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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2024, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott. Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 813/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 28.3.2024 ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Caterina Belletti, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Persona_1 diritto del padre di far visita alla figlia, nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice;
pagina 1 di 4 obbligare il signor a versare la somma di Euro 500,00 mensile o CP_1 altro diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di mantenimento della figlia minore alla signora , oltre al 50% Per_1 Pt_1 delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Udine;
autorizzare la sig.ra a richiedere, disgiuntamente dal sig. Pt_1 CP_1 il rilascio dei documenti (inclusa carta di identità valida per l'espatrio) in nome e per conto della minore Con vittoria di spese. Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, , deducendo di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con e che da tale Controparte_1 unione, in data 5.9.2022, era nata figlia regolarmente Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori, premessa l'assenza di qualsiasi legame tra e il resistente, il quale non forniva alla figlia alcun sostegno, né morale, Per_1 né materiale, ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a sé medesima della predetta minore, con diritto di visita del padre, e di obbligare controparte al pagamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di UDINE, più rifusione delle spese di lite.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito, venendo quindi dichiarato contumace.
Orbene, quanto al regime di affidamento della minore, questo Collegio ritiene che la contumacia del resistente sia un indice presuntivo del sostanziale disinteresse del medesimo verso la prole, tale da giustificare, dunque,
l'affidamento esclusivo di alla madre. Ciò non esclude, Persona_1 all'evidenza, il diritto di visita paterno della figlia, il quale potrà essere liberamente -ed auspicabilmente- esercitato dal sig. comunque CP_1 previa intesa con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore, con l'esclusione, in difetto di accordo, di eventuali ipotesi di pernotto della minore presso l'abitazione del padre, attesa l'attuale assenza di rapporti affettivi tra il predetto genitore e la minore.
In merito, poi, alle questioni di natura economica, considerato che la pagina 2 di 4 retribuzione mensile del resistente -il quale, in effetti, non dispone di ulteriori risorse- è di circa € 1.100,00 - € 1.200,00 (v. doc. 15 del fascicolo attoreo) e che, invece, lo stipendio della ricorrente si aggira attorno al maggiore importo di € 1.400,00, di cui € 283,00 sono mensilmente destinati al pagamento delle rate del mutuo contratto in seguito all'acquisto di un immobile, questo Collegio ritiene di dover condannare il sig. con decorrenza dalla data delle CP_1 presente statuizione, a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia
, € 200,00 al mese, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della ricorrente.
Da ultimo, il contegno processuale del resistente, sintomatico di un sostanziale disinteresse nei confronti della minore, consente altresì di autorizzare il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a favore della minore con il solo consenso della madre. Persona_1
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ AFFIDA la figlia in via esclusiva alla madre;
▪ DISPONE il diritto-dovere del padre di visitare la figlia, da esercitarsi liberamente, comunque previa intesa con la madre, con l'esclusione, in difetto di accordo, di eventuali ipotesi di pernotto della minore presso l'abitazione del padre;
▪ DISPONE che corrisponda alla madre un Controparte_1 assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
▪ DISPONE che il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese straordinarie per la figlia;
▪ DISPONE che l'assegno unico familiare sia attribuito al 100% alla sig.ra
; Pt_1
▪ AUTORIZZA il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio in favore pagina 3 di 4 della minore con il solo consenso della madre;
Persona_1
▪ NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Presidente
dott. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott. Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 813/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 28.3.2024 ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Caterina Belletti, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Persona_1 diritto del padre di far visita alla figlia, nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice;
pagina 1 di 4 obbligare il signor a versare la somma di Euro 500,00 mensile o CP_1 altro diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di mantenimento della figlia minore alla signora , oltre al 50% Per_1 Pt_1 delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Udine;
autorizzare la sig.ra a richiedere, disgiuntamente dal sig. Pt_1 CP_1 il rilascio dei documenti (inclusa carta di identità valida per l'espatrio) in nome e per conto della minore Con vittoria di spese. Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, , deducendo di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con e che da tale Controparte_1 unione, in data 5.9.2022, era nata figlia regolarmente Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori, premessa l'assenza di qualsiasi legame tra e il resistente, il quale non forniva alla figlia alcun sostegno, né morale, Per_1 né materiale, ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a sé medesima della predetta minore, con diritto di visita del padre, e di obbligare controparte al pagamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di UDINE, più rifusione delle spese di lite.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito, venendo quindi dichiarato contumace.
Orbene, quanto al regime di affidamento della minore, questo Collegio ritiene che la contumacia del resistente sia un indice presuntivo del sostanziale disinteresse del medesimo verso la prole, tale da giustificare, dunque,
l'affidamento esclusivo di alla madre. Ciò non esclude, Persona_1 all'evidenza, il diritto di visita paterno della figlia, il quale potrà essere liberamente -ed auspicabilmente- esercitato dal sig. comunque CP_1 previa intesa con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore, con l'esclusione, in difetto di accordo, di eventuali ipotesi di pernotto della minore presso l'abitazione del padre, attesa l'attuale assenza di rapporti affettivi tra il predetto genitore e la minore.
In merito, poi, alle questioni di natura economica, considerato che la pagina 2 di 4 retribuzione mensile del resistente -il quale, in effetti, non dispone di ulteriori risorse- è di circa € 1.100,00 - € 1.200,00 (v. doc. 15 del fascicolo attoreo) e che, invece, lo stipendio della ricorrente si aggira attorno al maggiore importo di € 1.400,00, di cui € 283,00 sono mensilmente destinati al pagamento delle rate del mutuo contratto in seguito all'acquisto di un immobile, questo Collegio ritiene di dover condannare il sig. con decorrenza dalla data delle CP_1 presente statuizione, a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia
, € 200,00 al mese, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della ricorrente.
Da ultimo, il contegno processuale del resistente, sintomatico di un sostanziale disinteresse nei confronti della minore, consente altresì di autorizzare il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a favore della minore con il solo consenso della madre. Persona_1
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ AFFIDA la figlia in via esclusiva alla madre;
▪ DISPONE il diritto-dovere del padre di visitare la figlia, da esercitarsi liberamente, comunque previa intesa con la madre, con l'esclusione, in difetto di accordo, di eventuali ipotesi di pernotto della minore presso l'abitazione del padre;
▪ DISPONE che corrisponda alla madre un Controparte_1 assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
▪ DISPONE che il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese straordinarie per la figlia;
▪ DISPONE che l'assegno unico familiare sia attribuito al 100% alla sig.ra
; Pt_1
▪ AUTORIZZA il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio in favore pagina 3 di 4 della minore con il solo consenso della madre;
Persona_1
▪ NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Presidente
dott. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4