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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
8.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 6580/2024, vertente:
TRA
.F. / P.IVA con sede legale in 10153 Torino, Largo Regio Parte_1 P.IVA_1
Parco n. 9, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. pec: C.F._1
fax n. 090/9435200) e Luigi Tinuzzo (c.f Email_1
, pec fax: 090/9435200) ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata in Via Carlo Poerio n. 90, 80121, Napoli, presso lo studio dell'Avv. Sepe Raffaele
RICORRENTE
E
, ( ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Giugliano in Campania (NA) alla via V. Gioberti n. 3, rappresentato e difeso giusta procura IN ATTI, dall'avv. Alessio Dello Stritto ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio legale sito in Caserta alla via Ricciardi nr. 51
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art 281 Decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la adiva l'intestato Tribunale di Napoli Pt_1 Parte_1
Nord chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accedere al contatore gas matricola n.
0058011995, ubicato presso l'immobile sito in Giugliano In Campania (Na), Via Vincenzo Gioberti
3, 80014, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.
00355600306392,, autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione, altresì, nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per
l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori”.
Si costituiva in giudizio in data 20/01/2025 , eccependo l'infondatezza della domanda CP_1
per aver provveduto a regolarizzare i pagamenti con il fornitore di ultima istanza e in ogni caso l'insussistenza dei presupposti per procedere alla disalimentazione del contatore in considerazione delle modifiche normative intervenute dal settembre 2024 agli artt. 13 e 17 del Testo Integrativo
Morosità Gas.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti concordemente assunto che: 1) nelle more del giudizio, con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, la ha modificato l'art. 13bis del TIMG prevedendo l'innalzamento del valore minimo del CP_2
consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a 5.000 mc/anno; 2) l'odierno giudizio è stato avviato per un PdR il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, pertanto, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso.
Le parti hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e raggiunto l'accordo in relazione alle spese di giudizio chiedendone la compensazione.
Orbene, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Dunque, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, laddove l'elemento comune è costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151). Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere" (Sez. 3,
Sentenza n. 10478 del 01/06/2004;
Rv.573295; Cass. 10 novembre 2008 n. 26909).
Quanto alla forma della pronuncia, come chiarito dalla giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
(Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003)
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, dovendosi solo statuire in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Su accordo delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 11/04/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
8.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 6580/2024, vertente:
TRA
.F. / P.IVA con sede legale in 10153 Torino, Largo Regio Parte_1 P.IVA_1
Parco n. 9, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. pec: C.F._1
fax n. 090/9435200) e Luigi Tinuzzo (c.f Email_1
, pec fax: 090/9435200) ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata in Via Carlo Poerio n. 90, 80121, Napoli, presso lo studio dell'Avv. Sepe Raffaele
RICORRENTE
E
, ( ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Giugliano in Campania (NA) alla via V. Gioberti n. 3, rappresentato e difeso giusta procura IN ATTI, dall'avv. Alessio Dello Stritto ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio legale sito in Caserta alla via Ricciardi nr. 51
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art 281 Decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la adiva l'intestato Tribunale di Napoli Pt_1 Parte_1
Nord chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accedere al contatore gas matricola n.
0058011995, ubicato presso l'immobile sito in Giugliano In Campania (Na), Via Vincenzo Gioberti
3, 80014, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.
00355600306392,, autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione, altresì, nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per
l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori”.
Si costituiva in giudizio in data 20/01/2025 , eccependo l'infondatezza della domanda CP_1
per aver provveduto a regolarizzare i pagamenti con il fornitore di ultima istanza e in ogni caso l'insussistenza dei presupposti per procedere alla disalimentazione del contatore in considerazione delle modifiche normative intervenute dal settembre 2024 agli artt. 13 e 17 del Testo Integrativo
Morosità Gas.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti concordemente assunto che: 1) nelle more del giudizio, con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, la ha modificato l'art. 13bis del TIMG prevedendo l'innalzamento del valore minimo del CP_2
consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a 5.000 mc/anno; 2) l'odierno giudizio è stato avviato per un PdR il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, pertanto, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso.
Le parti hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e raggiunto l'accordo in relazione alle spese di giudizio chiedendone la compensazione.
Orbene, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Dunque, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, laddove l'elemento comune è costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151). Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere" (Sez. 3,
Sentenza n. 10478 del 01/06/2004;
Rv.573295; Cass. 10 novembre 2008 n. 26909).
Quanto alla forma della pronuncia, come chiarito dalla giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
(Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003)
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, dovendosi solo statuire in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Su accordo delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 11/04/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli