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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa MA Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 6781 /2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 18/03/2025 ; tenuto conto che con provvedimento DE 3.6.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori DEle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio decidendo la causa ai sensi DEl'art. 281 sexies comma II c.p.c..
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona DEla dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi DEl'art. 281 sexies comma II c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6781/2021 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza DE
Giudice di Pace n. 1145/2021– lesione personale, vertente
TRA
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna via Stalingrado n.45, (C.F. 008185700012; P.IVA:
03740811207 – REA 511469), in persona DE suo procuratore p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. CH Farina (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via Turati n.5 (PEC: michele.farina66@avvocatismcv.it ; FAX: 0823/325182);
Appellante
E
CH MA NT, nata ad [...], il [...] e residente in [...] (C.F. [...]), rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv.
Maddalena CH (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vitulazio (CE) alla Via G. Marconi n. 57 int. 6 ZO DE OL (PEC: avvmaddalenaschiavone@pec.it);
Appellata
AG CH AL, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto CH (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casal di Principe alla Via
Turati n. 35 (PEC: avv.ernestoschiavone@pec.it );
Appellato
ER LI, nata a [...] il [...] e residente in [...] scala C (C.F.[...]), in qualità di erede di DI UN (nato a [...] il
01.02.1942 e deceduto il 16.03.2018 in Santa MA Capua Vetere - C.F. [...]);
Appellata Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si richiamano gli atti DEle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento DE processo e ciò in ossequio all'insegnamento DEla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 DEl'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.
69.
Dunque, si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico DEineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione DElo svolgimento DE processo ed espressione succinta DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione;
si premette la conoscenza DEl'atto di citazione, DEla comparsa di costituzione e risposta DEle parti convenute costituite, DEle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti DE giudizio, che qui integralmente si richiamano.
2. Con atto di citazione in appello in riassunzione, la Compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. impugnava la sentenza n. 1145/2021 DE 10-14/04/2021 DE Giudice di Pace di Carinola, per ragioni di carattere processuale (inesistenza DEla notificazione DEl'atto di citazione) e motivazionale (non corretta valutazione e omessa analisi DEle prove). In particolare, l'appellante evidenziava come l'intero giudizio di primo grado fosse affetto da nullità per l'inesistenza DEla notificazione DEl'atto di citazione al convenuto DI UN, deceduto il 16.03.2018, ossia prima DEla notifica avvenuta il 24.10.2018.
La compagnia sosteneva che tale vizio, rilevabile sin anche d'ufficio, comportasse la nullità DEla sentenza per difetto di integrità DE contraddittorio, non sanabile neppure attraverso l'integrazione DE contraddittorio autorizzata dal Giudice di Pace nei confronti DEla compagnia stessa;
la UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. eccepiva inoltre l'improcedibilità e improponibilità DEle domande avanzate in primo grado da CH MA NT e AG CH AL, per mancata dimostrazione DEla messa in mora ex artt. 145 e 148 DE D.Lgs. 209/2005. Nel merito, la compagnia censurava anche la presunzione di pari responsabilità nella causazione DE sinistro, ritenendo che il giudice di primo grado avesse omesso una completa analisi DEle prove, emettendo una decisione carente sotto il profilo motivazionale e non sorretta da elementi probatori idonei, fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste ritenute generiche e vaghe e infine giungendo alla presunzione di pari responsabilità. Concludeva chiedendo disporre la sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla sentenza impugnata, riformare la stessa per difetto di integrità DE contraddittorio, con vittoria di spese e competenze DE doppio grado di giudizio.
Gli appellati, CH MA NT e AG CH AL, costituitisi in grado di appello, sostenevano la legittimità DEla sentenza di primo grado, affermando che l'integrazione DE contraddittorio nei confronti DEla UnipolSai avesse posto rimedio all'eventuale vizio originario.
Argomentavano, inoltre, che la messa in mora fosse stata validamente effettuata;
proponevano a loro volta appello incidentale censurando la accertata concorsualità DE sinistro, chiedendo il riconoscimento DEla piena ed esclusiva responsabilità DE sinistro al conducente DE veicolo Chevrolet TI, DI
UN, e di conseguenza, chiedevano la condanna dei convenuti in primo grado al risarcimento DEl'intera somma quantificata dal ctu, con vittoria di spese e attribuzione.
Restava invece contumace l'appellata ER LI, evocata dalla Unipol quale erede DE defunto
DI UN.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza DE 17.3.2025 la controversia è stata decisa ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies comma II c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame DEla causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio DE tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio DEla cognizione DEla causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti DE gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame DEla causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante
(c.d. effetto devolutivo) e l'ambito DEla devoluzione dipende dalla volontà DEla parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli DE giudice di primo grado, può decidere.
