Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2015, proposto da
Società Laguna Azzurra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Princi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo in persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Regionale della Regione CA 24.03.2015 n. 37 pubblicata sul BURT. n. 28 del 20.05.2015 di approvazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) a valenza paesistica e degli atti a quella allegati nella parte in cui disciplinano i beni di proprietà della Società;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione CA e del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato le previsioni del Piano Paesaggistico della Regione CA, di cui alla Delibera G.R.T. n. 37/2015 (d’ora in poi PPR), che, a suo avviso, avrebbero apposto un vincolo conservativo sui beni che caratterizzano il complesso di sua proprietà denominato ex Sitoco (trattasi di un ex stabilimento industriale composto da diversi fabbricati e piazzali sito nel comune di Orbetello), deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, la Società Laguna Azzurra contesta la direttiva correlata all’Obiettivo n. 1 della Scheda d’Ambito n. 20 nonché la Direttiva 3.b.6 della Scheda di vincolo DM 76-1976 correlata all’Obiettivo 3.a.2 della medesima Scheda di vincolo, nelle parti riferibili all’area ex Sitoco, da cui – secondo la ricorrente – deriverebbe il divieto di demolizione dei fabbricati ex industriali presenti in detta area.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o infondatezza dell’impugnazione ex adverso interposta.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe la causa è passata in decisione.
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui la Regione CA deduce l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza d’interesse, poiché proposto contro un atto privo di immediata e autonoma efficacia lesiva.
L’eccezione è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno sinteticamente ad esporre.
L’intero ricorso muove dal presupposto (erroneo) che le direttive del PPR di cui trattasi impongano tout court la conservazione “materiale” dei fabbricati presenti nell’area ex SITOCO, impedendone la demolizione pur a fronte del degrado e della pericolosità di detti fabbricati ed in asserito spregio delle esigenze di bonifica dell’area.
Tale assunto non merita condivisione.
Ritiene, infatti, il Collegio che le previsioni urbanistiche (direttive) impugnate dalla ricorrente non abbiano efficacia autonomamente lesiva e non arrechino una lesione certa e irreversibile agli interessi legittimi della ricorrente.
Per meglio comprendere i termini della questione, giova premettere che la disciplina di tutela recata dal PPR a salvaguardia del paesaggio toscano si articola in obiettivi, direttive e prescrizioni d’uso (sulla legittimità di tale disciplina si vedano TAR CA, Sez. I, sent. 1254/2018 e Cons. Stato, Sez. I, parere 1970/2021).
Gli obiettivi , sia generali che di qualità, hanno funzione di indirizzo, costituiscono il riferimento generale per gli atti di pianificazione e programmazione ad incidenza territoriale, svolgendo appunto la funzione di indirizzo per il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione previste per ciascuna invariante strutturale nonché per l'applicazione delle norme a livello di ambito al fine di garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni.
Le direttive costituiscono disposizioni che sono indirizzate agli enti territoriali per l’attuazione di quanto in esse previsto, nell’ambito dei propri strumenti urbanistici, al fine del raggiungimento degli obiettivi, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento.
Le prescrizioni e prescrizioni d’uso dettano, invece, specifiche condizioni per le trasformazioni del territorio, con riferimento agli effetti paesaggistici sui caratteri connotativi e valoriali di dette aree.
Ciò premesso, per quanto in questa sede maggiormente rileva, la Disciplina del PPR, all’art. 4 preposto alla definizione del “carattere delle disposizioni”, chiarisce che “le direttive presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d’ambito e quelle contenute nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono, in analogia ai valori regolamentari come attribuiti nell’ambito delle direttive europee, disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento”.
Le direttive “parlano” agli Enti Locali, i quali, per il tramite dei propri strumenti urbanistici, rimangono liberi nell’optare tra diverse scelte indirizzate alla soddisfazione degli obiettivi di tutela espresse dal PPR. Per loro natura, le direttive non impongono alcun divieto e/o obbligo specifico in capo al privato e non rappresentano norme immediatamente applicabili, dovendo essere recepite e declinate dagli strumenti urbanistici e trovando concreta attuazione (solo) attraverso le scelte di pianificazione del Comune.
Le direttive rivolte all’area ex Sitoco, si limitano, dunque, ad indirizzare la futura pianificazione comunale affinché orienti gli interventi di riqualificazione (ivi ammessi ed anzi ritenuti necessari dallo stesso PPR per superare le criticità in essere) alla tutela del valore testimoniale di detta area, ma non pongono in alcun modo l’obbligo assoluto e incondizionato di conservazione dell’integrità dei beni, come erroneamente sostenuto dalla società ricorrente nell’odierno giudizio.
Le direttive dedicate all’area della ex Sitoco, sono rivolte - ripetesi - alla strumentazione urbanistica comunale, quale orientamento per il Comune nella definizione delle condizioni per una possibile riprogettazione dell’area; le stesse potranno evidentemente trovare applicazione solo a fronte di un quadro conoscitivo di dettaglio dell’area in esame, contenuto anch’esso nella strumentazione urbanistica comunale.
In definitiva, le direttive del PPR in esame non dettano alcun obbligo di conservazione integrale dei manufatti e/o divieto di demolizione, essendo piuttosto volte a preservare il solo ruolo di testimonianza storica del complesso.
Quanto sopra esposto trova conferma, sul piano empirico, nei fatti, risultando dagli atti che alcuni edifici del complesso ex industriale Sitoco, danneggiati a seguito degli eventi atmosferici avversi dello scorso autunno, sono stati oggetto dell’ordine di demolizione controllata emesso dal Comune di Orbetello e la SCIA, presentata al fine di detta demolizione dalla società ricorrente, che ha ottenuto la positiva autorizzazione paesaggistica n. 14 del 31.1.2025.
Alla luce delle considerazioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse, poiché proposto contro un atto privo di autentica ed immediata efficacia lesiva.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO