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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
577 /2015
Repubblica Italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n.r.g
577/2015 promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
25, (c.f. ), domiciliato in Scordia, via Giovanni Verga n. 1, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Giuseppina Lo Castro, giusta procura in atti;
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede Controparte_1 legale e Direzione Generale in Acireale via Sclafani n. 40/B, (cod. fisc. e p. IVA n.
), elettivamente domiciliato in Catania, Largo Aquileia n. 9, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Giuseppe V. Torrisi, giusta procura in atti;
-CONVENUTO- con socio unico e sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. ), elettivamente domiciliata in Catania, Via P.IVA_2
Vittorio Emanuele Orlando n.56, rappresentata e difesa Avv. Tito Monterosso;
-INTERVENUTA- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 per sentire dichiarare, in relazione al contratto di conto corrente Controparte_1 stipulato dallo stesso con la banca convenuta, l'illegittima applicazione degli interessi passivi al tasso ultra-legale non convenuto, oltre alla nullità – o comunque l'illegittima – dell'applicazione e capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, delle spese applicate, delle valute, nonché il superamento del tasso usuraio previsto per legge;
con condanna della controparte alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, da lui quantificate in € 35.000,00 e alla rifusione delle spese di lite.
L'attore esponeva in fatto di essere titolare del conto corrente bancario n. 546820, intrattenuto presso la banca convenuta, le cui condizioni economiche, indicate in seno alla lettera dell'apertura di contratto del 1.02.1992, non prevederebbero alcun interesse debitore ma esclusivamente il solo interesse creditore in misura pari al 20%.
In particolare, l'attore contestava l'illegittima applicazione degli interessi passivi in quanto la clausola contenuta nell'art. 7 del su menzionato contratto sarebbe nulla, poiché non conforme all'art. 1284 c.c. e al T.U. in materia bancaria e creditizia, stante l'assoluta indeterminabilità del tasso di interesse applicato per mancata approvazione per iscritto della relativa misura.
Lamentava, inoltre, la nullità della clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto per non essere stata pattuita in seno al contratto, l'erroneo calcolo delle “valute” non espressamente regolamentate per iscritto.
Deduceva, da ultimo, l'elusione della normativa antiusura per il superamento del “tasso soglia”, tenuto conto degli interessi e delle commissioni illegittimamente applicate dalla banca, oltre agli ulteriori addebiti dovuti.
Per quanto sopra chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio per determinare complessivamente le somme percepite in esubero dall'istituto convenuto.
In seno alla prima memoria istruttoria di cui all'art. 183 c.p.c. chiedeva, altresì, di dichiarare illegittimo il comportamento della banca nella misura in cui ha calcolato l'interesse creditore in misura inferiore a quella del 20% - pattuita in seno al contratto - e, conseguentemente, condannarsi la stessa alla restituzione delle somme per tale ragione indebitamente percepite.
Con comparsa depositata in data 16.10.2016, si costituiva il il Controparte_1 quale, preliminarmente, rispetto alle doglianze relative all'applicazione degli interessi “uso piazza”, eccepiva come, invero, il tasso di interesse in misura superiore al saggio legale sia stato pattuito in forma scritta in seno al contratto, atteso che risulta evidente come la banca volesse regolare in misura pari al 20% gli interessi a debito del cliente;
contestava, poi, la tardività della domanda proposta con la prima memoria istruttoria.
Deduceva, inoltre, la legittimità della capitalizzazione degli interessi tenuto conto che le rimesse affluite sul conto in assenza di provato affidamento, ovvero per la parte eccedente i limiti dell'affidamento concesso (rimesse c.d. solutorie), dovevano essere imputate dapprima agli interessi ed alle spese e dopo al capitale, in ragione dell'applicazione dell'art. 1194 c.c., nonché “in virtù del principio di reciprocità, dalla data dell'11 luglio
2000, giusta apposita comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno
2000 (che verrà allegata in atti), in ottemperanza anche al dettato dell'art. 7, comma II, della delibera CICR del 09 febbraio 2000, in materia di modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”.
Argomentava, ancora, in ordine alla legittimità della clausola determinativa della commissione di massimo scoperto e al mancato superamento, nella pendenza del rapporto contrattuale, del tasso usuraio stabilito dal MEF.
Con comparsa depositata in data 22.06.2020, interveniva e per essa la Controparte_2 mandataria quale successore a titolo particolare del Controparte_3 Controparte_1
riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito in seno ai precedenti scritti
[...] difensivi.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Fatte precisare le conclusioni, in data 23.07.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
Preliminarmente si rileva la genericità della contestazione in ordine al sistema di determinazione delle valute e dell'illegittimo esercizio dello ius variandi così come della contestazione relativa all' usurarietà degli interessi applicati dalla banca in corso del rapporto con riferimento alla cosiddetta usura sopravvenuta da considerarsi irrilevante secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ( S.U. 24675/17), né parte attrice ha indicato con riferimento a quali variazioni di tasso faccia riferimento quale nuova pattuizione ai fini del calcolo dell'usura.
Le doglianze, infatti, sono inammissibili, per la loro assoluta genericità, neppure allegando l'attore i criteri in base ai quali sarebbe arrivato a tale conclusione, nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre, tra gli altri, il tipo contrattuale, la clausola negoziale e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (si veda fra le più recenti Cass. ord. 26525/ 2024).
Tanto premesso, la causa va decisa in applicazione dei seguenti principi e delle risultanze della consulenza tecnica, da ritenersi condivisibili, avendo il CTU dato conto della documentazione esaminata, della metodologia applicata e avendo risposto rigorosamente ai quesiti sottoposti.
Va in primo luogo osservato come il CTU abbia rilevato la non completezza degli estratti conto in atti e, pertanto, abbia considerato preso quale periodo temporale il lasso di tempo che va dal 01.04.2011 al 29.01.2015, in quanto il primo saldo disponibile a partire dal quale vi è soluzione di continuità, - come da ordinanza di integrazione del mandato del
09.01.2020- è quello al 31.03.2011, negativo, per l'importo di €uro 5.635,96.
Tanto poiché l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto non preclude l'azione, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere dovrà essere effettuato “partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato”
(Cass. n. 30822/2018; cfr anche Cass. n. 11543/2019: “In quest'ultima ipotesi, in linea di principio, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza.”)
La recente pronuncia della Cassazione (n. 37800/2022), ha chiarito ancor meglio tali principi, affermando che “a sostegno della domanda di ripetizione dell'indebito, il cliente
è onerato della produzione degli estratti conto, secondo il principio sancito dall'art. 2697
c.c. Ma è ammesso il calcolo della somma, da depurare dalle poste indebite, a partire dal primo estratto prodotto, e così via per i periodi successivi: saldo iniziale e saldi intermedi che, ove sfavorevoli al cliente, in quanto risulti un debito a suo carico, sono presi a base di partenza della situazione tra le parti“. In tal caso “l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”, ma ciò non preclude l'istruzione della domanda, posto che in tal caso
“si comincia volta a volta dal saldo a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti”.
La domanda è dunque sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso.
Codesto giudicante condivide, quindi, la tesi secondo cui quando sia il correntista ad agire l'onere probatorio può ritenersi soddisfatto anche mediante la produzione solo parziale degli estratti conto purché, tuttavia, coprano, senza soluzione di continuità, un periodo di tempo che giunga fino alla chiusura del conto corrente (come nel caso di specie) ed, in tal caso, il saldo che verrà preso in considerazione sarà quello recato dal primo degli estratti conto utilmente disponibili.
Come rilevato dal CTU nel contratto non è stata riscontrata alcuna indicazione circa il tasso di interesse a debito da applicare, ma viene unicamente individuato il tasso di interesse convenzionalmente pattuito pari al 20,50%, soggetto alle variazioni del mercato monetario e finanziario, né sono indicate spese e le commissioni di massimo scoperto.
A riguardo dei c.d. “usi su piazza” l'art. 4 della Legge 154/1992 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse;
pertanto, per i contratti stipulati dopo all'entrata in vigore di detta legge, vige il divieto di applicazione.
