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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria iscritta al n. 7248/'24 del ruolo generale
T R A
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. D. Lorello, Parte_1 presso il cui studio in Napoli alla P.zza Nicola Amore n.14, elett.te domicilia
CO N T R O
– in persona del leg rapp.te p.t. - rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti, dall'avv. L. Lembo, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, ang. S. Lazzaro
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.3.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' Controparte_2
dal 10.5.2004, con mansioni di operatore sociosanitario;
che, in data
[...]
22.5.2023, verso le ore 12.15, mentre svolgeva la propria attività aveva subito un infortunio sul lavoro, con esiti “trauma spalla e mano dx + rachide cervicale”; di aver presentato denuncia all' ; che l'istituto aveva riconosciuto postui permanenti CP_1 nella misura del 2%; di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che l'infortunio occorso all'istante in data 22.5.2023 si è verificato a causa ed in occasione di lavoro;
B) e, per l'effetto condanna dell' convenuto, in persona del legale CP_3 rapp.te p.t, al riconoscimento del diritto della sig.ra a percepire dall' Parte_1 CP_1
l'indennizzo del danno biologico in capitale nella misura del 18% od in quell' altra misura, anche maggiore, accertata in corso di causa a mezzo CTU, sarà ritenuta giusta ed equa, a far data dal 22.5.2023; C) Condannare l a pagare al ricorrente le CP_1 conseguenziali rate di indennizzo in capitale oltre interessi legali;
D) Condannare l' al pagamento delle spese di giudizio per intero da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore per anticipo fattone”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l , che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso va respinto.
L'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce: 'In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del 1 danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso…”.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha osservato: “L'esame obbiettivo ha messo in evidenza che i movimenti dell'arto superiore più rilevanti sul piano funzionale appaiono sostanzialmente nella norma, non limitati da reazione antalgica o da blocco anatomico: estensione, flessione, proiezione in avanti, rotazione interna ed esterna, adduzione, prono-supinazione e, parzialmente, abduzione. Sono invece variamente limitati la rotazione con mano dietro il dorso e la elevazione. Il dato appare coerente con un trauma distrattivo che ha interessato sostanzialmente il tendine del sovraspinoso. La Rx di polsi e mani ha evidenziato solo note artrosiche. Rileva, peraltro, a livello di spalla, la presenza di note artrosiche acromion-claveari e scapolo- omerali e, soprattutto, alle prove “dinamiche” (prove di sostegno di pesi) la normalità dei rapporti articolari scapolo-omerali. La flessione del braccio, valida contro resistenza per conservazione della forza, senza reazione antalgica, orienta per la integrità anatomo-funzionale del bicipite e del suo tendine (capo lungo), tendine che, peraltro, alla unica RMN disponibile, del 16/11/23 non appare direttamente interessato (note di tenosinovite – cioè della guaina che riveste il tendine, il tendine è risparmiato
– la relazione ortopedica del 23/11/23 non lo riporta neppure). Rileva, invece, alla Parte_ un “regolare posizionamento nella doccia omeraria del tendine del capo lungo del bicipite”. In essa, infra altro, viene descritta una “Disomogeneità strutturale del tipo fibro-tendinosico a carico del sovraspinoso, senza segni di ipotrofia né retrazione del relativo muscolo”, il che appare espressione plausibilmente anche di una condizione degenerativa cronica, alla luce del breve intervallo intercorso dall'evento traumatico. I dati dell'esame ortopedico del 22/12/23 e del 04/03/24 confermano in buona sostanza, una lesione distrattiva del tendine del sovraspinoso. Il complesso disfunzionale, alla luce delle risultanze dell'esame obbiettivo e delle indagini strumentali in fascicolo, può valutarsi complessivamente alla luce del codice 227, con quantificazione tabellata del 4%.”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U., fondate su retti criteri tecnici e correttamente motivate, possono essere condivise da questo giudicante.
Pertanto, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' . Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1 CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_1
c) pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, il 3.6.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria iscritta al n. 7248/'24 del ruolo generale
T R A
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. D. Lorello, Parte_1 presso il cui studio in Napoli alla P.zza Nicola Amore n.14, elett.te domicilia
CO N T R O
– in persona del leg rapp.te p.t. - rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti, dall'avv. L. Lembo, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, ang. S. Lazzaro
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.3.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' Controparte_2
dal 10.5.2004, con mansioni di operatore sociosanitario;
che, in data
[...]
22.5.2023, verso le ore 12.15, mentre svolgeva la propria attività aveva subito un infortunio sul lavoro, con esiti “trauma spalla e mano dx + rachide cervicale”; di aver presentato denuncia all' ; che l'istituto aveva riconosciuto postui permanenti CP_1 nella misura del 2%; di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che l'infortunio occorso all'istante in data 22.5.2023 si è verificato a causa ed in occasione di lavoro;
B) e, per l'effetto condanna dell' convenuto, in persona del legale CP_3 rapp.te p.t, al riconoscimento del diritto della sig.ra a percepire dall' Parte_1 CP_1
l'indennizzo del danno biologico in capitale nella misura del 18% od in quell' altra misura, anche maggiore, accertata in corso di causa a mezzo CTU, sarà ritenuta giusta ed equa, a far data dal 22.5.2023; C) Condannare l a pagare al ricorrente le CP_1 conseguenziali rate di indennizzo in capitale oltre interessi legali;
D) Condannare l' al pagamento delle spese di giudizio per intero da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore per anticipo fattone”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l , che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso va respinto.
L'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce: 'In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del 1 danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso…”.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha osservato: “L'esame obbiettivo ha messo in evidenza che i movimenti dell'arto superiore più rilevanti sul piano funzionale appaiono sostanzialmente nella norma, non limitati da reazione antalgica o da blocco anatomico: estensione, flessione, proiezione in avanti, rotazione interna ed esterna, adduzione, prono-supinazione e, parzialmente, abduzione. Sono invece variamente limitati la rotazione con mano dietro il dorso e la elevazione. Il dato appare coerente con un trauma distrattivo che ha interessato sostanzialmente il tendine del sovraspinoso. La Rx di polsi e mani ha evidenziato solo note artrosiche. Rileva, peraltro, a livello di spalla, la presenza di note artrosiche acromion-claveari e scapolo- omerali e, soprattutto, alle prove “dinamiche” (prove di sostegno di pesi) la normalità dei rapporti articolari scapolo-omerali. La flessione del braccio, valida contro resistenza per conservazione della forza, senza reazione antalgica, orienta per la integrità anatomo-funzionale del bicipite e del suo tendine (capo lungo), tendine che, peraltro, alla unica RMN disponibile, del 16/11/23 non appare direttamente interessato (note di tenosinovite – cioè della guaina che riveste il tendine, il tendine è risparmiato
– la relazione ortopedica del 23/11/23 non lo riporta neppure). Rileva, invece, alla Parte_ un “regolare posizionamento nella doccia omeraria del tendine del capo lungo del bicipite”. In essa, infra altro, viene descritta una “Disomogeneità strutturale del tipo fibro-tendinosico a carico del sovraspinoso, senza segni di ipotrofia né retrazione del relativo muscolo”, il che appare espressione plausibilmente anche di una condizione degenerativa cronica, alla luce del breve intervallo intercorso dall'evento traumatico. I dati dell'esame ortopedico del 22/12/23 e del 04/03/24 confermano in buona sostanza, una lesione distrattiva del tendine del sovraspinoso. Il complesso disfunzionale, alla luce delle risultanze dell'esame obbiettivo e delle indagini strumentali in fascicolo, può valutarsi complessivamente alla luce del codice 227, con quantificazione tabellata del 4%.”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U., fondate su retti criteri tecnici e correttamente motivate, possono essere condivise da questo giudicante.
Pertanto, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' . Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1 CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_1
c) pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, il 3.6.2025 Il Giudice