegazione specifica dei fatti che pone a fondamento della propria difesa;
la genericità delle affermazioni difensive può determinare, se esse afferiscono a fatti costitutivi della pretesa, il rigetto della domanda e, se esse afferiscono a contestazioni delle altrui statuizioni, l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
In particolare, le contestazioni del debitore, per assumere efficacia paralizzante delle risultanze degli estratti relativi ai finanziamenti, devono essere specifiche e determinate. Ed invero, quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o delle c.m.s., eccetera), necessariamente assume un onere di contestazione specifica, dovendo dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati (per tutte, Cass. n. 7501/2012). Nessun valore, al contrario, può assumere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Ciò che si richiede all'attore, quindi, è di indicare le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state conteggiate, offrendo, nei limiti del possibile, anche il ricalcolo sulla base delle disposizioni ritenute applicabili.
Anche la prova delle contestazioni fa carico all'attore, che potrà soddisfare la stessa, rispetto alle contestazioni correttamente proposte, mediante richiesta di c.t.u.. A tale ultimo proposito, deve ricordarsi, però, che anche la consulenza tecnica d'ufficio, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un'indagine meramente esplorativa, in questo modo finalizzata a cercare elementi, fatti o circostanze non provati, e, quindi, inammissibile (in questo senso, tra le tante, Cass. n. 3374/2008; Cass. n. 26083/2005; Cass. n. 17555/2002). La richiesta di consulenza pagina 5 di 14 contabile d'ufficio, pertanto, deve indicare, in modo specifico, quali voci passive siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. L'individuazione di simili criteri, infatti, è conseguenza di precise scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa del settore, per cui è scelta che non può essere demandata al c.t.u., che ha unicamente il compito di fornire le necessarie cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione di determinate condizioni al rapporto.
Tanto vale anche con riguardo ai dedotti profili di nullità: se è vero, infatti, che le eventuali nullità possono essere rilevate d'ufficio, ciò vale solo sulla base di elementi già acquisiti al giudizio. La rilevabilità d'ufficio della nullità, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità in questione deriverebbe, dovendo la pronuncia basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 350/2013; Cass.
n. 13846/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. n. 14581/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Cass. n. 22342/2007).
Ciò chiarito in via di principio, nel caso di specie deve innanzitutto rilevarsi che parte attrice ha del tutto mancato di osservare l'onere di allegazione di cui era gravata, essendosi limitata ad evidenziare che l'importo preteso dalla convenuta era “la risultante dell'applicazione di clausole illegittime e quindi nulle” (p. 7, atto di citazione), rinviando ad una consulenza di parte per nulla chiarificatrice.
Ed invero, per quanto qui interessa, il perito di parte ha affermato che “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 08/07/2008, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato pagina 6 di 14 che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)” e che
“l'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza”, per poi concludere che “In definitiva nel contratto analizzato si sono evidenziate violazioni delle norme anti-usura nell'applicazione degli interessa di mora sulla rate pagate oltre il termine della scadenza prevista per la rata (usura sopravvenuta). La seguente anomalia determina la violazione e di conseguenza la nullità di tutte le clausole contrattuali nella quale siano convenuti interessi, ex art. 1815 c.c.” (pp. 13-14, doc. 9, fascicolo di parte attrice). Viene, poi, spiegato, a giustificazione del ricalcolo effettuato: “si è ritenuto di rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari a zero (…) Gli interessi di mora sono stati a loro volta rideterminati applicando un tasso sostitutivo pari a zero ed assumendo come base di calcolo degli stessi l'importo della quota capitale di ciascun ritardato pagamento. In ragione delle peculiarità del caso analizzato, si ritiene altresì che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi € 1.482,32 siano illegittime e si è proceduto ad opportuno conteggio di ripetizione delle stesse” (p. 42).
Ebbene, così ricostruite le doglianze attoree, anche integrate con quanto esposto nella consulenza di parte in atti, non può non evidenziarsene la genericità.
