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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1642/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. ) con il C.F._2 Controparte_3 C.F._3
patrocinio dell'Avv. Giorgio Nicastro del Lago, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 06.11.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, e , tesa a: a) accertare l'illecito ed indebito CP_1 CP_2 Controparte_3
prelievo dell'importo di € 239.764,72 e la responsabilità risarcitoria dei convenuti;
b) condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno subito dall'Istituto bancario con condanna al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di €
239.764,72, oltre interessi dalla data del pagamento (24.02.2009); c) in via subordinata, condannare i convenuti alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma indebitamente sottratta alla Banca, pari ad € 239.764,72, oltre interessi;
d) in via ulteriormente subordinata, condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento, anche a titolo di indennizzo, della somma di € 239.764,72, oltre interessi.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che in data 24.07.2007, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 37/2003 R.G. Esec. Imm. del Tribunale di Siracusa nei confronti del debitore , veniva acceso il libretto di Controparte_1
deposito a risparmio presso n. 2034079-08, intestato al debitore esecutato Parte_1
ma con vincolo in favore del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare nel citato procedimento.
In data 14.11.2008, il debitore convenuto, con artifizi e raggiri, presentava denuncia di smarrimento del suddetto libretto di deposito e avviava il procedimento di rilascio di duplicato del titolo nominativo ai sensi dell'art. 3 e ss. L. n. 948/1951, omettendo, strumentalmente, la circostanza che il libretto fosse vincolato all'ordine del G.E. e contenesse le somme ricavate dalla vendita di un cespite pignorato a suo danno. Pertanto, completata la procedura di cui alla suddetta legge, il debitore chiedeva l'estinzione del libretto di deposito apparentemente smarrito e la contestuale accensione, a proprio nome, di un secondo libretto di deposito (duplicato), nel quale veniva versata l'intera somma prelevata dal primo libretto di deposito vincolato. Il nuovo libretto veniva emesso senza
Pag. 2 di 11 alcun vincolo e, successivamente, il debitore convenuto disponeva l'estinzione di tale libretto e l'accredito dell'intero saldo, pari ad € 239.764,72, sul conto corrente bancario intestato ai figli convenuti. La banca si accorgeva dell'azione fraudolenta ordita da solo nell'ottobre 2018, quando il professionista delegato alla vendita Controparte_1
nel procedimento espropriativo immobiliare si recava in filiale per disporre del saldo contabile del libretto di deposito a risparmio vincolato, esibendo l'originale di tale libretto.
A causa della condotta fraudolenta dei convenuti, in ottemperanza all'ordinanza del G.E. del 16.09.2019, l'attrice è stata costretta a disporre, in data 22.10.2019, il pagamento della somma di € 231.677,90 in favore del creditore assegnatario della procedura esecutiva.
2. - Si è costituito in giudizio , eccependo: a) la prescrizione del diritto Controparte_1
al risarcimento del danno;
b) l'inammissibilità delle azioni proposte ex artt. 2033 e 2041
c.c.; c) l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto;
d) la responsabilità della banca per violazione dell'obbligo di diligenza.
3. - Si sono costituiti in giudizio e , eccependo: a) il CP_2 Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva;
b) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
c) l'inammissibilità delle azioni proposte ex artt. 2033 e 2041 c.c.; d) l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto;
e) la responsabilità della banca per violazione dell'obbligo di diligenza;
f) il risarcimento del danno per calunnia.
4. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2024 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. - La domanda attorea è fondata e va accolta.
6. - Risulta, anzitutto, infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata da parte convenuta.
6.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Il terzo comma prevede, altresì, che, se il fatto è considerato dalla legge come
Pag. 3 di 11 reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Nel caso in esame, il fatto da cui trae origine la domanda risarcitoria è considerato dalla legge come reato di truffa ex art. 640 c.p., il quale prevede che “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro”.
L'art. 157 c.p. prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Poiché la pena per il reato di truffa vede un massimo edittale di tre anni nella forma semplice e di cinque nella forma aggravata, il tempo necessario alla prescrizione sarà di sei anni.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il termine di prescrizione previsto per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e, quindi, il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (cfr. Cass. n.
