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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9423 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 4669/2024 (ex-udienza del 20/10/25)
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI
visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, in cui l'appellante si riporta a tutte le proprie istanze ed eccezioni, pronuncia contestuale sentenza che segue.
Napoli 20/10/25 il GI A. Attanasio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio Attanasio pronuncia la seguente SENTENZA (ex artt. 7 D.Lgs. n.150/11)
nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 4669/24, oggi in decisione avente ad oggetto appello di sentenza su opposizione a verbale di accertamento di violazione al CdS e vertente TRA (C.F. ,), Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Paolo Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE Ragioni di Fatto e diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della Parte_1
L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso il verbale di accertamento di violazioni del CdS n. SCV0006473638, registro n. 4800232 notificato il 23.12.2020, emesso Polizia di Stato – Centro Accertamento Infrazioni – Ministero dell'Interno, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 184,48 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada. Con la sentenza n. 44657/2023 pubblicata in data 16.01.2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale opposto, condannando la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 183,00 di cui €43,00 per spese, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Con un unico motivo di appello, la ricorrente sostiene che il Giudice ha erroneamente liquidato il compenso del difensore in € 183,00, di cui €43,00 per spese, importo inferiore ai limiti minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, senza tra l'altro specificarne i motivi. Ciò dedotto, ha concluso per la modifica della sentenza in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite. Il motivo è infondato. Premesso che la sentenza è stata pubblicata nel 2019 va rilevato che era già entrato in vigore il decreto ministeriale 08/03/2018, n. 37, che, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 –“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ha introdotto la regola secondo cui, nella liquidazione dei compensi del difensore “ il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che…possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di cassazione la motivazione del Giudice è doverosa allorquando egli decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere oltre i limiti sanciti dal D.M., essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (cfr. Cass. n. 2386 del 2017; ; Cass. civ. 14/05/2018, n. 11601; Cass. civ. 14/02/2018, n.3590; Cass. civ. 27/06/2018, n.16995; Cass. n. 89 del 2021; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 ). Ne consegue che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può tout court ridurre i compensi oltre i minimi stabiliti senza una specifica motivazione. Inoltre, la Corte ha stabilito: […]che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione» (cfr. Cass. 15/12/2017, n. 30286). Nel caso di specie, la causa ha un valore di € 184,48, desunto dall'ammontare della somma oggetto del verbale impugnato. Essa fu definita senza attività istruttoria. Infatti, la CP_1 resistente, pur costituendosi, non depositò gli atti relativi all'infrazione per cui il Giudice all'udienza successiva alla prima decideva la causa, dando lettura del dispositivo (v. sentenza impugnata). Per la determinazione del compenso si applica il D.M. n. 55/2014 (aggiornato con le modifiche apportate dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, con entrata in vigore il 23 ottobre 2022), per cui andava liquidato il compenso per le fasi:
1) Studio della controversia;
2) Introduzione del giudizio;
3) Decisionale. per le quali il D.M. n. 55/2014 prevede, rispettivamente: I) il compenso medio di € 68,00, € 68,00 ed € 142,00, per un totale di € 278,00. II) il compenso minimo di € 34,00, € 34,00 ed € 71,00, per un totale di € 139,00. Il giudice di pace ha liquidato a titolo di spese complessivamente € 183,00, di cui € 43,00 per spese, pertanto, il compenso del difensore ammontava ad € 140,00, che non risulta al di sotto del minimo tariffario, come prima illustrato. In contrario, non può liquidarsi il compenso dell'avvocato per la fase
“istruttoria/trattazione”, richiesto sul presupposto che esso spetti tenuto conto che << Con recente ordinanza n. 8870/2022 la Cassazione ha affermato che In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera c) del d.m. n. 55 del 2014 rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa. >> (cfr. pag. 3 del ricorso). Non ignora questo giudice che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato diverse volte che:
