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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6346/2021 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. POTENZA Parte_1
LUIGI
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FLORIO FABRIZIA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo:
a) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare che il ricorrente è inabile ai sensi di legge ed ha diritto di percepire la pensione di inabilità ovvero, in subordine, che lo stesso
è invalido con il relativo diritto pensionistico;
-
b) condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al relativo pagamento CP_2 in favore dell'istante a far data dalla presentazione della domanda, con gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria, come per legge;
-…
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 1. L'odierno ricorrente in data 14.11.2019 presentava domanda (doc. 2) di riconoscimento dell'assegno e/o a pensione di invalidità ai sensi della L. 222/1984, in ragione delle sue condizioni di salute e della sussistenza dei requisiti contributivi previsti, con particolare riferimento al c.d. requisito generico in forza dell'art. 37 del DPR 818/1957.
2. Con provvedimento del 19.11.2019 (doc. 3) la sede di Tricase dell' convenuto rigettava CP_3 la domanda perché, come veniva riportato in tale provvedimento, <negli ultimi anni non risultano versati almeno n. contributi settimanali. infatti complessivamente nel periodo dal al settimanali>.
3. Avverso detta decisione, in data 7.2.2020, il ricorrente proponeva ricorso (doc. 4) dinnanzi al CP_ Comitato Provinciale insistendo per l'accoglimento della domanda presentata, sussistendo, a livello contributivo, il c.d. requisito generico in forza del richiamato art. 37 del D.P.R. 818/1957.
4. Con decisione del 20.2.2020 (doc. 5) la sede di Tricase comunicava che il Controparte_4 ha respinto il ricorso medesimo.
5. Con atto dell'8.4.2020 (doc. 6) proponeva ricorso ex art. 445-bis c.p.c, per la nomina Parte_1 di un c.t.u. al fine di
6. Prendeva avvio, quindi, il procedimento civile n. 4219/2020 di R.G. affidato al dott. D. Greco. CP_
7. Con memoria del 14.12.2020 (doc. 7), si costituiva in giudizio l' chiedendo di <accertare e dichiarare che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell pensione di invalidit ex l. in ragione del suo stato invalidante a far data dalla domanda>l'effetto, rigettarlo con la prevista statuizione di legge>.
8. Con ordinanza del 26.5.2021 (doc. 8), il Giudice del Lavoro, dott. D. Greco, <dichiara inammissibile l e chiusa la procedura>. …
Ha quindi rappresentato che – dato il principio di neutralizzazione – andasse considerato il requisito generico per la valutazione del requisito contributivo.
nel costituirsi, ha eccepito inammissibilità e improponibilità del ricorso. Ha ribadito CP_2 la carenza del requisito sanitario.
1) Va fatto presente che, in primo luogo, anche se dichiarato inammissibile l'originario ricorso per atpo, esso è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le
2 forme ordinarie per l'accertamento del diritto (Cass. 10753/22). Ulteriormente, non essendo la presente decisione emessa a seguito di procedimento per atpo, si segue l'ordinario rito previdenziale e la presente sentenza è appellabile (Cass. 30574/2024).
2) Precisato quanto sopra, va delibata la questione relativa al requisito contributivo. Parte ricorrente invoca, tra l'altro, Cass. 166/2009 secondo cui: la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) – prevista dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 37 ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorchè il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili, con la conseguenza che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso, e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione versata nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo cosiddetto generico
(cfr, Cass., nn. 8895/2003; 3826/1999). E' conforme Cass. 26667/2018.
3) I principi sopra esposti si condividono ma la peculiarità del caso impone vada richiamata la parte motiva di Cass. 26667/2018: va rilevato che,nel quinquennio precedente la domanda amministrativa, il ricorrente si trovasse pacificamente in uno stato di assoluta impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
posto che la domanda è stata presentata nel
2009 mentre lo stato invalidante accertato in giudizio ha avuto inizio nel 2003. 3.1- Ciò giustifica l'erogazione della prestazione sulla base della neutralizzazione prevista dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile
1957 n. 818 e del riconoscimento del requisito contributivo generico, giusto quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte;
da ultimo con sentenza n. 6585/2016 ed in precedenza con la sentenza n. 166/2009 ( cfr. pure nn. 8895/2003; 3826/1999). 3.2.- E' stato infatti chiarito, con le predette pronunce, che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti
3 contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico. 4.- Alla luce di tale chiaro orientamento non può essere quindi accolta, CP_ anzitutto, la tesi sostenuta dall' secondo cui il principio della cosiddetta neutralizzazione dei periodi di malattia, prevista e regolata dall'articolo 37 d.p.r. 818 del 57, non sarebbe applicabile nel caso di specie posto che la malattia del signor accertata a decorrere dal 2003, non è intervenuta in costanza di Pt_2 rapporto sì da interromperlo. 5.- Ed in secondo luogo neppure è fondato quanto afferma l' con CP_2 riferimento alla mancanza totale del requisito assicurativo sostenendo che i contributi maturati dal Pt_2 dal 1976 al 1989 siano "del tutto irrilevanti" in quanto non versati nell'ultimo quinquennio precedente la domanda presentata nel 2009. 6.- Per contro, va ribadito che, ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico (il periodo contributivo minimo richiesto nell'ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso di rapporto. E che, nell'ipotesi in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato, la prestazione d'invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico (consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati). 7.- In tal caso, la legge richiede dunque, come requisito contributivo, soltanto un'anzianità assicurativa di cinque anni, ma non prescrive che esso maturi nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa. Di requisito contributivo c.d. mobile non è dato perciò discorrere quando l'impedimento al lavoro ex art. 37 cit. sussista per l'intero periodo utile alla maturazione del requisito specifico (tre anni nell'ultimo quinquennio); dovendosi ritenere in tal caso sufficiente il solo requisito generico ovvero che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni. Mentre nessuna norma prevede che questo requisito sia mobile ovvero debba maturare nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda…
Tale principio va quindi inteso nel senso che una volta accertato lo stato di malattia legalmente rilevante si prenda in considerazione il solo requisito generico.
4 Tuttavia, il principio in questione va anche tarato sulla circostanza che – nel caso di specie
– il requisito sanitario sembra essere maturato dopo la proposizione della domanda.
4) Nello specifico, la ctu disposta in questo giudizio non è prova dello stato di malattia idoneo a generare l'applicazione del principio di neutralizzazione. Infatti, l'accertamento di uno stato di invalidità ordinaria parziale (ossia idonea al maturare dell'assegno) non è ontologicamente inidonea alla prestazione di attività lavorativa.
Tale condizione può ritenersi provata solo dalla sentenza in materia di totale inabilità (Trib.
Lecce 2387/2022) che con decorrenza maggio 2022 ha accertato la totale inabilità civile.
Ulteriormente, va rilevato che l'art. 37 d.p.r. 818 del 57 non prende in considerazione solo la malattia in sé ma tiene in considerazione la malattia ultra-annuale (…d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827; il citato art. 56 fa riferimento a periodi di malattia …purché complessivamente non eccedano i dodici mesi… e pertanto, argomentando a contrario, a rilevare sono i periodi ultra- annuali).
Pertanto, acclarato il requisito sanitario totalmente invalidante come decorrente da maggio
2022, solo dal giugno 2023 (al superamento dei 12 mesi) da tale data si ritiene integrato il requisito contributivo con applicazione del requisito generico.
5) Come indicato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale (arg. ex Cass.
4674/2003 e C. cost. 355/1989) il requisito contributivo può anche sopravvenire in corso di causa. La sussistenza del requisito per l'applicazione del requisito generico però in questo caso va tarata sul principio, indicato in Cass. 26667/2018, secondo cui il …requisito contributivo c.d. mobile non è dato perciò discorrere quando l'impedimento al lavoro ex art. 37 cit. sussista per l'intero periodo utile alla maturazione del requisito specifico (tre anni nell'ultimo quinquennio)…
Nel caso di specie, il requisito sanitario legittimante lo stato di malattia impeditivo è quello accertato con sentenza dal maggio 2022 mentre lo stato ex art. 1 l. 222/84 accertato a partire dal 2019 non essendo incompatibile ope legis con attività lavorativa non consente di attivare il principio di neutralizzazione.
5 Orbene, da maggio 2022 (o 2023 se si interpreta che la neutralizzazione opera solo a partire dal superamento del limite legale sopra indicato) non è trascorso un triennio nell'ambito del quinquennio e quindi il criterio c.d. mobile vige ancora. Lo stato di malattia deve infatti durare per l'intero triennio nell'ambito del quinquennio e soprattutto, come indicato dalla giurisprudenza ex Cass. 4674/2003 e C. cost. 355/1989, in caso di sopravvenienza del requisito contributivo post domanda vi è un ulteriore slittamento.
Ciò senza considerare che lo stato sanitario determinante la possibilità di neutralizzazione
è certamente successivo alla domanda amministrativa.
Allo stato, quindi, non risulta ancora pienamente integrato il requisito contributivo perché
l'ultimo contributo è del 2013 e la domanda amministrativa del 2019 mentre il requisito sanitario utile alla neutralizzazione è intervenuto nel 2022/2023 (mentre quello ex l. 222/84
è irrilevante per quanto sopra detto). La giurisprudenza invocata dal ricorrente non è quindi pienamente applicabile al caso di specie.
La presente ipotesi, analizzata approfonditamente, costituisce una ipotesi sostanzialmente nuova rispetto alla giurisprudenza invocata data l'intersezione del principio di neutralizzazione con quello, ricavabile dall'art. 149 d. att. cpc, di contestualità/attualità dei requisiti (Cass. 26094/2017, in motivazione).
6) Il ricorso deve essere quindi rigettato, con assorbimento di tutti i restanti motivi. Le spese sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6346/2021, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 13/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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