Più nel dettaglio, con riguardo alle allegazioni relative all'applicazione di spese definite “illegittime”, si osserva che le stesse non sono state nemmeno nominativamente indicate, sicché è impossibile comprendere a quali spese e commissioni parte attrice si riferisca, né è stato mai spiegato per quale ragione le stesse non sarebbero dovute.
Quanto, poi, alla lamentata usurarietà sopravvenuta della pattuizione degli interessi di mora, parte attrice, laddove scrive che “Per ogni rata pagata è stato verificato il superamento del tasso soglia (c.d. usura sopravvenuta)” e che “il contratto de quo era originariamente legittimo, “andando” in usura cd.
“sopravvenuta” dal momento che la banca ha applicato il tasso di mora sopra indicato” (p. 7, atto di citazione), si è limitata a riportare le scarne indicazioni fornite dalla perizia di parte;
non ha mai pagina 7 di 14 indicato, però, né il tasso effettivamente applicato, né ha allegato gli elementi dai quali poteva desumersi il superamento del tasso soglia (in primis, i decreti ministeriali).
La relativa deduzione, già solo per come formulata, pertanto, non meriterebbe di essere analizzata. Ed invero, come di recente chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass., Sez. Unite, n.
19597/2020). Al contrario, nel caso in esame, non solo non risulta compiutamente allegato e provato nessuno di questi elementi, ma, dalla lettura dei calcoli effettuati dal perito di parte, si evince chiaramente che la formula utilizzata per stabilire il tasso soglia di mora non è quella indicata dalle
Sezioni Unite sopra citate [ossia TEGM + 2,1%) + ½], avendo invece la perizia fatto coincidere il tasso soglia degli interessi moratori con quello dei corrispettivi.
In ogni caso, le doglianze attoree in ordine al superamento del tasso soglia in periodi successivi alla stipulazione del contratto sono infondate anche in punto di diritto.
Al riguardo, basti osservare che, in forza della interpretazione autentica fornita dall'art. 1, decreto- legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, occorre fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal loro pagamento;
non è, pertanto, configurabile una usura sopravvenuta nel corso del rapporto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24675/2017, hanno definitivamente chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815, comma
2, c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L.
394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e pagina 8 di 14 divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non sia né nulla né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie neppure prospettate;
rimane, pertanto, ininfluente il fatto che, nello svolgimento del rapporto, la misura degli interessi, originariamente pattuita quando la legge n. 108/96 non era in vigore o comunque originariamente sotto soglia, abbia superato il limite di legge.
Non vi è, in conclusione, alcuno spazio normativo per sancire l'inefficacia sopravvenuta della clausola di determinazione del tasso degli interessi, né per considerare in sé illecita la pretesa di riscossione degli interessi per il solo fatto del sopraggiunto superamento della soglia.
Tale principio, del resto, non può essere messo in discussione facendo riferimento alla recente pronuncia Cass. n. 27545/2023: si tratta, infatti, di una sentenza isolata, che, pur escludendo anch'essa, per quanto qui interessa, l'invocabilità della nullità per usura sopravvenuta, nelle conclusioni finisce per discostarsi in maniera immotivata dagli insegnamenti delle Sezioni Unite, peraltro senza che sia stato attivato il procedimento di cui all'art. 374, comma 3, c.p.c.
A ciò si aggiunga, per completezza, che la posizione della difesa attorea è infondata anche laddove, nel calcolare l'indebito versato, pretende di conteggiare, oltre all'importo di € 869,09, pari al saldo degli interessi di mora in tesi usurari, anche l'importo di € 44.512,62, corrispondente agli interessi corrispettivi.
In questo modo, infatti, parte attrice, riprendendo quanto sostenuto nella consulenza di parte, assume che la usurarietà del tasso di mora comporterebbe la non debenza di alcuna somma a titolo di interesse, affermazione contrastante con la posizione da ultimo assunta dalle Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n. 19597/2020, laddove viene chiarito che, nell'ipotesi in cui gli interessi convenzionali di mora siano usurari, “si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ, commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione”.
