Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4511
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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Non è necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola derogatrice della competenza per territorio qualora risulti che la lettera - contratto sottoscritta dal dipendente non sia la mera riproduzione di uno schema generale precostituito unilateralmente dalla società datrice di lavoro, ma costituisca il risultato di trattative e accordi convenzionali raggiunti in pieno regime di libertà negoziale, con l'attiva partecipazione del dipendente, il quale abbia avuto modo di far valere i suoi particolari interessi, poiché in tal caso il contratto non è assimilabile al tipo dei contratti per adesione o di quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, ma è il risultato di una concreta contrattazione svoltasi in precedenza tra le parti su un piano di parità.

Il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi un' obbligazione (art. 20 cod. proc. civ.) deve essere individuato nel domicilio del debitore, a quel medesimo tempo, ai sensi del quarto comma dell'art. 1182 cod. civ., se oggetto della medesima è una somma di danaro determinata dalle parti nell'ammontare, ma ne' liquida ne' esigibile perché contestato l'avveramento dell' evento a cui era condizionata, sì che l'accertamento del giudice non è limitato ad un calcolo matematico.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4511
Data del deposito : 28 marzo 2001

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