468372020; Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 11119/2013).
6.2. - Con riguardo al caso in esame, è documentalmente provato che la attrice è CP_4
venuta a conoscenza della sottrazione delle somme dal libretto di deposito vincolato solo nell'ottobre 2018, quando il professionista delegato alla vendita nel procedimento espropriativo immobiliare n. 37/2003 R.G. Esec. Imm. del Tribunale di Siracusa ha richiesto l'utilizzo delle somme depositate nel libretto estinto esibendone l'originale. Prima
Pag. 4 di 11 di quella data, l'attrice non aveva né poteva avere conoscenza dell'operazione ordita dai convenuti.
Peraltro, il danno effettivo per l'Istituto bancario si è concretizzato solo il 22.10.2019, quando, in esecuzione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, è stato costretto a versare la somma di € 231.677,90 al creditore assegnatario nell'ambito della suddetta procedura esecutiva (cfr. doc. 18, fasc. attrice).
Ai fini della decorrenza del diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio, dunque, assume rilievo la data in cui il professionista delegato, su ordine del Giudice dell'Esecuzione, ha richiesto all'attrice il pagamento della somma sottratta dal libretto vincolato, obbligandola a disporre il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.
Solo in detto momento, infatti, il danno, prima solamente potenziale, si è concretizzato con la perdita patrimoniale da parte della attrice. CP_4
6.3. - Ne deriva che, essendo stato l'atto di citazione notificato in data 24/29.03.2021, il termine prescrizionale non era ancora decorso.
7. - Nel merito, va premesso che la Legge n. 948/1951 disciplina la procedura da seguire in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti di risparmio nominativi o al portatore.
In particolare, l'art. 1 prevede che, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile. La denuncia deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto e a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.
Ai sensi dell'art. 3, poi, ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell' presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto CP_5
Pag. 5 di 11 detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso o a notificargli la propria opposizione entro il termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace. Decorso il termine di 90 giorni senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il libretto di deposito a risparmio sia vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione, la banca è tenuta, ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., ad adottare ogni cautela idonea a preservare l'effettività del vincolo, rifiutando il rilascio del duplicato ove tale vincolo impedisca la libera disponibilità delle somme.
7.1. - Nel caso in esame, è documentalmente provato che il convenuto , Controparte_1
nella qualità di debitore esecutato, ha presentato una denuncia di smarrimento falsa e strumentale, omettendo deliberatamente di indicare che il libretto era vincolato all'ordine del Giudice e che si trovava in realtà custodito presso la Cancelleria del Tribunale di
Siracusa.
Tale comportamento ha avuto un effetto decisivamente fuorviante sull'operato della CP_4
la quale, in assenza di ogni segnalazione del vincolo e trovandosi dinanzi a una procedura formalmente regolare ex L. n. 948/1951, ha proceduto all'estinzione del libretto originario e all'apertura di un nuovo libretto intestato al convenuto ma privo del vincolo giudiziale.
L'effetto concreto della condotta del LE è stato, dunque, quello di neutralizzare il potere di controllo della Banca, che si è trovata nella condizione di non poter rilevare il vincolo giudiziale preesistente, risultando così indotta in errore attraverso un meccanismo fraudolento costruito ad arte per ottenere la disponibilità delle somme. Tali somme, una volta trasferite sul nuovo libretto, sono state integralmente estinte e accreditate sul conto corrente intestato ai figli, eludendo di fatto la destinazione vincolata alla procedura esecutiva.
Pag. 6 di 11 Risulta pertanto evidente la sussistenza di una condotta fraudolenta dolosamente posta in essere dal , idonea a integrare tutti gli estremi del fatto illecito ex art. Controparte_1
2043 c.c., in quanto fonte diretta e determinante del danno subito dall'istituto bancario.
7.2. - La norma appena citata prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa, mentre la colpa consiste in negligenza, imprudenza, imperizia ovvero nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
L'elemento del danno è essenziale perché trovi applicazione tale norma. Esso deve essere immediato e diretto, nonché patrimoniale, o, quanto meno, avere sul patrimonio una ripercussione.
L'illecito aquiliano si connota per una struttura complessa, caratterizzata dalla presenza di un duplice danno: il danno-evento e il danno-conseguenza. Il danno-evento è l'evento offensivo di un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela risarcitoria, mentre il danno-conseguenza si qualifica come la conseguenza dannosa, economicamente valutabile, dell'evento lesivo in capo alla vittima dell'illecito, titolare dell'interesse leso.
Tra la condotta dell'agente e il danno deve esservi, inoltre, un nesso di causalità, nel senso che il fatto illecito deve essere sufficiente a produrre il danno. Quando sussista il rapporto di causalità tra un'azione, od omissione, e l'evento, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non valgono ad escludere il primitivo rapporto, se tutte concorrano a determinare l'evento; il rapporto vien meno solo se le cause sopravvenute siano state, nel fatto concreto, da sole sufficienti a determinarlo, spezzandosi, in tal caso, il rapporto di causalità con la prima azione. La responsabilità dell'autore del danno, infatti, non è esclusa per il solo fatto che anche il danneggiato abbia tenuto una condotta imprudente o negligente, potendo questa rilevare solo in tema di concorso colposo nel danno ex art. 1227 c.c., con possibile riduzione del quantum risarcitorio.
Pag. 7 di 11 Al fine di qualificare come legittima la pretesa risarcitoria, la legge richiede che la parte lesa, oltre a dover fornire la prova di aver subìto la lesione contra ius e non iure di un interesse giuridicamente tutelato (c.d. danno evento), deve, altresì, allegare e provare i pregiudizi concretamente sofferti in conseguenza del verificarsi della stessa (c.d. danno conseguenza), di modo che, in caso di omesso assolvimento di detto onere probatorio, non sorge in capo al danneggiato alcun obbligo risarcitorio (cfr. Cass. n. 31537/2018).
7.3. - Nel caso in esame, appaiono sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.
Risulta pienamente provata la condotta dolosa del convenuto, il quale ha presentato una denuncia di smarrimento del libretto di deposito consapevolmente falsa, omettendo in modo deliberato qualsiasi menzione del vincolo giudiziale che gravava sul titolo. Tale omissione non può in alcun modo ritenersi frutto di disattenzione o ignoranza, posto che il LE era parte direttamente coinvolta nella procedura esecutiva e, dunque, non poteva non essere a conoscenza del vincolo disposto dal Giudice dell'Esecuzione.
Con tale condotta, il convenuto ha fornito alla banca una rappresentazione artificiosa e ingannevole della situazione giuridica del libretto, inducendo l'istituto in errore e attivando così la procedura di duplicazione ex L. n. 948/1951. La sua iniziativa decettiva ha determinato l'emissione di un nuovo libretto formalmente “libero”, sul quale è stato trasferito l'intero saldo, e che egli ha successivamente estinto, facendo accreditare la somma di € 239.764,72 sul conto corrente intestato ai propri figli. In tal modo, ha dolosamente sottratto alla procedura esecutiva somme vincolate per legge alla soddisfazione dei creditori.
Va sottolineato che la condotta del LE è stata specificamente volta ad eludere ogni possibile controllo da parte della banca, la quale, in assenza di informazioni sul vincolo e trovandosi dinanzi a una richiesta formalmente conforme alla disciplina vigente, non aveva alcuno strumento per impedire l'operazione. L'inganno ha così superato ogni barriera di verifica normalmente esigibile, rendendo il danno per la banca non solo diretto, ma inevitabile.
Pag. 8 di 11 A causa di tale condotta fraudolenta, la attrice è stata costretta a rifondere l'importo CP_4
indebitamente sottratto, corrispondendo, in esecuzione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, la somma di € 231.677,90 al creditore procedente, subendo un pregiudizio economico immediato e ingiusto.
7.4. - Non si ritiene applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 1227 c.c.
Invero, nonostante la negligenza della banca attrice nella gestione della procedura di duplicazione del libretto di deposito a risparmio sia astrattamente rilevante sul piano degli obblighi di vigilanza interna, poiché il danno è stato direttamente provocato da una condotta fraudolenta (dolosa), intenzionalmente volta a trarre in errore la banca attrice con artifizi e raggiri, l'inganno ha superato la diligenza esigibile da questa, con la conseguenza che l'attrice ha diritto al pieno risarcimento del danno subito, senza alcuna diminuzione ai sensi dell'art. 1227 c.c.
