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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa IC CO, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 58/2023 posta in deliberazione in data 29 ottobre 2025, tra:
Parte_1
elettivamente domiciliata in in Terni, Corso Tacito 101, presso lo studio dell'avvocato Silvia Natali che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_1 del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei Controparte_2
crediti , con sede in Roma, Largo Chigi n.5, in virtù di atto a CP_1 rogito notaio di Tivoli del 3.07.2014 rep.n.37521, Per_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 23 dicembre 2011 rep. n.77778 e del Per_2
21.07.2015 rep.n.80947 ed elettivamente domiciliato presso la locale
Agenzia in Terni, via Bramante 37 CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, l' e ha chiesto CP_1
al giudice di accertare e dichiarare il proprio diritto alla fruizione della
PI e conseguentemente condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, all'erogazione, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione NASPI.
A fondamento del ricorso deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della quale operatore di vendita Parte_2 fino al giorno 11.07.2022, data delle dimissioni per giusta causa;
di aver presentato, quindi, domanda di disoccupazione ordinaria presso l' sede provinciale di Terni in data 13 luglio 2022 (cfr. all 3 al CP_1 ricorso), allegando anche la contestazione degli inadempimenti effettuata nei confronti del Datore di lavoro con racc. a.r. dell'11 luglio 2022; che, in data 25 luglio 2022, l' senza giustificato CP_1
motivo, respingeva la richiesta, sostenendo che le motivazioni della cessazione del rapporto di lavoro non erano coperte dall'indennità richiesta, e quindi, sostanzialmente, considerando le dimissioni come dimissioni volontarie (cfr. all. 4 al ricorso). Deduceva che, nel frattempo, aveva diffidato nuovamente il datore di lavoro con riserva di agire in giudizio per quanto di competenza (cfr. all. 18 al ricorso) e, che era in fase di deposito presso il tribunale di Terni, ricorso per l'accertamento della giusta causa di dimissioni, richiesta di pagamento delle differenze retributive per diaria e straordinario e il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro;
che presentava successivamente ricorso in via amministrativa presso la Direzione
Provinciale dell'Ente in data 4 agosto 2022, ma la Direzione, trascorsi oltre novanta giorni, non otteneva alcuna risposta alla domanda di riesame (cfr. all. 5 al ricorso).
Concludeva chiedendo il riconoscimento dell'indennità PI per complessivi ventiquattro mesi, in funzione dei contributi versati, a decorrere dalla domanda presentata il 13 luglio 2022.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la CP_1 decadenza dal diritto ex art. 47 dpr 639/70 Terni contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva che dalla documentazione allegata, in risultava Pt_3 che il rapporto era cessato per dimissioni, e non era specificata la causa delle dimissioni stesse.
Assumeva che il lavoratore, all'atto della domanda, non aveva soddisfatto la previsione della circolare citata, che prevede che:
“…..se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”. Deduceva che tale previsione non era fine a sé stessa, ma dipendeva dalla circostanza che all'esito della controversia, qualora non venisse riconosciuta la giusta causa, l' CP_1 avrebbe dovuto recuperare quanto erogato. Lamentava, in ogni caso, che non risultava enunciata nel dettaglio in sede di richiesta, neanche quale fosse in concreto la/le circostanza/e che darebbe/ro diritto alla risoluzione per giusta causa.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza anche di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla prestazione nonché la decorrenza richiesta, che per legge non poteva essere quella della domanda amministrativa.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite mentre l' ha CP_1 CP_1
chiesto la compensazione tra le parti delle spese di lite.
La NAspI, istituita dal D.Lgs. 22/2015, attuativo della Legge Delega
183/2014 (c.d. Jobs Act), è l'indennità di disoccupazione che dal I maggio 2015 spetta ai lavoratori subordinati (tra cui apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, pubblici dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015, “La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Il successivo art. 3 comma 2 del D.Lgs.
