Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 17/06/2025, n. 11908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11908 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05128/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5128 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno - Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento div PAS/Cat. 6° F del 14 marzo 2022, notificato il giorno 16 successivo, con cui il Questore di Roma ha rigettato la richiesta di porto di fucile per lo sport del tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di Roma;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 6 giugno 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato e depositato il 10 maggio 2022, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, vinte le spese con distrazione, del provvedimento div PAS/Cat. 6° F del 14 marzo 2022, notificato il giorno 16 successivo, con cui il Questore di Roma, previo preavviso di rigetto, ha rigettato la richiesta di porto di fucile per lo sport del tiro a volo.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della l. n. 241 del 1990.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria; della carenza di motivazione; della contraddittorietà; dell’irragionevolezza; dell’illogicità; dell’arbitrarietà; del travisamento dei fatti.
Per il Ministero dell’interno - Questura di Roma si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In vista dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
All’udienza del 6 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, che ha ad oggetto un diniego di porto d’armi per uso sportivo va rigettato alla luce dell’ormai univoca giurisprudenza che ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento e alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Cons. Stato, III, 24 aprile 2020, n. 2614; 17 maggio 2018, n. 2974; 11 giugno 2018, n. 3502).
Nell’ambito di tale consolidato orientamento è stato, in particolare, chiarito che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi, valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, III, 16 agosto 2018, n. 4955; 30 novembre 2018, n. 6812; 23 maggio 2017, n. 2404) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2017, n. 107), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, III, 24 aprile 2020, n. 2614).
Nella specie viene in considerazione una revoca di licenza di porto d’armi per uso sportivo che è stato adottato in quanto il ricorrente era stato deferito all’Autorità giudiziaria: in data 24 marzo 2010, per violazione dell’art. 186, comma 2, codice della strada (guida in stato di ebbrezza); in data 25 novembre 2013, per violazione dell’art. 186, comma 2, codice della strada (guida in stato di ebbrezza) e dell’art. 4 della l. n. 110 del 1975 (porto d’armi o oggetti atti a offendere); in data 24 giugno 2014, per violazione degli artt. 337 (resistenza a pubblico ufficiale), 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su identità o qualità personali proprie o altrui); 633 (invasione di terreni o edfici) e 651 (rifiuto indicazioni sulla propria identità) c.p..
Deve poi rilevarsi come il Questore, nel provvedimento impugnato, dia conto che, nel corso dell’interlocuzione procedimentale, il ricorrente aveva depositato osservazioni incentrate sul fatto che non aveva subito condanne e non aveva procedimenti in corso; in ordine a tali osservazioni rileva come le segnalazioni e i precedenti rilevino una carenza della buona condotta, a prescindere dall’esito dei procedimenti penali.
Tale ultimo riferimento è alla sentenza di assoluzione n. -OMISSIS- la quale non è stata ritenuta idonea a dissipare i dubbi sull’affidabilità riferita al porto d’armi.
Trattasi di valutazioni che il Collegio non ritiene censurabili.
Invero, la situazione in fatto descritta nel provvedimento getta un’ombra sull’affidabilità del ricorrente, che è sufficiente a fondare una ragionevole prognosi di rischio, ancorché solo potenziale, di abuso delle armi, tale da giustificare le decisioni assunte dall’autorità di pubblica sicurezza con il provvedimento impugnato.
Giova, in particolare, rimarcare ulteriormente che il giudizio alla base del diniego di rinnovo di porto d’armi (al pari di quello che fonda il divieto di uso delle armi e la nomina a guardia giurata) non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che, come si è detto, il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, III, 22 maggio 2019, n. 3337; 7 marzo 2016, n. 922).
Tenuto conto, quindi, della ristrettezza del sindacato giudiziale consentito in subiecta materia, attesa l’ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione, deve, in definitiva, escludersi, oltre al difetto di istruttoria, l’assenza di vizi interni al processo di valutazione della personalità del soggetto interessato (e, quindi, della sua affidabilità).
Deve, poi, rilevarsi che la stessa motivazione, richiamando i dati e le circostanze di fatto che hanno fondato il giudizio di inaffidabilità sull’istante, risulta del tutto ragionevole e adeguata; il provvedimento dà, inoltre, atto del contenuto delle osservazioni procedimentali e della loro essenziale inincidenza sul giudizio di non affidabilità.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.