8. - Con riguardo alla posizione dei convenuti e , non può CP_2 Controparte_3
condividersi l'assunto difensivo secondo cui gli stessi sarebbero rimasti del tutto estranei alla condotta fraudolenta posta in essere dal padre, . Una simile Controparte_1
ricostruzione si scontra, infatti, con una pluralità di elementi oggettivi e circostanze sintomatiche che rendono inverosimile la loro buona fede, e che consentono di affermare, con giudizio di alta probabilità logica, una consapevole adesione o, quantomeno, una colpevole acquiescenza alla manovra elusiva.
Anzitutto, è incontestato che la somma di € 239.764,72, corrispondente all'intero saldo del libretto di deposito vincolato estinto fraudolentemente, sia stata accreditata direttamente sul conto corrente cointestato ai due figli. La causale dell'operazione - “estinzione libretto n.
300694857” - rendeva trasparente l'origine della provvista, chiaramente collegata a un titolo bancario di cui essi non erano né titolari, né cointestatari, né in alcun modo beneficiari (cfr. doc. 7, fasc. attrice).
In secondo luogo, l'ammontare del bonifico, per dimensione e unicità, sovrastava di gran lunga la movimentazione ordinaria del conto di destinazione, che alla data dell'accredito risultava addirittura scoperto (cfr. doc. 8, fasc. attrice). Tale circostanza, lungi dall'essere
Pag. 9 di 11 neutra, imponeva una reazione attiva da parte dei beneficiari, almeno sotto forma di verifica o richiesta di chiarimenti, che invece non risulta né allegata né provata.
A ciò si aggiunge un fattore relazionale non trascurabile: il conto era intestato ai figli, ma operativamente gestito dal padre, che risultava delegato ad operare e, con tutta evidenza, dominus sostanziale dell'operazione di trasferimento. In un simile contesto familiare, la ricezione passiva di un accredito di tale portata - in assenza di alcun titolo giustificativo - non può essere considerata irrilevante, né tanto meno in buona fede, specie quando l'ordinaria diligenza avrebbe imposto - quantomeno - di segnalare l'anomalia.
Deve dunque ritenersi che e abbiano tollerato CP_2 Controparte_3
consapevolmente l'utilizzo del loro conto corrente per finalità evidentemente elusiva, beneficiando dell'altrui condotta fraudolenta e contribuendo, in tal modo, a consolidare l'effetto pregiudizievole dell'illecito nei confronti della banca.
Tali elementi, considerati nel loro insieme, appaiono sintomatici di una consapevole partecipazione dei figli all'illecito del padre, o, quantomeno, di un'acquiescenza dolosa all'altrui condotta fraudolenta, sufficiente ad integrare la responsabilità ex art. 2043 c.c. anche in capo ai suddetti convenuti.
Sussiste, pertanto, la responsabilità solidale di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 2055 c.c., in quanto autori concorrenti di un unico fatto dannoso ai danni della banca attrice, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome (cfr. Cass. n. 1070/2019). Da ciò consegue la condanna degli stessi, in solido, al pagamento, in favore della attrice, della somma di CP_4
€ 239.764,72, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data del 22.10.2019, ossia dal giorno in cui la ha CP_4
effettivamente sostenuto l'esborso in favore del creditore assegnatario della procedura esecutiva, in esecuzione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione. Solo in tale momento, infatti, il pregiudizio economico subito dall'istituto bancario si è concretizzato in una perdita attuale, certa e patrimonialmente apprezzabile.
9. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa
Pag. 10 di 11 dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dei convenuti e in favore dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1642/2021 r.g., così dispone:
1) Condanna , e , in solido, al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, della somma complessiva di € 239.764,72 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante da fatto illecito, oltre interessi dal 22.10.2019 sino al soddisfo.
