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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 30/03/2017, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00781/2017 e data 30/03/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 luglio 2016
NUMERO AFFARE 00823/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno dip.pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-e residente in -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto -OMISSIS-, con il quale il prefetto di -OMISSIS-ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca della licenza -OMISSIS-disposto dal Questore.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario proposto il 20 gennaio 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.
Premesso.
Il signor -OMISSIS- impugna il decreto in epigrafe, con il quale il Prefetto di -OMISSIS-ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso la revoca della licenza -OMISSIS-per -OMISSIS-disposta dal Questore del capoluogo.
Il provvedimento ablatorio è stato adottato sulla scorta di un’informativa del Comando -OMISSIS-del Corpo forestale dello Stato, il quale ha riferito di aver proceduto al deferimento dell'interessato alla competente A.G., unitamente ad altro soggetto, in quanto ritenuto responsabile in concorso (art. 110 c.p.) dei reati di cui agli artt. 13 e 12, comma 4 (caccia con mezzi non consentiti) e art. 21, comma 1, lettera r), della legge 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché per i reati di cui all'art. 25, lettera h,) della legge regionale n. 8/1996 (Norme per la protezione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria) e per omessa custodia di munizioni armi ed esplosivi (art. 20 bis L. 110/1975).
Il Questore, ritenuto che fosse venuto meno in capo all’interessato il requisito della piena affidabilità di non abusare delle armi possedute, ha disposto la revoca della licenza ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.
Il Prefetto di -OMISSIS- nel respingere il ricorso gerarchico del signor -OMISSIS-, ha condiviso le motivazioni del provvedimento di revoca.
Il ricorrente contesta innanzitutto il fatto che ha dato origine della denuncia, sostenendo che il mero possesso di un richiamo per uccelli non prova che lo stesso sia stato usato e negando che sussistessero i presupposti dell’omessa custodia di munizioni, posto che queste ultime erano riposte nell’abitacolo dell’auto, a sua volta chiusa a chiave e controllata a vista.
Con i motivi di ricorso deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione dell’art. 20-bis della legge n. 110 del 1975, difetto d’istruttoria e di motivazione.
Il Ministero dell’Interno respinge le censure, ponendo in evidenza la natura ampiamente discrezionale del giudizio prognostico dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’eventualità che il richiedente possa abusare delle armi, nel caso di specie legittimamente indotto dalla denuncia subita dal ricorrente per le violazioni di natura penale riscontrate dal personale del Corpo forestale.
Considerato.
La Sezione osserva che, ai sensi degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., l’Autorità di pubblica sicurezza può valutare discrezionalmente con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca dell'autorizzazione al porto d'armi, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.
E’ tuttavia pacifico che il diniego di rinnovo del titolo deve avvenire sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente, che evidenzino il cambiamento intervenuto rispetto alle circostanze di fatto che avevano già indotto l’Autorità di p.s. a rilasciare il suddetto titolo.
Nel caso di specie, sia il Questore, nel disporre la revoca della licenza, sia il Prefetto, nel respingere il ricorso gerarchico, hanno addotto a fondamento dei rispettivi provvedimenti l’informativa del Corpo forestale dello Stato, nella quale è precisato che il ricorrente era stato segnalato all’Autorità giudiziaria perché in ambiente di caccia era stato sorpreso in possesso di uno strumento vietato di richiamo per uccelli e perché aveva omesso di custodire con la dovuta diligenza le munizioni, entrambe circostanze che rendono attendibile e sufficientemente motivato il giudizio prognostico su cui si fonda la contestata revoca dell’autorizzazione di polizia.
Il carattere precauzionale e quindi urgente del provvedimento giustifica il mancato avviso di avvio del procedimento per espressa previsione dell’art. 7 della legge n. 241, che consente all’Autorità amministrativa di omettere detta comunicazione qualora sussistano esigenze di celerità del procedimento.
Infine, quanto alla versione dei fatti fornita dal ricorrente, che sostiene che non sussistevano i presupposti per la segnalazione all’A.G., si tratta di profilo il cui accertamento è di competenza della magistratura ordinaria.
In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere pertanto respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Toscano | Mario Luigi Torsello |
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli