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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Sesta Civile
in persona del Consigliere Aus. designato, dott.ssa Angela Labanca, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 3 L. n. 89/2001
nel procedimento civile R.V.G. n. 164/2025, promosso da:
(C. F. ) con sede legale in Venezia - Mestre, Via Parte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Goldoni (C.F. – pec: C.F._1
che la rappresenta e difende, come da procura Email_1
in atti
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
°°° °°° °°°
Letto il ricorso depositato in data 08.05.2025, con cui la società ricorrente ha domandato la liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001, per i danni patiti a causa della lamentata durata irragionevole del procedimento concorsuale relativo al
Fallimento della n. 2591/2005, dichiarato dal Tribunale di Biella in data Parte_2
25.02.2005, a fronte di una durata eccedente i parametri normativi del procedimento;
rilevato che il ricorso risulta ammissibile, essendo stato osservato il rispetto del termine decadenziale per la proposizione della domanda, avendo la società ricorrente allegato in via esplicita che la Procedura Fallimentare, in relazione alla quale viene esperito il rimedio, è stata chiusa con decreto del 17.10.2024 (doc. 6) depositato in data 31.10.2024, non comunicato ex art. 26, 3° comma L.F. dal Curatore alla ricorrente;
1 richiamato il principio (Cass. Civ. n. 324/2024) secondo cui, ai fini della verifica della durata del procedimento presupposto, il dies a quo è da identificarsi per i creditori in quello della data di deposito della domanda di ammissione al passivo, ma, non avendo la ricorrente documentato l'effettiva data di deposito, detto procedimento si presume iniziato per la società ricorrente, ammessa al passivo in chirografo per la somma di € 2.680,45, con decorrenza dalla data di verifica dello stato passivo
(08.06.2005); ritenuto che, avuto riguardo ai parametri temporali sopra richiamati, la Procedura
Fallimentare appare essersi protratta per la durata complessiva di anni 19, mesi 4 e giorni 23; ritenuto che il computo della Procedura debba essere ridotto, dovendosi sottrarre il periodo di 114 giorni, compreso tra l'8.03.2020 e il 30.06.2020 come previsto dall'art. 83, comma 10, D.L. 18/20, convertito nella L. 27/20 e, quindi, la durata complessiva della Procedura debba essere rideterminata in anni 19, mesi 1 e giorni 1 e, dunque, in misura superiore di anni 13, mesi 1 e giorni 1 rispetto a quella stabilita dall'art. 2, comma 2 bis della L. 89/2001, l'indennità può essere riconosciuta per anni 13, come richiesto dalla ricorrente;
ritenuto che, in ragione dell'entità del credito (€ 2.680,45) della natura chirografaria, della conseguente assenza di aspettative di soddisfacimento dalla procedura concorsuale e della mancata allegazione di profili specifici, l'indennità vada quantificata nell'importo minimo previsto dal Legislatore di € 400,00 per anno, senza aumento per gli anni successivi al terzo, con il limite della somma ammessa al passivo, quindi, pari ad € 2.680,45, come stabilito dall'art. 2 bis della L. 89/2001; ritenuto che sulla somma riconosciuta a titolo di indennità (pari a € 2.680,45) spettino gli interessi legali, con decorrenza dalla domanda, ovverosia dal deposito del ricorso introduttivo fino al saldo (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 Ord. n. 22974 del 02.10.2017); che non sia dovuta alcuna rivalutazione monetaria, non trattandosi di un credito risarcitorio, ma di un indennizzo stabilito ex lege;
che non sono dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non trattandosi di un'obbligazione di fonte contrattuale (cfr. Cass. Sez.
II n. 28409 del 07/11/2018); ritenuto, infine, quanto alle spese del presente procedimento, che esse vadano poste a carico del debitore e liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei CP_1
parametri minimi indicati dal D.M. 10.3.2014 n. 55 per il procedimento monitorio
2 (valore fino a € 5.200,00) secondo il valore della presente liquidazione, in ragione della natura della procedura e dell'assenza di complessità, con aumento per la presenza del collegamento ipertestuale con i documenti ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, limitato al 10% trattandosi di un solo atto, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge, che sono dovuti, infine, i rimborsi per esborsi documentati e ripetibili come da domanda, in misura di € 96,76, il tutto con distrazione diretta a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
- accerta che è stato violato il diritto della ricorrente:
(C. F. ) con sede legale in Venezia - Mestre, Via Parte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del procuratore speciale, a ottenere in un termine ragionevole il compimento del procedimento fallimentare della dichiarato Parte_2
dal Tribunale di Biella in data 25.02.2005;
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1
pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione del danno, a favore della
[...] la somma di € 2.680,45, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso Parte_1
fino al saldo, autorizzando, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1
rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 260,70 per compensi, oltre € 96,76 per esborsi documentati, nonché oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dispone che il presente decreto sia comunicato alla società ricorrente, nonché al
Procuratore Generale della Corte dei Conti ex art. 5 L. n. 89/2001.
Così deciso, in data 03.06.2025
Il Consigliere Aus. designato
Dott.ssa Angela Labanca
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