2) Condanna , e , in solido, alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rifusione, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 821,00 per spese vive
(di cui € 759,00 per c.u., € 27,00 per marca da bollo ed € 35,00 per spese di notifica), ed € 14.103,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 21 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1642/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. ) con il C.F._2 Controparte_3 C.F._3
patrocinio dell'Avv. Giorgio Nicastro del Lago, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 06.11.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, e , tesa a: a) accertare l'illecito ed indebito CP_1 CP_2 Controparte_3
prelievo dell'importo di € 239.764,72 e la responsabilità risarcitoria dei convenuti;
b) condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno subito dall'Istituto bancario con condanna al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di €
239.764,72, oltre interessi dalla data del pagamento (24.02.2009); c) in via subordinata, condannare i convenuti alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma indebitamente sottratta alla Banca, pari ad € 239.764,72, oltre interessi;
d) in via ulteriormente subordinata, condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento, anche a titolo di indennizzo, della somma di € 239.764,72, oltre interessi.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che in data 24.07.2007, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 37/2003 R.G. Esec. Imm. del Tribunale di Siracusa nei confronti del debitore , veniva acceso il libretto di Controparte_1
deposito a risparmio presso n. 2034079-08, intestato al debitore esecutato Parte_1
ma con vincolo in favore del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare nel citato procedimento.
In data 14.11.2008, il debitore convenuto, con artifizi e raggiri, presentava denuncia di smarrimento del suddetto libretto di deposito e avviava il procedimento di rilascio di duplicato del titolo nominativo ai sensi dell'art. 3 e ss. L. n. 948/1951, omettendo, strumentalmente, la circostanza che il libretto fosse vincolato all'ordine del G.E. e contenesse le somme ricavate dalla vendita di un cespite pignorato a suo danno. Pertanto, completata la procedura di cui alla suddetta legge, il debitore chiedeva l'estinzione del libretto di deposito apparentemente smarrito e la contestuale accensione, a proprio nome, di un secondo libretto di deposito (duplicato), nel quale veniva versata l'intera somma prelevata dal primo libretto di deposito vincolato. Il nuovo libretto veniva emesso senza
Pag. 2 di 11 alcun vincolo e, successivamente, il debitore convenuto disponeva l'estinzione di tale libretto e l'accredito dell'intero saldo, pari ad € 239.764,72, sul conto corrente bancario intestato ai figli convenuti. La banca si accorgeva dell'azione fraudolenta ordita da solo nell'ottobre 2018, quando il professionista delegato alla vendita Controparte_1
nel procedimento espropriativo immobiliare si recava in filiale per disporre del saldo contabile del libretto di deposito a risparmio vincolato, esibendo l'originale di tale libretto.
A causa della condotta fraudolenta dei convenuti, in ottemperanza all'ordinanza del G.E. del 16.09.2019, l'attrice è stata costretta a disporre, in data 22.10.2019, il pagamento della somma di € 231.677,90 in favore del creditore assegnatario della procedura esecutiva.
2. - Si è costituito in giudizio , eccependo: a) la prescrizione del diritto Controparte_1
al risarcimento del danno;
b) l'inammissibilità delle azioni proposte ex artt. 2033 e 2041
c.c.; c) l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto;
d) la responsabilità della banca per violazione dell'obbligo di diligenza.
3. - Si sono costituiti in giudizio e , eccependo: a) il CP_2 Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva;
b) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
c) l'inammissibilità delle azioni proposte ex artt. 2033 e 2041 c.c.; d) l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto;
e) la responsabilità della banca per violazione dell'obbligo di diligenza;
f) il risarcimento del danno per calunnia.
4. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2024 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. - La domanda attorea è fondata e va accolta.
6. - Risulta, anzitutto, infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata da parte convenuta.
6.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Il terzo comma prevede, altresì, che, se il fatto è considerato dalla legge come
Pag. 3 di 11 reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Nel caso in esame, il fatto da cui trae origine la domanda risarcitoria è considerato dalla legge come reato di truffa ex art. 640 c.p., il quale prevede che “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro”.
L'art. 157 c.p. prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Poiché la pena per il reato di truffa vede un massimo edittale di tre anni nella forma semplice e di cinque nella forma aggravata, il tempo necessario alla prescrizione sarà di sei anni.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il termine di prescrizione previsto per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e, quindi, il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (cfr. Cass. n.
