Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 2
Non è necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola derogatrice della competenza per territorio qualora risulti che la lettera - contratto sottoscritta dal dipendente non sia la mera riproduzione di uno schema generale precostituito unilateralmente dalla società datrice di lavoro, ma costituisca il risultato di trattative e accordi convenzionali raggiunti in pieno regime di libertà negoziale, con l'attiva partecipazione del dipendente, il quale abbia avuto modo di far valere i suoi particolari interessi, poiché in tal caso il contratto non è assimilabile al tipo dei contratti per adesione o di quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, ma è il risultato di una concreta contrattazione svoltasi in precedenza tra le parti su un piano di parità.
Il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi un' obbligazione (art. 20 cod. proc. civ.) deve essere individuato nel domicilio del debitore, a quel medesimo tempo, ai sensi del quarto comma dell'art. 1182 cod. civ., se oggetto della medesima è una somma di danaro determinata dalle parti nell'ammontare, ma ne' liquida ne' esigibile perché contestato l'avveramento dell' evento a cui era condizionata, sì che l'accertamento del giudice non è limitato ad un calcolo matematico.
Commentari • 4
- 1. Recupero parcella: foro competente può essere quello in cui ha sede il proprio CdOAccesso limitatoLeonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 5 maggio 2015
- 2. Cassazione civile Sez. VI - Ordinanza n. 5810 del 23/03/2015Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 aprile 2015
- 3. Mancato pagamento del compenso per prestazioni professionali e foro competente (Cass. n. 6096/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 marzo 2013
CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013 1. Questione E' stato presentato decreto ingiuntivo, con il quale si chiedeva di pagare i compensi professionali spettanti all'avvocato, a seguito dell'attività prestata in occasione di una transazione. Il decreto ingiuntivo è stato accolto, cui è stato opposto. L'opponente chiedeva il revocarsi del decreto ingiuntivo ed il dichiararsi infondata la pretesa avversaria. Inoltre, l'opponente eccepiva inoltre l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale, essendo competente quello di Catania. Il Giudice di Pace di Acireale confermava il Decreto ingiuntivo. La società formulava appello, …
Leggi di più… - 4. Sui requisiti della trattativa individuale per l’esclusione del foro del consumatoreAccesso limitatoAntonio Liguori · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4511 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
BUSINESS NET SRL, in persona del rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato QUATTROCCHI PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato TOFFOLETTO FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
KEY POSITION SAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 24/99 della Pretura di Vicenza sezione distaccata di VALDAGNO, depositata il 22/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Vicenza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 1997 la Key Position assumendo di aver svolto attività di consulenza per conto di Business Net a favore delle società Miar Lario s.r.l., Athena s.r.l. e Testoni e conseguentemente di aver maturato nei confronti della Business un credito di L. 27.686.540, chiedeva al Pretore di Valdagno di accertare che dette prestazioni erano state eseguite a favore della convenuta e di condannare quest'ultima a corrispondere l'importo relativo, oltre ai maggiori danni ex art. 1224, comma 2, cod. civ. e agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con comparsa depositata il 6 maggio 1997, Business Net si costituiva e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Pretore di Valdagno, indicando, quale giudice competente, il Pretore di Milano;
la convenuta, inoltre, chiedeva al Pretore di respingere le domande formulate dall'attrice in quanto destituite di fondamento. Al riguardo, rilevava che controparte non aveva fornito alcuna prova in merito al buon fine degli affari, nonostante il contratto indicasse il buon fine come condizione necessaria per l'insorgere, del diritto della Key al pagamento dei compensi per l'attività svolta;
in ogni caso, Business Net chiedeva che fosse respinta la domanda dell'attrice perché i conteggi, predisposti da quest'ultima, erano errati in quanto non consideravano, da un lato, che, con riferimento al cliente Testoni, le parti avevano pattuito un contratto a corpo, contratto nel quale il valore della prestazione era determinato in misura fissa (la convenuta avrebbe riconosciuto all'attrice, forfettariamente, 9 ore di lavoro, nel caso in cui il servizio fosse stato reso per una sola giornata e 45ore, se fosse stato effettuato per una intera settimana) e non era commisurato alle ore effettivamente prestate e dall'altro, che non v'era la benché minima prova in merito al numero delle ore indicate dall'attrice a favore della società Miar Lario s.r.l., Athena e Testoni.
Il Pretore di Valdagno, con sentenza non definitiva dell'8.4.1999, decidendo sull'eccezione sollevata dalla convenuta sulla competenza territoriale, dichiarava che tale competenza era sua e disponeva con separata ordinanza il prosieguo del giudizio. Avverso tale sentenza la Business Net s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. con un unico articolato motivo.
La Key Position s.a.s. non si è costituita.
La Procura Generale presso questa Corte di cassazione ha concluso in data 23 febbraio 2000, chiedendo dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998 e degli artt. 132 e 133 delle disposizioni transitorie di detto decreto, secondo i quali i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del detto decreto diventano di competenza del Tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce che erroneamente il Pretore di Valdagno ha ritenuto la propria competenza territoriale, affermando che, sulla base della ricognizione del contratto in atti, poteva ritenersi corretto il richiamo dell'art. 1182 co. 3 c.c., venendo in evidenza una richiesta di corrispettivo fondata sulla previsione negoziale di un prezzo orario delle prestazioni professionali della attrice, la quale aveva quindi agito per ottenere una somma di denaro, determinata nel suo ammontare, e costituente il credito dalla medesima maturato.
Deduce la ricorrente che, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., che disciplina il foro generale delle persone giuridiche, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sua sede;
che, al momento della conclusione del contratto, la sede legale della Business Net s.r.l., società convenuta, era a Milano;
che quindi competente per territorio era il pretore di Milano e non quello di Valdagno, luogo in cui si trovava la sede legale della Key Position s.r.l., società attrice;
che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, non era vessatoria la clausola del contratto sottoscritto dalle parti, secondo cui "in caso di controversia sarà competente il foro di Milano"; che erroneamente il pretore di Valdagno aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1182, terzo comma, per ottenere una somma di danaro determinata nel suo ammontare.
Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda la clausola di deroga della competenza territoriale contenuta nel contratto stipulato tra le parti, essa non costituisce clausola vessatoria, e come tale priva di effetto se non specificamente sottoscritta a norma dell'art. 1341 cod. civ., perché essa è manifestazione espressa della volontà delle parti, non potendo ricondursi l'accordo tra le parti ad un contratto per adesione o ad un modulo o ad un formulario.
Non è infatti necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola derogatrice della competenza per territorio qualora risulti che la lettera-contratto sottoscritta dal dipendente, come è avvenuto nel caso in esame, non sia la mera riproduzione di uno schema generale precostituito unilateralmente dalla società datrice di lavoro, ma costituisca il risultato di trattative ed accordi convenzionali raggiunti in pieno regime di libertà negoziale, con l'attiva partecipazione del dipendente, il quale abbia avuto modo di far valere i suoi particolari interessi, poiché in tal caso il contratto non è assimilabile al tipo dei contratti per adesione o di quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, ma è il risultato di una concreta contrattazione svoltasi in precedenza tra le parti (cfr. Cass. sentt. n. 82/1967, n. 682/1972, n. 2161/1981). Ma la competenza per territorio spetta al pretore di Milano anche in base all'art. 20 c.p.c., che disciplinando il foro alternativo, dispone che per le cause relative ad obbligazioni è competente anche il giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio.
Dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1326 cod. civ. si evince che il vincolo contrattuale nasce con la conclusione del contratto ed il luogo di stipulazione dello stesso coincide con quello in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. E l'attuale ricorrente ha avuto notizia dell'accettazione dell'attrice nella sede legale della società in Milano, dove la Key le aveva restituito la proposta in segno di accettazione;
invero il contratto tra le parti così stabilisce:
"Vogliate restituirci copia della presente da Voi controfirmata per accettazione...... Milano, 6 settembre 1996, Business Net, Via Castel Marrone, 30, Milano" (cfr. conforme Cass,. sent. 18 nov. 1995 n. 11974).
Infine la competenza del pretore di Milano deriva ancora dall'art. 20 c.p.c., il quale stabilisce che per le cause relative alle obbligazioni è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
Nel caso in esame, poi, non trova applicazione il terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., come sostiene la sentenza impugnata, ma il quarto comma di detto articolo. Oggetto della presente controversia non è un'obbligazione pecuniaria bensì l'esatto adempimento del contratto inter partes;
ed il quarto comma dell'art. 1182 cod. civ. stabilisce che l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del debitore al tempo della scadenza. Il terzo comma del detto articolo prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza;
ma la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 2596/1994, n. 10422/1994, n. 3538/1995) ha stabilito che il terzo comma si applicabile alle sole obbligazioni che abbiano ab origine tale oggetto, non a quelle che solo successivamente lo abbiano acquisito, come nel caso di obbligazioni pecuniarie per somme originariamente indeterminate, per la cui determinazione sia stato chiesto l'intervento del giudice, per le quali ultime vale la regole generale indicata dal quarto comma dell'art. 1182 cod. civ., cioè il criterio del domicilio che il debitore aveva alla scadenza del contratto;
e che, al fine della determinazione della competenza territoriale, nella causa promossa per il pagamento del compenso professionale, il foro facoltativo del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione va individuato nel domicilio del debitore, trattandosi di obbligazione che, non essendo originariamente determinata nel titolo quanto alla misura ed alla scadenza, non costituisce un'obbligazione pecuniaria relativa ad un credito liquido ed esigibile, che deve invece essere adempiuta al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ.. Il quarto comma dell'art. 1182 cod. civ. si applica, quindi, nel caso di obbligazioni pecuniarie per la cui determinazione è richiesto lo intervento del giudice, non essendo sufficiente un semplice calcolo matematico per determinare lo importo soggetto della controversia, con la conseguenza che tale comma si applica ai crediti i quali non posseggono i requisiti della liquidità ed esigibilità. Nel caso in esame le parti avevano determinato la misura del pagamento, tuttavia il credito fatto valere dalla Key Position s.r.l. non è ne' liquido, perché oggetto di contestazione, ne' esigibile, perché il sorgere del credito era condizionato sospensivamente al buon fine degli affari, di cui la creditrice non ha mai fornito prova.
Pertanto non è applicabile all'oggetto della presenta controversia, come si sostiene nella sentenza impugnata, il terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., ma il quarto comma di detto articolo,
da cui deriva la competenza del giudice di Milano, che ora è il Tribunale in composizione monocratica ai sensi del D.Lgs. n. 51/1998. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001