Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3899/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere Est.
Dott. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3899/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1206/2019 del Tribunale di Benevento –
Seconda Sezione Civile emessa il 25/06/2019 e pubblicata in data
01/07/2019, vertente
TRA
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI TECCE (c.f.
) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati
MARCO PESENTI (c.f. ), C.F._3 CP_2
(c.f. e (c.f. ) C.F._4 CP_3 P.IVA_2
Pagina 1
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 26.10.2015, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_1
sentir dichiarare nullo il contratto di finanziamento n. 424328 stipulato con il citato istituto bancario in data 19.7.2011 per vessatorietà delle clausole ed usurarietà degli interessi, e per l'effetto ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percette, oltre il risarcimento del danno e le spese e competenze del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della pretesa avanzata, parte attrice deduceva di aver stipulato con la convenuta un prestito personale con la formula della cessione del quinto dell'importo lordo di € 30.480,00; il finanziamento prevedeva la restituzione della somma finanziata in dieci anni mediante 120 rate mensili da calcolarsi secondo il modello cd. alla francese. Tale contratto risultava, tuttavia, usurario ab origine, posto che il tasso di interesse convenuto al momento della sottoscrizione della cessione del quinto risultava, al netto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, al di sopra del tasso soglia vigente a quella data, durante lo svolgimento del rapporto. Inoltre, la aveva Controparte_1
illegittimamente trattenuto in suo danno somme per competenze non dovute e attività mai svolte.
Pagina 2 Si costituiva la convenuta la quale Controparte_1
impugnava e contestava quanto dedotto da parte attrice perché infondato in fatto e in diritto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese del giudizio.
Dopo il deposito di varia documentazione ed il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'attore, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Benevento – Seconda Sezione
Civile così provvedeva: “1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna
alla refusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta quantificate in Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione ed Euro
1.620,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e contributo CNF se dovuti.”
Il giudizio di appello:
Avverso tale sentenza, con atto notificato a mezzo pec in data 02.07.2019, ha proposto appello formulando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del proposto appello, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n.
1206/2019 pronunciata dal Tribunale di Benevento - in persona del dott.
Luigi D'Ambrosio - in data 1°.7.2019, previa ammissione e assunzione dei mezzi istruttori richiesti e previa disposizione di una consulenza tecnica di ufficio atta a verificare l'applicazione di interessi contra legem e a determinare l'ammontare delle somme indebitamente versate dal sig.
[...]
, riformare l'impugnata pronuncia e per lo effetto accogliere le Pt_1
Pagina 3 conclusioni rassegnate in sede di atto di citazione dell'8.10.2015 e cosi
«accertare e dichiarare l'applicazione di interessi contra legem e di interessi e spese non pattuite, dichiarare la nullità di ogni clausola del contratto di cessione del quinto del 19.07.2011 - n.424328 - che preveda un illecito ed indebito arricchimento dell'istituto di credito e condannare la in persona ex lege alla restituzione in Controparte_1
favore dell'attore di tutte quelle somme indebitamente percepite. In ogni caso con il favore delle spese di lite e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, riformando in ogni caso quelle del primo grado.”
In particolare, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure sulla base del seguente unico motivo di gravame: Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla
[...]
al contratto di finanziamento n. 424328 stipulato tra Controparte_1
le parti.
Si è costituita la quale ha contestato Controparte_1
l'impugnazione proposta perché infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte.
Esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 c.p.c., dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata riservata in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.
La controversia riguarda esclusivamente l'asserito superamento dei tassi soglia rilevanti ai fini della determinazione dell'usura, che sarebbe
Pagina 4 contenuto nel contratto di finanziamento n. 424328 stipulato in data
19.07.2011 tra il e la per un Parte_1 Controparte_1
importo di € 30.480,00.
Il giudice di prime cure ha sostenuto che il TAEG fissato nell'art. 5 del contratto in complessivi 16,84% è inferiore al tasso soglia indicato dalla
Banca d'Italia nel 17,800%. Assume, invece, l'appellante, sulla base di una consulenza di parte redatta dal dr. , che il valore Persona_1
riportato nel contratto non teneva conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito.
Pertanto, assume l'appellante che, considerando le spese sostenute dall'attore per l'erogazione del prestito, pari a € 14.823,71, ed aggiungendo tali spese al TAEG pattuito, oltre gli interessi di mora al 7,90%, il tasso realmente applicato sarebbe di 25,48 punti, quindi superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia pari a 17,60% (e non 17,800 come indicato dal
Tribunale). Precisa ancora l'appellante che la misura del tasso di mora deve essere tenuta in considerazione ai fini della determinazione del TAEG, senza però procedere ad un cumulo aritmetico tra la misura degli interessi corrispettivi e quelli moratori.