Per quanto riguarda invece, i contratti stipulati in epoca anteriore – come il caso in ispecie
- tale norma, non rivestendo carattere retroattivo non può trovare applicazione e, quindi, le condizioni di validità ed efficacia del contratto devono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della conclusione del contratto.
A tal fine la giurisprudenza da tempo si è orientata nel senso di ritenere che le clausole del rinvio agli “usi su piazza” sono nulle per contrasto con l'art. 1346 c.c. (l'oggetto del contratto, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile), poiché riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e, dunque, non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 9465/2000).
Pertanto, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso del rapporto, è necessario fare riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come da esempio i c.d. “usi su piazza”, dai quale non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. n. 6868/2022).
Conseguentemente il riferimento agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse debitore in un rapporto di conto corrente è nullo poiché una delle obbligazioni principali del debitore risulterebbe indeterminabile, non essendo fissato numericamente tale tasso e non essendo neanche fissati i parametri in forza dei quali esso potrebbe essere variato (Trib. Reggio Calabria 07.03.2008).
Al contratto, così privato della clausola nulla (usi su piazza) si applicheranno gli interessi in misura legale come calcolati dal consulente, il quale ha proceduto con lo sviluppo della ipotesi prevista nel mandato originario, ossia il ricalcolo del saldo del conto corrente, depurato dalle spese di tenuta conto, senza alcuna capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto.
Quanto a quest'ultima, la CMS è legittima solo se: sia pattuita in modo tale da essere determinata -o determinabile mediante il rinvio a parametri certi nell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito.
Con l'art.
2-bis, co. 1, del c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009), e, poi, con la modifica dell'art. 117-bis T.U.B. (rubricato, appunto,
“remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art.
6-bis, d.l.
6.12.2011 convertito - con modificazioni dalla l. 22.12.2011 n. 214, il legislatore ha stabilito le condizioni affinché tale commissione possa ritenersi valida. Tale indirizzo ha trovato ulteriore conforto nella pronuncia Cass. 12965/2016, la quale ha chiarito che la c.m.s. è “in thesi” legittima, e deve essere considerata come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, (cfr. parte motiva della sentenza e, in senso conforme Cass. n. 870/2006; Cass. 4518/2014). - (Ordinanza 1373 del 15/01/2024).
Nel ridetto contratto, come detto, non sono menzionate la commissioni di massimo scoperto, intese come corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma, commisurate al margine del credito disponibile non ancora utilizzato, ma vengono calcolate e sono presenti negli estratti conto scalari in atti.
Dette clausole devono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod.civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Tale clausola, pur legittimamente inserite nel contratto, deve essere il frutto di una specifica pattuizione, con l'indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo e specificazione chiara su quali importi e per quali periodi viene applicata, in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne l'esatta applicazione da parte della La legittimità delle CMS è, quindi, subordinata CP_4 alla circostanza che sia pattuita in forma scritta, con puntuale determinazione deli parametri applicativi (Trib. Catania, Sez. VI, 23.05.2022 n. 2353; Trib. Messina, Sez. II,
02.11.2022 n. 1810; Trib. Taranto Sez. I, 12.04.2022 n. 944; Corte di Appello Ancona Sez.
I, 16.12.2021 n. 1383). Anche la clausola negoziale che prevede la CMS indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata è parimenti nulla e non va applicata (Cass. Civile
Sez. I, 20.06.2022 n.19825).
In merito, invece, alla capitalizzazione degli interessi è stata al centro di un deciso (ed ormai noto) revirement della giurisprudenza della Suprema Corte.
La Corte di legittimità che per lunghi anni aveva ritenuto, con orientamento costante, che nella materia de qua sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all'art. 1283
c.c., l'anatocismo nei rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (cfr. Cass. Civ. sez. I, 1812.1998 n. 12675; Cass. Civ. sez. I, 17.04.1997 n. 3296).
Negli ultimi anni, con un orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 (cfr. Cass.
Civ. sez. I, 23.03.1999 n. 2374) e successivamente confermato (Cass. Sez. Unite 21095/04;
Cass. Civ. sez. I, 20.08.2003 n. 12222; Cass. Civ. sez. I, 13.02.2002 n. 8442; Cass. Civ. sez.
III, 30.03.1999 n. 3096; Cass. Civ. sez. I, 11.11.1999 n. 12507) la S.C. ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria, che consentivano di garantire legittimità all'anatocismo bancario (sub specie di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca dal cliente), in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1283 c.c. e ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.
Sul punto, è condivisibile l'iter argomentativo sposato dalla Corte di legittimità nelle segnalate decisioni che prende le mosse proprio dalla incontroversa affermazione in virtù della quale solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., per poi pervenire a negare che “le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta con effetto dall'1-1-1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine”, concretandosi le stesse in mere prassi negoziali “cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine. Dalla comune esperienza emerge, infatti, che
l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”.
Può così conclusivamente ritenersi che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis” (Cass. Civ. Sez. III, 30 marzo 1999 n.
3096).
Per tali ragioni, la capitalizzazione applicata al contratto in oggetto deve ritenersi illegittima.
Con riferimento all'anatocismo deve, quindi, ritenersi escluso che alcun uso normativo legittimasse l'applicazione degli interessi anatocistici sino all'entrata in vigore dell'articolo
25 comma II d. lgs. 34/99 e della delibera CICR 9.2.2000, come statuito dalla Suprema
Corte con sentenza n.2374/99 confermata dalle SSUU con sentenza 21.095/04, ne consegue la nullità dell'art. 7 del contratto.
Con riferimento all'annotazione degli interessi anatocistici in data successiva, si rileva che parte convenuta non ha provato di avere dato comunicazione scritta al correntista né è presente l'accettazione specifica della clausola anatocistica prevista dall'art. 6 Delibera
CICR 9.2.2000.
Ne consegue che dovrà farsi riferimento al calcolo effettuata dal CTU che espunge dal conteggio l'effetto anatocistico.
L'espletata CTU, volta ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente, alle cui conclusioni questo Tribunale aderisce, atteso che non sono state mosse dalle parti eccezioni tali da rivalutare le conclusioni, ha preso in considerazione il periodo va dal 01.04.2011 al
29.01.2015 (data di chiusura del conto), lasso temporale in cui sono stati prodotti tutti gli estratti conto del rapporto in questione, poiché solo in presenza di tutta la documentazione richiesta è possibile ricostruire fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice.
Il CTU rispondendo al mandato conferito dal Giudice ha ricalcolato il saldo del conto corrente, il quale ammonta ad € 23.361,44, cui vanno sottratte, per i motivi di cui sopra, le somme afferenti alle commissioni sul fido accordate che avrebbero sostituito la CMS per un totale di € 22.177,31.
Ne consegue che applicando gli interessi creditori pattuiti e quelli debitori al tasso legale
(perché non pattuiti), escludendo le spese di tenuta conto, la capitalizzazione degli interessi e le commissioni su fido accordato, il saldo debitore va ricalcolato, da €.33.253,79, a €
22.177,31.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della soccombenza parziale della convenuta, tenuto conto altresì del ricalcolo in favore del correntista che, comunque, conduce al rigetto della richiesta di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attore, il quale chiedeva di vedersi riconosciuto un credito di € 35.000,00, sussistono fondate ragioni per la compensazione delle spese processuali in ragione del 50%, le quali vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e della complessità della causa. (valori minimi per tutte le fasi)
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r. 577/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara l'illegittimità degli interessi debitori, della capitalizzazione degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, applicati dal sul c/c n. Controparte_1
546820 nel periodo dal 01.04.2011 al 29.01.2015;
- accerta che il saldo debitorio del predetto conto corrente alla data della chiusura era pari ad € 22.177,31;
- rigetta per il resto le domande proposte dall'attore;
- condanna nei confronti di alla rifusione della Controparte_2 Parte_1 metà delle spese processuali, che vengono liquidate in € 1.270,00; compensa per la restante parte;
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti.
Caltagirone 22/12/2025
Il G.O.P.
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
Repubblica Italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n.r.g
577/2015 promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
25, (c.f. ), domiciliato in Scordia, via Giovanni Verga n. 1, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Giuseppina Lo Castro, giusta procura in atti;
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede Controparte_1 legale e Direzione Generale in Acireale via Sclafani n. 40/B, (cod. fisc. e p. IVA n.
), elettivamente domiciliato in Catania, Largo Aquileia n. 9, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Giuseppe V. Torrisi, giusta procura in atti;
-CONVENUTO- con socio unico e sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. ), elettivamente domiciliata in Catania, Via P.IVA_2
Vittorio Emanuele Orlando n.56, rappresentata e difesa Avv. Tito Monterosso;
-INTERVENUTA- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 per sentire dichiarare, in relazione al contratto di conto corrente Controparte_1 stipulato dallo stesso con la banca convenuta, l'illegittima applicazione degli interessi passivi al tasso ultra-legale non convenuto, oltre alla nullità – o comunque l'illegittima – dell'applicazione e capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, delle spese applicate, delle valute, nonché il superamento del tasso usuraio previsto per legge;
con condanna della controparte alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, da lui quantificate in € 35.000,00 e alla rifusione delle spese di lite.
L'attore esponeva in fatto di essere titolare del conto corrente bancario n. 546820, intrattenuto presso la banca convenuta, le cui condizioni economiche, indicate in seno alla lettera dell'apertura di contratto del 1.02.1992, non prevederebbero alcun interesse debitore ma esclusivamente il solo interesse creditore in misura pari al 20%.
In particolare, l'attore contestava l'illegittima applicazione degli interessi passivi in quanto la clausola contenuta nell'art. 7 del su menzionato contratto sarebbe nulla, poiché non conforme all'art. 1284 c.c. e al T.U. in materia bancaria e creditizia, stante l'assoluta indeterminabilità del tasso di interesse applicato per mancata approvazione per iscritto della relativa misura.
Lamentava, inoltre, la nullità della clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto per non essere stata pattuita in seno al contratto, l'erroneo calcolo delle “valute” non espressamente regolamentate per iscritto.
Deduceva, da ultimo, l'elusione della normativa antiusura per il superamento del “tasso soglia”, tenuto conto degli interessi e delle commissioni illegittimamente applicate dalla banca, oltre agli ulteriori addebiti dovuti.
Per quanto sopra chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio per determinare complessivamente le somme percepite in esubero dall'istituto convenuto.
In seno alla prima memoria istruttoria di cui all'art. 183 c.p.c. chiedeva, altresì, di dichiarare illegittimo il comportamento della banca nella misura in cui ha calcolato l'interesse creditore in misura inferiore a quella del 20% - pattuita in seno al contratto - e, conseguentemente, condannarsi la stessa alla restituzione delle somme per tale ragione indebitamente percepite.
Con comparsa depositata in data 16.10.2016, si costituiva il il Controparte_1 quale, preliminarmente, rispetto alle doglianze relative all'applicazione degli interessi “uso piazza”, eccepiva come, invero, il tasso di interesse in misura superiore al saggio legale sia stato pattuito in forma scritta in seno al contratto, atteso che risulta evidente come la banca volesse regolare in misura pari al 20% gli interessi a debito del cliente;
contestava, poi, la tardività della domanda proposta con la prima memoria istruttoria.
Deduceva, inoltre, la legittimità della capitalizzazione degli interessi tenuto conto che le rimesse affluite sul conto in assenza di provato affidamento, ovvero per la parte eccedente i limiti dell'affidamento concesso (rimesse c.d. solutorie), dovevano essere imputate dapprima agli interessi ed alle spese e dopo al capitale, in ragione dell'applicazione dell'art. 1194 c.c., nonché “in virtù del principio di reciprocità, dalla data dell'11 luglio
2000, giusta apposita comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno
2000 (che verrà allegata in atti), in ottemperanza anche al dettato dell'art. 7, comma II, della delibera CICR del 09 febbraio 2000, in materia di modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”.
Argomentava, ancora, in ordine alla legittimità della clausola determinativa della commissione di massimo scoperto e al mancato superamento, nella pendenza del rapporto contrattuale, del tasso usuraio stabilito dal MEF.
Con comparsa depositata in data 22.06.2020, interveniva e per essa la Controparte_2 mandataria quale successore a titolo particolare del Controparte_3 Controparte_1
riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito in seno ai precedenti scritti
[...] difensivi.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Fatte precisare le conclusioni, in data 23.07.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Preliminarmente si rileva la genericità della contestazione in ordine al sistema di determinazione delle valute e dell'illegittimo esercizio dello ius variandi così come della contestazione relativa all' usurarietà degli interessi applicati dalla banca in corso del rapporto con riferimento alla cosiddetta usura sopravvenuta da considerarsi irrilevante secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ( S.U. 24675/17), né parte attrice ha indicato con riferimento a quali variazioni di tasso faccia riferimento quale nuova pattuizione ai fini del calcolo dell'usura.
Le doglianze, infatti, sono inammissibili, per la loro assoluta genericità, neppure allegando l'attore i criteri in base ai quali sarebbe arrivato a tale conclusione, nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre, tra gli altri, il tipo contrattuale, la clausola negoziale e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (si veda fra le più recenti Cass. ord. 26525/ 2024).
Tanto premesso, la causa va decisa in applicazione dei seguenti principi e delle risultanze della consulenza tecnica, da ritenersi condivisibili, avendo il CTU dato conto della documentazione esaminata, della metodologia applicata e avendo risposto rigorosamente ai quesiti sottoposti.
Va in primo luogo osservato come il CTU abbia rilevato la non completezza degli estratti conto in atti e, pertanto, abbia considerato preso quale periodo temporale il lasso di tempo che va dal 01.04.2011 al 29.01.2015, in quanto il primo saldo disponibile a partire dal quale vi è soluzione di continuità, - come da ordinanza di integrazione del mandato del
09.01.2020- è quello al 31.03.2011, negativo, per l'importo di €uro 5.635,96.
Tanto poiché l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto non preclude l'azione, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere dovrà essere effettuato “partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato”
(Cass. n. 30822/2018; cfr anche Cass. n. 11543/2019: “In quest'ultima ipotesi, in linea di principio, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza.”)
La recente pronuncia della Cassazione (n. 37800/2022), ha chiarito ancor meglio tali principi, affermando che “a sostegno della domanda di ripetizione dell'indebito, il cliente
è onerato della produzione degli estratti conto, secondo il principio sancito dall'art. 2697
c.c. Ma è ammesso il calcolo della somma, da depurare dalle poste indebite, a partire dal primo estratto prodotto, e così via per i periodi successivi: saldo iniziale e saldi intermedi che, ove sfavorevoli al cliente, in quanto risulti un debito a suo carico, sono presi a base di partenza della situazione tra le parti“. In tal caso “l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”, ma ciò non preclude l'istruzione della domanda, posto che in tal caso
“si comincia volta a volta dal saldo a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti”.
La domanda è dunque sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso.
Codesto giudicante condivide, quindi, la tesi secondo cui quando sia il correntista ad agire l'onere probatorio può ritenersi soddisfatto anche mediante la produzione solo parziale degli estratti conto purché, tuttavia, coprano, senza soluzione di continuità, un periodo di tempo che giunga fino alla chiusura del conto corrente (come nel caso di specie) ed, in tal caso, il saldo che verrà preso in considerazione sarà quello recato dal primo degli estratti conto utilmente disponibili.
Come rilevato dal CTU nel contratto non è stata riscontrata alcuna indicazione circa il tasso di interesse a debito da applicare, ma viene unicamente individuato il tasso di interesse convenzionalmente pattuito pari al 20,50%, soggetto alle variazioni del mercato monetario e finanziario, né sono indicate spese e le commissioni di massimo scoperto.
A riguardo dei c.d. “usi su piazza” l'art. 4 della Legge 154/1992 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse;
pertanto, per i contratti stipulati dopo all'entrata in vigore di detta legge, vige il divieto di applicazione.
