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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9461/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento di RG 9461/2024 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Zamperlin Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
Controparte_2
- resistente -contumace Oggetto: impugnativa avverso il decreto Cat. A-12/2024/Imm/2^ Sez/VD/055983734306, emesso dal Questore della Provincia di Verona in data 23.04.2024
****** Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 presentato dal ricorrente;
esaminato il provvedimento questorile impugnato;
OSSERVA Con ricorso del 15.05.2024, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Verona di cui all'oggetto, con cui è stata decretata l'irricevibilità dell'istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno presentata in data 13.07.2023 a causa di un precedente decreto del Questore di Verona, di data 14.03.2012, con cui veniva revocato il permesso di soggiorno stesso e contestualmente negato il rilascio di permesso di soggiorno ordinario, sulla scorta delle condanne penali riportate dal ricorrente. Il patrocinio attoreo ha premesso in ricorso che: (1) il ricorrente è stato precedentemente in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato nel 2005 per motivi
1 familiari come coniuge di cittadino italiano;
(2) nel 2012 il Questore revocava il predetto permesso, ritenendo il soggetto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, per le condanne penali irrevocabili per fatti commessi nel 2002 e nel 2011; (3) la revoca è stata notificata solo il 29.04.2024, unitamente al decreto di irricevibilità impugnato;
(4) contro tale provvedimento l'istante ricorreva al Tribunale di Venezia, invocando la necessità di una valutazione aggiornata sulla pericolosità sociale e sull'integrazione familiare del ricorrente. Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica. CP_2
Il provvedimento di diniego, nel rigettare l'istanza di aggiornamento della carta di soggiorno di lungo periodo presentata a luglio 2023, ha considerato l'irricevibilità della stessa per l'assenza di un titolo valido da aggiornare, essendo stato lo stesso revocato nel 2012. Il Questore ha integralmente richiamato il decreto di diniego del 2012, che faceva rientrare il ricorrente nella previsione normativa di cui all'art. 4 comma 3 ) del d. dlgs 286/98 che prevede la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 9 comma 7 lett. c) d.lgs. 286/1998 e art. 9 comma 4 del medesimo decreto, che disciplina le ipotesi di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La difesa del ricorrente contesta il provvedimento impugnato e motiva le odierne doglianze in primo luogo sulla circostanza che il secondo diniego, notificato unitamente al primo il 29.04.2024, si fonda su sentenze di condanna che risalgono a 13 anni fa senza tener conto che l'interessato, medio tempore, non avesse riportato altre condanne. Viene contestata la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare del ricorrente e la durata della sua permanenza in Italia. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento del Questore di Verona si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base delle datate sentenze di condanna. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione del ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 286/98. A tale ultimo riguardo, il patrocinio attoreo evidenzia come il ricorrente viva in Italia da ormai più di trent'anni ed è legato da solidi vincoli familiari con cittadini italiani: moglie, cinque figli e circa venti nipoti con cittadinanza italiana.
2 A fronte di tutto ciò, il ricorrente chiede pertanto, previa sospensione del decreto del Questore, l'annullamento o revoca del provvedimento in esame ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. All'udienza fissata per la discussione del 19.12.2024, previa sospensione del provvedimento impugnato, veniva sentito il ricorrente ed il legale chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione con termine per note conclusive. All'udienza del 12.06.2025 il legale del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno compariva per il , rimasto contumace. CP_2
Il Giudice si riservava la decisione.