È evidente, quindi, che, se anche gli interessi di mora fossero risultati usurari, solo questi sarebbero stati illeciti, mentre gli interessi corrispettivi sotto soglia sarebbero stati in ogni caso dovuti. pagina 9 di 14 In conclusione, per tutte le ragioni esposte, le domande di parte attrice di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e delle spese appena esaminate e di accertamento del pagamento dell'indebito, devono essere rigettate.
2. Sull'estinzione delle fideiussioni specifiche prestate dagli attori
I fideiussori e assumono, poi, che le fideiussioni Parte_2 Parte_3 Parte_4
specifiche che avevano prestato in data 8.7.2008 a a garanzia del mutuo fondiario Controparte_1
concluso da riproducano “quasi tutte le clausole vietate” (p. 10 dell'atto di citazione), Parte_1
richiamando, in particolare, le clausole 5 e 7, e che, per questo, le stesse sarebbero affette da nullità; secondo gli attori troverebbe, pertanto, applicazione l'art. 1957 c.c., con conseguente intervenuta decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, essendo decorso il termine indicato dalla norma nella sua inerzia.
La domanda di accertamento dell'estinzione delle fideiussioni prestate dagli attori deve essere rigettata per le due concorrenti ragioni di seguito esposte.
E' noto che la BA d'TA (all'epoca competente in materia), con provvedimento n. 55/2005, adottato all'esito del procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 l. 287/1990, ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002 e comunicato il 7 marzo 2003, contenenti, rispettivamente, la c.d. clausola “di reviviscenza”, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, contenevano disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n.
287/90, ove applicate in modo uniforme.
Le conclusioni cui è giunta l'Autorità garante hanno riguardato il contenuto del contratto tipo predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus); anche l'istruttoria effettuata a monte, come indicato nel provvedimento stesso, ha riguardato “lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cfr. punto 9 del provvedimento n. 55/2005). pagina 10 di 14 La BA d'TA, quindi, solo con riferimento allo schema caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ha proceduto all'analisi dei relativi moduli contrattuali utilizzati dalle banche, giungendo alla conclusione che tali clausole, oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, erano, in effetti, riconducibili ad un medesimo modello applicato in via generalizzata (cfr. punto 58; v. anche punto 93).
Ciò posto, è evidente che il provvedimento de quo non sia invocabile quale prova privilegiata (sulla scorta del principio per cui i provvedimenti assunti dall'Autorità costituiscono prova privilegiata in ordine alla sussistenza della condotta anticoncorrenziale, cfr. ex multis, Cass. n. 18176/2019; Cass. n.
11904/2014; Cass. n. 7039/2012; Cass. n. 19262/2011; Cass. n. 3640/2009) di una presunta prassi consistente nella diffusa tendenza alla standardizzazione contrattuale con riferimento al diverso tipo contrattuale della fideiussione specifica, che qui viene in rilievo.
Né, in senso contrario, assume rilevanza il contenuto delle clausole in sé: quello che rende le clausole illecite, infatti, non è il loro contenuto, ma il fatto che le stesse siano state applicate in modo uniforme dalle banche e senza un apprezzabile margine di differenziazione dalle imprese operanti nel mercato di riferimento, così da risultare anticoncorrenziali.
Tale rilievo, del resto, è stato fatto proprio anche dalla BA d'TA nel provvedimento citato, laddove si è ricordato che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (punto 78).
Non potendosi trarre alcuna indicazione dal provvedimento della BA d'TA in ordine ad un comportamento anticoncorrenziale assunto dagli istituti di credito a monte della stipula dei contratti di fideiussione specifica, gli attori avrebbero dovuto allegare e provare in questo giudizio sia l'adozione generalizzata nelle fideiussioni specifiche delle clausole della cui nullità si discute e, quindi, l'effettiva pagina 11 di 14 sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, alla quale abbia partecipato anche , sia i Controparte_1
conseguenti effetti anticoncorrenziali, secondo il principio generale per cui è colui che propone la domanda a dover dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito e, quindi, anche il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa.
