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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3892/2024
TRA
Avv. Marinaro Antonio rapp.to e difeso da se stesso con PEC: Email_1
OPPONENTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Di Donna Pasqualina Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, I co, cpc.
CONCLUSIONI: come da note in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'Avv. Marinaro Antonio ha riassunto in Tribunale la proposta opposizione ex art. 615 I co. cpc. avverso la cartella di pagamento n. 07120210109364119000 con la quale gli intimava il pagamento della somma di euro 2.861,62 per la registrazione di n. 10 atti giudiziari relativi al periodo 2016-2018 notificata l'8-7-22 in conseguenza della statuizione contenuta nella sentenza del Giudice di Pace di
Gragnano n. 1206/2024 che declinava la propria competenza;
a sostegno del ricorso depositava l'avvenuto pagamento delle somme pretese. Si costituiva l' la quale eccepiva il difetto di CP_2
giurisdizione del giudice ordinario in favore della CTP di Roma.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dall'opposto in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della CTP.
L'eccezione è fondata e va accolta
Il Tribunale adito deve declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario attesa la natura tributaria del credito chiesto con l'atto opposto.
La cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di giorni 60 dalla sua notificazione con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, o fermo amministrativo, iscrizione ipoteca legale, acquisizione stragiudiziale di notizie relative ai crediti vantati dal debitore verso terzi. Il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata on un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez. U. sent. n. 4846 del 2021): in particolare le Sezioni Unite hanno precisato che: a) spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati;
b) spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma dell'atto esecutivo, sia se esso sia conseguito a una valida notifica della cartella nonché per fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella.
Pertanto può osservarsi che con la notifica della cartella di pagamento, avente ad oggetto tributi,
l'esecuzione non è ancora iniziata, pertanto la competenza ad esaminare il merito dell'opposizione spetta alla competente Commissione Tributaria Provinciale la quale si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione dell'esame pregiudiziale sulla giurisdizione
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria territorialmente competente, con riassunzione della causa nei termini di legge.
- Compensa le spese di lite
Così deciso in Torre Annunziata il 28 ottobre 2025 il giudice dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3892/2024
TRA
Avv. Marinaro Antonio rapp.to e difeso da se stesso con PEC: Email_1
OPPONENTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Di Donna Pasqualina Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, I co, cpc.
CONCLUSIONI: come da note in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'Avv. Marinaro Antonio ha riassunto in Tribunale la proposta opposizione ex art. 615 I co. cpc. avverso la cartella di pagamento n. 07120210109364119000 con la quale gli intimava il pagamento della somma di euro 2.861,62 per la registrazione di n. 10 atti giudiziari relativi al periodo 2016-2018 notificata l'8-7-22 in conseguenza della statuizione contenuta nella sentenza del Giudice di Pace di
Gragnano n. 1206/2024 che declinava la propria competenza;
a sostegno del ricorso depositava l'avvenuto pagamento delle somme pretese. Si costituiva l' la quale eccepiva il difetto di CP_2
giurisdizione del giudice ordinario in favore della CTP di Roma.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dall'opposto in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della CTP.
L'eccezione è fondata e va accolta
Il Tribunale adito deve declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario attesa la natura tributaria del credito chiesto con l'atto opposto.
La cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di giorni 60 dalla sua notificazione con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, o fermo amministrativo, iscrizione ipoteca legale, acquisizione stragiudiziale di notizie relative ai crediti vantati dal debitore verso terzi. Il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata on un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez. U. sent. n. 4846 del 2021): in particolare le Sezioni Unite hanno precisato che: a) spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati;
b) spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma dell'atto esecutivo, sia se esso sia conseguito a una valida notifica della cartella nonché per fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella.
Pertanto può osservarsi che con la notifica della cartella di pagamento, avente ad oggetto tributi,
l'esecuzione non è ancora iniziata, pertanto la competenza ad esaminare il merito dell'opposizione spetta alla competente Commissione Tributaria Provinciale la quale si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione dell'esame pregiudiziale sulla giurisdizione
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria territorialmente competente, con riassunzione della causa nei termini di legge.
- Compensa le spese di lite
Così deciso in Torre Annunziata il 28 ottobre 2025 il giudice dr.ssa Patrizia Acampora