1) la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria;
2) che detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. Tuttavia, tali principi, a parere di questo Tribunale, vanno interpretati nel senso che il compenso previsto dall'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014, per la istruttoria>>, non può essere disconosciuto per il mancato compimento di attività a contenuto (strettamente) istruttorio, posto che le attività previste nella lettera c) attengono anche alla fase di trattazione che, però, non è assolutamente ineludibile ma
<> (Sez. 2, Ordinanza n. 17387 del 2022, in motivazione). Infatti, se di regola è presente, la fase di trattazione può anche non essere espletata, come del resto espressamente prevede l'ultimo inciso dell'art. 4, quinto comma, lettera c), laddove afferma che liquidazione del compenso quando effettivamente svolta>>. Sotto diverso profilo si può anche osservare che, in ogni caso, alla ineludibilità della fase di trattazione non corrisponde una ineludibilità della corrispondente attività difensiva, come nel caso in cui, ad es., il difensore resti completamente inerte, disertando la relativa udienza e non depositando nessuna memoria difensiva. Per questo motivo appare dubbio che il compenso per la fase istruttoria (e di trattazione) sia dovuto sempre e comunque, a prescindere da ciò che abbia concretamente fatto il difensore. In questo stesso senso appare orientata anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019. Con questa decisione la Corte, dopo avere cassato la statuizione del giudice di merito che aveva escluso il compenso per la fase di trattazione, in ragione del fatto che non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU, ha rimesso la causa al giudice del rinvio demandandogli di accertare se, come dedotto dal ricorrente, fossero state o meno effettuate le attività di richieste di prova e redatte le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande. In tal modo, la Corte di cassazione non ha dato per scontato l'obbligo di liquidazione per la fase istruttoria/trattazione ma, affidando al giudice del rinvio il compito di verificare se il difensore avesse svolto una delle diverse attività difensive indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, ha sostanzialmente affermato che la liquidazione è subordinata all'espletamento dell'attività. L'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 statuisce espressamente: «Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: … c) per fase istruttoria:
-le richieste di prova,
-le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,
-l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
-gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
-le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie,
-gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio,
-la designazione di consulenti di parte,
-l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
-l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti,
-la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace,
-le relative richieste di copie al cancelliere,
-le istanze al giudice in qualsiasi forma,
-le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge,
-le deduzioni a verbale,
-le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate,
-i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private…>>. Come innanzi anticipato, la resistente, pur costituendosi, CP_1 non depositò gli atti relativi all'infrazione per cui il Giudice all'udienza successiva alla prima decideva la causa, dando lettura del dispositivo (v. sentenza impugnata). Il difensore non fece nessuna attività riconducibile a quelle descritte, per la fase trattazione/istruzione, dal citato art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014. La liquidazione dei compensi minimi trova giustificazione nella assoluta semplicità della causa e delle questioni esaminate. In particolare, l'odierna appellante eccepì l'illegittimità della pretesa sanzionatoria invocando una serie di vizi dell'atto impugnato oltre a vari motivi di merito. La si costituì senza depositare gli CP_1 atti impugnati, per cui il GdP accolse l'opposizione. Per quanto detto, la sentenza di primo grado va, quindi, confermata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata, tra le modalità ex art. 127ter cpc e il rito-discussione del lavoro, cfr. da ultimo SSUU 17633/25. Visto anche l'art. 429 cpc,
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza 44657/2023 pubblicata in data 16.01.2024 del Giudice di Pace di Napoli;
b) condanna al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate CP_1 in € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 20.10.20245 Il giudice Antonio Attanasio
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il GI
visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, in cui l'appellante si riporta a tutte le proprie istanze ed eccezioni, pronuncia contestuale sentenza che segue.
Napoli 20/10/25 il GI A. Attanasio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio Attanasio pronuncia la seguente SENTENZA (ex artt. 7 D.Lgs. n.150/11)
nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 4669/24, oggi in decisione avente ad oggetto appello di sentenza su opposizione a verbale di accertamento di violazione al CdS e vertente TRA (C.F. ,), Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Paolo Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE Ragioni di Fatto e diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della Parte_1
L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso il verbale di accertamento di violazioni del CdS n. SCV0006473638, registro n. 4800232 notificato il 23.12.2020, emesso Polizia di Stato – Centro Accertamento Infrazioni – Ministero dell'Interno, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 184,48 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada. Con la sentenza n. 44657/2023 pubblicata in data 16.01.2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale opposto, condannando la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 183,00 di cui €43,00 per spese, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituita la Controparte_1
Con un unico motivo di appello, la ricorrente sostiene che il Giudice ha erroneamente liquidato il compenso del difensore in € 183,00, di cui €43,00 per spese, importo inferiore ai limiti minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, senza tra l'altro specificarne i motivi. Ciò dedotto, ha concluso per la modifica della sentenza in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite. Il motivo è infondato. Premesso che la sentenza è stata pubblicata nel 2019 va rilevato che era già entrato in vigore il decreto ministeriale 08/03/2018, n. 37, che, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 –“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ha introdotto la regola secondo cui, nella liquidazione dei compensi del difensore “ il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che…possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di cassazione la motivazione del Giudice è doverosa allorquando egli decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere oltre i limiti sanciti dal D.M., essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (cfr. Cass. n. 2386 del 2017; ; Cass. civ. 14/05/2018, n. 11601; Cass. civ. 14/02/2018, n.3590; Cass. civ. 27/06/2018, n.16995; Cass. n. 89 del 2021; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 ). Ne consegue che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può tout court ridurre i compensi oltre i minimi stabiliti senza una specifica motivazione. Inoltre, la Corte ha stabilito: […]che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione» (cfr. Cass. 15/12/2017, n. 30286). Nel caso di specie, la causa ha un valore di € 184,48, desunto dall'ammontare della somma oggetto del verbale impugnato. Essa fu definita senza attività istruttoria. Infatti, la CP_1 resistente, pur costituendosi, non depositò gli atti relativi all'infrazione per cui il Giudice all'udienza successiva alla prima decideva la causa, dando lettura del dispositivo (v. sentenza impugnata). Per la determinazione del compenso si applica il D.M. n. 55/2014 (aggiornato con le modifiche apportate dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, con entrata in vigore il 23 ottobre 2022), per cui andava liquidato il compenso per le fasi:
1) Studio della controversia;
2) Introduzione del giudizio;
3) Decisionale. per le quali il D.M. n. 55/2014 prevede, rispettivamente: I) il compenso medio di € 68,00, € 68,00 ed € 142,00, per un totale di € 278,00. II) il compenso minimo di € 34,00, € 34,00 ed € 71,00, per un totale di € 139,00. Il giudice di pace ha liquidato a titolo di spese complessivamente € 183,00, di cui € 43,00 per spese, pertanto, il compenso del difensore ammontava ad € 140,00, che non risulta al di sotto del minimo tariffario, come prima illustrato. In contrario, non può liquidarsi il compenso dell'avvocato per la fase
“istruttoria/trattazione”, richiesto sul presupposto che esso spetti tenuto conto che << Con recente ordinanza n. 8870/2022 la Cassazione ha affermato che In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera c) del d.m. n. 55 del 2014 rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa. >> (cfr. pag. 3 del ricorso). Non ignora questo giudice che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato diverse volte che:
1) la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria;
2) che detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. Tuttavia, tali principi, a parere di questo Tribunale, vanno interpretati nel senso che il compenso previsto dall'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014, per la istruttoria>>, non può essere disconosciuto per il mancato compimento di attività a contenuto (strettamente) istruttorio, posto che le attività previste nella lettera c) attengono anche alla fase di trattazione che, però, non è assolutamente ineludibile ma
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-le richieste di prova,
-le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,
-l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
-gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
-le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie,
-gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio,
-la designazione di consulenti di parte,
-l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
-l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti,
-la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace,
-le relative richieste di copie al cancelliere,
-le istanze al giudice in qualsiasi forma,
-le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge,
-le deduzioni a verbale,
-le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate,
-i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private…>>. Come innanzi anticipato, la resistente, pur costituendosi, CP_1 non depositò gli atti relativi all'infrazione per cui il Giudice all'udienza successiva alla prima decideva la causa, dando lettura del dispositivo (v. sentenza impugnata). Il difensore non fece nessuna attività riconducibile a quelle descritte, per la fase trattazione/istruzione, dal citato art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014. La liquidazione dei compensi minimi trova giustificazione nella assoluta semplicità della causa e delle questioni esaminate. In particolare, l'odierna appellante eccepì l'illegittimità della pretesa sanzionatoria invocando una serie di vizi dell'atto impugnato oltre a vari motivi di merito. La si costituì senza depositare gli CP_1 atti impugnati, per cui il GdP accolse l'opposizione. Per quanto detto, la sentenza di primo grado va, quindi, confermata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria. In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata, tra le modalità ex art. 127ter cpc e il rito-discussione del lavoro, cfr. da ultimo SSUU 17633/25. Visto anche l'art. 429 cpc,
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza 44657/2023 pubblicata in data 16.01.2024 del Giudice di Pace di Napoli;
b) condanna al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate CP_1 in € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 20.10.20245 Il giudice Antonio Attanasio