Diversamente, gli attori non hanno indicato, documentato o altrimenti provato, quali sarebbero state le imprese di settore partecipanti all'intesa, in che termini l'intesa avrebbe avuto un impatto sul mercato rilevante, né hanno nemmeno individuato quale sarebbe il contenuto del testo della fideiussione negoziato ed imposto dagli aderenti all'intesa anticoncorrenziale, essendosi limitati a richiedere di ordinare alla convenuta e ad un “campione di banche rappresentativo” l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., “del modulo standard di fideiussione specifica da loro utilizzato nel periodo compreso tra il
2003 e il 2008, individuando a tal fine anche ulteriori istituti bancari di diverso dimensionamento nei confronti dei quali pronunciare l'ordine”, istanza inaccoglibile in quanto del tutto esplorativa e indeterminata.
Non è stata, quindi, in definitiva fornita la prova che lo schema utilizzato nel caso di specie corrisponda ad una pratica uniforme, frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali. Al contrario, come allegato dalla stessa parte attrice e come risulta per tabulas (cfr. doc. 3 e 11, fascicolo di parte attrice), le clausole delle fideiussioni prodotte, in parte, differiscono da quelle esaminate dalla Autorità Garante e che si rinvengono nello schema ABI della fideiussione omnibus: manca, infatti, la c.d. clausola “di reviviscenza”.
Ad ogni modo, dalla scansione temporale indicata dalla convenuta, suffragata dalla documentazione in atti e in alcun modo contestata dall'attrice, si può ritenere che l'istituto di credito abbia rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Dai documenti prodotti, infatti, risulta che parte convenuta abbia dapprima agito giudizialmente nell'anno 2016 per il pagamento delle rate scadute e dei relativi interessi (docc. 10 e 11, fascicolo di parte convenuta) e che solo nel corso della procedura esecutiva si sia determinata a risolvere il contratto di mutuo, richiedendo il pagamento anche del capitale residuo ai sensi dell'art. 1819 c.c. (doc. 15, fascicolo di parte convenuta). pagina 12 di 14 Stando così le cose, è evidente che l'istituto di credito abbia rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo l'obbligazione principale scaduta al momento della risoluzione di diritto ante tempus, e della richiesta di pagamento dell'intero, avvenuta direttamente in sede esecutiva;
né, in senso contrario, può rilevare la pregressa interruzione dei pagamenti delle rate a far data dall'ottobre 2011: nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, infatti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (ex multis, Cass. n. 2301/2004).
Anche la domanda di accertamento dell'estinzione delle fideiussioni deve, pertanto, essere rigettata.
3. Sulla domanda riconvenzionale svolta dall'istituto di credito
Accertata la persistenza, in capo ai fideiussori, dell'obbligazione di garanzia, merita, invece, accoglimento la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta di condanna degli stessi al pagamento, in via solidale tra loro, del debito residuo, per € 90.979,88, di cui € 65.955,14 per capitale residuo ed € 24.842,74 per interessi di mora, così come indicato dalla stessa convenuta nel ricorso ex art. 201 D.lgs. n. 14/19, datato 15.5.2024 (doc. 8, fascicolo di parte convenuta), dovendosi qui solo ricordare che, nel caso in cui il titolo della pretesa si identifichi in un contratto di mutuo, è sufficiente al creditore la dimostrazione del titolo della pretesa e di avere erogato le somme di cui domanda la restituzione, circostanza pacifica nel presente giudizio, mentre spetta al debitore specificamente contestare il quantum provando l'intervenuto pagamento, secondo il riparto di cui all'art. 2697 c.c.
Sul capitale sono poi dovuti gli interessi di mora scaduti successivamente al 15.5.2024, al tasso convenzionalmente pattuito nel contratto di mutuo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti del 50% per la fase istruttoria, non essendosi proceduto ad istruzione, e per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
pagina 13 di 14 Ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., atteso l'interesse comune alla causa, si pronuncia condanna solidale degli attori al pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2900/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento della somma di € 90.979,88, oltre agli Parte_3 Parte_4
interessi di mora sul solo capitale al tasso convenzionale, dal 16.5.2024 al saldo;
3) condanna , e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
refusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed €
9.142,00 per compensi.
Busto Arsizio, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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