22/2015 prevede poi che “La è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012”. I requisiti di accesso alla prestazione sono quindi tre: -il requisito lavorativo, per cui nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione è necessario avere maturato almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo e dalla loro durata oraria;
-il requisito contributivo, per cui nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione, compresa quella dovuta ma non versata, contro la disoccupazione, purché risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali ai sensi della L.
638/1983 e L. 389/1989; -lo stato di disoccupazione involontario, ossia la cessazione del rapporto di lavoro conseguenza del licenziamento. La PI è poi riconosciuta in caso di dimissioni del lavoratore o risoluzione consensuale solo in ipotesi specificamente previste. Per quanto riguarda l'ipotesi di dimissioni, la N.A.S.p.I., che come detto spetta soltanto in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, può essere concessa in caso di dimissioni per giusta causa (cfr. art. 3 co. 2 D.Lgs. 22/2015). La Corte Costituzionale sul punto ha chiarito con la sentenza n. 269 dep. il 24 giugno 2002 che: “Nel nostro ordinamento, l'ipotesi della giusta causa è presa in considerazione dall'art. 2119 cod. civ. che ai fini della suddetta qualificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario. Deduce il ricorrente di essersi dimesso per giusta causa dal rapporto con la a causa del peggioramento delle proprie CP_3 condizioni di salute legate al peggioramento delle condizioni lavorative richieste dal datore di lavoro, tali da rendere improcrastinabile lo svolgimento del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, del mancato pagamento da parte delle diarie dovute e degli straordinari maturati, e alle vessazioni subite durante i periodi di ferie e malattia, nei quali il datore di lavoro pretendeva comunque lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nella richiesta di PI all' , l' allegava che il rapporto di CP_1 Pt_1
lavoro si era risolto per giusta causa, e allegava alla domanda di PI anche la completa contestazione degli inadempimenti effettuata al datore di lavoro con a.r. dell'11 luglio 2022 riservandosi di ricorrere in giudizio (all. n.18 al ricorso), come poi avvenuto. Nella domanda inviata l che si impegnava a comunicare entro 30 giorni Pt_1
all' il contenzioso promosso nei confronti del Datore di lavoro in CP_1 ordine al licenziamento.
Unitamente alla domanda telematica veniva trasmessa all' anche CP_1 copia della diffida inoltrata al Datore di lavoro con A.R. 14 Luglio
2022 (all. 2 al ricorso) nella quale il lavoratore diffidava il Datore di lavoro alla corresponsione delle diarie e degli straordinari non pagati, contestando le vessazioni subite e contestualmente il danno subito alla salute ed il peggioramento delle sue condizioni di lavoro.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta dagli atti e dalla memoria difensiva dell' che il rigetto della domanda del ricorrente è stato CP_1 determinato dalla mancata prova della giusta causa delle dimissioni, non risultante dalla denuncia Unilav, nella quale è indicato quale causa di risoluzione le dimissioni.
Orbene, la sussistenza della giusta causa di dimissioni, allegata dal ricorrente in sede di domanda amministrativa, è stata accertata con sentenza n. 317/2025 (procedimento rgl 234/2023) all'esito del giudizio instaurato dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro con ricorso depositato in data 28 marzo 2023.
Alla data odierna le parti hanno chiesto dichiararsi cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038;
Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, considerato che il provvedimento in autotutela è stato emesso successivamente all'introduzione del presente giudizio, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell le sole spese CP_1 della fase di studio, della fase introduttiva e della fase istruttoria della lite, dovendosi compensare le spese della fase decisoria. La liquidazione va poi effettuata tenuto conto, ai sensi del D.M.
47/2022, del valore della causa.
PQM
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite della fase decisoria e condanna l' al pagamento della CP_1
somma di euro 2100,00, oltre IVA e CPA e 15% spese generali come per legge.
