Ordinanza 14 marzo 2019
Massime • 1
Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), del CCNL del 1995, 27, comma 3, lett. a), del CCNL del 2003, e 29, comma 3, lett. a), del CCNL del 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di "part time" verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/03/2019, n. 07320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7320 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2019 |
Testo completo
14 MAR, 2019 I T A D E T N 07320/19 E S AULA 'B' - I L L O B E T N E S E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LA E N O Z Impiego pubblico SEZIONE LAVORO Personale docente a tempo parziale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Collocazione temporale delle Dott. AMELIA TORRICE Presidente attività funzionali Rel. Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO all'insegnamento Dott. IRENE TRICOMI Consigliere R.G.N. 20563/2014 Cron.7320 Consigliere Dott. ROBERTO BELLE' Dott. ALFONSINA DE FELICE Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 31/01/2019 ORDINANZA CC sul ricorso 20563-2014 proposto da: OD RI AB, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, ий presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI, che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in 2019 persona del Ministro pro tempore, 429 e difeso dall'AVVOCATURArappresentato GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12; controricorrente e nei confronti di RA LI, elettivamente domiciliata Cave in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 82, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PENNISI, che la rappresenta e difende - controricorrente avversO la sentenza n. 288/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/02/2014 R.G.N. 4/2012. R.G. 20563/2014 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Perugia ha respinto l'appello di AR RI OD, docente a tempo indeterminato con contratto di lavoro part time, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, del Convitto Nazionale di Assisi, volto ad ottenere l'accertamento del diritto a prestare le attività funzionali all'insegnamento nelle sole giornate di attività lavorativa previste dal contratto individuale di lavoro, con conseguente divieto al rettore dell'Istituto di richiedere quelle prestazioni in giorni esclusi dall'orario a tempo parziale;
2. la ricorrente aveva domandato anche l'accertamento della natura vessatoria, ritorsiva e mobbizzante della condotta tenuta dal Dirigente scolastico Prof. IA ZA e l'adozione nei confronti di quest'ultima dell'ordine di cessare immediatamente dalle condotte censurate;
3. la Corte territoriale, respinti i motivi di appello relativi alla legittimazione passiva del Convitto Nazionale, esclusa dal Tribunale, ed all'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla ZA, ha ritenuto infondata la pretesa dell'appellante di svolgere le attività funzionali all'insegnamento negli stessi giorni stabiliti per l'attività di docenza;
4. sulla base della disciplina dettata dagli artt. 40 e 42 del CCNL 1995 per il personale del comparto della scuola nonché dall'ordinanza ministeriale 23 luglio 1997 n. 446, il giudice d'appello ha evidenziato che per le attività funzionali all'insegnamento, eccettuati i consigli di classe, il docente a tempo parziale è equiparato a quello full time sicché, come quest'ultimo, non può rifiutarsi di partecipare alle attività collegiali nel giorno lasciato libero dall'attività didattica;
5. la Corte territoriale ha conseguentemente escluso che i richiami del dirigente scolastico e le iniziative disciplinari fossero indice di un atteggiamento vessatorio o ostile del superiore gerarchico, perché, al contrario, costituivano doveroso esercizio dei poteri organizzativi propri del dirigente, il quale era tenuto a contemperare le esigenze dell'istituto e di servizio con quelle dei singoli docenti, attribuendo prevalenza, in caso di inconciliabilità, alle prime;
6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AR RI OD sulla base di tre motivi, ai quali hanno resistito con tempestivo contro ricorso IA ZA, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ed il Convitto Nazionale di Assisi;
7. in data 16.6.2016 si è costituito per la ricorrente nuovo difensore, il quale ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. Jer CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 26, comma 4, 27, 36 CCNL Comparto Scuola del 24 luglio 2003, nonché degli artt. 28, comma 4, 29, 39 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007>>;
