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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 261/2021 + 277/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 261/2021 R. G., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giunta Parte_1 C.F._1
e Francesco Giunta, presso il cui studio in San Filippo del Mela (ME), corso Aldo Moro 27, è elettivamente domiciliato;
- appellante principale
e
(c.f. ; di seguito anche ), in Parte_2 P.IVA_1 Parte_2 persona del curatore fallimentare pro tempore, autorizzato a resistere in giudizio come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Di Blasi, presso il cui studio in Patti (ME), piazza del Tribunale 4, è elettivamente domiciliata;
- appellata
e nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 277/2021 R. G., vertente tra
(c.f. ; di seguito anche ), in Parte_2 P.IVA_1 Parte_2 persona del curatore fallimentare pro tempore, autorizzato a resistere in giudizio come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Di Blasi, presso il cui studio in Patti (ME), piazza del Tribunale 4, è elettivamente domiciliata;
- appellante
e (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giunta Parte_1 C.F._1
e Francesco Giunta, presso il cui studio in San Filippo del Mela (ME), corso Aldo Moro 27, è elettivamente domiciliato;
- appellato
******************
Oggetto: Appelli avverso la sentenza n. 509/2020, emessa dal Tribunale di Patti in data 30 settembre 2020, pubblicata l'1° ottobre 2020, non notificata, e resa nel giudizio iscritto al n. 100233/2010 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
N. 261/2021 R.G.:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi formulati con il presente gravame: in via preliminare concedere, per i motivi esposti in narrativa e ai sensi degli artt. 351 comma 2 e 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2020, emessa dal Tribunale di Patti in data 30 settembre 2020 a definizione della causa iscritta al R.G.A.C. n. 100233/2010, pubblicata in data 1° ottobre 2020 e comunicata dalla Cancelleria in data 1° ottobre 2020, mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni: a) disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. b) disporre la condanna della all'integrale pagamento delle spese di C.T.U. del primo Parte_2 grado di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e IVA come per legge e successive spese occorrende, per le quali il legale si dichiara antistatario”.
Per la curatela:
“1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata per assoluta carenza dei presupposti, in fatto e in diritto, per il relativo accoglimento, così come meglio evidenziato nella premessa che precede;
3) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. risultando del tutto infondati, Parte_1 sia in fatto che in diritto, tutti i motivi del proposto gravame;
4) Condannare l'appellante al pagamento in favore della di spese e compenso del Parte_2 giudizio”;
N. 277/2021 R.G.:
Per la curatela:
“1) Ritenere e dichiarare il diritto della ad ottenere il risarcimento dei danni patiti Parte_2 per la perdita dei frutti civili che sarebbero conseguiti dalla locazione del bene, qualora non fosse stato abusivamente occupato, e, conseguentemente condannare a risarcire alla Parte_1 predetta società tali danni dalla data di occupazione del bene (Luglio 1993) sino al rilascio (3/5/2017), così come quantificati nella CTU in atti in € 254.555,82 oltre interessi e rivalutazione;
2) Ritenere e dichiarare il diritto della ad ottenere anche il risarcimento degli Parte_2 ulteriori danni patrimoniali e non, conseguenza dell'occupazione abusiva in relazione, in particolare, alle spese della manutenzione ordinaria dell'immobile per € 20.000,00 e dell'energia elettrica fatte gravare sulla società per le quali ultime si chiede una liquidazione in via equitativa, e, conseguentemente, condannare a risarcire alla predetta società anche tali danni Parte_1 nella misura richiesta o in quell'altra ritenuta di giustizia;
3) Condannare la parte appellata al pagamento in favore della delle spese relative Parte_2 anche a questo grado di giudizio”;
Per Parte_1
“ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, comma 1, c.p.c., ovvero infondato l'appello proposto dalla e comunque disporne con qualsiasi Parte_3 statuizione il rigetto;
condannare la al pagamento delle spese e compensi di giudizio come Parte_3 previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e IVA come per legge e successive spese occorrende, per le quali i legali si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2010, la società conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, al fine Parte_1 di: sentir dichiarare illegittima e senza titolo l'occupazione, da parte del convenuto, di un immobile di proprietà della società attrice sito in Torrenova, contrada e individuato catastalmente Parte_2 al N.C.E.U. del comune di Torrenova al fg. 1, part. 134; condannare il convenuto al rilascio dell'immobile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'occupazione abusiva, ivi inclusi i frutti civili che sarebbero stati conseguiti dalla locazione del bene in assenza di essa, dalla data dell'occupazione fino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, e al rimborso delle spese sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 15 febbraio 2011, con cui, Parte_1 deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società attrice, instava per il rigetto delle pretese avverse, previa richiesta di comparizione personale delle parti al fine di comporre bonariamente la controversia.
All'udienza del 6 luglio 2010, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., per la precisazione delle domande e l'indicazione di mezzi di prova e prova del contrario. Con successivo provvedimento veniva disposta la C.T.U. richiesta dall'attrice; il nominato CTU, prestato il giuramento di rito, depositava l'elaborato peritale in data 10 ottobre 2017.
All'udienza del 26 febbraio 2020, fissata per la precisazione delle conclusioni, la Parte_2 rappresentava di aver riottenuto la disponibilità dell'immobile, chiedendo pertanto che si dichiarasse cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio, e insistendo nelle altre domande.
Precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, rilevata preliminarmente l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, siccome tardiva, e prendendo atto di quanto dedotto dalla società attrice alla suddetta udienza, dichiarava la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di rilascio, e rigettava le domande di risarcimento dei danni da occupazione abusiva e di rimborso delle spese sostenute, perché sfornite di prova. Infine, condannava a rifondere tutte le spese di lite, addossandogli anche le Parte_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio.
La sentenza, non notificata, veniva impugnata sia da (con atto di citazione e Parte_1 contestuale richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. notificato il 31 marzo 2021, depositato il 7 aprile 2021 e iscritto a ruolo al n. 261/2021 R.G.), sia dalla (con atto di citazione notificato il Parte_2
31 marzo 2021, depositato il 9 aprile 2021 e iscritto a ruolo al n. 277/2021 R.G.).
Le medesime parti si costituivano in entrambi in giudizi con comparse, depositate rispettivamente il 22 giugno 2021 (da nel giudizio n. 277/2021 R.G.) e il 24 settembre 2021 (da Parte_1 nel giudizio n. 261/2021 R.G.), chiedendo il rigetto degli appelli avversari siccome Parte_2 infondati;
nel giudizio n. 277/2021 R.G., eccepiva anche l'inammissibilità Parte_1 dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
All'udienza del 18 novembre 2021, tenuta davanti alla seconda sezione di questa Corte, rilevata la contestuale pendenza della causa n. R.G. 261/2021 dinanzi alla prima sezione, gli atti della causa n. R.G. 277/2021, assegnata alla seconda sezione, erano rimessi al Presidente della Corte per le valutazioni di sua competenza. La causa era successivamente riassegnata alla prima sezione.
Alla successiva udienza del 6 maggio 2022, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Collegio dichiarava interrotte entrambe le cause a seguito della dichiarazione di intervenuto fallimento della resa dal difensore costituito in ciascuna di esse nelle proprie Parte_2 note scritte depositate.
La curatela del riassumeva il giudizio n. 277/2021 R.G. con ricorso depositato Parte_2 il 20 giugno 2022 e notificato il 28 giugno 2022 (termine ultimo per la notifica 10 luglio 2022). riassumeva il giudizio n. 261/2021 R.G. con ricorso depositato il 28 giugno 2022 Parte_1
e notificato il 28 agosto 2022 (termine ultimo per la notifica 2 settembre 2022).
La curatela si costituiva in giudizio nella causa n. 261/2021 R.G. con comparsa depositata il 15 ottobre 2022, insistendo nelle difese già spiegate dalla società in bonis. non si costituiva formalmente nel giudizio n. 277/2021 R.G., pur partecipando alle Parte_1 udienze successive.
All'udienza del 7 novembre 2022, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Collegio disponeva la riunione dei due procedimenti e il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 settembre 2023, poi ulteriormente differito (a causa del collocamento in quiescenza del Consigliere relatore) al 1° aprile 2025, previa sostituzione del relatore.
In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con ordinanza del 7 aprile 2025, tratteneva le cause riunite in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di limitatamente al giudizio n. Parte_1
277/2021 R.G., non essendosi questo ritualmente costituito in giudizio in seguito alla riassunzione di esso.
Sempre in via preliminare, si dà atto che non è stato proposto gravame avverso il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della promossa dal in primo grado, siccome tardiva. Pertanto, tale statuizione deve Parte_2 Pt_1 intendersi passata in giudicato.
In via ulteriormente preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello della sollevata da ai sensi degli artt. 342 comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c., Parte_2 Parte_1 posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, in entrambi gli atti di impugnazione, le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Si può quindi procedere all'esame del merito, prendendo le mosse, per ragioni di priorità logico- giuridica, dall'appello proposto dalla società nel proc. n. 277/2021, con cui si censura la Parte_2 sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto:
- il diritto della a ottenere il risarcimento dei danni patiti per la perdita dei frutti civili Parte_2 che sarebbero conseguiti dalla locazione del bene, qualora non fosse stato abusivamente occupato, anche sotto il profilo della perdita di chance, con conseguente condanna del a Parte_1 risarcire alla predetta società tali danni dalla data di occupazione del bene (Luglio 1993) sino al rilascio (3/5/2017), così come quantificati nella CTU in atti in € 254.555,82 oltre interessi e rivalutazione;
- il diritto della a ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza Parte_2 dell'occupazione abusiva, in relazione, in particolare, alle spese della manutenzione ordinaria dell'immobile per € 20.000,00 e dell'energia elettrica fatte gravare sulla società, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Parte_1
Quanto alla prima voce di danno, la società appellante (oggi la curatela del fallimento) deduce che esso dovrebbe trarsi, in via presuntiva, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., da alcune circostanze provate in atti, e cioè dall'oggetto sociale della società (costruzione, realizzazione, gestione, acquisto e vendita di complessi residenziali, turistici e alberghieri) e dalle iniziative intraprese dagli altri soci e dal nuovo amministratore, succeduto allo stesso con cui si chiedeva a Parte_1 quest'ultimo l'immediata restituzione dell'immobile e si denunciava l'utilizzo dello stesso, da parte sua, per scopi personali. Secondo l'appellante, da tali circostanze dovrebbe desumersi che se la avesse avuto la disponibilità della villa per cui è causa, certamente ne avrebbe goduto i Parte_2 relativi frutti dandola in locazione. Dunque, il danno sarebbe provato anche qualora non si aderisse all'indirizzo giurisprudenziale che lo considera sussistente in re ipsa, in tutti i casi di occupazione abusiva di un immobile altrui, giacché comunque la prova di esso sarebbe ricavabile, per via presuntiva, dai fatti sopra richiamati.
Il motivo di appello è infondato.
Esso va scrutinato alla luce dei principi enunciati dalle SS.UU della Cassazione con la nota sentenza n. 33645/2022, secondo cui, In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
Nella motivazione di tale pronuncia si chiarisce nel dettaglio il senso di tali principi, attraverso una ampia ricostruzione dei diversi orientamenti in tema di danno da occupazione abusiva di immobile, di cui è opportuno trascrivere solo i passaggi più pertinenti al presente thema decidendm.
Dopo aver precisato che “…La problematica del danno in re ipsa emerge in entrambe le ordinanze (di rimessione, n.d.e.) in relazione alla facoltà di godere del proprietario quale individuazione dell'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che di tale facoltà il proprietario sia stato privato a causa dell'occupazione abusiva dell'oggetto del suo diritto… e aver puntualizzato che “ Si tratta pertanto del danno da perdita subita (del godimento)..” e dunque di danno emergente, la Corte di cassazione prosegue osservando:
“Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. (…) . Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
(…) Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento
Dunque, dirimendo il contrasto tra la tesi che riconosce il danno in re ipsa nel caso di occupazione abusiva di un immobile altrui e quella che richiede la prova specifica dell'utilizzazione che il proprietario avrebbe fatto se avesse avuto la disponibilità del bene, le SSUU chiariscono che il proprietario, anzitutto, “… è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta…”, fermo restando che la prova di tale perdita può essere fornita anche per via presuntiva.
Sulla stessa linea si è collocata anche la giurisprudenza successiva, chiarando che “…in tema di occupazione sine titulo i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del proprietario-attore – che egli ha l'onere di allegare e, se del caso (ove contestati dall'occupante convenuto), di provare – sono, con riguardo al danno emergente, la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale)…” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6909 del 15/03/2025)
Con ciò viene escluso qualsiasi automatismo tra occupazione abusiva e danno emergente, e di conseguenza la possibilità di liquidare un danno secondo criteri prefissati legati esclusivamente al non uso, sganciati dal collegamento con una prospettiva di godimento in concreto.
Trasponendo detti principi al caso in esame, va anzitutto precisato che nell'atto di citazione di primo grado il danno emergente oggetto della domanda era identificato esclusivamente nella perdita dei frutti civili che sarebbero derivati dalla locazione dell'immobile non potuto godere a causa dell'abusiva occupazione da parte del senza alcuna allegazione circa il godimento che in Pt_1 concreto sarebbe stato fatto dell'immobile.
Vi era, pertanto, una carenza di allegazione tale da rendere in radice inammissibile la domanda volta a ottenere il pagamento dei frutti civili che si sarebbero potuti trarre dal godimento dell'immobile, solo astrattamente configurato.
Segnatamente, si legge nell'atto di citazione in primo grado:
Dunque, dopo aver premesso che l'occupazione abusiva dell'immobile aveva impedito alla società di “ricavare un qualsivoglia reddito o profitto dall'uso dello stesso…”, con allegazione quindi del tutto indeterminata circa il godimento che si sarebbe tratto dalla villa, richiamava i frutti civili ricavabili dalla concessione dell'immobile unicamente quale criterio equitativo di liquidazione del danno.
Né tale prospettiva di godimento è ricavabile in via presuntiva dalle circostanze allegate dall'attrice in primo grado (e riproposte pedissequamente nell'atto di appello), le quali riguardano soltanto l'oggetto sociale della società (costruzione, realizzazione, gestione, acquisto e vendita di complessi residenziali, turistici e alberghieri) e le iniziative intraprese dagli altri soci e dal nuovo amministratore, succeduto allo stesso con cui si chiedeva a quest'ultimo Parte_1
l'immediata restituzione dell'immobile e si denunciava l'utilizzo dello stesso, da parte sua, per scopi personali.
In disparte il rilievo che quelle richieste risalgono agli anni 2009 e 2010, a fronte di una richiesta risarcitoria che abbracia un periodo ben più lungo, che parte dal 1993, senza che in tale lasso di tempo risulti non soltanto alcun sollecito nei confronti dell'occupante, ma neppure alcuna indicazione circa l'uso che la società avrebbe inteso fare dell'immobile, va rilevato che le iniziative assunte dal nuovo amministratore e dagli altri soci valgono soltanto a dimostrare l'interesse della compagine sociale a rientrare nel possesso dell'immobile, ma nulla dicono circa la concreta modalità di godimento che la stessa si prefiggeva di realizzare, una volta ottenuta la disponibilità della villa Al contrario, proprio l'indicazione dell'oggetto sociale dimostra che diverse erano le opzioni a disposizione della società.
Inoltre, come esattamente obiettato negli atti difensivi di le uniche intenzioni Parte_1 espressamente manifestate dai rappresentanti della società non erano rivolte alla utilizzazione dell'immobile a fini locativi, bensì ai fini di compravendita, oppure, addirittura, alla demolizione e ricostruzione dell'immobile stesso.
Nello specifico, risultano depositate in atti due comunicazioni, datate rispettivamente 5 agosto 2016 e 25 agosto 2016 (all. 8 e 9 fascicolo , nelle quali l'avv. Giachino Busacca, all'epoca Parte_2 amministratore della rappresentava a “l'intenzione della società di Parte_2 Parte_1 compravendere la villa” e di aver “sottoscritto un mandato per trattare la compravendita dell'immobile”, al fine di sollecitarne il rilascio.
Analogamente può dirsi in relazione al documento n. 4 allegato nel fascicolo della che Parte_2 contiene un contratto, datato 12 marzo 2016, con il quale la ha commissionato allo studio Parte_2
Domus Progetti un incarico professionale consistente nella “progettazione di un complesso residenziale di villette […] che però dovranno essere demolite e ricostruite […] in contrada
del comune di Torrenova”, tra le quali rientrava anche l'immobile identificato al fg. 1 Parte_2 part. 134 per cui è causa.
Dalla lettura del documento emerge come l'intenzione della fosse di ricostruire le villette Parte_2 insistenti sul fondo di sua proprietà allo scopo ultimo di venderle sul mercato immobiliare.
Mai è stata manifestata, neppure implicitamente, l'intenzione di utilizzare l'immobile per trarre dei frutti civili attraverso la stipula di un contratto locatizio, il che rendeva certamente la domanda attrice carente sotto il profilo della necessaria allegazione della concreta possibilità di godimento perduta.
A tale riguardo, non può condividersi l'obiezione formulata dalla difesa della curatela fallimentare nelle note di replica alla comparsa conclusionale avversaria, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe rigettato la domanda solo per difetto di prova e non per difetto di allegazione, per cui sull'ammissibilità delle allegazioni sarebbe caduto il giudicato. Ritenere per tale via inammissibile ogni valutazione sulla genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo sarebbe erroneo, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “…la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4732 del 23/03/2012).
Nel caso in esame, le valutazioni compiute dal giudice di primo grado con riferimento al capo della domanda risarcitoria sono state nel senso dell'infondatezza della domanda, sicché non poteva sorgere alcun onere in capo al parte vittoriosa su quel capo di domanda, di proporre una Pt_1 impugnazione sulla sola questione inerente alla genericità delle allegazioni, poiché ciò avrebbe comportato una frammentazione del capo della decisione che invece va considerato unitariamente, alla luce dei principi sopra enunciati.
In ogni caso, anche qualora si accedesse alla tesi difensiva qui non condivisa, resterebbe ferma la carenza probatoria - già ritenuta dal giudice di primo grado – per assoluta assenza di dimostrazione circa la possibilità di godimento locatizio perduto a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile
Quanto, poi, all'ulteriore obiezione formulata dalla difesa della curatela fallimentare, secondo cui i documenti citati da controparte per far evidenziare le diverse utilizzazioni cui l'immobile sarebbe stato destinato, rispetto a quella locatizia, risalgono soltanto al 2016, quando la odierna controversia era iniziata già da anni, tale argomentazione non vale a inficiare la considerazione che si tratta, comunque, degli unici atti nei quali vi è una esplicita manifestazione di volontà degli organi sociali sulla effettiva utilizzazione dell'immobile, a fronte della totale assenza di analoghe manifestazioni che diano conto di una programmata utilizzazione locatizia.
Ne consegue l'infondatezza di tale motivo di appello.
Alla medesima conclusione deve giungersi per quanto concerne il secondo motivo di appello proposto dal fallimento della con cui si chiede il riconoscimento del diritto al risarcimento degli Parte_2 ulteriori danni che la società avrebbe subito in conseguenza dell'occupazione abusiva, consistenti nelle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile per € 20.000,00 e per l'energia elettrica fatte gravare sulla società.
Si tratta, infatti, per entrambe le voci, di spese allegate e documentate in modo del tutto generico, attraverso il solo richiamo alla comunicazione all. “d” al verbale assemblea dei soci del 20 novembre 2009 (all. 2 memoria art. 183 n. 6 c.p.c. I grado . Parte_2
In quel documento, il Presidente del Collegio sindacale comunicava, con riferimento alle voci di cui si discute, che “in merito alle spese di rifacimento o definizione dell'immobile in questione abbiamo rilevato spese sostenute dalla società per € 20.000,00 al netto di IVA…” e che “la società ha sostenuto le spese relative all'energia elettrica di cui fruiva l'unità immobiliare occupata dal Geom. . Pt_1
Ora, le spese relative al consumo di energia elettrica sono prive di qualsiasi pezza d'appoggio documentale, quali fatture, bollette e ricevute di pagamento, che pur dovevano essere nella disponibilità della società che assumeva di aver sostenuto tali spese, trattandosi di contratti e di pagamenti che devono essere necessariamente formalizzati. Non sussistono, pertanto, i presupposti per una valutazione equitativa. Quanto, poi, alle spese pari a € 20.000,00 oltre IVA, che nella predetta nota vengono collegate alla voce “rifacimento o definizione”, l'estrema genericità di tali locuzioni (non si riesce a comprendere consa significhi, nel contesto, il termine definizione) non permette di accertare – data l'assenza, anche in questo caso, di documentazione più specifica dimostrativa di tali lavori - di che tipo di spese si trattasse, potendo peraltro presumersi, stante l'uso del termine “rifacimento”, che esse non riguardassero interventi di mera manutenzione, a vantaggio esclusivo di chi occupava l'immobile in quel momento, bensì di opere di ristrutturazione di parti dell'immobile stesso, come tali incidenti sulla sua struttura e, quindi, risoltisi a beneficio della proprietà.
Dunque, l'appello della va interamente respinto. Parte_2
Si può ora procedere all'esame dell'appello con il quale contesta la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui lo ha condannato a rifondere integralmente le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, alla nonostante il rigetto della domanda di risarcimento del danno da Parte_2 quest'ultima asseritamente subito, chiedendone la riforma nel senso della compensazione integrale delle spese di lite e delle spese relative alla CTU.
L'art. 92, comma 2 c.p.c. statuisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
In particolare, si ha soccombenza reciproca esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (v. tra le altre, Cass. Civ. 6486/2025, 13827/2024; Cass. Civ. SS. UU. 32061/2022). Ciò implica che la compensazione non possa essere posta, nemmeno in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (v. Cass. Civ. 10685/2019).
Nel caso in esame, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado erano stati richiesti, sulla base dell'unico atto illecito costituito dall'occupazione abusiva dell'immobile, sia il rilascio dello stesso che il risarcimento dei danni.
Sul primo capo di domanda è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo avvenuto lo sgombero dell'immobile in corso di causa, e rispetto ad essa è configurabile la soccombenza virtuale di il quale non ha dimostrato di essere in possesso di un Parte_1 titolo per la detenzione dell'immobile.
Il secondo capo di domanda è stato rigettato.
Ne consegue che si era in presenza di una soccombenza reciproca, che avrebbe dovuto portare alla compensazione delle spese, in misura integrale, in considerazione del fatto che alla soccombenza (virtuale) del rispetto alla domanda principale di rilascio si è contrapposta la soccombenza Pt_1 della società in ordine a una domanda risarcitoria prospettata in termini di rilevante entità.
Medesima soluzione, nell'ambito del giudizio complessiva sulla soccombenza reciproca, andava assunta anche con riguardo alle spese di CTU, ferma restando la responsabilità solidale di entrambi nei confronti del CTU.
Le spese di questo grado vanno poste interamente a carico del fallimento della società Parte_2 parte integralmente soccombente nel giudizio di appello, sia per il rigetto di quello proposto dalla società, sia per l'accoglimento di quello presentato da Parte_1 Tuttavia, occorre fare una distinzione relativamente alla fase antecedente e a quella successiva alla interruzione del procedimento a seguito della dichiarazione di fallimento della società Parte_2
in considerazione del fatto che ha riassunto il giudizio relativamente al
[...] Parte_1 proprio appello (n. 261/2021), ma non si è costituto nel giudizio n. 277/2021, riassunto dal fallimento.
In ipotesi siffatte, la Corte di Cassazione ha chiarito che In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte. (Cassazione civile sez. III, 16/12/2014, n.26372)
In conformità a tali principi, per quanto concerne le fasi di studio, introduttiva e di trattazione - istruttoria, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023), tutte maturate prima dell'interruzione del giudizio di appello, le spese di questo grado si liquidano, avendo riguardo al valore del devolutum in appello, rappresentato dalla domanda di valore maggiore, ammontante a € 254.555,82 e al grado di complessità delle questioni trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva,
€ 4.326,00 per la fase di trattazione, mentre per quanto attiene alla fase decisoria, la liquidazione può riguardare solo l'appello proposto dal e dunque la liquidazione va fatta avendo Parte_1 riguardo allo scaglione in cui ricade il valore corrispondente alla misura delle spese di primo grado (Euro 8.392,81) e quindi in € 1.911,00, Per un totale di € 11.125,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
La circostanza che il fallimento della sia da considerare ammessa al gratuito patrocinio, Parte_2 per effetto della dichiarazione resa dal giudice fallimentare ex art. 144 legge fall., non incide sul regolamento delle spese processuali, essendo il fallimento soccombente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e dalla Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 509/2020, emessa dal Tribunale di Patti il 1° ottobre 2020 nel giudizio
[...] iscritto al n. 100233/2010 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di nel procedimento originariamente iscritto al n. Parte_1
277/2021;
2) in accoglimento dell'appello proposto da nel proc. n. 261/2021 e in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado, incluse quelle relative alla CTU, salva la responsabilità solidale di ciascuna delle parti nei confronti del CTU;
3) rigetta l'appello proposto dalla società alla quale è subentrata, nel corso del giudizio Parte_2 di appello, la Parte_2
4) condanna la curatela del al pagamento delle spese processuali di questo Parte_2 grado, che liquida in € 11.125,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 261/2021 R. G., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giunta Parte_1 C.F._1
e Francesco Giunta, presso il cui studio in San Filippo del Mela (ME), corso Aldo Moro 27, è elettivamente domiciliato;
- appellante principale
e
(c.f. ; di seguito anche ), in Parte_2 P.IVA_1 Parte_2 persona del curatore fallimentare pro tempore, autorizzato a resistere in giudizio come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Di Blasi, presso il cui studio in Patti (ME), piazza del Tribunale 4, è elettivamente domiciliata;
- appellata
e nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 277/2021 R. G., vertente tra
(c.f. ; di seguito anche ), in Parte_2 P.IVA_1 Parte_2 persona del curatore fallimentare pro tempore, autorizzato a resistere in giudizio come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Di Blasi, presso il cui studio in Patti (ME), piazza del Tribunale 4, è elettivamente domiciliata;
- appellante
e (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giunta Parte_1 C.F._1
e Francesco Giunta, presso il cui studio in San Filippo del Mela (ME), corso Aldo Moro 27, è elettivamente domiciliato;
- appellato
******************
Oggetto: Appelli avverso la sentenza n. 509/2020, emessa dal Tribunale di Patti in data 30 settembre 2020, pubblicata l'1° ottobre 2020, non notificata, e resa nel giudizio iscritto al n. 100233/2010 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
N. 261/2021 R.G.:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi formulati con il presente gravame: in via preliminare concedere, per i motivi esposti in narrativa e ai sensi degli artt. 351 comma 2 e 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2020, emessa dal Tribunale di Patti in data 30 settembre 2020 a definizione della causa iscritta al R.G.A.C. n. 100233/2010, pubblicata in data 1° ottobre 2020 e comunicata dalla Cancelleria in data 1° ottobre 2020, mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni: a) disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. b) disporre la condanna della all'integrale pagamento delle spese di C.T.U. del primo Parte_2 grado di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e IVA come per legge e successive spese occorrende, per le quali il legale si dichiara antistatario”.
Per la curatela:
“1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata per assoluta carenza dei presupposti, in fatto e in diritto, per il relativo accoglimento, così come meglio evidenziato nella premessa che precede;
3) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. risultando del tutto infondati, Parte_1 sia in fatto che in diritto, tutti i motivi del proposto gravame;
4) Condannare l'appellante al pagamento in favore della di spese e compenso del Parte_2 giudizio”;
N. 277/2021 R.G.:
Per la curatela:
“1) Ritenere e dichiarare il diritto della ad ottenere il risarcimento dei danni patiti Parte_2 per la perdita dei frutti civili che sarebbero conseguiti dalla locazione del bene, qualora non fosse stato abusivamente occupato, e, conseguentemente condannare a risarcire alla Parte_1 predetta società tali danni dalla data di occupazione del bene (Luglio 1993) sino al rilascio (3/5/2017), così come quantificati nella CTU in atti in € 254.555,82 oltre interessi e rivalutazione;
2) Ritenere e dichiarare il diritto della ad ottenere anche il risarcimento degli Parte_2 ulteriori danni patrimoniali e non, conseguenza dell'occupazione abusiva in relazione, in particolare, alle spese della manutenzione ordinaria dell'immobile per € 20.000,00 e dell'energia elettrica fatte gravare sulla società per le quali ultime si chiede una liquidazione in via equitativa, e, conseguentemente, condannare a risarcire alla predetta società anche tali danni Parte_1 nella misura richiesta o in quell'altra ritenuta di giustizia;
3) Condannare la parte appellata al pagamento in favore della delle spese relative Parte_2 anche a questo grado di giudizio”;
Per Parte_1
“ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, comma 1, c.p.c., ovvero infondato l'appello proposto dalla e comunque disporne con qualsiasi Parte_3 statuizione il rigetto;
condannare la al pagamento delle spese e compensi di giudizio come Parte_3 previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e IVA come per legge e successive spese occorrende, per le quali i legali si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2010, la società conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, al fine Parte_1 di: sentir dichiarare illegittima e senza titolo l'occupazione, da parte del convenuto, di un immobile di proprietà della società attrice sito in Torrenova, contrada e individuato catastalmente Parte_2 al N.C.E.U. del comune di Torrenova al fg. 1, part. 134; condannare il convenuto al rilascio dell'immobile, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'occupazione abusiva, ivi inclusi i frutti civili che sarebbero stati conseguiti dalla locazione del bene in assenza di essa, dalla data dell'occupazione fino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, e al rimborso delle spese sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 15 febbraio 2011, con cui, Parte_1 deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società attrice, instava per il rigetto delle pretese avverse, previa richiesta di comparizione personale delle parti al fine di comporre bonariamente la controversia.
All'udienza del 6 luglio 2010, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., per la precisazione delle domande e l'indicazione di mezzi di prova e prova del contrario. Con successivo provvedimento veniva disposta la C.T.U. richiesta dall'attrice; il nominato CTU, prestato il giuramento di rito, depositava l'elaborato peritale in data 10 ottobre 2017.
All'udienza del 26 febbraio 2020, fissata per la precisazione delle conclusioni, la Parte_2 rappresentava di aver riottenuto la disponibilità dell'immobile, chiedendo pertanto che si dichiarasse cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio, e insistendo nelle altre domande.
Precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, rilevata preliminarmente l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, siccome tardiva, e prendendo atto di quanto dedotto dalla società attrice alla suddetta udienza, dichiarava la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda di rilascio, e rigettava le domande di risarcimento dei danni da occupazione abusiva e di rimborso delle spese sostenute, perché sfornite di prova. Infine, condannava a rifondere tutte le spese di lite, addossandogli anche le Parte_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio.
La sentenza, non notificata, veniva impugnata sia da (con atto di citazione e Parte_1 contestuale richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. notificato il 31 marzo 2021, depositato il 7 aprile 2021 e iscritto a ruolo al n. 261/2021 R.G.), sia dalla (con atto di citazione notificato il Parte_2
31 marzo 2021, depositato il 9 aprile 2021 e iscritto a ruolo al n. 277/2021 R.G.).