***** NEL MERITO Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti prodotti agli atti dalla parte, risulta documentato in giudizio il vincolo di coniugio del ricorrente con la moglie, cittadina italiana e la presenza dei cinque figli, cittadini italiani, circostanze poste dal ricorrente a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e comunque non contestate dalla Questura. Appare quindi necessario individuare il quadro normativo applicabile. In ordine a tale specifica ipotesi, la disciplina applicabile è pertanto quella di portata generale di cui al citato D.Lgs. 286 del 1998 e più precisamente dell'art. 9 e dell'art. 30 (“permesso di soggiorno per motivi familiari”), che prevede l'ipotesi del ricongiungimento familiare dello straniero con familiare cittadino. Nel provvedimento di revoca, del 2012, del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ed in quello di irricevibilità, del 2024, vengono presi in considerazione le varie condanne a carico del ricorrente secondo le risultanze del Casellario giudiziale in forza del quale la Questura giunge alla valutazione di pericolosità dell'odierno ricorrente ritenendo che il medesimo, a causa dei comportamenti tenuti, sia equiparabile ai soggetti pericolosi come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 286 del 1998, categoria in relazione alla quale è prevista l'espulsione dal territorio nazionale. La decisione della Questura, peraltro, non risulta fondarsi unicamente sui precedenti penali del sig. . Parte_1
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, come chiaramente evincibile dal contenuto del provvedimento del 14.03.2012, richiamato da quello del 23.04.2024, oggetto dell'odierna impugnazione, risulta infatti essere stato adottato anche sulla base della valutazione di prevalenza della conseguente ritenuta pericolosità sociale del
3 soggetto rispetto ai legami familiari che lo stesso aveva in Italia e che è stata espressamente presa in considerazione nel diniego, evidenziando che tutta la famiglia del ricorrente fosse stata coinvolta e condannata per il medesimo reato commesso da
. Parte_1
Ciò che non è stato preso in considerazione dal Questore è la mancata tempestiva notifica del provvedimento di revoca risalente al 2012 e l'assenza di contestazione di nuovi fatti-reato con il provvedimento di irricevibilità del 2024. Si tratta, pertanto di appurare se la valutazione cui è pervenuta la Questura sia adeguata e fondata sotto il profilo della valutazione dell'effettiva attualità della pericolosità sociale del ricorrente. A tal riguardo deve tenersi in considerazione che la valutazione va effettuata applicando alla fattispecie i principi recentemente espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013 (che riguarda l'ipotesi di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto) nonché dei principi che nell'odierna previsione legislativa si ricavano in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno sotto il profilo della necessità che il provvedimento sia sorretto da una adeguata motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità e con esclusione di ogni automatismo (come peraltro recentemente confermato da svariate sentenze del Consiglio di Stato). La stessa Corte di Cassazione ha negli anni consolidato detto orientamento e così nelle più recenti pronunce, tra cui Ordinanza Sez.6-1, n.17070 del 28/06/2018:
“In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”. Orbene.
4 Il parametro normativo relativo alla pericolosità sociale, nella fattispecie, va ricondotto esclusivamente a motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. La norma di riferimento, dove si trova tale definizione, al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato è l'art. 5 comma 5 bis del T.U. 286 del 1998 ove si legge che "si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, cominci 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”. I reati di cui si è reso responsabile il ricorrente, con il coinvolgimento di tutta la famiglia (anche di minori), rientra nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuti nell'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen. Pertanto, pur non potendosi desumere meccanicisticamente che la responsabilità penale per questa tipologia di reati sia sufficiente di per sé a configurare un profilo soggettivo di pericolosità sociale, deve, tuttavia, rilevarsi che la nel 2012, ha svolto un accertamento in concreto, CP_1 collegando anche diacronicamente le condotte delittuose accertate ed è pervenuta alla finale conclusione della pericolosità sociale. Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 286 del 1998 (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell'ingresso) è testualmente conforme a quella dell'art.
