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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 288/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, a seguito della discussione avvenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note entro il termine all'uopo concesso, in data 26-9-2024 ha pronunciato, mediante deposito del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 288/24 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti W. Miceli, Parte_1 CP_1 [...]
e ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, CP_2 CP_3 sito a Biella, via G. De Marchi, n. 4/A, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_4 tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A, rappresentato in giudizio dall , in persona del Direttore Generale pro Controparte_5 tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166,
D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: Email_1
CONVENUTO
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente a tempo determinato.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12-3-2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo determinato del , in qualità di docente di religione attualmente Controparte_4 in servizio presso l'I.C. Viale della Vittoria di Montecosaro, esponeva: egli aveva stipulato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo, negli aa. ss.: 2019/2020, dall'01/09/19 al 31/08/20, 2020/2021, dall'01/09/20 al 31/08/21,
2021/2022 dal 01/09/21 al 31/08/22, 2022/2023, dall'01/09/22 al 31/08/23, tutti presso l'I.C. Sant'Agostino di Civitanova Marche e tutti per 24 ore settimanali;
2023/2024,
1 dall'01/09/23 al 31/08/24, presso l' I.C. Viale della Vittoria di Montecosaro, per 24 ore settimanali;
l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 aveva sancito che, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”; il successivo co. 122 aveva demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»; il D.P.C.M. n. 32313 del 23-
9-2015 aveva statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui poteva essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; con il successivo D.P.C.M. del 28-11-2016 il Governo aveva quindi confermato: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3); i docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, percepivano il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale anche se lavoravano solo a tempo parziale, anche se non venivano poi confermati in ruolo perché non superavano il periodo di prova, o anche se non erano impegnati, nel momento in cui beneficiavano della Carta docenti, nell'attività di insegnamento, poiché utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica, e infine ancorché, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo, non riprendevano l'attività didattica;
l'odierno ricorrente, per il periodo in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato, invece, non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), esclusione, quest'ultima, priva di qualsiasi giustificazione dal momento che il ricorrente, durante il periodo di precariato, aveva svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed era stato sottoposto agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né avrebbe potuto essere altrimenti posto che una diversa disposizione si sarebbe posta in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che, nelle clausole 4
2 e 6, vietava qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo;
l'articolo 2, co. 3, D. L. n. 22 dell'8/4/20 (nel testo vigente in seguito alle modifiche introdotte dalla L. di conversione n. 41/20) aveva confermato quindi: «3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo
1, comma 121, della L. n. 107/2015»; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/22, aveva pertanto annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando che una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponeva di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo gravava anche sui docenti precari;
la CGUE, nell'ordinanza del 18-5-2022 emessa nella causa
C-450/21, aveva infine statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_4 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”; l'odierno ricorrente, pertanto, rivendicava l'assegnazione della somma di
€ 500,00 annui, dall'a. s. 2019/2020 sino all'a. s. 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché non ancora confermati in ruolo, perché in periodo di formazione e prova, si poneva in
3 contrasto: - con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e nella clausola 6 dell'Accordo quadro del 18-3-1999; - con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della
Cost.; - e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'Accordo quadro del 18-3-1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE;
considerata la parità di funzioni svolte e di connesse responsabilità, rispetto ai docenti di ruolo, e la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio del personale precario, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, il ricorrente doveva essere infatti messo nelle condizioni di implementare il proprio percorso di competenze professionali con i medesimi strumenti previsti in favore del personale docente assunto a tempo indeterminato.
Il ricorrente proseguiva lamentando: 1) la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70: l'illegittimità della mancata erogazione del beneficio economico di € 500,00 annui discendeva, in via preliminare assorbente, dal fatto che l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 si poneva in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18-3-1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; come rimarcato dalla CGUE, l'art. 1 L. n. 107/2015 si poneva in contrasto con “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_4
…. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa”; l'art. 1 L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuiva la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, doveva essere disapplicato in quanto non vi era alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che competeva sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato;
l'art. 282 del T. U. delle disposizioni
4 legislative in materia di istruzione (D. Lgs. 16-4-1994 n. 297) sanciva, infatti:
«L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica»; l'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, stipulato il 29/11/2007, aveva poi previsto: «l'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, …»; l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 aveva poi ribadito: «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ...
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …»; il successivo art. 64 del medesimo CCNL aveva infine disposto: «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento …»; le riportate disposizioni contrattuali erano ancora in vigore in quanto l'art. 2, co. 3, del D. Lgs. n. 165/01 prevedeva: «3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente … L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi …»; dal chiaro tenore di tali disposizioni emergeva, dunque, che l'obbligo di formazione costituiva un diritto dovere di tutto il personale docente, per cui il , così come CP_4 il legislatore, non poteva concedere il bonus docente al solo personale assunto a tempo indeterminato;
anche il successivo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 19-11-2019 per regolamentare la formazione del personale docente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, aveva espressamente confermato: «Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell'aggiornamento individuale», precisando: «tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative»; le OO.SS. firmatarie di tale accordo avevano rimarcato che: «Quanto all'uso del verbo 'può' (tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative), l'intento non è affatto quello paventato, ossia di conferire all'attività di aggiornamento un carattere opzionale, ma piuttosto quello di
5 estendere il diritto di accesso alla formazione a tutto il personale, compreso chi lavora con contratto a tempo determinato, che non rientrerebbe nelle previsioni di obbligatorietà della legge 107/2015. (…) nel contratto è stato inserito un intenzionale richiamo a tutto il personale in servizio (quindi anche a tempo determinato) proprio per ampliare la platea dei partecipanti alle iniziative formative»; la L n. 160 del 27-
12-2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all'art. 1, co. 961, nell'aumentare le risorse destinate alla formazione dei docenti, di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015, di 10 milioni di euro per il 2021, per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, all'art. 1, co. 961, aveva previsto: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma”, e ciò senza alcuna distinzione tra personale di ruolo o a tempo determinato;
alla luce di tali disposizioni, dunque, la mancata erogazione di tale vantaggio economico ai docenti precari violava il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgevano le stesse mansioni e avevano l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali;
invero «la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 … il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale»; la CGUE aveva inoltre precisato che la carta docente rientrava tra le «condizioni di impiego» oggetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18-3-1999, in quanto, dall'esigenza di applicazione uniforme del diritto dell'Unione, unitamente al principio di uguaglianza, discendeva che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che, come appunto la clausola
6 in esame, non contenesse alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri, in relazione alla determinazione del suo senso e della sua portata, dovevano dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme, per cui anche il significato e la portata del termine «condizioni di impiego» doveva essere determinata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29-11-2007, dell'art. 2 D. Lgs. n. 165/01, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione: la L. n. 107/2015, qualora interpretata nel senso di attribuire la Carta docenti al solo personale di ruolo, si sarebbe posta in contrasto anche con l'art. 3 Cost., in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo sia quelli assunti con contratti a termine
(ma in anno di formazione finalizzato alla definitiva conferma in ruolo), svolgevano le stesse mansioni e avevano l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali;
come chiarito dal Consiglio di Stato, bisognava pertanto riconoscere la Carta docenti anche al personale non di ruolo, dovendosi privilegiare «un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, della L. n. 107/2015», la quale considerasse che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti»; il ricorrente aveva quindi diritto al riconoscimento del bonus di € 500,00 in quanto «l'Amministrazione scolastica, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL. di categoria, ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente»; 3) la violazione dell'art. 14 della CDFUE dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della Clausola 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva n. 1999/70: il diritto del ricorrente alla percezione della «carta del docente» discendeva anche dall'applicazione, da un lato, della clausola 6 dell'Accordo quadro del 18-3-1999, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e, sotto altro profilo, dell'art. 14 della CDFUE, il quale annoverava il diritto alla
7 formazione tra i diritti fondamentali, sancendo che «Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua»; la limitazione della concessione della carta del docente al solo personale assunto a tempo indeterminato risultava quindi illegittima anche in quanto precludeva il «diritto all'accesso alla formazione professionale e continua»; la CGUE, con specifico riferimento all'accesso all'istruzione, ma con considerazioni facilmente estensibili all'accesso alla formazione, aveva dichiarato che il principio della parità di trattamento per l'accesso a corsi d'insegnamento si riferiva non solo alle disposizioni relative all'ammissione propriamente detta, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dell'insegnamento e quindi in primis all'accesso al finanziamento degli studi alle stesse condizioni;