1.1. sostiene, in sintesi, la ricorrente che la normativa contrattuale deve essere interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rapporto di lavoro a tempo parziale la distribuzione predeterminata dell'orario lavorativo è essenziale, in quanto finalizzata a consentire al prestatore la libera disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall'attività lavorativa, e ad assicurare allo stesso la possibilità di ricercare altre occupazioni, con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale;
1.2. ciò premesso la ricorrente sostiene che il contratto collettivo, nella parte in cui per gli istituti normativi non espressamente disciplinati rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, deve essere interpretato coerentemente con la richiamata "compatibilità" e, quindi, in modo da garantire la necessaria predeterminazione temporale della prestazione, con la conseguenza che l'obbligo di prestare le attività funzionali all'insegnamento può essere imposto al docente a tempo parziale solo qualora dette attività ricadano nei giorni indicati nel contratto individuale;
1.3. aggiunge che a norma dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 61/2000 il datore di lavoro è tenuto ad indicare puntualmente la durata della prestazione lavorativa e l'esatta collocazione temporale dell'orario, sicché detta disciplina prevale sulle clausole del contratto collettivo incompatibili con la stessa;
2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si addebita alla Corte territoriale di avere interpretato le disposizioni contrattuali richiamate nella rubrica del primo motivo in violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., avendo sminuito il tenore letterale della clausola di rinvio, assolutamente chiara nel subordinare l'applicazione della disciplina dettata per i docenti a tempo pieno alla compatibilità nonché alla necessità di tener conto della ridotta durata della prestazione;
2.1. aggiunge la ricorrente che anche l'ordinanza ministeriale, nella parte in cui prevede che restino fermi gli obblighi di lavoro previsti dagli artt. 40 e 42, commi 2 e 3, del CCNL 1995, deve essere interpretata alla luce del criterio di compatibilità imposto dalle parti collettive, giacché il CCNL richiama l'atto unilaterale del Ministro competente solo in Mr relazione ai criteri e alle modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale e non rinvia a quest'ultimo per la disciplina dei tempi e modi di svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento;
3. il terzo motivo denuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.< nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 comma 6 Cost.» perché la Corte territoriale, nell'individuare nell'art. 39, comma 8, del CCNL 2007 una "vera e propria norma di chiusura", ostativa all'accoglimento della domanda, senza, però, interpretare la disposizione in parola e senza interrogarsi sui riflessi del principio di "compatibilità", avrebbe compiuto un salto logico, finendo per rendere la motivazione intrinsecamente contraddittoria se non apparente;
4. i motivi, che in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica possono essere esaminati unitariamente, sono infondati, perché la Corte territoriale ha correttamente ricostruito ed interpretato il quadro normativo e contrattuale, alla luce del quale deve essere decisa la questione qui controversa;
5. occorre premettere che, qualora le doglianze svolte riguardino l'interpretazione di contratti collettivi nazionali di cui al d.lgs n. 165/2001, questa Corte è abilitata alla diretta lettura dell'intero testo contrattuale, anche nelle parti non investite dalle censure del ricorso, essendo ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, la Corte di Cassazione può procedere alla diretta interpretazione delle clausole contrattuali (Cass. 14.10.2009 n. 21796);
6. la disciplina dell'orario di lavoro del personale docente della scuola, dettata dalla contrattazione collettiva a partire dal CCNL 4.8.1995, considera le peculiarità proprie della funzione docente che è volta a «promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici...» ( art. 38 CCNL 1995) e presenta, di conseguenza, una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perché è a livello collegiale che i docenti «elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento»( art. 38, comma 5);
7. gli obblighi di lavoro, pertanto, non si esauriscono nell'attività di insegnamento, (disciplinata, quanto all'orario e per quel che qui rileva, dagli artt. 41 CCNL 4.8.1995, 24 CCNL 26.5.1999, 26 CCNL 24.7.2003 nonché dall'art. 28 del CCNL 29.11.2007) bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la dily 3 partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi» (art. 42 CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);