4. In primo grado, per quel che interessa, CH MA NT aveva evocato in giudizio DI
UN, quale proprietario e conducente DE veicolo Chevrolet TI targato DP456MW, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale verificatosi il 09.04.2017, nella misura di € 4.960,00 per i danni riportati dalla bicicletta da corsa di sua proprietà, oltre interessi e spese legali.
Spiegava intervento volontario AG CH AL, conducente DEla bicicletta, a sua volta richiedendo il risarcimento DEle lesioni personali subite in conseguenza DE sinistro.
Il G.d.P. di Carinola, al fine DEl'integrazione DE contraddittorio necessario, autorizzava parte attrice e parte interveniente a notificare rispettivamente l'atto di citazione e la comparsa di intervento volontario alla UnipolSai S.p.A., quale compagnia garante la r.c.a. DE veicolo Chevrolet TI tg. DP456MW; la società eccepiva il difetto DE contraddittorio.
La decisione
5. Nel giudizio d'appello la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha riproposto l'eccezione di inesistenza DEla notificazione DEl'atto introduttivo DE giudizio di primo grado, effettuata nei confronti di una persona già deceduta, ossia il conducente responsabile civile DI UN, deceduto in data 16 marzo 2018; viene in particolare rilevato come la notifica DEl'atto di citazione, risalente al 24 ottobre
2018, sia avvenuta sette mesi dopo il decesso, configurando un vizio insanabile che rende nullo il processo instaurato in primo grado. L'atto di citazione è stato, pertanto, notificato a persona defunta.
Per consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, la notifica DEla citazione introduttiva DE giudizio di primo grado ad una persona già deceduta è inficiata da inesistenza giuridica, posto che la capacità giuridica si acquista al momento DEla nascita e si estingue con la morte DEla persona fisica ex art.1 c.c. (Cass. Civ. 14360/2013); invero, poiché presupposto necessario DEla vocatio in ius è l'esistenza attuale DEle parti, la morte DE convenuto avvenuta prima DEla notifica DEl'atto di citazione determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti (Cass. Civ.
11506/2022).
Né efficacia sanante (DEla notificazione inesistente siccome effettuata nei confronti di persona defunta) avrebbe potuto rivestire la eventuale costituzione in giudizio degli eredi DE defunto DI UN (tra l'altro, nel caso di specie , non avvenuta, essendo rimasta la parte contumace).
La decisione trova conferma in molteplici precedenti di merito e di legittimità (Cass. 14360/2013,
11506/2022, 14360/2013. Cass. 11688/01, 12292/01, 2023/93; nel merito, cfr. Tribunale di Roma,
30.5.2023) che considerano giuridicamente inesistente la notificazione effettuata ad un soggetto deceduto in quanto, siccome con la morte viene meno la capacità giuridica, un atto rivolto a chi ha perduto tale capacità (e, di conseguenza, tutti gli atti consequenziali) è privo dei requisiti minimi per produrre l'effetto DEla certezza DE giudicato.
In altri termini, la inesistenza DEla notificazione DEl'atto di citazione costituisce insanabile impedimento alla instaurazione DE contraddittorio tra le parti e alla costituzione DE rapporto processuale tra le stesse, con l'ulteriore conseguenza che la decisione che sia stata eventualmente emessa sulla base di una notifica inesistente è affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado DE processo (Cass.
14360/2013).
6. Va quindi dichiarata la giuridica inesistenza DEla notifica DEl'atto di citazione siccome effettuata a persona defunta.
7. L'appello va dunque accolto relativamente all'omessa integrazione DE contraddittorio, dichiarando assorbiti gli altri motivi, inclusi gli appelli incidentali.
Ai sensi DEl'art. 354 c.p.c. il Giudice d'appello, se dichiara la nullità DEla notifica DEla citazione introduttiva, il riconoscimento che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità DEla sentenza di primo grado a norma DEl'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.
Le spese di causa, liquidate ai sensi DE D.M. 147/2022 (causa di valore sino a 26.000,00, avuto riguardo alle quattro fasi DE giudizio, con riduzione DE 50% DEla voce relativa alla fase istruttoria ), vanno poste a carico di parte appellata e parte interventrice, in virtù DE principio DEla soccombenza.
Non occorre invece pronunciarsi sulle spese DE primo grado di giudizio, essendo la decisione rimessa al giudice di rinvio (Cass. 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia DEl'appellata ER LI;
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma DEla sentenza DE Giudice di Pace di Carinola n.
1145/2021 dichiara la giuridica inesistenza DEla notifica DEl'atto di citazione siccome effettuata a persona defunta;
3. Rimette la causa al primo giudice con termine di legge per la riassunzione;
4. condanna le parti appellate CH MA NT e AG CH AL al pagamento DEle spese processuali che liquida per il secondo grado in euro 2.120,00 per onorari, euro 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Così deciso, Santa MA Capua Vetere, 18.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Renata Russo