468372020; Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 11119/2013).
6.2. - Con riguardo al caso in esame, è documentalmente provato che la attrice è CP_4
venuta a conoscenza della sottrazione delle somme dal libretto di deposito vincolato solo nell'ottobre 2018, quando il professionista delegato alla vendita nel procedimento espropriativo immobiliare n. 37/2003 R.G. Esec. Imm. del Tribunale di Siracusa ha richiesto l'utilizzo delle somme depositate nel libretto estinto esibendone l'originale. Prima
Pag. 4 di 11 di quella data, l'attrice non aveva né poteva avere conoscenza dell'operazione ordita dai convenuti.
Peraltro, il danno effettivo per l'Istituto bancario si è concretizzato solo il 22.10.2019, quando, in esecuzione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, è stato costretto a versare la somma di € 231.677,90 al creditore assegnatario nell'ambito della suddetta procedura esecutiva (cfr. doc. 18, fasc. attrice).
Ai fini della decorrenza del diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio, dunque, assume rilievo la data in cui il professionista delegato, su ordine del Giudice dell'Esecuzione, ha richiesto all'attrice il pagamento della somma sottratta dal libretto vincolato, obbligandola a disporre il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.
Solo in detto momento, infatti, il danno, prima solamente potenziale, si è concretizzato con la perdita patrimoniale da parte della attrice. CP_4
6.3. - Ne deriva che, essendo stato l'atto di citazione notificato in data 24/29.03.2021, il termine prescrizionale non era ancora decorso.
7. - Nel merito, va premesso che la Legge n. 948/1951 disciplina la procedura da seguire in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti di risparmio nominativi o al portatore.
In particolare, l'art. 1 prevede che, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile. La denuncia deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto e a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.
Ai sensi dell'art. 3, poi, ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell' presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto CP_5
Pag. 5 di 11 detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso o a notificargli la propria opposizione entro il termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace. Decorso il termine di 90 giorni senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il libretto di deposito a risparmio sia vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione, la banca è tenuta, ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., ad adottare ogni cautela idonea a preservare l'effettività del vincolo, rifiutando il rilascio del duplicato ove tale vincolo impedisca la libera disponibilità delle somme.
7.1. - Nel caso in esame, è documentalmente provato che il convenuto , Controparte_1
nella qualità di debitore esecutato, ha presentato una denuncia di smarrimento falsa e strumentale, omettendo deliberatamente di indicare che il libretto era vincolato all'ordine del Giudice e che si trovava in realtà custodito presso la Cancelleria del Tribunale di
Siracusa.
Tale comportamento ha avuto un effetto decisivamente fuorviante sull'operato della CP_4
la quale, in assenza di ogni segnalazione del vincolo e trovandosi dinanzi a una procedura formalmente regolare ex L. n. 948/1951, ha proceduto all'estinzione del libretto originario e all'apertura di un nuovo libretto intestato al convenuto ma privo del vincolo giudiziale.
L'effetto concreto della condotta del LE è stato, dunque, quello di neutralizzare il potere di controllo della Banca, che si è trovata nella condizione di non poter rilevare il vincolo giudiziale preesistente, risultando così indotta in errore attraverso un meccanismo fraudolento costruito ad arte per ottenere la disponibilità delle somme. Tali somme, una volta trasferite sul nuovo libretto, sono state integralmente estinte e accreditate sul conto corrente intestato ai figli, eludendo di fatto la destinazione vincolata alla procedura esecutiva.
Pag. 6 di 11 Risulta pertanto evidente la sussistenza di una condotta fraudolenta dolosamente posta in essere dal , idonea a integrare tutti gli estremi del fatto illecito ex art. Controparte_1
2043 c.c., in quanto fonte diretta e determinante del danno subito dall'istituto bancario.
7.2. - La norma appena citata prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa, mentre la colpa consiste in negligenza, imprudenza, imperizia ovvero nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
L'elemento del danno è essenziale perché trovi applicazione tale norma. Esso deve essere immediato e diretto, nonché patrimoniale, o, quanto meno, avere sul patrimonio una ripercussione.
