Articolo 2 della Legge 13 agosto 1979, n. 409
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 agosto 1979
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Versione
13 luglio 1980
Art. 2.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, ai sottufficiali dell'Aeronautica militare della categoria di governo, specialita' "Assistenti al traffico aereo" e al personale civile ad esaurimento dell'Aeronautica che svolgono mansioni di assistente controllore di traffico aereo, viene corrisposta l'indennita' mensile per il controllo dello spazio aereo nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente legge per il primo grado di abilitazione. ((2)) ---------------
AGGIORNAMENTO ((2)) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 146, comma 5)che: "Gli articoli 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409 , sono confermati con effetto dal 1 dicembre 1979".
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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