Terni, 29 ottobre 2025
Il giudice
IC CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa IC CO, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 58/2023 posta in deliberazione in data 29 ottobre 2025, tra:
Parte_1
elettivamente domiciliata in in Terni, Corso Tacito 101, presso lo studio dell'avvocato Silvia Natali che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_1 del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei Controparte_2
crediti , con sede in Roma, Largo Chigi n.5, in virtù di atto a CP_1 rogito notaio di Tivoli del 3.07.2014 rep.n.37521, Per_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 23 dicembre 2011 rep. n.77778 e del Per_2
21.07.2015 rep.n.80947 ed elettivamente domiciliato presso la locale
Agenzia in Terni, via Bramante 37 CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, l' e ha chiesto CP_1
al giudice di accertare e dichiarare il proprio diritto alla fruizione della
PI e conseguentemente condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, all'erogazione, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione NASPI.
A fondamento del ricorso deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della quale operatore di vendita Parte_2 fino al giorno 11.07.2022, data delle dimissioni per giusta causa;
di aver presentato, quindi, domanda di disoccupazione ordinaria presso l' sede provinciale di Terni in data 13 luglio 2022 (cfr. all 3 al CP_1 ricorso), allegando anche la contestazione degli inadempimenti effettuata nei confronti del Datore di lavoro con racc. a.r. dell'11 luglio 2022; che, in data 25 luglio 2022, l' senza giustificato CP_1
motivo, respingeva la richiesta, sostenendo che le motivazioni della cessazione del rapporto di lavoro non erano coperte dall'indennità richiesta, e quindi, sostanzialmente, considerando le dimissioni come dimissioni volontarie (cfr. all. 4 al ricorso). Deduceva che, nel frattempo, aveva diffidato nuovamente il datore di lavoro con riserva di agire in giudizio per quanto di competenza (cfr. all. 18 al ricorso) e, che era in fase di deposito presso il tribunale di Terni, ricorso per l'accertamento della giusta causa di dimissioni, richiesta di pagamento delle differenze retributive per diaria e straordinario e il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro;
che presentava successivamente ricorso in via amministrativa presso la Direzione
Provinciale dell'Ente in data 4 agosto 2022, ma la Direzione, trascorsi oltre novanta giorni, non otteneva alcuna risposta alla domanda di riesame (cfr. all. 5 al ricorso).
Concludeva chiedendo il riconoscimento dell'indennità PI per complessivi ventiquattro mesi, in funzione dei contributi versati, a decorrere dalla domanda presentata il 13 luglio 2022.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la CP_1 decadenza dal diritto ex art. 47 dpr 639/70 Terni contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva che dalla documentazione allegata, in risultava Pt_3 che il rapporto era cessato per dimissioni, e non era specificata la causa delle dimissioni stesse.
Assumeva che il lavoratore, all'atto della domanda, non aveva soddisfatto la previsione della circolare citata, che prevede che:
“…..se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”. Deduceva che tale previsione non era fine a sé stessa, ma dipendeva dalla circostanza che all'esito della controversia, qualora non venisse riconosciuta la giusta causa, l' CP_1 avrebbe dovuto recuperare quanto erogato. Lamentava, in ogni caso, che non risultava enunciata nel dettaglio in sede di richiesta, neanche quale fosse in concreto la/le circostanza/e che darebbe/ro diritto alla risoluzione per giusta causa.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza anche di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla prestazione nonché la decorrenza richiesta, che per legge non poteva essere quella della domanda amministrativa.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite mentre l' ha CP_1 CP_1
chiesto la compensazione tra le parti delle spese di lite.
La NAspI, istituita dal D.Lgs. 22/2015, attuativo della Legge Delega
183/2014 (c.d. Jobs Act), è l'indennità di disoccupazione che dal I maggio 2015 spetta ai lavoratori subordinati (tra cui apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, pubblici dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015, “La è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Il successivo art. 3 comma 2 del D.Lgs.
22/2015 prevede poi che “La è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012”. I requisiti di accesso alla prestazione sono quindi tre: -il requisito lavorativo, per cui nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione è necessario avere maturato almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo e dalla loro durata oraria;
-il requisito contributivo, per cui nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione, compresa quella dovuta ma non versata, contro la disoccupazione, purché risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali ai sensi della L.
638/1983 e L. 389/1989; -lo stato di disoccupazione involontario, ossia la cessazione del rapporto di lavoro conseguenza del licenziamento. La PI è poi riconosciuta in caso di dimissioni del lavoratore o risoluzione consensuale solo in ipotesi specificamente previste. Per quanto riguarda l'ipotesi di dimissioni, la N.A.S.p.I., che come detto spetta soltanto in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, può essere concessa in caso di dimissioni per giusta causa (cfr. art. 3 co. 2 D.Lgs. 22/2015). La Corte Costituzionale sul punto ha chiarito con la sentenza n. 269 dep. il 24 giugno 2002 che: “Nel nostro ordinamento, l'ipotesi della giusta causa è presa in considerazione dall'art. 2119 cod. civ. che ai fini della suddetta qualificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario. Deduce il ricorrente di essersi dimesso per giusta causa dal rapporto con la a causa del peggioramento delle proprie CP_3 condizioni di salute legate al peggioramento delle condizioni lavorative richieste dal datore di lavoro, tali da rendere improcrastinabile lo svolgimento del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, del mancato pagamento da parte delle diarie dovute e degli straordinari maturati, e alle vessazioni subite durante i periodi di ferie e malattia, nei quali il datore di lavoro pretendeva comunque lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nella richiesta di PI all' , l' allegava che il rapporto di CP_1 Pt_1
lavoro si era risolto per giusta causa, e allegava alla domanda di PI anche la completa contestazione degli inadempimenti effettuata al datore di lavoro con a.r. dell'11 luglio 2022 riservandosi di ricorrere in giudizio (all. n.18 al ricorso), come poi avvenuto. Nella domanda inviata l che si impegnava a comunicare entro 30 giorni Pt_1
all' il contenzioso promosso nei confronti del Datore di lavoro in CP_1 ordine al licenziamento.
Unitamente alla domanda telematica veniva trasmessa all' anche CP_1 copia della diffida inoltrata al Datore di lavoro con A.R. 14 Luglio
2022 (all. 2 al ricorso) nella quale il lavoratore diffidava il Datore di lavoro alla corresponsione delle diarie e degli straordinari non pagati, contestando le vessazioni subite e contestualmente il danno subito alla salute ed il peggioramento delle sue condizioni di lavoro.
Tanto premesso, nel caso in esame risulta dagli atti e dalla memoria difensiva dell' che il rigetto della domanda del ricorrente è stato CP_1 determinato dalla mancata prova della giusta causa delle dimissioni, non risultante dalla denuncia Unilav, nella quale è indicato quale causa di risoluzione le dimissioni.
Orbene, la sussistenza della giusta causa di dimissioni, allegata dal ricorrente in sede di domanda amministrativa, è stata accertata con sentenza n. 317/2025 (procedimento rgl 234/2023) all'esito del giudizio instaurato dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro con ricorso depositato in data 28 marzo 2023.
Alla data odierna le parti hanno chiesto dichiararsi cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038;
Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, considerato che il provvedimento in autotutela è stato emesso successivamente all'introduzione del presente giudizio, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell le sole spese CP_1 della fase di studio, della fase introduttiva e della fase istruttoria della lite, dovendosi compensare le spese della fase decisoria. La liquidazione va poi effettuata tenuto conto, ai sensi del D.M.
47/2022, del valore della causa.
PQM
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite della fase decisoria e condanna l' al pagamento della CP_1
somma di euro 2100,00, oltre IVA e CPA e 15% spese generali come per legge.
Terni, 29 ottobre 2025
Il giudice
IC CO