5. Sul punto, non si nega la commissione di reati gravi, ma la documentazione dimessa e l'audizione del ricorrente in udienza evidenziano come le sentenze di condanna citate nei provvedimenti della Questura sono ormai risalenti, dovendo pertanto escludersi l'attualità della pericolosità sociale, allo stato degli atti. Osserva il giudicante come questi elementi, unitamente all'integrazione familiare -avendo il ricorrente tutta la famiglia sul territorio italiano- nonché la durata della sua permanenza in Italia portano a ritenere prevalente la vita familiare del ricorrente rispetto agli interessi alla tutela della pubblica sicurezza. Si precisa e rileva da ultimo che la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è stata in questa sede effettuata sulla base delle odierne risultanze processuali e di una valutazione comparativa con le condanne dal medesimo già subite, rimanendo sempre possibile una futura e diversa valutazione da parte della Questura in caso di sopraggiunte ulteriori pronunce penali di condanna e/o notizie di polizia circa fatti reato ascrivibili al ricorrente abbiano denegatamente a sopraggiungere, potendo in quel caso – anche per l'ipotesi di una sola nuova notizia di reato e quindi di una sola condotta penalmente rilevante - avvalorarsi come le “odierne” condotte non possano più essere considerate quali isolati episodi criminosi e ciò con ogni conseguenza in ordine ai possibili futuri provvedimenti della Questura (anche sotto il profilo della revoca del permesso di soggiorno).
5 Quanto alla tipologia del permesso di soggiorno da riconoscere al richiedente, si evidenzia come il permesso di soggiorno per lungo periodo rilasciato nel 2005 abbia validità di dieci anni. Pertanto, indipendentemente dalla legittimità dell'intervenuta revoca dello stesso, il permesso è scaduto nel 2015 non avendo il ricorrente fornito elementi di segno opposto. Le considerazioni che precedono conducono al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 286/1998, anziché ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, non essendo stati provati i presupposti richiesti dalla norma stessa. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie il ricorso di cui in premessa e per l'effetto annulla il provvedimento della Questura di Cat. A-12/2024/Imm/2^ Sez/VD/055983734306; CP_1
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore del sig. nato il [...] Parte_1
a UP ME (Serbia) di permesso di soggiorno per motivi familiari per le ragioni e nei termini di cui in motivazione;
- spese compensate. SI COMUNICHI Venezia, 13.06.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Giuseppina Zito
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento di RG 9461/2024 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Zamperlin Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
Controparte_2
- resistente -contumace Oggetto: impugnativa avverso il decreto Cat. A-12/2024/Imm/2^ Sez/VD/055983734306, emesso dal Questore della Provincia di Verona in data 23.04.2024
****** Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 presentato dal ricorrente;
esaminato il provvedimento questorile impugnato;
OSSERVA Con ricorso del 15.05.2024, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Verona di cui all'oggetto, con cui è stata decretata l'irricevibilità dell'istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno presentata in data 13.07.2023 a causa di un precedente decreto del Questore di Verona, di data 14.03.2012, con cui veniva revocato il permesso di soggiorno stesso e contestualmente negato il rilascio di permesso di soggiorno ordinario, sulla scorta delle condanne penali riportate dal ricorrente. Il patrocinio attoreo ha premesso in ricorso che: (1) il ricorrente è stato precedentemente in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato nel 2005 per motivi
1 familiari come coniuge di cittadino italiano;
(2) nel 2012 il Questore revocava il predetto permesso, ritenendo il soggetto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, per le condanne penali irrevocabili per fatti commessi nel 2002 e nel 2011; (3) la revoca è stata notificata solo il 29.04.2024, unitamente al decreto di irricevibilità impugnato;
(4) contro tale provvedimento l'istante ricorreva al Tribunale di Venezia, invocando la necessità di una valutazione aggiornata sulla pericolosità sociale e sull'integrazione familiare del ricorrente. Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica. CP_2
Il provvedimento di diniego, nel rigettare l'istanza di aggiornamento della carta di soggiorno di lungo periodo presentata a luglio 2023, ha considerato l'irricevibilità della stessa per l'assenza di un titolo valido da aggiornare, essendo stato lo stesso revocato nel 2012. Il Questore ha integralmente richiamato il decreto di diniego del 2012, che faceva rientrare il ricorrente nella previsione normativa di cui all'art. 4 comma 3 ) del d. dlgs 286/98 che prevede la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 9 comma 7 lett. c) d.lgs. 286/1998 e art. 9 comma 4 del medesimo decreto, che disciplina le ipotesi di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La difesa del ricorrente contesta il provvedimento impugnato e motiva le odierne doglianze in primo luogo sulla circostanza che il secondo diniego, notificato unitamente al primo il 29.04.2024, si fonda su sentenze di condanna che risalgono a 13 anni fa senza tener conto che l'interessato, medio tempore, non avesse riportato altre condanne. Viene contestata la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare del ricorrente e la durata della sua permanenza in Italia. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento del Questore di Verona si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base delle datate sentenze di condanna. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione del ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 286/98. A tale ultimo riguardo, il patrocinio attoreo evidenzia come il ricorrente viva in Italia da ormai più di trent'anni ed è legato da solidi vincoli familiari con cittadini italiani: moglie, cinque figli e circa venti nipoti con cittadinanza italiana.
2 A fronte di tutto ciò, il ricorrente chiede pertanto, previa sospensione del decreto del Questore, l'annullamento o revoca del provvedimento in esame ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. All'udienza fissata per la discussione del 19.12.2024, previa sospensione del provvedimento impugnato, veniva sentito il ricorrente ed il legale chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione con termine per note conclusive. All'udienza del 12.06.2025 il legale del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno compariva per il , rimasto contumace. CP_2
Il Giudice si riservava la decisione.
***** NEL MERITO Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti prodotti agli atti dalla parte, risulta documentato in giudizio il vincolo di coniugio del ricorrente con la moglie, cittadina italiana e la presenza dei cinque figli, cittadini italiani, circostanze poste dal ricorrente a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e comunque non contestate dalla Questura. Appare quindi necessario individuare il quadro normativo applicabile. In ordine a tale specifica ipotesi, la disciplina applicabile è pertanto quella di portata generale di cui al citato D.Lgs. 286 del 1998 e più precisamente dell'art. 9 e dell'art. 30 (“permesso di soggiorno per motivi familiari”), che prevede l'ipotesi del ricongiungimento familiare dello straniero con familiare cittadino. Nel provvedimento di revoca, del 2012, del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ed in quello di irricevibilità, del 2024, vengono presi in considerazione le varie condanne a carico del ricorrente secondo le risultanze del Casellario giudiziale in forza del quale la Questura giunge alla valutazione di pericolosità dell'odierno ricorrente ritenendo che il medesimo, a causa dei comportamenti tenuti, sia equiparabile ai soggetti pericolosi come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 286 del 1998, categoria in relazione alla quale è prevista l'espulsione dal territorio nazionale. La decisione della Questura, peraltro, non risulta fondarsi unicamente sui precedenti penali del sig. . Parte_1
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, come chiaramente evincibile dal contenuto del provvedimento del 14.03.2012, richiamato da quello del 23.04.2024, oggetto dell'odierna impugnazione, risulta infatti essere stato adottato anche sulla base della valutazione di prevalenza della conseguente ritenuta pericolosità sociale del
3 soggetto rispetto ai legami familiari che lo stesso aveva in Italia e che è stata espressamente presa in considerazione nel diniego, evidenziando che tutta la famiglia del ricorrente fosse stata coinvolta e condannata per il medesimo reato commesso da
. Parte_1
Ciò che non è stato preso in considerazione dal Questore è la mancata tempestiva notifica del provvedimento di revoca risalente al 2012 e l'assenza di contestazione di nuovi fatti-reato con il provvedimento di irricevibilità del 2024. Si tratta, pertanto di appurare se la valutazione cui è pervenuta la Questura sia adeguata e fondata sotto il profilo della valutazione dell'effettiva attualità della pericolosità sociale del ricorrente. A tal riguardo deve tenersi in considerazione che la valutazione va effettuata applicando alla fattispecie i principi recentemente espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013 (che riguarda l'ipotesi di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto) nonché dei principi che nell'odierna previsione legislativa si ricavano in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno sotto il profilo della necessità che il provvedimento sia sorretto da una adeguata motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità e con esclusione di ogni automatismo (come peraltro recentemente confermato da svariate sentenze del Consiglio di Stato). La stessa Corte di Cassazione ha negli anni consolidato detto orientamento e così nelle più recenti pronunce, tra cui Ordinanza Sez.6-1, n.17070 del 28/06/2018:
“In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”. Orbene.
4 Il parametro normativo relativo alla pericolosità sociale, nella fattispecie, va ricondotto esclusivamente a motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. La norma di riferimento, dove si trova tale definizione, al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato è l'art. 5 comma 5 bis del T.U. 286 del 1998 ove si legge che "si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, cominci 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”. I reati di cui si è reso responsabile il ricorrente, con il coinvolgimento di tutta la famiglia (anche di minori), rientra nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuti nell'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen. Pertanto, pur non potendosi desumere meccanicisticamente che la responsabilità penale per questa tipologia di reati sia sufficiente di per sé a configurare un profilo soggettivo di pericolosità sociale, deve, tuttavia, rilevarsi che la nel 2012, ha svolto un accertamento in concreto, CP_1 collegando anche diacronicamente le condotte delittuose accertate ed è pervenuta alla finale conclusione della pericolosità sociale. Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 286 del 1998 (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell'ingresso) è testualmente conforme a quella dell'art.
5. Sul punto, non si nega la commissione di reati gravi, ma la documentazione dimessa e l'audizione del ricorrente in udienza evidenziano come le sentenze di condanna citate nei provvedimenti della Questura sono ormai risalenti, dovendo pertanto escludersi l'attualità della pericolosità sociale, allo stato degli atti. Osserva il giudicante come questi elementi, unitamente all'integrazione familiare -avendo il ricorrente tutta la famiglia sul territorio italiano- nonché la durata della sua permanenza in Italia portano a ritenere prevalente la vita familiare del ricorrente rispetto agli interessi alla tutela della pubblica sicurezza. Si precisa e rileva da ultimo che la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è stata in questa sede effettuata sulla base delle odierne risultanze processuali e di una valutazione comparativa con le condanne dal medesimo già subite, rimanendo sempre possibile una futura e diversa valutazione da parte della Questura in caso di sopraggiunte ulteriori pronunce penali di condanna e/o notizie di polizia circa fatti reato ascrivibili al ricorrente abbiano denegatamente a sopraggiungere, potendo in quel caso – anche per l'ipotesi di una sola nuova notizia di reato e quindi di una sola condotta penalmente rilevante - avvalorarsi come le “odierne” condotte non possano più essere considerate quali isolati episodi criminosi e ciò con ogni conseguenza in ordine ai possibili futuri provvedimenti della Questura (anche sotto il profilo della revoca del permesso di soggiorno).
5 Quanto alla tipologia del permesso di soggiorno da riconoscere al richiedente, si evidenzia come il permesso di soggiorno per lungo periodo rilasciato nel 2005 abbia validità di dieci anni. Pertanto, indipendentemente dalla legittimità dell'intervenuta revoca dello stesso, il permesso è scaduto nel 2015 non avendo il ricorrente fornito elementi di segno opposto. Le considerazioni che precedono conducono al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 286/1998, anziché ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, non essendo stati provati i presupposti richiesti dalla norma stessa. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie il ricorso di cui in premessa e per l'effetto annulla il provvedimento della Questura di Cat. A-12/2024/Imm/2^ Sez/VD/055983734306; CP_1
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore del sig. nato il [...] Parte_1
a UP ME (Serbia) di permesso di soggiorno per motivi familiari per le ragioni e nei termini di cui in motivazione;
- spese compensate. SI COMUNICHI Venezia, 13.06.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Giuseppina Zito
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