8. non a caso, quindi, le parti collettive, nel disciplinare gli obblighi di lavoro del personale docente, hanno distinto le attività funzionali all'insegnamento in individuali (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) e collegiali, ricomprendendo in queste ultime a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue, b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue, c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione ( art. 42, comma 3, CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);
9. la disciplina del tempo parziale, dettata dall'art. 46 del CCNL 4.8.1995, poi ripreso dall'art. 36 del CCNL 24.7.2003 e dall'art. 39 del CCNL 29.11.2007, risente delle peculiarità proprie della funzione docente, perché le parti collettive, dopo avere rimesso al Ministero la determinazione dei criteri e delle modalità per la costituzione dei rapporti part time nonché «della durata minima della prestazione lavorativa», da verificare con le organizzazioni sindacali in apposito incontro, ribadita la distinzione fra tempo parziale orizzontale, tempo parziale verticale e tempo parziale misto, quanto alle attività diverse dall'insegnamento in senso stretto hanno stabilito che «il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo» ed hanno significativamente aggiunto che «nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno»; 10. a sua volta l'ordinanza ministeriale del 23 luglio 1997, da ritenersi parte integrante della disciplina contrattuale che alla stessa rinvia, all'art. 7, dopo avere dettato numerose prescrizioni, tutte finalizzate a rendere il lavoro a tempo parziale compatibile con le esigenze didattiche, prevede al comma 7 che «le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, 2° e 3° comma del CCNL. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42 comma 3, lett. b) il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito»; 11. il provvedimento ministeriale, intervenuto a pieno titolo a disciplinare la materia perché allo stesso le parti collettive hanno rinviato per la determinazione dei criteri e delle modalità di costituzione del rapporto nonché della durata minima della prestazione, è assolutamente chiaro nel prevedere che il docente part time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all'insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella Ar 4 prevista dall'art. 42, comma 3, lett. b), ossia la partecipazione ai consigli di classe, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all'orario di insegnamento stabilito;
12. la ratio della disciplina si coglie agevolmente considerando che la riduzione dell'attività di insegnamento si può riflettere sulle attività funzionali individuali e su quelle collegiali di cui alla lettera b) del richiamato comma 3, ma non su quelle di cui alla lettera a), in quanto l'apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest'ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato;
13. la pretesa della ricorrente di svolgere le attività collegiali nei soli giorni indicati nel contratto per l'attività di insegnamento non ha, quindi, giuridico fondamento, sia perché smentita all'evidenza dall'ordinanza, sulla base della quale la trasformazione del contratto individuale è stata domandata ed ottenuta, sia perché l'esegesi dell'art. 42 sulla quale la stessa riposa porterebbe alla paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell'istituto di più docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale, evenienza, questa, evidentemente apprezzata dalle organizzazioni sindacali e dal Ministero nel dettare la disciplina del rapporto;
14. le parti collettive, pertanto, dopo avere escluso la compatibilità del part time con le sole attività aggiuntive di carattere continuativo, attraverso il richiamo agli istituti normativi e contrattuali previsti per i docenti a tempo pieno, operato pur apprezzando le peculiarità del rapporto e la ridotta durata della prestazione, hanno voluto esprimere un giudizio di compatibilità da esse stesse effettuato, e non imporre, come preteso dalla ricorrente, al singolo dirigente scolastico una diversa modulazione degli obblighi ispirata al principio della compatibilità; 15. detta valutazione, in relazione al tema qui in discussione, si giustifica, oltre che per la necessaria prevalenza delle esigenze d'istituto, anche considerando che l'obbligo di partecipare all'attività degli organi collegiali, con modalità temporali eguali per tutti i docenti, in quanto decisamente contenuto, non è certo tale da snaturare il rapporto a tempo parziale;
15. conforta l'esegesi della clausola contrattuale fatta propria dal Collegio la circostanza che la disciplina pattizia sia rimasta immutata pur dopo l'emanazione dell'ordinanza ministeriale del 1997, inequivoca nell'imporre al docente a tempo parziale l'adempimento degli obblighi di cui al più volte richiamato art. 42, comma 3, lettere a e c;