Le medesime parti si costituivano in entrambi in giudizi con comparse, depositate rispettivamente il 22 giugno 2021 (da nel giudizio n. 277/2021 R.G.) e il 24 settembre 2021 (da Parte_1 nel giudizio n. 261/2021 R.G.), chiedendo il rigetto degli appelli avversari siccome Parte_2 infondati;
nel giudizio n. 277/2021 R.G., eccepiva anche l'inammissibilità Parte_1 dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
All'udienza del 18 novembre 2021, tenuta davanti alla seconda sezione di questa Corte, rilevata la contestuale pendenza della causa n. R.G. 261/2021 dinanzi alla prima sezione, gli atti della causa n. R.G. 277/2021, assegnata alla seconda sezione, erano rimessi al Presidente della Corte per le valutazioni di sua competenza. La causa era successivamente riassegnata alla prima sezione.
Alla successiva udienza del 6 maggio 2022, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Collegio dichiarava interrotte entrambe le cause a seguito della dichiarazione di intervenuto fallimento della resa dal difensore costituito in ciascuna di esse nelle proprie Parte_2 note scritte depositate.
La curatela del riassumeva il giudizio n. 277/2021 R.G. con ricorso depositato Parte_2 il 20 giugno 2022 e notificato il 28 giugno 2022 (termine ultimo per la notifica 10 luglio 2022). riassumeva il giudizio n. 261/2021 R.G. con ricorso depositato il 28 giugno 2022 Parte_1
e notificato il 28 agosto 2022 (termine ultimo per la notifica 2 settembre 2022).
La curatela si costituiva in giudizio nella causa n. 261/2021 R.G. con comparsa depositata il 15 ottobre 2022, insistendo nelle difese già spiegate dalla società in bonis. non si costituiva formalmente nel giudizio n. 277/2021 R.G., pur partecipando alle Parte_1 udienze successive.
All'udienza del 7 novembre 2022, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Collegio disponeva la riunione dei due procedimenti e il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 settembre 2023, poi ulteriormente differito (a causa del collocamento in quiescenza del Consigliere relatore) al 1° aprile 2025, previa sostituzione del relatore.
In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con ordinanza del 7 aprile 2025, tratteneva le cause riunite in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di limitatamente al giudizio n. Parte_1
277/2021 R.G., non essendosi questo ritualmente costituito in giudizio in seguito alla riassunzione di esso.
Sempre in via preliminare, si dà atto che non è stato proposto gravame avverso il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della promossa dal in primo grado, siccome tardiva. Pertanto, tale statuizione deve Parte_2 Pt_1 intendersi passata in giudicato.
In via ulteriormente preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello della sollevata da ai sensi degli artt. 342 comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c., Parte_2 Parte_1 posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, in entrambi gli atti di impugnazione, le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Si può quindi procedere all'esame del merito, prendendo le mosse, per ragioni di priorità logico- giuridica, dall'appello proposto dalla società nel proc. n. 277/2021, con cui si censura la Parte_2 sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto:
- il diritto della a ottenere il risarcimento dei danni patiti per la perdita dei frutti civili Parte_2 che sarebbero conseguiti dalla locazione del bene, qualora non fosse stato abusivamente occupato, anche sotto il profilo della perdita di chance, con conseguente condanna del a Parte_1 risarcire alla predetta società tali danni dalla data di occupazione del bene (Luglio 1993) sino al rilascio (3/5/2017), così come quantificati nella CTU in atti in € 254.555,82 oltre interessi e rivalutazione;
- il diritto della a ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza Parte_2 dell'occupazione abusiva, in relazione, in particolare, alle spese della manutenzione ordinaria dell'immobile per € 20.000,00 e dell'energia elettrica fatte gravare sulla società, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Parte_1
Quanto alla prima voce di danno, la società appellante (oggi la curatela del fallimento) deduce che esso dovrebbe trarsi, in via presuntiva, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., da alcune circostanze provate in atti, e cioè dall'oggetto sociale della società (costruzione, realizzazione, gestione, acquisto e vendita di complessi residenziali, turistici e alberghieri) e dalle iniziative intraprese dagli altri soci e dal nuovo amministratore, succeduto allo stesso con cui si chiedeva a Parte_1 quest'ultimo l'immediata restituzione dell'immobile e si denunciava l'utilizzo dello stesso, da parte sua, per scopi personali. Secondo l'appellante, da tali circostanze dovrebbe desumersi che se la avesse avuto la disponibilità della villa per cui è causa, certamente ne avrebbe goduto i Parte_2 relativi frutti dandola in locazione. Dunque, il danno sarebbe provato anche qualora non si aderisse all'indirizzo giurisprudenziale che lo considera sussistente in re ipsa, in tutti i casi di occupazione abusiva di un immobile altrui, giacché comunque la prova di esso sarebbe ricavabile, per via presuntiva, dai fatti sopra richiamati.
Il motivo di appello è infondato.
Esso va scrutinato alla luce dei principi enunciati dalle SS.UU della Cassazione con la nota sentenza n. 33645/2022, secondo cui, In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
Nella motivazione di tale pronuncia si chiarisce nel dettaglio il senso di tali principi, attraverso una ampia ricostruzione dei diversi orientamenti in tema di danno da occupazione abusiva di immobile, di cui è opportuno trascrivere solo i passaggi più pertinenti al presente thema decidendm.
Dopo aver precisato che “…La problematica del danno in re ipsa emerge in entrambe le ordinanze (di rimessione, n.d.e.) in relazione alla facoltà di godere del proprietario quale individuazione dell'esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che di tale facoltà il proprietario sia stato privato a causa dell'occupazione abusiva dell'oggetto del suo diritto… e aver puntualizzato che “ Si tratta pertanto del danno da perdita subita (del godimento)..” e dunque di danno emergente, la Corte di cassazione prosegue osservando:
“Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. (…) . Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
(…) Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento
Dunque, dirimendo il contrasto tra la tesi che riconosce il danno in re ipsa nel caso di occupazione abusiva di un immobile altrui e quella che richiede la prova specifica dell'utilizzazione che il proprietario avrebbe fatto se avesse avuto la disponibilità del bene, le SSUU chiariscono che il proprietario, anzitutto, “… è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta…”, fermo restando che la prova di tale perdita può essere fornita anche per via presuntiva.
Sulla stessa linea si è collocata anche la giurisprudenza successiva, chiarando che “…in tema di occupazione sine titulo i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del proprietario-attore – che egli ha l'onere di allegare e, se del caso (ove contestati dall'occupante convenuto), di provare – sono, con riguardo al danno emergente, la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale)…” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6909 del 15/03/2025)
Con ciò viene escluso qualsiasi automatismo tra occupazione abusiva e danno emergente, e di conseguenza la possibilità di liquidare un danno secondo criteri prefissati legati esclusivamente al non uso, sganciati dal collegamento con una prospettiva di godimento in concreto.
Trasponendo detti principi al caso in esame, va anzitutto precisato che nell'atto di citazione di primo grado il danno emergente oggetto della domanda era identificato esclusivamente nella perdita dei frutti civili che sarebbero derivati dalla locazione dell'immobile non potuto godere a causa dell'abusiva occupazione da parte del senza alcuna allegazione circa il godimento che in Pt_1 concreto sarebbe stato fatto dell'immobile.
Vi era, pertanto, una carenza di allegazione tale da rendere in radice inammissibile la domanda volta a ottenere il pagamento dei frutti civili che si sarebbero potuti trarre dal godimento dell'immobile, solo astrattamente configurato.
Segnatamente, si legge nell'atto di citazione in primo grado:
Dunque, dopo aver premesso che l'occupazione abusiva dell'immobile aveva impedito alla società di “ricavare un qualsivoglia reddito o profitto dall'uso dello stesso…”, con allegazione quindi del tutto indeterminata circa il godimento che si sarebbe tratto dalla villa, richiamava i frutti civili ricavabili dalla concessione dell'immobile unicamente quale criterio equitativo di liquidazione del danno.
Né tale prospettiva di godimento è ricavabile in via presuntiva dalle circostanze allegate dall'attrice in primo grado (e riproposte pedissequamente nell'atto di appello), le quali riguardano soltanto l'oggetto sociale della società (costruzione, realizzazione, gestione, acquisto e vendita di complessi residenziali, turistici e alberghieri) e le iniziative intraprese dagli altri soci e dal nuovo amministratore, succeduto allo stesso con cui si chiedeva a quest'ultimo Parte_1
l'immediata restituzione dell'immobile e si denunciava l'utilizzo dello stesso, da parte sua, per scopi personali.
In disparte il rilievo che quelle richieste risalgono agli anni 2009 e 2010, a fronte di una richiesta risarcitoria che abbracia un periodo ben più lungo, che parte dal 1993, senza che in tale lasso di tempo risulti non soltanto alcun sollecito nei confronti dell'occupante, ma neppure alcuna indicazione circa l'uso che la società avrebbe inteso fare dell'immobile, va rilevato che le iniziative assunte dal nuovo amministratore e dagli altri soci valgono soltanto a dimostrare l'interesse della compagine sociale a rientrare nel possesso dell'immobile, ma nulla dicono circa la concreta modalità di godimento che la stessa si prefiggeva di realizzare, una volta ottenuta la disponibilità della villa Al contrario, proprio l'indicazione dell'oggetto sociale dimostra che diverse erano le opzioni a disposizione della società.
Inoltre, come esattamente obiettato negli atti difensivi di le uniche intenzioni Parte_1 espressamente manifestate dai rappresentanti della società non erano rivolte alla utilizzazione dell'immobile a fini locativi, bensì ai fini di compravendita, oppure, addirittura, alla demolizione e ricostruzione dell'immobile stesso.
Nello specifico, risultano depositate in atti due comunicazioni, datate rispettivamente 5 agosto 2016 e 25 agosto 2016 (all. 8 e 9 fascicolo , nelle quali l'avv. Giachino Busacca, all'epoca Parte_2 amministratore della rappresentava a “l'intenzione della società di Parte_2 Parte_1 compravendere la villa” e di aver “sottoscritto un mandato per trattare la compravendita dell'immobile”, al fine di sollecitarne il rilascio.
Analogamente può dirsi in relazione al documento n. 4 allegato nel fascicolo della che Parte_2 contiene un contratto, datato 12 marzo 2016, con il quale la ha commissionato allo studio Parte_2
Domus Progetti un incarico professionale consistente nella “progettazione di un complesso residenziale di villette […] che però dovranno essere demolite e ricostruite […] in contrada
del comune di Torrenova”, tra le quali rientrava anche l'immobile identificato al fg. 1 Parte_2 part. 134 per cui è causa.
Dalla lettura del documento emerge come l'intenzione della fosse di ricostruire le villette Parte_2 insistenti sul fondo di sua proprietà allo scopo ultimo di venderle sul mercato immobiliare.
Mai è stata manifestata, neppure implicitamente, l'intenzione di utilizzare l'immobile per trarre dei frutti civili attraverso la stipula di un contratto locatizio, il che rendeva certamente la domanda attrice carente sotto il profilo della necessaria allegazione della concreta possibilità di godimento perduta.
A tale riguardo, non può condividersi l'obiezione formulata dalla difesa della curatela fallimentare nelle note di replica alla comparsa conclusionale avversaria, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe rigettato la domanda solo per difetto di prova e non per difetto di allegazione, per cui sull'ammissibilità delle allegazioni sarebbe caduto il giudicato. Ritenere per tale via inammissibile ogni valutazione sulla genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo sarebbe erroneo, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “…la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4732 del 23/03/2012).
Nel caso in esame, le valutazioni compiute dal giudice di primo grado con riferimento al capo della domanda risarcitoria sono state nel senso dell'infondatezza della domanda, sicché non poteva sorgere alcun onere in capo al parte vittoriosa su quel capo di domanda, di proporre una Pt_1 impugnazione sulla sola questione inerente alla genericità delle allegazioni, poiché ciò avrebbe comportato una frammentazione del capo della decisione che invece va considerato unitariamente, alla luce dei principi sopra enunciati.
In ogni caso, anche qualora si accedesse alla tesi difensiva qui non condivisa, resterebbe ferma la carenza probatoria - già ritenuta dal giudice di primo grado – per assoluta assenza di dimostrazione circa la possibilità di godimento locatizio perduto a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile
Quanto, poi, all'ulteriore obiezione formulata dalla difesa della curatela fallimentare, secondo cui i documenti citati da controparte per far evidenziare le diverse utilizzazioni cui l'immobile sarebbe stato destinato, rispetto a quella locatizia, risalgono soltanto al 2016, quando la odierna controversia era iniziata già da anni, tale argomentazione non vale a inficiare la considerazione che si tratta, comunque, degli unici atti nei quali vi è una esplicita manifestazione di volontà degli organi sociali sulla effettiva utilizzazione dell'immobile, a fronte della totale assenza di analoghe manifestazioni che diano conto di una programmata utilizzazione locatizia.
Ne consegue l'infondatezza di tale motivo di appello.
Alla medesima conclusione deve giungersi per quanto concerne il secondo motivo di appello proposto dal fallimento della con cui si chiede il riconoscimento del diritto al risarcimento degli Parte_2 ulteriori danni che la società avrebbe subito in conseguenza dell'occupazione abusiva, consistenti nelle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile per € 20.000,00 e per l'energia elettrica fatte gravare sulla società.
Si tratta, infatti, per entrambe le voci, di spese allegate e documentate in modo del tutto generico, attraverso il solo richiamo alla comunicazione all. “d” al verbale assemblea dei soci del 20 novembre 2009 (all. 2 memoria art. 183 n. 6 c.p.c. I grado . Parte_2
In quel documento, il Presidente del Collegio sindacale comunicava, con riferimento alle voci di cui si discute, che “in merito alle spese di rifacimento o definizione dell'immobile in questione abbiamo rilevato spese sostenute dalla società per € 20.000,00 al netto di IVA…” e che “la società ha sostenuto le spese relative all'energia elettrica di cui fruiva l'unità immobiliare occupata dal Geom. . Pt_1
Ora, le spese relative al consumo di energia elettrica sono prive di qualsiasi pezza d'appoggio documentale, quali fatture, bollette e ricevute di pagamento, che pur dovevano essere nella disponibilità della società che assumeva di aver sostenuto tali spese, trattandosi di contratti e di pagamenti che devono essere necessariamente formalizzati. Non sussistono, pertanto, i presupposti per una valutazione equitativa. Quanto, poi, alle spese pari a € 20.000,00 oltre IVA, che nella predetta nota vengono collegate alla voce “rifacimento o definizione”, l'estrema genericità di tali locuzioni (non si riesce a comprendere consa significhi, nel contesto, il termine definizione) non permette di accertare – data l'assenza, anche in questo caso, di documentazione più specifica dimostrativa di tali lavori - di che tipo di spese si trattasse, potendo peraltro presumersi, stante l'uso del termine “rifacimento”, che esse non riguardassero interventi di mera manutenzione, a vantaggio esclusivo di chi occupava l'immobile in quel momento, bensì di opere di ristrutturazione di parti dell'immobile stesso, come tali incidenti sulla sua struttura e, quindi, risoltisi a beneficio della proprietà.
Dunque, l'appello della va interamente respinto. Parte_2
Si può ora procedere all'esame dell'appello con il quale contesta la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui lo ha condannato a rifondere integralmente le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, alla nonostante il rigetto della domanda di risarcimento del danno da Parte_2 quest'ultima asseritamente subito, chiedendone la riforma nel senso della compensazione integrale delle spese di lite e delle spese relative alla CTU.
L'art. 92, comma 2 c.p.c. statuisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
In particolare, si ha soccombenza reciproca esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (v. tra le altre, Cass. Civ. 6486/2025, 13827/2024; Cass. Civ. SS. UU. 32061/2022). Ciò implica che la compensazione non possa essere posta, nemmeno in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (v. Cass. Civ. 10685/2019).
Nel caso in esame, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado erano stati richiesti, sulla base dell'unico atto illecito costituito dall'occupazione abusiva dell'immobile, sia il rilascio dello stesso che il risarcimento dei danni.
Sul primo capo di domanda è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo avvenuto lo sgombero dell'immobile in corso di causa, e rispetto ad essa è configurabile la soccombenza virtuale di il quale non ha dimostrato di essere in possesso di un Parte_1 titolo per la detenzione dell'immobile.
Il secondo capo di domanda è stato rigettato.
Ne consegue che si era in presenza di una soccombenza reciproca, che avrebbe dovuto portare alla compensazione delle spese, in misura integrale, in considerazione del fatto che alla soccombenza (virtuale) del rispetto alla domanda principale di rilascio si è contrapposta la soccombenza Pt_1 della società in ordine a una domanda risarcitoria prospettata in termini di rilevante entità.
Medesima soluzione, nell'ambito del giudizio complessiva sulla soccombenza reciproca, andava assunta anche con riguardo alle spese di CTU, ferma restando la responsabilità solidale di entrambi nei confronti del CTU.
Le spese di questo grado vanno poste interamente a carico del fallimento della società Parte_2 parte integralmente soccombente nel giudizio di appello, sia per il rigetto di quello proposto dalla società, sia per l'accoglimento di quello presentato da Parte_1 Tuttavia, occorre fare una distinzione relativamente alla fase antecedente e a quella successiva alla interruzione del procedimento a seguito della dichiarazione di fallimento della società Parte_2
in considerazione del fatto che ha riassunto il giudizio relativamente al
[...] Parte_1 proprio appello (n. 261/2021), ma non si è costituto nel giudizio n. 277/2021, riassunto dal fallimento.
In ipotesi siffatte, la Corte di Cassazione ha chiarito che In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte. (Cassazione civile sez. III, 16/12/2014, n.26372)
In conformità a tali principi, per quanto concerne le fasi di studio, introduttiva e di trattazione - istruttoria, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023), tutte maturate prima dell'interruzione del giudizio di appello, le spese di questo grado si liquidano, avendo riguardo al valore del devolutum in appello, rappresentato dalla domanda di valore maggiore, ammontante a € 254.555,82 e al grado di complessità delle questioni trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva,
€ 4.326,00 per la fase di trattazione, mentre per quanto attiene alla fase decisoria, la liquidazione può riguardare solo l'appello proposto dal e dunque la liquidazione va fatta avendo Parte_1 riguardo allo scaglione in cui ricade il valore corrispondente alla misura delle spese di primo grado (Euro 8.392,81) e quindi in € 1.911,00, Per un totale di € 11.125,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
La circostanza che il fallimento della sia da considerare ammessa al gratuito patrocinio, Parte_2 per effetto della dichiarazione resa dal giudice fallimentare ex art. 144 legge fall., non incide sul regolamento delle spese processuali, essendo il fallimento soccombente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e dalla Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 509/2020, emessa dal Tribunale di Patti il 1° ottobre 2020 nel giudizio
[...] iscritto al n. 100233/2010 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di nel procedimento originariamente iscritto al n. Parte_1
277/2021;
2) in accoglimento dell'appello proposto da nel proc. n. 261/2021 e in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado, incluse quelle relative alla CTU, salva la responsabilità solidale di ciascuna delle parti nei confronti del CTU;
3) rigetta l'appello proposto dalla società alla quale è subentrata, nel corso del giudizio Parte_2 di appello, la Parte_2
4) condanna la curatela del al pagamento delle spese processuali di questo Parte_2 grado, che liquida in € 11.125,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)