Per quanto riguarda invece, i contratti stipulati in epoca anteriore – come il caso in ispecie
- tale norma, non rivestendo carattere retroattivo non può trovare applicazione e, quindi, le condizioni di validità ed efficacia del contratto devono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della conclusione del contratto.
A tal fine la giurisprudenza da tempo si è orientata nel senso di ritenere che le clausole del rinvio agli “usi su piazza” sono nulle per contrasto con l'art. 1346 c.c. (l'oggetto del contratto, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile), poiché riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e, dunque, non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 9465/2000).
Pertanto, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso del rapporto, è necessario fare riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come da esempio i c.d. “usi su piazza”, dai quale non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. n. 6868/2022).
Conseguentemente il riferimento agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse debitore in un rapporto di conto corrente è nullo poiché una delle obbligazioni principali del debitore risulterebbe indeterminabile, non essendo fissato numericamente tale tasso e non essendo neanche fissati i parametri in forza dei quali esso potrebbe essere variato (Trib. Reggio Calabria 07.03.2008).
Al contratto, così privato della clausola nulla (usi su piazza) si applicheranno gli interessi in misura legale come calcolati dal consulente, il quale ha proceduto con lo sviluppo della ipotesi prevista nel mandato originario, ossia il ricalcolo del saldo del conto corrente, depurato dalle spese di tenuta conto, senza alcuna capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto.
Quanto a quest'ultima, la CMS è legittima solo se: sia pattuita in modo tale da essere determinata -o determinabile mediante il rinvio a parametri certi nell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito.
Con l'art.
2-bis, co. 1, del c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009), e, poi, con la modifica dell'art. 117-bis T.U.B. (rubricato, appunto,
“remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art.
6-bis, d.l.
6.12.2011 convertito - con modificazioni dalla l. 22.12.2011 n. 214, il legislatore ha stabilito le condizioni affinché tale commissione possa ritenersi valida. Tale indirizzo ha trovato ulteriore conforto nella pronuncia Cass. 12965/2016, la quale ha chiarito che la c.m.s. è “in thesi” legittima, e deve essere considerata come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, (cfr. parte motiva della sentenza e, in senso conforme Cass. n. 870/2006; Cass. 4518/2014). - (Ordinanza 1373 del 15/01/2024).
Nel ridetto contratto, come detto, non sono menzionate la commissioni di massimo scoperto, intese come corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma, commisurate al margine del credito disponibile non ancora utilizzato, ma vengono calcolate e sono presenti negli estratti conto scalari in atti.
Dette clausole devono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod.civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Tale clausola, pur legittimamente inserite nel contratto, deve essere il frutto di una specifica pattuizione, con l'indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo e specificazione chiara su quali importi e per quali periodi viene applicata, in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne l'esatta applicazione da parte della La legittimità delle CMS è, quindi, subordinata CP_4 alla circostanza che sia pattuita in forma scritta, con puntuale determinazione deli parametri applicativi (Trib. Catania, Sez. VI, 23.05.2022 n. 2353; Trib. Messina, Sez. II,
02.11.2022 n. 1810; Trib. Taranto Sez. I, 12.04.2022 n. 944; Corte di Appello Ancona Sez.
I, 16.12.2021 n. 1383). Anche la clausola negoziale che prevede la CMS indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata è parimenti nulla e non va applicata (Cass. Civile
Sez. I, 20.06.2022 n.19825).
In merito, invece, alla capitalizzazione degli interessi è stata al centro di un deciso (ed ormai noto) revirement della giurisprudenza della Suprema Corte.
La Corte di legittimità che per lunghi anni aveva ritenuto, con orientamento costante, che nella materia de qua sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all'art. 1283
c.c., l'anatocismo nei rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (cfr. Cass. Civ. sez. I, 1812.1998 n. 12675; Cass. Civ. sez. I, 17.04.1997 n. 3296).
Negli ultimi anni, con un orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 (cfr. Cass.
Civ. sez. I, 23.03.1999 n. 2374) e successivamente confermato (Cass. Sez. Unite 21095/04;
Cass. Civ. sez. I, 20.08.2003 n. 12222; Cass. Civ. sez. I, 13.02.2002 n. 8442; Cass. Civ. sez.
III, 30.03.1999 n. 3096; Cass. Civ. sez. I, 11.11.1999 n. 12507) la S.C. ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria, che consentivano di garantire legittimità all'anatocismo bancario (sub specie di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca dal cliente), in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1283 c.c. e ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.
Sul punto, è condivisibile l'iter argomentativo sposato dalla Corte di legittimità nelle segnalate decisioni che prende le mosse proprio dalla incontroversa affermazione in virtù della quale solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., per poi pervenire a negare che “le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta con effetto dall'1-1-1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine”, concretandosi le stesse in mere prassi negoziali “cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine. Dalla comune esperienza emerge, infatti, che
l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”.
Può così conclusivamente ritenersi che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis” (Cass. Civ. Sez. III, 30 marzo 1999 n.
3096).
Per tali ragioni, la capitalizzazione applicata al contratto in oggetto deve ritenersi illegittima.
Con riferimento all'anatocismo deve, quindi, ritenersi escluso che alcun uso normativo legittimasse l'applicazione degli interessi anatocistici sino all'entrata in vigore dell'articolo
25 comma II d. lgs. 34/99 e della delibera CICR 9.2.2000, come statuito dalla Suprema
Corte con sentenza n.2374/99 confermata dalle SSUU con sentenza 21.095/04, ne consegue la nullità dell'art. 7 del contratto.
Con riferimento all'annotazione degli interessi anatocistici in data successiva, si rileva che parte convenuta non ha provato di avere dato comunicazione scritta al correntista né è presente l'accettazione specifica della clausola anatocistica prevista dall'art. 6 Delibera
CICR 9.2.2000.
Ne consegue che dovrà farsi riferimento al calcolo effettuata dal CTU che espunge dal conteggio l'effetto anatocistico.
L'espletata CTU, volta ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente, alle cui conclusioni questo Tribunale aderisce, atteso che non sono state mosse dalle parti eccezioni tali da rivalutare le conclusioni, ha preso in considerazione il periodo va dal 01.04.2011 al
29.01.2015 (data di chiusura del conto), lasso temporale in cui sono stati prodotti tutti gli estratti conto del rapporto in questione, poiché solo in presenza di tutta la documentazione richiesta è possibile ricostruire fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice.
Il CTU rispondendo al mandato conferito dal Giudice ha ricalcolato il saldo del conto corrente, il quale ammonta ad € 23.361,44, cui vanno sottratte, per i motivi di cui sopra, le somme afferenti alle commissioni sul fido accordate che avrebbero sostituito la CMS per un totale di € 22.177,31.
Ne consegue che applicando gli interessi creditori pattuiti e quelli debitori al tasso legale
(perché non pattuiti), escludendo le spese di tenuta conto, la capitalizzazione degli interessi e le commissioni su fido accordato, il saldo debitore va ricalcolato, da €.33.253,79, a €
22.177,31.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della soccombenza parziale della convenuta, tenuto conto altresì del ricalcolo in favore del correntista che, comunque, conduce al rigetto della richiesta di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attore, il quale chiedeva di vedersi riconosciuto un credito di € 35.000,00, sussistono fondate ragioni per la compensazione delle spese processuali in ragione del 50%, le quali vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e della complessità della causa. (valori minimi per tutte le fasi)
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r. 577/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara l'illegittimità degli interessi debitori, della capitalizzazione degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, applicati dal sul c/c n. Controparte_1
546820 nel periodo dal 01.04.2011 al 29.01.2015;
- accerta che il saldo debitorio del predetto conto corrente alla data della chiusura era pari ad € 22.177,31;
- rigetta per il resto le domande proposte dall'attore;
- condanna nei confronti di alla rifusione della Controparte_2 Parte_1 metà delle spese processuali, che vengono liquidate in € 1.270,00; compensa per la restante parte;
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti.
Caltagirone 22/12/2025
Il G.O.P.
Dott. Vincenzo Alfio Filippello