Ciò posto, va rilevato che, nell'atto introduttivo del giudizio, sostanzialmente reiterato in questa sede, la difesa attorea perviene alla quantificazione del tasso applicato come usurario aggiungendo le spese per
l'erogazione del credito al TAEG pattuito, oltre gli interessi di mora al
7,90%. Si tratta di un criterio erroneo o comunque impreciso, perché sembra aggiungere nel calcolo del TAEG anche gli interessi moratori, in contrasto con quello seguito dalla stessa consulenza di parte prodotta in primo grado dall'appellante. In quest'ultima, infatti, il perito, dopo aver
Pagina 5 individuato in linea teorica i criteri di computo del TAEG, includendovi tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito de quo, ha correttamente riportato le stesse voci indicate dal primo giudice per il calcolo del TAEG, senza quindi gli interessi moratori.
Sulla base di tali criteri, il consulente ha poi affermato di aver proceduto al ricalcolo del TAEG sommando le singole voci facenti parte di tale indicatore, in modo da procedere ad un confronto con quello contrattualmente pattuito pari a 16,84%, ed ha concluso che “Dai calcoli eseguiti tale tasso risulta notevolmente superiore a quello applicato contrattualmente. Difatti applicando la formula del TAEG con opportuni strumenti di calcolo è risultato un indicatore di costo totale del credito concesso pari a 25,47%” (pag. 34), con conseguente usurarietà ab origine del contratto esaminato.
Orbene, va rilevato, in primo luogo, che, come rilevato dall'appellata, la verifica di usurarietà deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG (cfr. Cass.
S.U. n. 16303/2018 e Cass. n. 39898/2021). Invero, TEG e TAEG, pur presentando indubbie analogie tra loro, sono tassi non del tutto coincidenti: il Tasso Effettivo Globale (TEG) misura il costo del denaro ed è comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, mentre il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è un indicatore del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, e rappresenta quindi una
"fotografia" del costo globale del credito da effettuarsi in sede di stipula - ai
Pagina 6 fini di trasparenza - sulla base di un'elencazione normativamente stabilita che comprende anche gli oneri fiscali.
Nel caso di specie, dagli artt.5 e 6 del contratto, si evince, difatti, che la finanziaria indica nel 16,84% il TAEG e nel 16,73% il TEG.
Stante la diversità tra TEG e TAEG, la verifica di usurarietà condotta dall'attore identificando completamente i due tassi e raffrontando la percentuale calcolata al tasso soglia usura (il quale, si ripete, si basa sulla media dei TEG, cioè il TEGM), porta ad esiti non necessariamente corretti in linea di principio.
In ogni caso, non è possibile comprendere come il consulente di parte abbia determinato il TAEG e nella parte finale anche il TEG nella stessa misura del 25,48%, in quanto fa riferimento all'esecuzione di non meglio chiariti
“calcoli eseguiti” e manca completamente, anche come allegato, lo sviluppo del conteggio posto alla base di detta conclusione.
In sostanza, sebbene nella perizia di parte sia richiamata la formula della
Banca d'Italia da applicarsi per il ricalcolo del TAEG, manca tuttavia lo sviluppo del calcolo che conduce al tasso del 25,48%, così rendendo del tutto apodittica ed incomprensibile la determinazione del TAEG usurario.
Non può, allora, procedersi ad una verifica della conclusione finale cui è pervenuto il consulente di parte, né quindi escludersi che vi sia stato un errore di duplicazione di alcuni oneri che pure si verificano spesso nella prassi, come imputare un onere iniziale del costo del finanziamento non rendendosi conto che in realtà si tratta di costi già ricompresi nel valore della rata da rimborsare mensilmente.
Alle evidenziate carenze assertive e probatorie non può di certo sopperirsi mediante la c.t.u. contabile, sollecitata anche in appello, che finirebbe con l'assumere un carattere meramente esplorativo ed eventuale in assenza di
Pagina 7 dati precisi sulla base dei quali sarebbe possibile identificare la violazione denunciata. E' noto che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne
l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. Ord. 19631/20; Cass. 26/04/2023, n.10941).
Conclusivamente, va, allora, ribadito che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'assolvimento degli oneri che sono a suo carico ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Le lacune fin qui evidenziate appaiono ancor più gravi ed insuperabili se si considera che l'onere di allegazione a carico di parte attrice era tanto più rigoroso e necessario in questa sede dal momento che parte appellante era tenuta a dimostrare pure la erroneità della decisione del primo giudice che, come sopra esposto, aveva, appunto, evidenziato la erroneità delle difese relative all'asserito superamento del tasso soglia.
In definitiva, il motivo di gravame non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, l'appello deve essere rigettato con conseguenziale integrale conferma della sentenza di primo grado.
Pagina 8 Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 5.201 ad €
26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1206/2019 del Tribunale di Benevento –
Seconda Sezione Civile emessa il 25/06/2019 e pubblicata in data
01/07/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del presente giudizio che Controparte_1
liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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