analogamente, nell'interpretare l'art. 7 del Trattato CEE (ora articolo 21, paragrafo 2, TFUE), la CGUE aveva dichiarato che la parità di trattamento per quanto concerne le condizioni d'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti dall'istituto didattico considerato, quali le tasse d'iscrizione, ma ricomprendeva altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto;
la CGUE, con specifico riferimento alla «formazione professionale», aveva poi statuito, come regola generale, che «la sovrattassa d'iscrizione gravante sugli studenti cittadini di altri Stati membri che intendano iscriversi a questo ciclo di studi costituisce una discriminazione a motivo della cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato CEE», ad ulteriore riprova del fatto che il termine «formazione professionale» ricomprendeva anche le somme che incidevano, anche indirettamente, sul finanziamento della formazione;
la CGUE, in seguito all'introduzione della nozione di cittadinanza dell'Unione nel Trattato CE, sempre con particolare riferimento alla formazione professionale, aveva quindi ribadito che rientrava nell'ambito di applicazione del divieto di discriminazione l'ottenimento di un aiuto concesso agli studenti a copertura delle spese di mantenimento, sia sotto forma di un prestito sovvenzionato, sia di una borsa di studio;
l'art. 1 L. n. 107/2015 doveva essere pertanto disapplicato anche perché il bonus docente costituiva una componente essenziale per l'accesso alla formazione, soprattutto nel contesto di uno strumento giuridico come l'Accordo quadro del 18-3-1999 finalizzato a contrastare la discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e di ruolo;
4) la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione: l'attribuzione della Carta docenti ai soli lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato era in contrasto anche con i «principi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli
8 articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»; secondo la costante giurisprudenza della CGUE, infatti, il «principio generale della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell'Unione, impone che le situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente»; la CGUE aveva inoltre chiarito «da un lato, che non è necessario che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano comparabili, e, dall'altro lato, che l'esame di tale comparabilità deve essere condotto non in maniera globale e astratta, bensì in modo specifico e concreto tenuto conto dell'oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi»; considerato dunque che l'attività svolta dal docente assunto a tempo determinato per l'intero anno scolastico era indubbiamente comparabile con quella espletata dal docente assunto a tempo indeterminato, l'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 e i due D.P.C.M. del 23/9/2015 e 28/11/2016 andavano disapplicati in quanto si ponevano in contrasto anche con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego, consacrati nell'art. 157 TFUE., negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che imponevano “di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non” fosse
“obiettivamente giustificata», nonché nelle Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, che sancivano un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
5) le conseguenze dell'accertato contrasto con i principi generali del vigente diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento: in forza di tutte le considerazioni suesposte e delle statuizioni contenute nell'ordinanza della CGUE del 18-5-2022, il ricorrente chiedeva in via principale la condanna del convenuto all'attribuzione del beneficio CP_4 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”; infatti «… 3.8. la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)», ed in via subordinata il riconoscimento della corrispondente somma a titolo risarcitorio, in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al . CP_4
Tutto ciò posto, il ricorrente concludeva chiedendo:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
9 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Contr indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
“In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il al risarcimento del danno per CP_6 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta”, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Seppur tardivamente, con memoria difensiva depositata in data 19-7-2024, ben al di là del termine perentorio indicato per non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416
2° co. c.p.c., si costituiva l'Amministrazione convenuta;
dato atto che il ricorrente,
, docente a tempo determinato dall'a. s. 2002/2003 e, per quanto di Parte_1 interesse, destinatario di una serie di incarichi professionali a tempo determinato per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/2022 e 2022/2023, aveva proposto dinanzi al
Tribunale adito le domande di cui sopra, contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto integrale;
a parere dell'Amministrazione resistente, la richiesta del ricorrente di ottenere il beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici di servizio reclamati doveva essere respinta, in quanto i riferimenti normativi (di fonte primaria e secondaria) che fondavano la distinzione di cui si discuteva erano frutto di una ragionevole voluntas legis;
oltretutto, il ricorrente non aveva in alcun modo dedotto, neppure in modo generico, di essere stato interessato ad attività formativa in generale e di essere stato
10 costretto ad acquistare a proprie cure e spese i testi e le riviste per l'aggiornamento professionale necessario per l'attività didattica, né si era espresso in merito alla sua partecipazione all'attività formativa degli Istituti scolastici presso cui aveva prestato servizio negli anni di riferimento;
secondo il convenuto gli assunti avversari CP_4 erano infondati perché: A) la Carta Elettronica era destinata alla formazione in servizio
“… permanente, stabile e obbligatoria”: l'art. 1, co. 121, L. 107/2015 aveva istituto la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, avendo il legislatore previsto, ai fini della formazione in servizio dei docenti di ruolo, il riconoscimento in favore degli stessi di tale carta dall'importo nominale di € 500,00, da spendere, annualmente, per l'acquisto di una serie di beni e servizi aventi finalità di aggiornamento e di formazione, con lo scopo di valorizzare la preparazione e l'aggiornamento dei (propri) dipendenti pubblici;
come riportato sul sito del Dipartimento per la Funzione Pubblica, infatti, “La valenza della formazione è duplice: rafforza le competenze individuali dei singoli, in linea con gli standard europei e internazionali, e potenzia strutturalmente la capacità amministrativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese”; con riguardo al Comparto Scuola, l'attenzione alla formazione in servizio, in particolare dei docenti, era stata, nel corso del tempo, sempre più valorizzata, fino ad assurgere, con la riforma da ultimo attuata, ad elemento “obbligatorio, stabile e strutturale” del ruolo stesso, di cui all'art. 1, co. 124, L. n. 107/2015; la medesima legge, facendo espresso riferimento alla formazione in servizio ed ai docenti di ruolo uniti da un vincolo di obbligatorietà, permanenza e strutturalità, aveva chiaramente previsto una formazione in servizio nella forma dell'obbligatorietà, della permanenza e della strutturalità, solo nel caso di posizioni lavorative stabili e permanenti, ovvero con riguardo a quei docenti abilitati che avevano acquisito, per il tramite di un rituale concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97, co. III, Costituzione, l'auspicato ruolo;
il disposto dell'art. 1, co. 124, L. n. 107/2015 che aveva reso “obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione in servizio dei docenti di ruolo doveva essere letto in combinato disposto con il precedente co. 121, con cui era stato istituito il beneficio della carta elettronica per la formazione continua dei docenti di ruolo, come emergeva in modo evidente: a) dal tenore testuale delle disposizioni sopra richiamate, in quanto entrambe si riferivano al “… docente di ruolo …” e alla “… formazione in servizio
…”; b) dalla interpretazione sistematica della normativa di cui alla L. n. 107/2015; c) dal regime fiscale che la legge aveva attribuito all'incentivo de quo (“La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”); al collegamento “obbligo di formazione - docente di ruolo - incentivo economico”, il resistente aveva dato seguito con la Nota-Circolare n. 15219 del 15-10-2015, CP_4 in cui era stato ribadito, all'art. 2: “La Carta del docente è assegnata ai docenti di
11 ruolo delle Istituzioni Scolastiche statali”; quindi, la limitazione dell'incentivo ai soli docenti di ruolo appariva previsione del tutto ragionevole che fondava la propria ratio su principi di merito (ex art. 97, co. 3, Cost.), di opportunità (ex artt. 5, 41 co. 3, 81 e
97 Cost.) e di pari dignità (ex art. 3, co. 1 e 2, Cost.), in relazione innanzitutto al merito, di cui il resistente aveva assunto, con il D. L. n. 173/22, il riferimento CP_4 nominale diretto, merito che, in via generale, non poteva che tener conto del disposto di cui all'art. 97, co. 3, Cost., alla stregua del quale: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”, che attribuiva stabilità al rapporto con la P. A., e che fondava, al contempo, quelle stesse ragioni di opportunità (di investimento) nell'aggiornamento e nello sviluppo delle competenze di chi, con tale merito, aveva legittimato la propria posizione di dipendenza;
al contrario, ci si poteva infatti chiedere quale datore di lavoro “privato” avrebbe investito, con incentivi economici, sulla formazione di un dipendente la cui assunzione effettiva era subordinata a condizioni sospensive e risolutive afferenti a variabili di aleatorietà come quelle che si determinavano nell'ambito dei processi di assunzione presso le PP.AA.: quindi ragioni di merito collegate a ragioni di opportunità, entrambe declinate dal legislatore con le espressioni “docenti di ruolo” e
“formazione obbligatoria, permanente e strutturale”, cioè, riferendosi, senza dubbio,
a quel personale rispetto al quale era effettivamente possibile, oltreché proficuo, investire economicamente, per garantire l'obbligo formativo nella forma della permanenza e strutturalità; si poteva tra l'altro sostenere che la previsione di un obbligo di formazione, nell'ambito del pubblico impiego, acquistasse valore primario e precipuo proprio con riguardo a quelle posizioni di dipendenza caratterizzate da stabilità, al fine di scongiurare il rischio che la stabilità del posto si trasformasse in tedio di aggiornamento, con le conseguenze inevitabili in termini di minor efficienza ed efficacia dell'azione pubblica;
sussistevano, inoltre, ragioni di pari dignità che imponevano di differenziare, ai fini dell'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta elettronica, la figura del docente di ruolo da quello non di ruolo: il docente, per assumere il ruolo, e dunque la stabilità del rapporto, doveva risultare vincitore di concorso pubblico;
la partecipazione al concorso ordinario di ruolo era consentita a tutti i candidati in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione e/o dei C.F.U. previsti in base alla classe di concorso;
riconoscere un incentivo economico a docenti che erano in “attesa” di partecipare ad un concorso pubblico avrebbe significato, di fatto, avvantaggiarli rispetto a chi, invece, non aveva voluto o addirittura potuto svolgere servizio in attesa del concorso stesso;
inoltre ben si sarebbe potuto sostenere che la
“carta del docente” compensasse proprio la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio era divenuta, in base alla L. n.
107/2015, attività obbligatoria, strutturale e permanente, obbligo il cui mancato
12 adempimento configurava, tra l'altro, fonte di addebito disciplinare, soprattutto, laddove le Istituzioni scolastiche di riferimento avevano declinato e approvato un ben articolato e precipuo percorso formativo con riguardo ai propri docenti di ruolo;
la ricostruzione effettuata dal resistente evidenziava dunque come l'espressione
“formazione a doppia trazione”, che il Consiglio di Stato aveva utilizzato nella sentenza n. 1842/22 richiamata dalla parte ricorrente, non corrispondeva affatto al quadro normativo in essere: non vi era infatti nel panorama normativo scolastico una formazione che fosse fonte di medesimi effetti;
c'era un diritto alla formazione, valido per tutti, ed un obbligo di formazione, previsto per i soli docenti di ruolo: dunque, da un lato, facoltà/diritto, dall'altro obbligo/dovere; trattare in modo similare circostanze che producevano effetti diversi significava operare un'ingiusta discriminazione, secondo quell'espressione di civiltà costituita dal concetto di uguaglianza sostanziale (“il diritto alla differenza per riconoscere a tutti una pari dignità”); la previsione che diversificava, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla carta elettronica, tra docente di ruolo e non di ruolo, era dunque del tutto legittima e ragionevole, essendo, tra l'altro, ragionevole, anzi auspicabile, che laddove lo Stato imponesse nuovi obblighi contrattuali attribuisse anche incentivi economici per farvi fronte, aspetto quest'ultimo che trovava il proprio addentellato concettuale e normativo nel principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini, corollario dello stesso principio di ragionevolezza;
inoltre la sentenza del Consiglio di Stato sopra cit. aveva ad oggetto l'annullamento del DPCM 23-9-2015 e della Nota prot. n. 15219 del 15-10- CP_7
2015; sennonché, le modalità di gestione della carta docente di cui alla suddetta Nota erano state completamente sostituite dal DPCM del 28-11-2016 e relativa Nota CP_7 prot. n. 3563 del 29-11-2016; la sentenza richiamata, quindi, non aveva attinenza con il caso di specie, in quanto i provvedimenti attualmente in vigore non erano stati oggetto del pronunciamento del Consiglio di Stato;
infine, anche a voler sostenere che, con riguardo al caso di specie, si fosse determinata una effettiva discriminazione, in rapporto agli altri docenti di ruolo in servizio presso gli Istituti scolastici di riguardo, sarebbe stato quantomeno opportuno che la parte ricorrente avesse indicato a quali
“impegni” formativi aveva adempiuto durante il periodo di servizio;
non era infatti dato sapere, né risultava dedotto in ricorso, quale fosse stato l'impegno formativo in servizio prestato dal dipendente in relazione ai vari corsi organizzati dagli Istituti scolastici presso cui lo stesso aveva svolto la propria attività di docente;
ai sensi del co. 124 dell'art. 1 L. n. 107/2015, infatti, “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche …”; se, quindi, poteva discutersi in merito alla portata generale ed astratta dell'incentivo di cui al co. 121 dell'art. 1 L. n. 107/2015, cioè in ordine alla ragionevolezza della distinzione tra
13 docente di ruolo e non di ruolo, certamente non poteva ritenersi che, nel caso di specie, si fosse realizzata una effettiva discriminazione tra il ricorrente e gli altri docenti in servizio presso i singoli Istituti scolastici interessati;
la richiesta del ricorrente di riconoscimento del beneficio della carta elettronica, doveva pertanto essere respinta in quanto sproporzionata, non fondata, non provata, e comunque non dovuta;
B) ulteriormente, in via subordinata, l'Amministrazione resistente eccepiva altresì il rischio di discriminazione indiretta che si sarebbe determinato nei confronti dei docenti di ruolo come soggetti a precisi limiti temporali di fruibilità del benefici, ritenendo quindi la richiesta di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio de quo con riguardo agli aa. ss. 2018/2019 [anno in realtà non compreso nella domanda formulata dal , 2019/20, 2020/21 e 2021/22 discriminatoria nei confronti dei docenti di Pt_1 ruolo;
infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 6, D.P.C.M. del 28.11.2016, i docenti di ruolo non potevano fruire, spirati i termini normativamente previsti, di una somma superiore ad
€ 1.000,00, corrispondente a due annualità (ove la prima non fosse stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito); il docente di ruolo doveva dunque attivarsi personalmente per l'attribuzione del beneficio (ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.P.C.M. 2016) e doveva poi spenderne l'importo entro l'anno successivo a quello di erogazione/spettanza; il massimo spendibile ed “accantonabile” per un docente di ruolo era dunque l'importo di € 1.000,00; ebbene, ritenere che nessun limite a tale riguardo dovesse applicarsi ai docenti esclusi dal beneficio formativo, avrebbe significato attribuire condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruivano i dipendenti a tempo indeterminato;
nel caso di specie, i ricorrenti, pur potendo far valere il diritto di ottenere il beneficio della Carta Elettronica, previa disapplicazione del diritto interno in virtù del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., erano rimasti inerti sino al deposito del presente ricorso;
sul punto il convenuto contestava quindi la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/23, nella parte in cui disponeva che la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non rilevava per “fatto del creditore”, rammentando, a tal proposito, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE era immediatamente applicabile, siccome incondizionata e sufficientemente precisa, così da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale;
inoltre, secondo Cass. Sez. I, ordinanza n. 20642 del 31-7-2019, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto”; d'altro canto, diversamente da quanto deciso dalla Corte di legittimità, l'eccezione qui sollevata non aveva riguardo a pseudo-decadenze, ma alla garanzia ed al rispetto di un principio di uguaglianza sostanziale;
C) in via ulteriormente subordinata e, comunque, a valere nella denegata
14 ipotesi di riconoscimento dell'avversa pretesa, l'Amministrazione resistente chiedeva che ciò avvenisse esclusivamente nella forma prevista dalla normativa, cioè attraverso il riconoscimento in forma specifica della “carta elettronica”: il D.P.C.M. del 28-11-
2016 aveva infatti disciplinato in modo chiaro e preciso le modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio in questione;
l'art. 2 prevedeva che l'importo del valore nominale di € 500,00 venisse attribuito mediante “Carta Elettronica” utilizzabile tramite “accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata (…)” e con cui era possibile “l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'art. 1, comma 121”; tale modalità di attribuzione del beneficio (attraverso sistema di riconoscimento SPID ed utilizzo dell'applicativo digitale) aveva lo scopo, come si leggeva nel preambolo del D.P.C.M.,
“di garantire al suo interno il sistema di rendicontazione”, rendicontazione che, ai sensi del D. Lgs. n. 123/11, acquisiva rilevanza fondamentale ai fini della regolarità amministrativo-contabile; si trattava, tra l'altro, di evitare che l'importo di cui al beneficio potesse essere utilizzato per finalità estranee agli obblighi formativi e professionali, facendo leva su quel meccanismo di accreditamento che collegava gli esercenti espressamente abilitati con i docenti interessati;
la domanda, nella denegata ipotesi di accoglimento, andava conseguentemente limitata all'attribuzione del beneficio in forma specifica, cioè all'attribuzione della carta elettronica secondo l'importo che risultasse di giustizia e secondo quelle stesse modalità e condizionalità previste per tutti coloro che risultassero attributari del riconoscimento in oggetto;
in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui alla carta elettronica in forma equivalente, la convenuta chiedeva ordinarsi ai ricorrenti di presentare all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente (Macerata) l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta dall'Amministrazione scolastica ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, co. 121- 124 L. 107/15; concludevano quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• nel merito, ed in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al punto A;
• nel merito, ed in via subordinata, rigettare la richiesta della ricorrente con riguardo agli AA.SS. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per i motivi di cui al punto
B;
• nel merito, e nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa, condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio in forma specifica, CP_4 ovverosia mediante attribuzione alla ricorrente della Carta Elettronica per l'importo che dovesse risultare di giustizia, per i motivi di cui al punto C;
15 • nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa in forma equivalente, ordinare all' odierno ricorrente di presentare, entro il biennio successivo alla sua effettiva corresponsione, all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente, l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta da questa Amministrazione ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, commi 121-124 della legge 107/2015”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'esito della discussione avvenuta mediante deposito entro il termine all'uopo concesso delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da parte di entrambe le parti costituite, veniva decisa come da dispositivo depositato il 26-9-2024, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni trattate
La domanda proposta dal ricorrente è risultata fondata e meritevole di accoglimento.
Sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27-10-2023, secondo cui:
“ a agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto CP_2
a tempo indeterminato alle dipendenze del e di avere Controparte_4 precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
“Egli sottolineava come Corte di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente
e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
“Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione della
Carta del Docente discendesse dalla clausola 6 del menzionato Accordo Quadro, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della Corte di Giustizia rispetto al pregresso
16 art. 7 del Trattato CEE, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto.
“Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla Carta Docente si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea».
“Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”
…. di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19», con condanna del alla corresponsione del totale importo di euro CP_4
1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, «al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.».
“Nella resistenza del convenuto , il giudice del Controparte_4 lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
“Il Primo Presidente di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l'enunciazione dei principi di diritto.
“Fissata udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che:
- sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto
17 all'assegnazione della Carta, ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se” e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti all'ordinanza della Corte di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto;
- la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento;
- l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della
Carta soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta;
- la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità;
- il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta.
“RAGIONI DELLA DECISIONE
“… La discussione orale è quindi da aversi per regolarmente tenuta.
“2. Tutto ciò posto, può quindi procedersi alla disamina delle questioni di diritto sostanziale sottoposte.
“La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.
“3. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
“L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
“Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio»
e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
18 “L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
“Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
“(segue): la L. 107/2015.
“4. L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
“L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
“Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_8 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
“(segue): la Carta Docente.
“5. È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_9 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
19 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che
«la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
“Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto.
“Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani.
“Conclusione che non è contraddetta dal disposto dell'art. 2, co. 3, d. l. 22/2020, conv. con mod. in L. 41/2020, secondo cui «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
“Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della Carta Docente o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza.
“Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.
“5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
“5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti
20 a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
“5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
“D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
“Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
“Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co.
14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
“Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei
Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
“Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
“L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
“La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o in equivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
21 “L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
“5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
“La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto – eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.
“Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
“Il piano lavoristico.
“6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
“Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità
(punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
“In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
“È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
22 “Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica
“annua”.
“7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
“Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
“7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
“7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
“Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
“Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo
2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997)
e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
“Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
“7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
23 “Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
“7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
“Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
“Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
“Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
“Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
“Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
“7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
“Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano,
24 per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
“Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
“7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
“Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
“Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
“Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
“Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
“7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a
25 tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
“L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
“8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
“È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a
Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
“Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
“Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
“8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori
“avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
“Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte
Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento», a vedere «naturalmente ridotto
26 tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del
2016).
“Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, Agrati e altri contro
Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999,
contro
; Per_1 Per_2 Per_3 CP_10 nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia
24 febbraio 1994, ). Per_4
“8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una
Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del
1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio
Industrie Fiammiferi.
“L'estensione della questione pregiudiziale – rilevanza rispetto al giudizio a quo.
“9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
“9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle CP_7 attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 21.09.2016 al 30.06.2018, per l'anno 2018/2019 un servizio dal 27.09.2018 al
31.08.2019, per l'anno 2019/2020 un servizio dal 16.09.2019 al 31.08.2020, per l'anno
2020/2021 un servizio dal 23.09.2020 al 31.08.2021 e per l'anno 2021/2022 un servizio dal 10.09.2021 al 31.08.2022;
“Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.
“Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124/1999.
“Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.
27 “9.2 L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro.
“Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
“9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.
“L'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che:
«1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi».
“Proposta la questione è stabilito quindi che «il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» (comma 3).
“9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio» (art. 363-bis, co. 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere «vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione» (art. 363-bis, u. c.). … .
“Il principio di diritto sulla spettanza della Carta Docente.
“10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale.
“Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.
“Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la
28 minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.
“Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.
“La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
“Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.
“La natura del diritto e delle obbligazioni.
“11. Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione.
“Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del Primo Presidente, su cui va portata l'attenzione.
“(segue): obbligazione di pagamento a scopo vincolato.
“12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
29 “In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
“Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
“A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
“Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
“In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla CP_4 liquidazione.
“12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
“La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per CP_4 lui.
“L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_4 per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
“Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
30 “Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
“Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
“12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
“12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
“Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
“Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
“Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua – lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
“(segue): la natura retributiva o meno.
“13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura “retributiva” o “riparatoria” su cui fa leva l'ordinanza di rimessione.
“Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.
“La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
31 “Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
“L'azione di adempimento.
“14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente.
“Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
“Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
“(segue) la possibilità di adempimento.
“15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti
“annuali” (d. l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.
“Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
“Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore «che questi dia accesso al portale» agli aventi diritto «al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto».
“(segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”.
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo
(Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato
(Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
“Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
“Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
32 “Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
“Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
“Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
“Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d. l. 69/2023, cit.
“Infatti, l'art. 15 di tale d. l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
“Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
“Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
“Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
“Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
“Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
“È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
33 “Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
“In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.
“16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
“L'esito finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del Pubblico Ministero, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità».
“Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso.
“(segue): le condizioni di cui al DPCM.
“17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.
“17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
“È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1,
e 3, co. 2, del DPCM).
“Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
“Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza CP_4 di un loro diritto in proposito.
34 “17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
“Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
“L'azione di risarcimento.
“18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto.
“Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del all'adempimento dell'obbligazione attraverso CP_4
l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552).
“Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
“Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso.
“Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.
“Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.
“18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
“Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
“Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
35 permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
“La prescrizione: misura del periodo.
“19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
“Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”.
“Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
“Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n.
1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce
«l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108).
“In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò CP_4
è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
“D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
36 “19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
“Né si può estendere il termine quinquennale previsto per la responsabilità dello Stato in attuazione di direttive euro unitarie dall'art. 1, co. 43, L. 183/2012, in quanto, anche per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il principio di pari trattamento, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è diverso da quello di cui alla norma citata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposizione di norme eurounitarie non immediatamente efficaci.
“(segue) la decorrenza.
“20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
“Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
“20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
“20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.
“Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
“
P.Q.M.
“La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
37 n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Corte di Cass.
Sez. Lav. n. 29961 del 27-10-2023).
Conseguentemente la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, non espletata, ed operata la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati
38 le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ed infine con l'aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis del D.M. 10-3-
2014 n. 55 e s.m.i., in quanto gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti del , come
[...] Controparte_4
sopra rappresentato, con ricorso depositato il 12-3-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto del ricorrente, disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione CP_4
in favore del suddetto della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di €
2.000,00, in relazione agli aa. ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore CP_4
del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.338,35 per compenso professionale, al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 49,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 26-9-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, a seguito della discussione avvenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note entro il termine all'uopo concesso, in data 26-9-2024 ha pronunciato, mediante deposito del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 288/24 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti W. Miceli, Parte_1 CP_1 [...]
e ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, CP_2 CP_3 sito a Biella, via G. De Marchi, n. 4/A, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_4 tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A, rappresentato in giudizio dall , in persona del Direttore Generale pro Controparte_5 tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166,
D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: Email_1
CONVENUTO
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente a tempo determinato.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12-3-2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo determinato del , in qualità di docente di religione attualmente Controparte_4 in servizio presso l'I.C. Viale della Vittoria di Montecosaro, esponeva: egli aveva stipulato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo, negli aa. ss.: 2019/2020, dall'01/09/19 al 31/08/20, 2020/2021, dall'01/09/20 al 31/08/21,
2021/2022 dal 01/09/21 al 31/08/22, 2022/2023, dall'01/09/22 al 31/08/23, tutti presso l'I.C. Sant'Agostino di Civitanova Marche e tutti per 24 ore settimanali;
2023/2024,
1 dall'01/09/23 al 31/08/24, presso l' I.C. Viale della Vittoria di Montecosaro, per 24 ore settimanali;
l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 aveva sancito che, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”; il successivo co. 122 aveva demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»; il D.P.C.M. n. 32313 del 23-
9-2015 aveva statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui poteva essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; con il successivo D.P.C.M. del 28-11-2016 il Governo aveva quindi confermato: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3); i docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, percepivano il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale anche se lavoravano solo a tempo parziale, anche se non venivano poi confermati in ruolo perché non superavano il periodo di prova, o anche se non erano impegnati, nel momento in cui beneficiavano della Carta docenti, nell'attività di insegnamento, poiché utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica, e infine ancorché, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo, non riprendevano l'attività didattica;
l'odierno ricorrente, per il periodo in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato, invece, non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), esclusione, quest'ultima, priva di qualsiasi giustificazione dal momento che il ricorrente, durante il periodo di precariato, aveva svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed era stato sottoposto agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né avrebbe potuto essere altrimenti posto che una diversa disposizione si sarebbe posta in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che, nelle clausole 4
2 e 6, vietava qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo;
l'articolo 2, co. 3, D. L. n. 22 dell'8/4/20 (nel testo vigente in seguito alle modifiche introdotte dalla L. di conversione n. 41/20) aveva confermato quindi: «3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo
1, comma 121, della L. n. 107/2015»; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/22, aveva pertanto annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando che una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponeva di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo gravava anche sui docenti precari;
la CGUE, nell'ordinanza del 18-5-2022 emessa nella causa
C-450/21, aveva infine statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_4 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”; l'odierno ricorrente, pertanto, rivendicava l'assegnazione della somma di
€ 500,00 annui, dall'a. s. 2019/2020 sino all'a. s. 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché non ancora confermati in ruolo, perché in periodo di formazione e prova, si poneva in
3 contrasto: - con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e nella clausola 6 dell'Accordo quadro del 18-3-1999; - con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della
Cost.; - e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'Accordo quadro del 18-3-1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE;
considerata la parità di funzioni svolte e di connesse responsabilità, rispetto ai docenti di ruolo, e la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio del personale precario, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, il ricorrente doveva essere infatti messo nelle condizioni di implementare il proprio percorso di competenze professionali con i medesimi strumenti previsti in favore del personale docente assunto a tempo indeterminato.
Il ricorrente proseguiva lamentando: 1) la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70: l'illegittimità della mancata erogazione del beneficio economico di € 500,00 annui discendeva, in via preliminare assorbente, dal fatto che l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 si poneva in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18-3-1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; come rimarcato dalla CGUE, l'art. 1 L. n. 107/2015 si poneva in contrasto con “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_4
…. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa”; l'art. 1 L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuiva la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, doveva essere disapplicato in quanto non vi era alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che competeva sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato;
l'art. 282 del T. U. delle disposizioni
4 legislative in materia di istruzione (D. Lgs. 16-4-1994 n. 297) sanciva, infatti:
«L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica»; l'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, stipulato il 29/11/2007, aveva poi previsto: «l'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, …»; l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 aveva poi ribadito: «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ...
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …»; il successivo art. 64 del medesimo CCNL aveva infine disposto: «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento …»; le riportate disposizioni contrattuali erano ancora in vigore in quanto l'art. 2, co. 3, del D. Lgs. n. 165/01 prevedeva: «3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente … L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi …»; dal chiaro tenore di tali disposizioni emergeva, dunque, che l'obbligo di formazione costituiva un diritto dovere di tutto il personale docente, per cui il , così come CP_4 il legislatore, non poteva concedere il bonus docente al solo personale assunto a tempo indeterminato;
anche il successivo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 19-11-2019 per regolamentare la formazione del personale docente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, aveva espressamente confermato: «Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell'aggiornamento individuale», precisando: «tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative»; le OO.SS. firmatarie di tale accordo avevano rimarcato che: «Quanto all'uso del verbo 'può' (tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative), l'intento non è affatto quello paventato, ossia di conferire all'attività di aggiornamento un carattere opzionale, ma piuttosto quello di
5 estendere il diritto di accesso alla formazione a tutto il personale, compreso chi lavora con contratto a tempo determinato, che non rientrerebbe nelle previsioni di obbligatorietà della legge 107/2015. (…) nel contratto è stato inserito un intenzionale richiamo a tutto il personale in servizio (quindi anche a tempo determinato) proprio per ampliare la platea dei partecipanti alle iniziative formative»; la L n. 160 del 27-
12-2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all'art. 1, co. 961, nell'aumentare le risorse destinate alla formazione dei docenti, di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015, di 10 milioni di euro per il 2021, per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, all'art. 1, co. 961, aveva previsto: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma”, e ciò senza alcuna distinzione tra personale di ruolo o a tempo determinato;
alla luce di tali disposizioni, dunque, la mancata erogazione di tale vantaggio economico ai docenti precari violava il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgevano le stesse mansioni e avevano l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali;
invero «la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 … il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale»; la CGUE aveva inoltre precisato che la carta docente rientrava tra le «condizioni di impiego» oggetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18-3-1999, in quanto, dall'esigenza di applicazione uniforme del diritto dell'Unione, unitamente al principio di uguaglianza, discendeva che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che, come appunto la clausola
6 in esame, non contenesse alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri, in relazione alla determinazione del suo senso e della sua portata, dovevano dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme, per cui anche il significato e la portata del termine «condizioni di impiego» doveva essere determinata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29-11-2007, dell'art. 2 D. Lgs. n. 165/01, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione: la L. n. 107/2015, qualora interpretata nel senso di attribuire la Carta docenti al solo personale di ruolo, si sarebbe posta in contrasto anche con l'art. 3 Cost., in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo sia quelli assunti con contratti a termine
(ma in anno di formazione finalizzato alla definitiva conferma in ruolo), svolgevano le stesse mansioni e avevano l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali;
come chiarito dal Consiglio di Stato, bisognava pertanto riconoscere la Carta docenti anche al personale non di ruolo, dovendosi privilegiare «un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, della L. n. 107/2015», la quale considerasse che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti»; il ricorrente aveva quindi diritto al riconoscimento del bonus di € 500,00 in quanto «l'Amministrazione scolastica, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL. di categoria, ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente»; 3) la violazione dell'art. 14 della CDFUE dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della Clausola 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva n. 1999/70: il diritto del ricorrente alla percezione della «carta del docente» discendeva anche dall'applicazione, da un lato, della clausola 6 dell'Accordo quadro del 18-3-1999, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e, sotto altro profilo, dell'art. 14 della CDFUE, il quale annoverava il diritto alla
7 formazione tra i diritti fondamentali, sancendo che «Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua»; la limitazione della concessione della carta del docente al solo personale assunto a tempo indeterminato risultava quindi illegittima anche in quanto precludeva il «diritto all'accesso alla formazione professionale e continua»; la CGUE, con specifico riferimento all'accesso all'istruzione, ma con considerazioni facilmente estensibili all'accesso alla formazione, aveva dichiarato che il principio della parità di trattamento per l'accesso a corsi d'insegnamento si riferiva non solo alle disposizioni relative all'ammissione propriamente detta, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dell'insegnamento e quindi in primis all'accesso al finanziamento degli studi alle stesse condizioni;
analogamente, nell'interpretare l'art. 7 del Trattato CEE (ora articolo 21, paragrafo 2, TFUE), la CGUE aveva dichiarato che la parità di trattamento per quanto concerne le condizioni d'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti dall'istituto didattico considerato, quali le tasse d'iscrizione, ma ricomprendeva altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto;
la CGUE, con specifico riferimento alla «formazione professionale», aveva poi statuito, come regola generale, che «la sovrattassa d'iscrizione gravante sugli studenti cittadini di altri Stati membri che intendano iscriversi a questo ciclo di studi costituisce una discriminazione a motivo della cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato CEE», ad ulteriore riprova del fatto che il termine «formazione professionale» ricomprendeva anche le somme che incidevano, anche indirettamente, sul finanziamento della formazione;
la CGUE, in seguito all'introduzione della nozione di cittadinanza dell'Unione nel Trattato CE, sempre con particolare riferimento alla formazione professionale, aveva quindi ribadito che rientrava nell'ambito di applicazione del divieto di discriminazione l'ottenimento di un aiuto concesso agli studenti a copertura delle spese di mantenimento, sia sotto forma di un prestito sovvenzionato, sia di una borsa di studio;
l'art. 1 L. n. 107/2015 doveva essere pertanto disapplicato anche perché il bonus docente costituiva una componente essenziale per l'accesso alla formazione, soprattutto nel contesto di uno strumento giuridico come l'Accordo quadro del 18-3-1999 finalizzato a contrastare la discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e di ruolo;
4) la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione: l'attribuzione della Carta docenti ai soli lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato era in contrasto anche con i «principi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli
8 articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»; secondo la costante giurisprudenza della CGUE, infatti, il «principio generale della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell'Unione, impone che le situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente»; la CGUE aveva inoltre chiarito «da un lato, che non è necessario che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano comparabili, e, dall'altro lato, che l'esame di tale comparabilità deve essere condotto non in maniera globale e astratta, bensì in modo specifico e concreto tenuto conto dell'oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi»; considerato dunque che l'attività svolta dal docente assunto a tempo determinato per l'intero anno scolastico era indubbiamente comparabile con quella espletata dal docente assunto a tempo indeterminato, l'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 e i due D.P.C.M. del 23/9/2015 e 28/11/2016 andavano disapplicati in quanto si ponevano in contrasto anche con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego, consacrati nell'art. 157 TFUE., negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che imponevano “di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non” fosse
“obiettivamente giustificata», nonché nelle Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, che sancivano un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
5) le conseguenze dell'accertato contrasto con i principi generali del vigente diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento: in forza di tutte le considerazioni suesposte e delle statuizioni contenute nell'ordinanza della CGUE del 18-5-2022, il ricorrente chiedeva in via principale la condanna del convenuto all'attribuzione del beneficio CP_4 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”; infatti «… 3.8. la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)», ed in via subordinata il riconoscimento della corrispondente somma a titolo risarcitorio, in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al . CP_4
Tutto ciò posto, il ricorrente concludeva chiedendo:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
9 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Contr indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
“In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il al risarcimento del danno per CP_6 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta”, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Seppur tardivamente, con memoria difensiva depositata in data 19-7-2024, ben al di là del termine perentorio indicato per non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416
2° co. c.p.c., si costituiva l'Amministrazione convenuta;
dato atto che il ricorrente,
, docente a tempo determinato dall'a. s. 2002/2003 e, per quanto di Parte_1 interesse, destinatario di una serie di incarichi professionali a tempo determinato per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/2022 e 2022/2023, aveva proposto dinanzi al
Tribunale adito le domande di cui sopra, contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto integrale;
a parere dell'Amministrazione resistente, la richiesta del ricorrente di ottenere il beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici di servizio reclamati doveva essere respinta, in quanto i riferimenti normativi (di fonte primaria e secondaria) che fondavano la distinzione di cui si discuteva erano frutto di una ragionevole voluntas legis;
oltretutto, il ricorrente non aveva in alcun modo dedotto, neppure in modo generico, di essere stato interessato ad attività formativa in generale e di essere stato
10 costretto ad acquistare a proprie cure e spese i testi e le riviste per l'aggiornamento professionale necessario per l'attività didattica, né si era espresso in merito alla sua partecipazione all'attività formativa degli Istituti scolastici presso cui aveva prestato servizio negli anni di riferimento;
secondo il convenuto gli assunti avversari CP_4 erano infondati perché: A) la Carta Elettronica era destinata alla formazione in servizio
“… permanente, stabile e obbligatoria”: l'art. 1, co. 121, L. 107/2015 aveva istituto la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, avendo il legislatore previsto, ai fini della formazione in servizio dei docenti di ruolo, il riconoscimento in favore degli stessi di tale carta dall'importo nominale di € 500,00, da spendere, annualmente, per l'acquisto di una serie di beni e servizi aventi finalità di aggiornamento e di formazione, con lo scopo di valorizzare la preparazione e l'aggiornamento dei (propri) dipendenti pubblici;
come riportato sul sito del Dipartimento per la Funzione Pubblica, infatti, “La valenza della formazione è duplice: rafforza le competenze individuali dei singoli, in linea con gli standard europei e internazionali, e potenzia strutturalmente la capacità amministrativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese”; con riguardo al Comparto Scuola, l'attenzione alla formazione in servizio, in particolare dei docenti, era stata, nel corso del tempo, sempre più valorizzata, fino ad assurgere, con la riforma da ultimo attuata, ad elemento “obbligatorio, stabile e strutturale” del ruolo stesso, di cui all'art. 1, co. 124, L. n. 107/2015; la medesima legge, facendo espresso riferimento alla formazione in servizio ed ai docenti di ruolo uniti da un vincolo di obbligatorietà, permanenza e strutturalità, aveva chiaramente previsto una formazione in servizio nella forma dell'obbligatorietà, della permanenza e della strutturalità, solo nel caso di posizioni lavorative stabili e permanenti, ovvero con riguardo a quei docenti abilitati che avevano acquisito, per il tramite di un rituale concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97, co. III, Costituzione, l'auspicato ruolo;
il disposto dell'art. 1, co. 124, L. n. 107/2015 che aveva reso “obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione in servizio dei docenti di ruolo doveva essere letto in combinato disposto con il precedente co. 121, con cui era stato istituito il beneficio della carta elettronica per la formazione continua dei docenti di ruolo, come emergeva in modo evidente: a) dal tenore testuale delle disposizioni sopra richiamate, in quanto entrambe si riferivano al “… docente di ruolo …” e alla “… formazione in servizio
…”; b) dalla interpretazione sistematica della normativa di cui alla L. n. 107/2015; c) dal regime fiscale che la legge aveva attribuito all'incentivo de quo (“La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”); al collegamento “obbligo di formazione - docente di ruolo - incentivo economico”, il resistente aveva dato seguito con la Nota-Circolare n. 15219 del 15-10-2015, CP_4 in cui era stato ribadito, all'art. 2: “La Carta del docente è assegnata ai docenti di
11 ruolo delle Istituzioni Scolastiche statali”; quindi, la limitazione dell'incentivo ai soli docenti di ruolo appariva previsione del tutto ragionevole che fondava la propria ratio su principi di merito (ex art. 97, co. 3, Cost.), di opportunità (ex artt. 5, 41 co. 3, 81 e
97 Cost.) e di pari dignità (ex art. 3, co. 1 e 2, Cost.), in relazione innanzitutto al merito, di cui il resistente aveva assunto, con il D. L. n. 173/22, il riferimento CP_4 nominale diretto, merito che, in via generale, non poteva che tener conto del disposto di cui all'art. 97, co. 3, Cost., alla stregua del quale: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”, che attribuiva stabilità al rapporto con la P. A., e che fondava, al contempo, quelle stesse ragioni di opportunità (di investimento) nell'aggiornamento e nello sviluppo delle competenze di chi, con tale merito, aveva legittimato la propria posizione di dipendenza;
al contrario, ci si poteva infatti chiedere quale datore di lavoro “privato” avrebbe investito, con incentivi economici, sulla formazione di un dipendente la cui assunzione effettiva era subordinata a condizioni sospensive e risolutive afferenti a variabili di aleatorietà come quelle che si determinavano nell'ambito dei processi di assunzione presso le PP.AA.: quindi ragioni di merito collegate a ragioni di opportunità, entrambe declinate dal legislatore con le espressioni “docenti di ruolo” e
“formazione obbligatoria, permanente e strutturale”, cioè, riferendosi, senza dubbio,
a quel personale rispetto al quale era effettivamente possibile, oltreché proficuo, investire economicamente, per garantire l'obbligo formativo nella forma della permanenza e strutturalità; si poteva tra l'altro sostenere che la previsione di un obbligo di formazione, nell'ambito del pubblico impiego, acquistasse valore primario e precipuo proprio con riguardo a quelle posizioni di dipendenza caratterizzate da stabilità, al fine di scongiurare il rischio che la stabilità del posto si trasformasse in tedio di aggiornamento, con le conseguenze inevitabili in termini di minor efficienza ed efficacia dell'azione pubblica;
sussistevano, inoltre, ragioni di pari dignità che imponevano di differenziare, ai fini dell'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta elettronica, la figura del docente di ruolo da quello non di ruolo: il docente, per assumere il ruolo, e dunque la stabilità del rapporto, doveva risultare vincitore di concorso pubblico;
la partecipazione al concorso ordinario di ruolo era consentita a tutti i candidati in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione e/o dei C.F.U. previsti in base alla classe di concorso;
riconoscere un incentivo economico a docenti che erano in “attesa” di partecipare ad un concorso pubblico avrebbe significato, di fatto, avvantaggiarli rispetto a chi, invece, non aveva voluto o addirittura potuto svolgere servizio in attesa del concorso stesso;
inoltre ben si sarebbe potuto sostenere che la
“carta del docente” compensasse proprio la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio era divenuta, in base alla L. n.
107/2015, attività obbligatoria, strutturale e permanente, obbligo il cui mancato
12 adempimento configurava, tra l'altro, fonte di addebito disciplinare, soprattutto, laddove le Istituzioni scolastiche di riferimento avevano declinato e approvato un ben articolato e precipuo percorso formativo con riguardo ai propri docenti di ruolo;
la ricostruzione effettuata dal resistente evidenziava dunque come l'espressione
“formazione a doppia trazione”, che il Consiglio di Stato aveva utilizzato nella sentenza n. 1842/22 richiamata dalla parte ricorrente, non corrispondeva affatto al quadro normativo in essere: non vi era infatti nel panorama normativo scolastico una formazione che fosse fonte di medesimi effetti;
c'era un diritto alla formazione, valido per tutti, ed un obbligo di formazione, previsto per i soli docenti di ruolo: dunque, da un lato, facoltà/diritto, dall'altro obbligo/dovere; trattare in modo similare circostanze che producevano effetti diversi significava operare un'ingiusta discriminazione, secondo quell'espressione di civiltà costituita dal concetto di uguaglianza sostanziale (“il diritto alla differenza per riconoscere a tutti una pari dignità”); la previsione che diversificava, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla carta elettronica, tra docente di ruolo e non di ruolo, era dunque del tutto legittima e ragionevole, essendo, tra l'altro, ragionevole, anzi auspicabile, che laddove lo Stato imponesse nuovi obblighi contrattuali attribuisse anche incentivi economici per farvi fronte, aspetto quest'ultimo che trovava il proprio addentellato concettuale e normativo nel principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini, corollario dello stesso principio di ragionevolezza;
inoltre la sentenza del Consiglio di Stato sopra cit. aveva ad oggetto l'annullamento del DPCM 23-9-2015 e della Nota prot. n. 15219 del 15-10- CP_7
2015; sennonché, le modalità di gestione della carta docente di cui alla suddetta Nota erano state completamente sostituite dal DPCM del 28-11-2016 e relativa Nota CP_7 prot. n. 3563 del 29-11-2016; la sentenza richiamata, quindi, non aveva attinenza con il caso di specie, in quanto i provvedimenti attualmente in vigore non erano stati oggetto del pronunciamento del Consiglio di Stato;
infine, anche a voler sostenere che, con riguardo al caso di specie, si fosse determinata una effettiva discriminazione, in rapporto agli altri docenti di ruolo in servizio presso gli Istituti scolastici di riguardo, sarebbe stato quantomeno opportuno che la parte ricorrente avesse indicato a quali
“impegni” formativi aveva adempiuto durante il periodo di servizio;
non era infatti dato sapere, né risultava dedotto in ricorso, quale fosse stato l'impegno formativo in servizio prestato dal dipendente in relazione ai vari corsi organizzati dagli Istituti scolastici presso cui lo stesso aveva svolto la propria attività di docente;
ai sensi del co. 124 dell'art. 1 L. n. 107/2015, infatti, “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche …”; se, quindi, poteva discutersi in merito alla portata generale ed astratta dell'incentivo di cui al co. 121 dell'art. 1 L. n. 107/2015, cioè in ordine alla ragionevolezza della distinzione tra
13 docente di ruolo e non di ruolo, certamente non poteva ritenersi che, nel caso di specie, si fosse realizzata una effettiva discriminazione tra il ricorrente e gli altri docenti in servizio presso i singoli Istituti scolastici interessati;
la richiesta del ricorrente di riconoscimento del beneficio della carta elettronica, doveva pertanto essere respinta in quanto sproporzionata, non fondata, non provata, e comunque non dovuta;
B) ulteriormente, in via subordinata, l'Amministrazione resistente eccepiva altresì il rischio di discriminazione indiretta che si sarebbe determinato nei confronti dei docenti di ruolo come soggetti a precisi limiti temporali di fruibilità del benefici, ritenendo quindi la richiesta di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio de quo con riguardo agli aa. ss. 2018/2019 [anno in realtà non compreso nella domanda formulata dal , 2019/20, 2020/21 e 2021/22 discriminatoria nei confronti dei docenti di Pt_1 ruolo;
infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 6, D.P.C.M. del 28.11.2016, i docenti di ruolo non potevano fruire, spirati i termini normativamente previsti, di una somma superiore ad
€ 1.000,00, corrispondente a due annualità (ove la prima non fosse stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito); il docente di ruolo doveva dunque attivarsi personalmente per l'attribuzione del beneficio (ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.P.C.M. 2016) e doveva poi spenderne l'importo entro l'anno successivo a quello di erogazione/spettanza; il massimo spendibile ed “accantonabile” per un docente di ruolo era dunque l'importo di € 1.000,00; ebbene, ritenere che nessun limite a tale riguardo dovesse applicarsi ai docenti esclusi dal beneficio formativo, avrebbe significato attribuire condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruivano i dipendenti a tempo indeterminato;
nel caso di specie, i ricorrenti, pur potendo far valere il diritto di ottenere il beneficio della Carta Elettronica, previa disapplicazione del diritto interno in virtù del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., erano rimasti inerti sino al deposito del presente ricorso;
sul punto il convenuto contestava quindi la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/23, nella parte in cui disponeva che la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non rilevava per “fatto del creditore”, rammentando, a tal proposito, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE era immediatamente applicabile, siccome incondizionata e sufficientemente precisa, così da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale;
inoltre, secondo Cass. Sez. I, ordinanza n. 20642 del 31-7-2019, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto”; d'altro canto, diversamente da quanto deciso dalla Corte di legittimità, l'eccezione qui sollevata non aveva riguardo a pseudo-decadenze, ma alla garanzia ed al rispetto di un principio di uguaglianza sostanziale;
C) in via ulteriormente subordinata e, comunque, a valere nella denegata
14 ipotesi di riconoscimento dell'avversa pretesa, l'Amministrazione resistente chiedeva che ciò avvenisse esclusivamente nella forma prevista dalla normativa, cioè attraverso il riconoscimento in forma specifica della “carta elettronica”: il D.P.C.M. del 28-11-
2016 aveva infatti disciplinato in modo chiaro e preciso le modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio in questione;
l'art. 2 prevedeva che l'importo del valore nominale di € 500,00 venisse attribuito mediante “Carta Elettronica” utilizzabile tramite “accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata (…)” e con cui era possibile “l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'art. 1, comma 121”; tale modalità di attribuzione del beneficio (attraverso sistema di riconoscimento SPID ed utilizzo dell'applicativo digitale) aveva lo scopo, come si leggeva nel preambolo del D.P.C.M.,
“di garantire al suo interno il sistema di rendicontazione”, rendicontazione che, ai sensi del D. Lgs. n. 123/11, acquisiva rilevanza fondamentale ai fini della regolarità amministrativo-contabile; si trattava, tra l'altro, di evitare che l'importo di cui al beneficio potesse essere utilizzato per finalità estranee agli obblighi formativi e professionali, facendo leva su quel meccanismo di accreditamento che collegava gli esercenti espressamente abilitati con i docenti interessati;
la domanda, nella denegata ipotesi di accoglimento, andava conseguentemente limitata all'attribuzione del beneficio in forma specifica, cioè all'attribuzione della carta elettronica secondo l'importo che risultasse di giustizia e secondo quelle stesse modalità e condizionalità previste per tutti coloro che risultassero attributari del riconoscimento in oggetto;
in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui alla carta elettronica in forma equivalente, la convenuta chiedeva ordinarsi ai ricorrenti di presentare all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente (Macerata) l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta dall'Amministrazione scolastica ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, co. 121- 124 L. 107/15; concludevano quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• nel merito, ed in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al punto A;
• nel merito, ed in via subordinata, rigettare la richiesta della ricorrente con riguardo agli AA.SS. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per i motivi di cui al punto
B;
• nel merito, e nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa, condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio in forma specifica, CP_4 ovverosia mediante attribuzione alla ricorrente della Carta Elettronica per l'importo che dovesse risultare di giustizia, per i motivi di cui al punto C;
15 • nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa in forma equivalente, ordinare all' odierno ricorrente di presentare, entro il biennio successivo alla sua effettiva corresponsione, all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente, l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta da questa Amministrazione ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, commi 121-124 della legge 107/2015”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'esito della discussione avvenuta mediante deposito entro il termine all'uopo concesso delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da parte di entrambe le parti costituite, veniva decisa come da dispositivo depositato il 26-9-2024, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni trattate
La domanda proposta dal ricorrente è risultata fondata e meritevole di accoglimento.
Sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27-10-2023, secondo cui:
“ a agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto CP_2
a tempo indeterminato alle dipendenze del e di avere Controparte_4 precedentemente prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
“Egli sottolineava come Corte di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente
e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
“Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione della
Carta del Docente discendesse dalla clausola 6 del menzionato Accordo Quadro, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della Corte di Giustizia rispetto al pregresso
16 art. 7 del Trattato CEE, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto.
“Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla Carta Docente si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea».
“Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”
…. di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19», con condanna del alla corresponsione del totale importo di euro CP_4
1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, «al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.».
“Nella resistenza del convenuto , il giudice del Controparte_4 lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
“Il Primo Presidente di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l'enunciazione dei principi di diritto.
“Fissata udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che:
- sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto
17 all'assegnazione della Carta, ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se” e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti all'ordinanza della Corte di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto;
- la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento;
- l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della
Carta soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta;
- la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità;
- il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta.
“RAGIONI DELLA DECISIONE
“… La discussione orale è quindi da aversi per regolarmente tenuta.
“2. Tutto ciò posto, può quindi procedersi alla disamina delle questioni di diritto sostanziale sottoposte.
“La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.
“3. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
“L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
“Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio»
e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
18 “L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
“Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
“(segue): la L. 107/2015.
“4. L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
“L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
“Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_8 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
“(segue): la Carta Docente.
“5. È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_9 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
19 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che
«la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
“Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto.
“Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani.
“Conclusione che non è contraddetta dal disposto dell'art. 2, co. 3, d. l. 22/2020, conv. con mod. in L. 41/2020, secondo cui «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
“Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della Carta Docente o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza.
“Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.
“5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
“5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti
20 a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
“5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
“D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
“Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
“Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co.
14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
“Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei
Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
“Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
“L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
“La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o in equivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
21 “L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
“5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
“La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto – eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.
“Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
“Il piano lavoristico.
“6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
“Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità
(punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
“In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
“È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
22 “Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica
“annua”.
“7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
“Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
“7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
“7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
“Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
“Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo
2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997)
e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
“Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
“7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
23 “Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
“7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
“Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
“Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte
Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
“Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
“Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
“Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
“7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
“Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano,
24 per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
“Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
“7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
“Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
“Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
“Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
“Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
“7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a
25 tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
“L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
“8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
“È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a
Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
“Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
“Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
“8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori
“avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
“Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte
Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento», a vedere «naturalmente ridotto
26 tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del
2016).
“Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, Agrati e altri contro
Italia; Corte EDU, 28 ottobre 1999,
contro
; Per_1 Per_2 Per_3 CP_10 nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia
24 febbraio 1994, ). Per_4
“8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una
Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del
1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio
Industrie Fiammiferi.
“L'estensione della questione pregiudiziale – rilevanza rispetto al giudizio a quo.
“9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
“9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle CP_7 attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 21.09.2016 al 30.06.2018, per l'anno 2018/2019 un servizio dal 27.09.2018 al
31.08.2019, per l'anno 2019/2020 un servizio dal 16.09.2019 al 31.08.2020, per l'anno
2020/2021 un servizio dal 23.09.2020 al 31.08.2021 e per l'anno 2021/2022 un servizio dal 10.09.2021 al 31.08.2022;
“Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.
“Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124/1999.
“Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.
27 “9.2 L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro.
“Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
“9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.
“L'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che:
«1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi».
“Proposta la questione è stabilito quindi che «il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» (comma 3).
“9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio» (art. 363-bis, co. 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere «vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione» (art. 363-bis, u. c.). … .
“Il principio di diritto sulla spettanza della Carta Docente.
“10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale.
“Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.
“Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la
28 minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.
“Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.
“La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
“Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.
“La natura del diritto e delle obbligazioni.
“11. Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione.
“Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del Primo Presidente, su cui va portata l'attenzione.
“(segue): obbligazione di pagamento a scopo vincolato.
“12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
29 “In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
“Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
“A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
“Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
“In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla CP_4 liquidazione.
“12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
“La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per CP_4 lui.
“L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_4 per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
“Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
30 “Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
“Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
“12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
“12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
“Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
“Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
“Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua – lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
“(segue): la natura retributiva o meno.
“13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura “retributiva” o “riparatoria” su cui fa leva l'ordinanza di rimessione.
“Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.
“La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
31 “Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
“L'azione di adempimento.
“14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente.
“Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
“Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
“(segue) la possibilità di adempimento.
“15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti
“annuali” (d. l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.
“Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
“Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore «che questi dia accesso al portale» agli aventi diritto «al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto».
“(segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”.
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo
(Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato
(Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
“Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
“Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
32 “Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
“Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
“Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
“Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d. l. 69/2023, cit.
“Infatti, l'art. 15 di tale d. l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
“Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
“Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
“Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
“Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
“Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
“È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
33 “Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
“In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.
“16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
“L'esito finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del Pubblico Ministero, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità».
“Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso.
“(segue): le condizioni di cui al DPCM.
“17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.
“17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
“È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1,
e 3, co. 2, del DPCM).
“Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
“Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza CP_4 di un loro diritto in proposito.
34 “17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
“Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
“L'azione di risarcimento.
“18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto.
“Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del all'adempimento dell'obbligazione attraverso CP_4
l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552).
“Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
“Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso.
“Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.
“Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.
“18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
“Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
“Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
35 permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
“La prescrizione: misura del periodo.
“19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
“Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”.
“Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
“Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n.
1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce
«l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108).
“In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò CP_4
è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
“D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
36 “19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
“Né si può estendere il termine quinquennale previsto per la responsabilità dello Stato in attuazione di direttive euro unitarie dall'art. 1, co. 43, L. 183/2012, in quanto, anche per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il principio di pari trattamento, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è diverso da quello di cui alla norma citata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposizione di norme eurounitarie non immediatamente efficaci.
“(segue) la decorrenza.
“20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
“Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
“20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
“20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.
“Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
“
P.Q.M.
“La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
37 n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Corte di Cass.
Sez. Lav. n. 29961 del 27-10-2023).
Conseguentemente la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, non espletata, ed operata la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati
38 le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ed infine con l'aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis del D.M. 10-3-
2014 n. 55 e s.m.i., in quanto gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti del , come
[...] Controparte_4
sopra rappresentato, con ricorso depositato il 12-3-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto del ricorrente, disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione CP_4
in favore del suddetto della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di €
2.000,00, in relazione agli aa. ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore CP_4
del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.338,35 per compenso professionale, al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 49,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 26-9-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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