L'illecito aquiliano si connota per una struttura complessa, caratterizzata dalla presenza di un duplice danno: il danno-evento e il danno-conseguenza. Il danno-evento è l'evento offensivo di un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela risarcitoria, mentre il danno-conseguenza si qualifica come la conseguenza dannosa, economicamente valutabile, dell'evento lesivo in capo alla vittima dell'illecito, titolare dell'interesse leso.
Tra la condotta dell'agente e il danno deve esservi, inoltre, un nesso di causalità, nel senso che il fatto illecito deve essere sufficiente a produrre il danno. Quando sussista il rapporto di causalità tra un'azione, od omissione, e l'evento, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non valgono ad escludere il primitivo rapporto, se tutte concorrano a determinare l'evento; il rapporto vien meno solo se le cause sopravvenute siano state, nel fatto concreto, da sole sufficienti a determinarlo, spezzandosi, in tal caso, il rapporto di causalità con la prima azione. La responsabilità dell'autore del danno, infatti, non è esclusa per il solo fatto che anche il danneggiato abbia tenuto una condotta imprudente o negligente, potendo questa rilevare solo in tema di concorso colposo nel danno ex art. 1227 c.c., con possibile riduzione del quantum risarcitorio.
Pag. 7 di 11 Al fine di qualificare come legittima la pretesa risarcitoria, la legge richiede che la parte lesa, oltre a dover fornire la prova di aver subìto la lesione contra ius e non iure di un interesse giuridicamente tutelato (c.d. danno evento), deve, altresì, allegare e provare i pregiudizi concretamente sofferti in conseguenza del verificarsi della stessa (c.d. danno conseguenza), di modo che, in caso di omesso assolvimento di detto onere probatorio, non sorge in capo al danneggiato alcun obbligo risarcitorio (cfr. Cass. n. 31537/2018).
7.3. - Nel caso in esame, appaiono sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.
Risulta pienamente provata la condotta dolosa del convenuto, il quale ha presentato una denuncia di smarrimento del libretto di deposito consapevolmente falsa, omettendo in modo deliberato qualsiasi menzione del vincolo giudiziale che gravava sul titolo. Tale omissione non può in alcun modo ritenersi frutto di disattenzione o ignoranza, posto che il LE era parte direttamente coinvolta nella procedura esecutiva e, dunque, non poteva non essere a conoscenza del vincolo disposto dal Giudice dell'Esecuzione.
Con tale condotta, il convenuto ha fornito alla banca una rappresentazione artificiosa e ingannevole della situazione giuridica del libretto, inducendo l'istituto in errore e attivando così la procedura di duplicazione ex L. n. 948/1951. La sua iniziativa decettiva ha determinato l'emissione di un nuovo libretto formalmente “libero”, sul quale è stato trasferito l'intero saldo, e che egli ha successivamente estinto, facendo accreditare la somma di € 239.764,72 sul conto corrente intestato ai propri figli. In tal modo, ha dolosamente sottratto alla procedura esecutiva somme vincolate per legge alla soddisfazione dei creditori.
Va sottolineato che la condotta del LE è stata specificamente volta ad eludere ogni possibile controllo da parte della banca, la quale, in assenza di informazioni sul vincolo e trovandosi dinanzi a una richiesta formalmente conforme alla disciplina vigente, non aveva alcuno strumento per impedire l'operazione. L'inganno ha così superato ogni barriera di verifica normalmente esigibile, rendendo il danno per la banca non solo diretto, ma inevitabile.
Pag. 8 di 11 A causa di tale condotta fraudolenta, la attrice è stata costretta a rifondere l'importo CP_4
indebitamente sottratto, corrispondendo, in esecuzione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, la somma di € 231.677,90 al creditore procedente, subendo un pregiudizio economico immediato e ingiusto.
7.4. - Non si ritiene applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 1227 c.c.
Invero, nonostante la negligenza della banca attrice nella gestione della procedura di duplicazione del libretto di deposito a risparmio sia astrattamente rilevante sul piano degli obblighi di vigilanza interna, poiché il danno è stato direttamente provocato da una condotta fraudolenta (dolosa), intenzionalmente volta a trarre in errore la banca attrice con artifizi e raggiri, l'inganno ha superato la diligenza esigibile da questa, con la conseguenza che l'attrice ha diritto al pieno risarcimento del danno subito, senza alcuna diminuzione ai sensi dell'art. 1227 c.c.