16. non si ravvisa il denunciato contrasto della disposizione contrattuale, così interpretata, con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 61/2000, sia perché l'art. 1 prevede espressamente che i contratti collettivi possano determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa, anche tenendo conto della specificità di «figure o livelli professionali», sia perché si può configurare una variazione della collocazione temporale della prestazione solo qualora si verifichi una divergenza con le previsioni contrattuali, 5 non ravvisabile nella fattispecie in quanto il regolamento dettato dal contratto collettivo e dall'ordinanza ministeriale, che integra a pieno titolo quello individuale, è chiaro nel prevedere l'obbligo, anche per il docente part time, di rendere le attività funzionali con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno, con la conseguenza che la predeterminazione dei giorni nei quali deve essere collocata la prestazione lavorativa resta limitata all'attività di insegnamento e non si estende a quelle funzionali;
17. si tratta, come già detto, di una disciplina che tiene conto della specificità della funzione docente e che, quanto alla dimensione collegiale, deve necessariamente privilegiare le esigenze proprie del servizio scolastico, perché, diversamente, si finirebbe per rendere il rapporto a tempo parziale incompatibile con la funzione medesima;
18. a detto assorbente rilievo si deve aggiungere per completezza che la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa non è impedita al datore di lavoro dal richiamato d.lgs. n. 61/2000 che, nella versione originaria e nel testo modificato al d.lgs. n. 276/2003, prevede che il potere possa essere esercitato nel rispetto delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e purché sia dato al lavoratore un preavviso;
19. è utile rammentare al riguardo che, sia pure in altro contesto e ad altri fini, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia hanno evidenziato che la disciplina del part time deve realizzare il giusto contemperamento fra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori sicché se, da un lato, la flessibilità deve essere incentivata, impedendo forme di discriminazione, dall'altro rilevano «esigenze organizzative, tecniche o produttive che possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione» ( Corte Cost. n. 224/2013 e Corte UE 15.10.2014 in causa C-221/2013 Mascellani Ministero della Giustizia); 20. nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. la ricorrente ha sostenuto che nel contratto individuale non sarebbe stata inserita la clausola di flessibilità, indispensabile per consentire al datore la variazione della collocazione temporale della prestazione;
21. il rilievo, oltre che inammissibile perché prospetta una questione non affrontata nel ricorso, nel quale, tra l'altro, non è riportato il contenuto delle pattuizioni contrattuali, non tiene conto delle peculiarità proprie del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, la cui disciplina è dettata dal contratto collettivo che vincola il datore di lavoro pubblico, impedendo allo stesso di riservare al dipendente un trattamento diverso da quello previsto dalla contrattazione, anche se di miglior favore ( Cass. S.U. n. 21744/2009); 22. in via conclusiva la sentenza impugnata, lungi dall'essere affetta dalla nullità denunciata con il terzo motivo, ha fondato il rigetto dell'appello su una corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano il rapporto a tempo parziale del personale docente della scuola e deciso la controversia in conformità al principio di diritto che di seguito si enuncia: « Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai der CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonché dall'O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, 27 comma 3 lett. a) CCNL 2003, 29, comma 3, lett.a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento»>; 21. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo;
22. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate quanto a IA ZA in € 200,00 per esborsi, € 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge e quanto agli altri controricorrenti in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis. Così deciso nella Adunanza camerale del 31 gennaio 2019 Il Presidente ER Touve , M E R Funzionario Giudiziario Dott. Giovanni RUELLO Muelle O N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONS: IV Sezione LAVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAR 2019 FUNZIONARIO GIUDIZIARIQ Dott. Giovanni Ruello noun 7