Trib. Caltagirone, sentenza 22/12/2025, n. 631
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nullità della clausola per indeterminabilità del tasso di interesse

    Il giudice rileva che per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge 154/1992, il rinvio agli usi su piazza è nullo per contrasto con l'art. 1346 c.c. Pertanto, al contratto si applicheranno gli interessi in misura legale.

  • Accolto
    Nullità della clausola anatocistica

    La Corte di Cassazione ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria che consentivano l'anatocismo, ritenendo nulle le clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici. La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale. Pertanto, la capitalizzazione applicata al contratto in oggetto è illegittima.

  • Accolto
    Nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto

    La commissione di massimo scoperto (CMS) è legittima solo se pattuita in forma scritta, con puntuale determinazione dei parametri applicativi. Nel contratto in esame, le CMS sono presenti negli estratti conto ma non sono menzionate nel contratto. Tali clausole devono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento.

  • Inammissibile
    Genericità della contestazione

    Il giudice rileva la genericità della contestazione in ordine al sistema di determinazione delle valute, ritenendo la doglianza inammissibile.

  • Inammissibile
    Mancanza di specificazione dei criteri di calcolo dell'usura

    Il giudice rileva la genericità della contestazione in ordine all'usura, non avendo l'attore indicato i criteri in base ai quali sarebbe arrivato a tale conclusione, né i riferimenti normativi per il calcolo dell'usura sopravvenuta.

  • Rigettato
    Accertamento del saldo debitore

    Il CTU ha ricalcolato il saldo del conto corrente, tenendo conto delle illegittimità riscontrate (interessi passivi, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto). Il saldo debitore è stato ricalcolato in € 22.177,31. La richiesta di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attore, che chiedeva un credito di € 35.000,00, viene rigettata.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    In considerazione della soccombenza parziale della convenuta e del rigetto della richiesta di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attore, le spese processuali vengono compensate per il 50% e liquidate in € 1.270,00 per la restante parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltagirone, sentenza 22/12/2025, n. 631
    Giurisdizione : Trib. Caltagirone
    Numero : 631
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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