8. - Con riguardo alla posizione dei convenuti e , non può CP_2 Controparte_3
condividersi l'assunto difensivo secondo cui gli stessi sarebbero rimasti del tutto estranei alla condotta fraudolenta posta in essere dal padre, . Una simile Controparte_1
ricostruzione si scontra, infatti, con una pluralità di elementi oggettivi e circostanze sintomatiche che rendono inverosimile la loro buona fede, e che consentono di affermare, con giudizio di alta probabilità logica, una consapevole adesione o, quantomeno, una colpevole acquiescenza alla manovra elusiva.
Anzitutto, è incontestato che la somma di € 239.764,72, corrispondente all'intero saldo del libretto di deposito vincolato estinto fraudolentemente, sia stata accreditata direttamente sul conto corrente cointestato ai due figli. La causale dell'operazione - “estinzione libretto n.
300694857” - rendeva trasparente l'origine della provvista, chiaramente collegata a un titolo bancario di cui essi non erano né titolari, né cointestatari, né in alcun modo beneficiari (cfr. doc. 7, fasc. attrice).
In secondo luogo, l'ammontare del bonifico, per dimensione e unicità, sovrastava di gran lunga la movimentazione ordinaria del conto di destinazione, che alla data dell'accredito risultava addirittura scoperto (cfr. doc. 8, fasc. attrice). Tale circostanza, lungi dall'essere
Pag. 9 di 11 neutra, imponeva una reazione attiva da parte dei beneficiari, almeno sotto forma di verifica o richiesta di chiarimenti, che invece non risulta né allegata né provata.
A ciò si aggiunge un fattore relazionale non trascurabile: il conto era intestato ai figli, ma operativamente gestito dal padre, che risultava delegato ad operare e, con tutta evidenza, dominus sostanziale dell'operazione di trasferimento. In un simile contesto familiare, la ricezione passiva di un accredito di tale portata - in assenza di alcun titolo giustificativo - non può essere considerata irrilevante, né tanto meno in buona fede, specie quando l'ordinaria diligenza avrebbe imposto - quantomeno - di segnalare l'anomalia.
Deve dunque ritenersi che e abbiano tollerato CP_2 Controparte_3
consapevolmente l'utilizzo del loro conto corrente per finalità evidentemente elusiva, beneficiando dell'altrui condotta fraudolenta e contribuendo, in tal modo, a consolidare l'effetto pregiudizievole dell'illecito nei confronti della banca.
Tali elementi, considerati nel loro insieme, appaiono sintomatici di una consapevole partecipazione dei figli all'illecito del padre, o, quantomeno, di un'acquiescenza dolosa all'altrui condotta fraudolenta, sufficiente ad integrare la responsabilità ex art. 2043 c.c. anche in capo ai suddetti convenuti.
Sussiste, pertanto, la responsabilità solidale di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 2055 c.c., in quanto autori concorrenti di un unico fatto dannoso ai danni della banca attrice, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome (cfr. Cass. n. 1070/2019). Da ciò consegue la condanna degli stessi, in solido, al pagamento, in favore della attrice, della somma di CP_4
€ 239.764,72, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data del 22.10.2019, ossia dal giorno in cui la ha CP_4
effettivamente sostenuto l'esborso in favore del creditore assegnatario della procedura esecutiva, in esecuzione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione. Solo in tale momento, infatti, il pregiudizio economico subito dall'istituto bancario si è concretizzato in una perdita attuale, certa e patrimonialmente apprezzabile.
9. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa
Pag. 10 di 11 dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dei convenuti e in favore dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1642/2021 r.g., così dispone:
1) Condanna , e , in solido, al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, della somma complessiva di € 239.764,72 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante da fatto illecito, oltre interessi dal 22.10.2019 sino al soddisfo.
2) Condanna , e , in solido, alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rifusione, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 821,00 per spese vive
(di cui € 759,00 per c.u., € 27,00 per marca da bollo ed € 35,00 per spese di notifica), ed € 14.103,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 21 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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