Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2001/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2001 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Tozzi (c.f. presso il cui studio in C.F._3
Aversa (CE), via Armando Diaz n. 28, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.05.2025 i ricorrenti, premesso che con sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 773/2014 pubblicata il 05.03.2014 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 30.09.1978 alle condizioni da loro stabilite - con previsione di un assegno di mantenimento a carico del in favore della per euro Pt_1 Pt_2
1.500 mensili - chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio e pagina 1 di 2
“I. Prendere atto della volontà espressa congiuntamente dalle parti e modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 773/2014 del 05.03.2014, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione all'assegno di mantenimento;
II. Dichiarare che la sig.ra rinuncia definitivamente al diritto a percepire Parte_2
l'assegno di mantenimento a carico del sig. , con conseguente cessazione di ogni Parte_1
obbligo in tal senso;
III. Confermare ogni altra disposizione della sentenza di divorzio che non sia espressamente oggetto del presente ricorso”.
Il Giudice delegato, attesa la natura congiunta della richiesta di modifica, con decreto del 30.5.25 chiedeva acquisirsi il parere del PM e si riservava di riferire al Collegio ai sensi dell'art 473 bis 51 u.c.
c.p.c.
L'art 473 bis 51 c.p.c. prevede che “In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio.”
Poiché l'accordo di cui sopra non è contrario a norme imperative, e visto il parere favorevole del
P.M., acquisito in data 11.06.25, la modifica delle condizioni del divorzio come concordata dalle parti può essere integralmente recepita da questo Collegio.
Nulla va disposto sulle spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, modifica la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 773/2014 pubblicata il 05.03.2014 resa dal tribunale di SMCV alle condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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