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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/04/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7760/2019 +9372/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1
maggio 1983 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore D'Apice
OPPONENTE
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.01.1949 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'Avv.
Gioacchino Cardasco (cod. fisc.: ) presso il quale C.F._3
elettivamente domicilia in Salerno alla via R. De Martino nr. 7 in virtù di mandato in atti
- OPPONENTE–
CONTRO
P. VA , con sede legale in Milano (MI) al Foro Controparte_2 P.IVA_1
Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. VA Controparte_3
, in persona del lrpt rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1841/2019 – R.G.
5556/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data 04/06/2019 e notificato all'
opponente in data 27/06/2019, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
all'intestato tribunale la opposta P. VA , e per Controparte_2 P.IVA_1
essa, quale procuratore, al fine di impugnare e contestare la Controparte_3
richiesta di pagamento spiegata nella domanda monitoria per il complessivo importo di euro 66.001,71, oltre interessi e spese del procedimento. I sigg.
e stipulavano con la il Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
contratto di finanziamento n. 3643569, successivamente ceduto alla odierna opposta, per come rappresentato nel monitorio. Il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare dello stato di morosità, parte debitrice incorreva nella decadenza dal beneficio del termine.
Al riguardo parte opponente rassegnava le conclusioni nell'atto introduttivo del presente procedimento e, per l'effetto chiedeva – “In via assolutamente preliminare e pregiudiziale : - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della (P.VA: con sede legale in Milano alla via CP_2 P.IVA_1
Foro Bonaparte, n. 12 e per essa, quale procuratore, la società Controparte_3
(P.IVA: con sede legale in Milano alla via Foro Bonaparte, n. 12 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per carenza di prova attestante la titolarità del credito e pedissequo diritto ad agire in via monitoria;
- accogliere istanza di contestazione ex articolo 2719 codice civile, in ragione della quale la documentazione da depositare deve essere in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione;
sempre in via preliminare - accertare e dichiarare, in ogni caso, nullo e/o annullabile il monitorio opposto per l'omesso tentativo, di parte ricorrente,
dell'Istituto della mediazione, introdotto con la D.Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni , stante la natura del credito oggetto della presente opposizione (contratti bancari); - accertare e dichiarare l'inammissibilità del monitorio opposto in quanto il credito ivi rappresentato non risponde ai requisiti di legge attesa la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per come rappresentato in premessa;
- Accertare e dichiarare, anche inaudita altera parte l'assoluta improcedibilità del concesso monitorio per l'omessa indicazione dell'intervenuto atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento oggetto di causa, ancorchè l'effettiva costituzione in mora del debitore, ma soprattutto l'intimante società non ha allegato né provato a quanto risalirebbe l'ultima rata di finanziamento non onorata dal debitore ovvero quanto tempo sarebbe trascorso tra la presunta insolvenza e la costituzione in mora, né la banca ha illustrato il criterio di calcolo degli interessi e se essi includono anche gli interessi corrispettivi e -se si in quale misura – delle rate non pagate fino alla, non meglio specificata,
revoca/decadenza dal beneficio del termine, l'importo degli interessi di mora con la relativa base di calcolo tempo per tempo utilizzata, elementi tutti che,
de facto, rendono il monitorio opposto privo della certezza, liquidità ed esigibilità. Nel merito 1)alla luce di tutte le argomentazioni difensive esposte dall'opponente e della documentazione esibita, dato atto che appaiono configurarsi, nella specie, gravi motivi in violazione delle Legge 108/96 -
USURA, dichiarare NULLO e/o annullabile il contratto di finanziamento n.
3643569, relativamente alla clausola determinativa degli interessi (corrispettivi e/o moratori) violativa della Legge 108/96, e/o nullità del contratto di finanziamento per carenza di documentazione contrattuale ex art. 117, comma 1 TUB;
2) annullare e/o revocare o comunque dichiarare nullo, e/o annullabile e/o illegittimo e comunque infondato, tanto in fatto quanto in diritto, il decreto opposto per violazione degli artt. 116 e ss. Testo Unico Bancario, oltre agli artt.
33, 34 e 40 Codice del Consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, attesa la natura di consumatore del soggetto finanziato;
3) accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, se vi sia superamento del tasso soglia fissato con D.M. nel periodo riferito all'erogazione del finanziamento, avuto riguardo alla particolare categoria di operazione finanziaria, relativamente alla determinazione degli interessi corrispettivi e/o di mora contrattualmente convenuti;
4) accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa la falsa e diversa rappresentazione del parametro TAN per come rappresentato nella CTP;
5) accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, l'omessa inclusione nel contratto di finanziamento degli oneri accessori direttamente collegati all'erogazione del finanziamento, nonché la mancata consegna della documentazione precontrattuale, in violazione delle leggi in materia come rappresentato nella parte motiva 6) accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'abusività della clausola determinativa degli interessi di mora in quanto poca chiara e non comprensibile al consumatore medio – contraente debole e,
comunque, la nullità, inefficacia, illegittimità e/o invalidità, della applicazione/pattuizione dell'interesse anatocistico e di quello ultralegale nella parte in cui è accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale del contratto e/o condizioni generale del contratto ed il superiore tasso soglia ex legge 108/96 avuto riguardo al momento perfezionativo del contratto di finanziamento;
7) accertare e dichiarare, la responsabilità del legale rappresentante della ricorrente , ex art. 96 c.p.c., per aver disatteso e violato le regole di condotta tipizzate dall'ordinamento dell'attività bancaria, della prassi di comportamento propria del banchiere che esercita rettamente la erogazione del credito, delle regole di correttezza, di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 del codice civile, nonché del dovere di informazione sugli obblighi precontrattuali previsto dagli artt. 124 – 125-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.
385 c.d. Testo Unico Bancario, nonché della disciplina contenuta nel D.lgs. 6
settembre 2006, n.206 – Codice del Consumo – artt. 40 e ss , al quale il bonus argentarius deve attenersi con l'intensità propria dello status professionale e,
per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre alla condanna dei danni morali e patrimoniali, anche per l'indebita segnalazione del nominativo degli opponenti quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice. 8) in via gradata,
in caso di denegato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, accertare e dichiarare, il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso sostitutivo ex art. 1815, 2°
comma c.c. (gratuità dei prestiti) e/o tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, 7° comma ovvero del punto 7 dell'art. 125-bis TUB e, quindi quantificare l'esatto dare -
avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul rapporto di finanziamento oggetto della presente e sulla base dell'intera documentazione relativa dimessa in atti dalle parti e da richiedere ex art. 210 c.p.c. attesa l'intervenuta richiesta ancor prima della notifica del monitorio opposto; 9) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfetario, cassa nazionale avvocati ed iva; IN VIA ISTRUTTORIA : Al fine di consentire il corretto accertamento dei fatti nonché delle eventuali somme effettivamente dovute alla la nomina di un CTU. CP_2 In data 22.01.2020 si costituiva in giudizio la opposta e per Controparte_2
essa, quale procuratore, (P. VA , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati, al fine di impugnare e contestare le avverse domande e, per l'effetto chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del monitorio opposto.
Con ordinanza del 23.01.2021 il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnava a parte opponente il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 che si concludeva con esito negativo. Alla successiva udienza del 26-11-2020, celebrata in presenza, veniva riunito al presente giudizio il fascicolo nrg 9372/2019
trattandosi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dell'altro ingiunto in qualità di coobbligato. Concessi i termini di cui Controparte_1
all'art 183, ammessa e espletata CTU contabile, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 04.12.2024 veniva riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare occorre rilevare che è stato espletato dalla parte opponente il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente l'11.3.2020 da parte opponente), di talché la domanda monitoria è procedibile.
Ancora, preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la carenza di titolarità attiva in capo alla opposta CP_2
per non avere quest'ultima dimostrato di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa (trasferito dall'originaria mutuataria nei modi e CP_4
nelle forme stabiliti.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese,
proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità
agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n. 2951 del
2016 le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda,
che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.”
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che e per essa CP_2
la procuratrice abbia allegato specificamente le circostanze relative alla CP_3
intervenuta stipulazione di un contratto di cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta-cessionaria fin dalla comparsa di costituzione
(cfr.).
Inoltre risulta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, come ribadito dalle più recenti pronunce di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019,
Cassazione Civile, Sez. III, n. 22268/2018) assolve a mera funzione pubblicitaria, dispensando il cessionario dal copioso onere della notifica dell'intervenuta cessione nei confronti di ogni singolo debitore, in conformità
alla disciplina generale ex art. 1264 c.c., garantendo l'efficacia erga omnes
dell'operazione di cartolarizzazione, ma non altresì l'esistenza dell'operazione di cessione compiuta ed il contenuto effettivo del contratto;
prova quest'ultima, che in assenza di indicazioni chiare e precise all'interno dell'estratto della Gazzetta Ufficiale può essere resa dalla cessionaria solo mediante la produzione del contratto di cessione ex art 58 TUB. Ne consegue che la è, senza dubbio, legittimata ad agire nel CP_5
processo in luogo della vicenda successoria realizzatasi, assumendo nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa.
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica deve ritenersi superata l'eccezione sollevata
Il merito
Venendo al merito la domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
Quanto alla posizione di che figura all'interno del contratto Controparte_1
di finanziamento nella qualità di coobbligato è bene chiarire che il nostro ordinamento prevede solo la figura del fideiussore. Riconoscere l'esistenza di una figura diversa da quella del fideiussore/garante significherebbe pervenire ad una sostanziale inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. con un evidente favor per l'istituto di credito. Ad avviso di questo Giudice poiché non è prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. In realtà,
escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante. Nel caso di specie risulta che sia stato parte del contratto di finanziamento in qualità di Controparte_1
coobbligato ma non di cobeneficiario degli importi erogati. D'altra parte è
pacifico, trattandosi di credito al consumo, che l'importo oggetto del finanziamento è stato versato direttamente al contraente principale . Nelle
condizioni generali di contratto art. 1 si legge che “ il finanziamento è concesso dalla Consumit a favore dell'intestatario del finanziamento” Dalla scheda contrattuale si evince chiaramente che il richiedente il finanziamento è il sig.
e che è coobbligato. Parte_1 Controparte_1
In conclusione, alla obbligazione assunta dalla opponente è senz'altro applicabile la disciplina prevista in tema di fideiussione.
Inoltre parte opponente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata e che quindi è senz'altro applicabile.
Si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente giudiziale, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (in questo senso vedi Cass. 16041/16; 1724/16). Non costituisce pertanto idonea istanza ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale. Si
aggiunga che ai sensi della medesima disposizione il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì
continuare con diligenza. Non è sufficiente cioè iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata.
La disposizione in commento tende a incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito esposto alla escussione della garanzia. Nel caso di specie il contratto di credito al consumo stipulato il 13.5.2010
prevedeva un piano di rimborso da concludersi nel 2020; il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto a maggio 2019 .
La banca è quindi non è decaduta dai diritti verso il fideiussore.
Venendo al merito, in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust.
civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento n.
3643569 del 13.5.2010 ( cfr. produzione monitoria) , l'estratto conto movimenti
MPS Spa. Deve ritenersi superata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 117 TUB per mancato rispetto della forma scritta. Parte opponente eccepisce la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB in quanto si rileva esclusivamente una richiesta di prestito personale e non un vero e proprio contratto. Invero tale eccezione appare destituita di fondamento ove si consideri che nei contratti bancari il requisito della forma scritta del contratto - richiesto dall'art. 117 t.u.b. - non comporta la necessaria sottoscrizione da parte dell'istituto di credito. Pertanto, l'omessa sottoscrizione non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta. (v. Cass.
22385/2019, Cass. 16070/2018, Cass. 14646/2018 e Cass. 14243/2018, per la generale applicazione a tutti i contratti bancari del principio enunciato da
Cass., SS.UU., 898/2018 con riferimento al contratto quadro nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria).
Superata questa eccezione e ritenuto valido ed efficace il regolamento contrattuale intercorso tra le parti, non si nutrono dubbi sulla sua natura di credito al consumo. Sul punto va chiarito che le forme di finanziamento della specie di quella in esame rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie tale tipologia contrattuale risulta più
specificamente sussumibile nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372,
Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del
20/08/2020 n. 17410, Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010). Nel caso in esame parte opposta ha fornito adeguata prova del credito mediante il deposito del titolo contrattuali che contiene l'indicazione delle condizioni pattuite. In particolare il contratto di finanziamento n. 3643569 risulta sottoscritto in data 13.05.2010 e si chiude in data 30.04.2015: la somma finanziata di €. 66.54550, - T.A.N. 10,45%, T.A.E.G. 13,25% rimborsabile in n.
120 rate mensili di €. € 903,87 ciascuna.
Il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB.
Alla data di stipula del contratto di finanziamento era in vigore l'art. 124 TUB
che così recitava: “Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e
3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e
l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.”
L'art. 125 bis TUB che prevede il rimedio sostitutivo con l'applicazione del tasso BOT è entrato in vigore il 10.09.2010. L'art. 124 ratione temporis applicabile non prevede l'ipotesi di divergenza del Taeg applicato rispetto a quello previsto in contratto, introdotta solo a far data dal
19.09.2010 con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB. Alla data di stipula del contratto di finanziamento era in vigore l'art. 124 nella versione sopra riportata che prevede l'applicazione del rimedio sostitutivo solo nelle ipotesi di assenza o nullità delle clausole contrattuali ovvero le clausole contenenti tutte le voci indicate nel comma 2 dell'art. 124. L'indicatore sintetico dei costi - i.s.c. è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente per pubblicità e trasparenza e non rappresenta un tasso/prezzo/condizione, sicché deve escludersi l'applicabilità della sanzione di cui al comma 6 dell'art. 117 t.u.b. che commina la nullità per le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124 t.u.b.
Pertanto i risultati a cui è pervenuto il consulente devono essere disattesi non potendo applicarsi al caso in esame l'art. 125 bis TUB.
Con riguardo al dedotto superamento del tasso soglia, il consulente ha verificato che “in riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti in contratto, il TEG pattuito è pari al 13,82 e, quindi, inferiore alla soglia usura di riferimento del 17,91% (cfr. All. n. 11 Soglie usura II TRIM. 2010 - Categoria: Crediti
Personali e cfr. All. n. 12 Calcolo del TEG).
Successivamente, come da quesito formulato, lo scrivente ha provveduto a confrontare, in riferimento ai soli interessi moratori il tasso di mora pattuito al momento della stipula del contratto (15,96%) con la soglia usura di riferimento del 17,91%; dal confronto operato è scaturito che il tasso di mora pattuito è risultato inferiore alla soglia usura di riferimento. “
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive modifiche
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
3) Condanna gli opponenti e al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 7.052 ( euro 1276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2835 per la fase istruttoria, euro 2.127 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA Così deciso in Salerno il 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7760/2019 +9372/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1
maggio 1983 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore D'Apice
OPPONENTE
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.01.1949 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'Avv.
Gioacchino Cardasco (cod. fisc.: ) presso il quale C.F._3
elettivamente domicilia in Salerno alla via R. De Martino nr. 7 in virtù di mandato in atti
- OPPONENTE–
CONTRO
P. VA , con sede legale in Milano (MI) al Foro Controparte_2 P.IVA_1
Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. VA Controparte_3
, in persona del lrpt rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1841/2019 – R.G.
5556/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data 04/06/2019 e notificato all'
opponente in data 27/06/2019, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
all'intestato tribunale la opposta P. VA , e per Controparte_2 P.IVA_1
essa, quale procuratore, al fine di impugnare e contestare la Controparte_3
richiesta di pagamento spiegata nella domanda monitoria per il complessivo importo di euro 66.001,71, oltre interessi e spese del procedimento. I sigg.
e stipulavano con la il Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
contratto di finanziamento n. 3643569, successivamente ceduto alla odierna opposta, per come rappresentato nel monitorio. Il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare dello stato di morosità, parte debitrice incorreva nella decadenza dal beneficio del termine.
Al riguardo parte opponente rassegnava le conclusioni nell'atto introduttivo del presente procedimento e, per l'effetto chiedeva – “In via assolutamente preliminare e pregiudiziale : - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della (P.VA: con sede legale in Milano alla via CP_2 P.IVA_1
Foro Bonaparte, n. 12 e per essa, quale procuratore, la società Controparte_3
(P.IVA: con sede legale in Milano alla via Foro Bonaparte, n. 12 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per carenza di prova attestante la titolarità del credito e pedissequo diritto ad agire in via monitoria;
- accogliere istanza di contestazione ex articolo 2719 codice civile, in ragione della quale la documentazione da depositare deve essere in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione;
sempre in via preliminare - accertare e dichiarare, in ogni caso, nullo e/o annullabile il monitorio opposto per l'omesso tentativo, di parte ricorrente,
dell'Istituto della mediazione, introdotto con la D.Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni , stante la natura del credito oggetto della presente opposizione (contratti bancari); - accertare e dichiarare l'inammissibilità del monitorio opposto in quanto il credito ivi rappresentato non risponde ai requisiti di legge attesa la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per come rappresentato in premessa;
- Accertare e dichiarare, anche inaudita altera parte l'assoluta improcedibilità del concesso monitorio per l'omessa indicazione dell'intervenuto atto di revoca o di recesso del contratto di finanziamento oggetto di causa, ancorchè l'effettiva costituzione in mora del debitore, ma soprattutto l'intimante società non ha allegato né provato a quanto risalirebbe l'ultima rata di finanziamento non onorata dal debitore ovvero quanto tempo sarebbe trascorso tra la presunta insolvenza e la costituzione in mora, né la banca ha illustrato il criterio di calcolo degli interessi e se essi includono anche gli interessi corrispettivi e -se si in quale misura – delle rate non pagate fino alla, non meglio specificata,
revoca/decadenza dal beneficio del termine, l'importo degli interessi di mora con la relativa base di calcolo tempo per tempo utilizzata, elementi tutti che,
de facto, rendono il monitorio opposto privo della certezza, liquidità ed esigibilità. Nel merito 1)alla luce di tutte le argomentazioni difensive esposte dall'opponente e della documentazione esibita, dato atto che appaiono configurarsi, nella specie, gravi motivi in violazione delle Legge 108/96 -
USURA, dichiarare NULLO e/o annullabile il contratto di finanziamento n.
3643569, relativamente alla clausola determinativa degli interessi (corrispettivi e/o moratori) violativa della Legge 108/96, e/o nullità del contratto di finanziamento per carenza di documentazione contrattuale ex art. 117, comma 1 TUB;
2) annullare e/o revocare o comunque dichiarare nullo, e/o annullabile e/o illegittimo e comunque infondato, tanto in fatto quanto in diritto, il decreto opposto per violazione degli artt. 116 e ss. Testo Unico Bancario, oltre agli artt.
33, 34 e 40 Codice del Consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, attesa la natura di consumatore del soggetto finanziato;
3) accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, se vi sia superamento del tasso soglia fissato con D.M. nel periodo riferito all'erogazione del finanziamento, avuto riguardo alla particolare categoria di operazione finanziaria, relativamente alla determinazione degli interessi corrispettivi e/o di mora contrattualmente convenuti;
4) accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa la falsa e diversa rappresentazione del parametro TAN per come rappresentato nella CTP;
5) accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, l'omessa inclusione nel contratto di finanziamento degli oneri accessori direttamente collegati all'erogazione del finanziamento, nonché la mancata consegna della documentazione precontrattuale, in violazione delle leggi in materia come rappresentato nella parte motiva 6) accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'abusività della clausola determinativa degli interessi di mora in quanto poca chiara e non comprensibile al consumatore medio – contraente debole e,
comunque, la nullità, inefficacia, illegittimità e/o invalidità, della applicazione/pattuizione dell'interesse anatocistico e di quello ultralegale nella parte in cui è accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale del contratto e/o condizioni generale del contratto ed il superiore tasso soglia ex legge 108/96 avuto riguardo al momento perfezionativo del contratto di finanziamento;
7) accertare e dichiarare, la responsabilità del legale rappresentante della ricorrente , ex art. 96 c.p.c., per aver disatteso e violato le regole di condotta tipizzate dall'ordinamento dell'attività bancaria, della prassi di comportamento propria del banchiere che esercita rettamente la erogazione del credito, delle regole di correttezza, di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 del codice civile, nonché del dovere di informazione sugli obblighi precontrattuali previsto dagli artt. 124 – 125-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.
385 c.d. Testo Unico Bancario, nonché della disciplina contenuta nel D.lgs. 6
settembre 2006, n.206 – Codice del Consumo – artt. 40 e ss , al quale il bonus argentarius deve attenersi con l'intensità propria dello status professionale e,
per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre alla condanna dei danni morali e patrimoniali, anche per l'indebita segnalazione del nominativo degli opponenti quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice. 8) in via gradata,
in caso di denegato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, accertare e dichiarare, il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso sostitutivo ex art. 1815, 2°
comma c.c. (gratuità dei prestiti) e/o tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, 7° comma ovvero del punto 7 dell'art. 125-bis TUB e, quindi quantificare l'esatto dare -
avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul rapporto di finanziamento oggetto della presente e sulla base dell'intera documentazione relativa dimessa in atti dalle parti e da richiedere ex art. 210 c.p.c. attesa l'intervenuta richiesta ancor prima della notifica del monitorio opposto; 9) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfetario, cassa nazionale avvocati ed iva; IN VIA ISTRUTTORIA : Al fine di consentire il corretto accertamento dei fatti nonché delle eventuali somme effettivamente dovute alla la nomina di un CTU. CP_2 In data 22.01.2020 si costituiva in giudizio la opposta e per Controparte_2
essa, quale procuratore, (P. VA , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati, al fine di impugnare e contestare le avverse domande e, per l'effetto chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del monitorio opposto.
Con ordinanza del 23.01.2021 il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnava a parte opponente il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 che si concludeva con esito negativo. Alla successiva udienza del 26-11-2020, celebrata in presenza, veniva riunito al presente giudizio il fascicolo nrg 9372/2019
trattandosi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dell'altro ingiunto in qualità di coobbligato. Concessi i termini di cui Controparte_1
all'art 183, ammessa e espletata CTU contabile, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 04.12.2024 veniva riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare occorre rilevare che è stato espletato dalla parte opponente il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente l'11.3.2020 da parte opponente), di talché la domanda monitoria è procedibile.
Ancora, preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la carenza di titolarità attiva in capo alla opposta CP_2
per non avere quest'ultima dimostrato di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa (trasferito dall'originaria mutuataria nei modi e CP_4
nelle forme stabiliti.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese,
proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità
agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n. 2951 del
2016 le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda,
che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.”
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che e per essa CP_2
la procuratrice abbia allegato specificamente le circostanze relative alla CP_3
intervenuta stipulazione di un contratto di cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta-cessionaria fin dalla comparsa di costituzione
(cfr.).
Inoltre risulta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, come ribadito dalle più recenti pronunce di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019,
Cassazione Civile, Sez. III, n. 22268/2018) assolve a mera funzione pubblicitaria, dispensando il cessionario dal copioso onere della notifica dell'intervenuta cessione nei confronti di ogni singolo debitore, in conformità
alla disciplina generale ex art. 1264 c.c., garantendo l'efficacia erga omnes
dell'operazione di cartolarizzazione, ma non altresì l'esistenza dell'operazione di cessione compiuta ed il contenuto effettivo del contratto;
prova quest'ultima, che in assenza di indicazioni chiare e precise all'interno dell'estratto della Gazzetta Ufficiale può essere resa dalla cessionaria solo mediante la produzione del contratto di cessione ex art 58 TUB. Ne consegue che la è, senza dubbio, legittimata ad agire nel CP_5
processo in luogo della vicenda successoria realizzatasi, assumendo nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa.
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica deve ritenersi superata l'eccezione sollevata
Il merito
Venendo al merito la domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
Quanto alla posizione di che figura all'interno del contratto Controparte_1
di finanziamento nella qualità di coobbligato è bene chiarire che il nostro ordinamento prevede solo la figura del fideiussore. Riconoscere l'esistenza di una figura diversa da quella del fideiussore/garante significherebbe pervenire ad una sostanziale inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. con un evidente favor per l'istituto di credito. Ad avviso di questo Giudice poiché non è prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. In realtà,
escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante. Nel caso di specie risulta che sia stato parte del contratto di finanziamento in qualità di Controparte_1
coobbligato ma non di cobeneficiario degli importi erogati. D'altra parte è
pacifico, trattandosi di credito al consumo, che l'importo oggetto del finanziamento è stato versato direttamente al contraente principale . Nelle
condizioni generali di contratto art. 1 si legge che “ il finanziamento è concesso dalla Consumit a favore dell'intestatario del finanziamento” Dalla scheda contrattuale si evince chiaramente che il richiedente il finanziamento è il sig.
e che è coobbligato. Parte_1 Controparte_1
In conclusione, alla obbligazione assunta dalla opponente è senz'altro applicabile la disciplina prevista in tema di fideiussione.
Inoltre parte opponente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata e che quindi è senz'altro applicabile.
Si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente giudiziale, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (in questo senso vedi Cass. 16041/16; 1724/16). Non costituisce pertanto idonea istanza ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale. Si
aggiunga che ai sensi della medesima disposizione il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì
continuare con diligenza. Non è sufficiente cioè iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata.
La disposizione in commento tende a incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito esposto alla escussione della garanzia. Nel caso di specie il contratto di credito al consumo stipulato il 13.5.2010
prevedeva un piano di rimborso da concludersi nel 2020; il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto a maggio 2019 .
La banca è quindi non è decaduta dai diritti verso il fideiussore.
Venendo al merito, in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust.
civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento n.
3643569 del 13.5.2010 ( cfr. produzione monitoria) , l'estratto conto movimenti
MPS Spa. Deve ritenersi superata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 117 TUB per mancato rispetto della forma scritta. Parte opponente eccepisce la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB in quanto si rileva esclusivamente una richiesta di prestito personale e non un vero e proprio contratto. Invero tale eccezione appare destituita di fondamento ove si consideri che nei contratti bancari il requisito della forma scritta del contratto - richiesto dall'art. 117 t.u.b. - non comporta la necessaria sottoscrizione da parte dell'istituto di credito. Pertanto, l'omessa sottoscrizione non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta. (v. Cass.
22385/2019, Cass. 16070/2018, Cass. 14646/2018 e Cass. 14243/2018, per la generale applicazione a tutti i contratti bancari del principio enunciato da
Cass., SS.UU., 898/2018 con riferimento al contratto quadro nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria).
Superata questa eccezione e ritenuto valido ed efficace il regolamento contrattuale intercorso tra le parti, non si nutrono dubbi sulla sua natura di credito al consumo. Sul punto va chiarito che le forme di finanziamento della specie di quella in esame rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie tale tipologia contrattuale risulta più
specificamente sussumibile nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372,
Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del
20/08/2020 n. 17410, Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010). Nel caso in esame parte opposta ha fornito adeguata prova del credito mediante il deposito del titolo contrattuali che contiene l'indicazione delle condizioni pattuite. In particolare il contratto di finanziamento n. 3643569 risulta sottoscritto in data 13.05.2010 e si chiude in data 30.04.2015: la somma finanziata di €. 66.54550, - T.A.N. 10,45%, T.A.E.G. 13,25% rimborsabile in n.
120 rate mensili di €. € 903,87 ciascuna.
Il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB.
Alla data di stipula del contratto di finanziamento era in vigore l'art. 124 TUB
che così recitava: “Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e
3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e
l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.”
L'art. 125 bis TUB che prevede il rimedio sostitutivo con l'applicazione del tasso BOT è entrato in vigore il 10.09.2010. L'art. 124 ratione temporis applicabile non prevede l'ipotesi di divergenza del Taeg applicato rispetto a quello previsto in contratto, introdotta solo a far data dal
19.09.2010 con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB. Alla data di stipula del contratto di finanziamento era in vigore l'art. 124 nella versione sopra riportata che prevede l'applicazione del rimedio sostitutivo solo nelle ipotesi di assenza o nullità delle clausole contrattuali ovvero le clausole contenenti tutte le voci indicate nel comma 2 dell'art. 124. L'indicatore sintetico dei costi - i.s.c. è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente per pubblicità e trasparenza e non rappresenta un tasso/prezzo/condizione, sicché deve escludersi l'applicabilità della sanzione di cui al comma 6 dell'art. 117 t.u.b. che commina la nullità per le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124 t.u.b.
Pertanto i risultati a cui è pervenuto il consulente devono essere disattesi non potendo applicarsi al caso in esame l'art. 125 bis TUB.
Con riguardo al dedotto superamento del tasso soglia, il consulente ha verificato che “in riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti in contratto, il TEG pattuito è pari al 13,82 e, quindi, inferiore alla soglia usura di riferimento del 17,91% (cfr. All. n. 11 Soglie usura II TRIM. 2010 - Categoria: Crediti
Personali e cfr. All. n. 12 Calcolo del TEG).
Successivamente, come da quesito formulato, lo scrivente ha provveduto a confrontare, in riferimento ai soli interessi moratori il tasso di mora pattuito al momento della stipula del contratto (15,96%) con la soglia usura di riferimento del 17,91%; dal confronto operato è scaturito che il tasso di mora pattuito è risultato inferiore alla soglia usura di riferimento. “
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive modifiche
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
3) Condanna gli opponenti e al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 7.052 ( euro 1276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2835 per la fase istruttoria, euro 2.127 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA Così deciso in Salerno il 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara