Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 26/02/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08912/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8912 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Cacciotti, Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del Consolato Generale d’Italia a Mosca, recante diniego di visto d'ingresso per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente -OMISSIS-, cittadino russo, premesso di aver chiesto senza successo un visto d’ingresso per lavoro autonomo al Consolato Generale d’Italia a Mosca, ha impugnato il provvedimento di diniego del visto emesso dal predetto Consolato, chiedendone l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, deducendone con un unico motivo la violazione di legge, l’eccesso di potere, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente depositando relazione.
All’esito dell’udienza camerale del 18/10/2024, nel corso della quale la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, il Presidente, valutati gli atti, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio e ha fissato la discussione della causa in Udienza Pubblica.
All’esito della discussione svoltasi alla pubblica udienza del 18/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Giova premettere che la materia dei visti di ingresso sul territorio nazionale è disciplinata, in generale, dall’art. 4 c. 3 T.U.IMM, secondo il quale “l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”.
E che ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, le rappresentanze diplomatico-consolari hanno la generale potestà di verificare i presupposti del rilascio del visto, ed, in particolare, la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente: a) la finalità del viaggio; b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico; c-bis) (…); d) le condizioni di alloggio. La verifica può essere fatta attraverso l’intervista di cui al D.M. n. 850/2011, ai sensi dell’art. 4 del quale, comunque, le amministrazioni, al fine di consentire l’ingresso nell’area Schengen, sono tenute a valutare il c.d. rischio migratorio.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per lavoro autonomo sono poi regolati, specificamente dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 286/1998 (c.d. testo unico per l’immigrazione) e dagli artt. 39 e 40 del relativo regolamento di attuazione (DPR 394/1999), nonché dal punto 7 dell'Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011 (codice dei visti), nonchè’ dall’art. 6, c. 7 del DPCM 27/09/2023 ( decreto flussi 2023-2025).
Va considerato che in materia di rilascio di visto d’ingresso sul territorio nazionale sono stati desunti dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. Stato, Parere, 13 febbraio 2018 n. 369) i seguenti corollari interpretativi:
a) la discrezionalità amministrativa in subiecta materia è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza nonché per travisamento dei fatti;
b) il bene giuridico protetto in via primaria non è l’interesse del richiedente di entrare nel territorio italiano, ma quello della Repubblica italiana di prevenire il rischio migratorio;
c) la sussistenza di un fattore ostativo al rilascio del visto d’ingresso deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi – sul piano inferenziale - di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica (e soggettiva) delle intenzioni del richiedente (in tal senso da ultimo, Cons Stato, Ordinanza 7 febbraio 2025 n. 535).
Oltre a tali principi di carattere generale, da cui il Collegio non intende discostarsi, va osservato inoltre che nello specifico ambito del rilascio di visto d’ingresso per ragioni imprenditoriali e di lavoro autonomo, la giurisprudenza di questo Tribunale ha già affermato ( cfr da ultimo Tar Lazio, Sez III Ter, Sent 21/6/21 n 7342) che solo una “pregressa esperienza lavorativa significativa, apprezzabile, necessariamente continuativa” può indurre a ritenere esistente la concreta idoneità dello straniero a trapiantare la medesima attività in un altro Paese (compito tutt’altro che agevole, stanti le diversità normative, del mercato di riferimento, culturali ecc. che lo straniero andrà ad incontrare), essendo improbabile che lo straniero che non abbia mai svolto tale attività nel paese d’origine possa avviarla con successo in un altro Stato (cfr. sentt. n. 11068/15 cit., 9 luglio 2015, n. 9260, 24 febbraio 2015, n. 3246, 16 settembre 2014, n. 9681, e 6 maggio 2014, n. 4682).
Nel caso di specie deve osservarsi in concreto che:
- il provvedimento impugnato, con riferimento alle suindicate ragioni, è sorretto da adeguato impianto motivazionale, desumibile dalla lettura dello stesso, congiuntamente alla comunicazione del preavviso di diniego nonché dell’incarto procedimentale come illustrato nella relazione istruttoria depositata nel presente giudizio (sulla motivazione per relationem , cfr ex, multis, C.d.S., Sez. V, Sent. 10/3/2015 n. 2011, V, 5 dicembre 2014, n. 6006; III, 16 aprile 2014, n. 1963; V, 31 marzo 2012, n. 1907) ), essendo stata valutata la domanda di visto, dal tenore incerto, sia con riferimento ai presupposti per la riconducibilità all’art 7 c.6 lett. A) che alla lett. B), DPCM 27/9/23;
- la sede diplomatica ha rilevato - circostanza dirimente per il rilascio del visto in entrambe le ipotesi di cui al punto precedente - che il ricorrente non ha dato prova di aver concretamente svolto nel proprio Paese l’attività di consulente informatico in regime di libera professione. A tal riguardo l’amministrazione ha analizzato il curriculum del ricorrente, offerto in allegato alla domanda di visto, prendendo atto che “, l’odierno ricorrente si limitava ad allegare : i) l’aver ricoperto cariche apicali in tre società, senza alcun elemento a dimostrazione dell’attività da effettivamente (e non solo formalmente) svolta in queste compagini sociali (sulla cui effettiva attività, parimenti, non è stato fornito alcun elemento); ii) n. 03 (tre) certificati di qualificazione professionale, inidonei ad ogni fine probatorio, in quanto non risulta specificata neppure la durata dei corsi all’esito dei quali sono stati rilasciati i suddetti attestati ”). L’amministrazione ha inoltre rilevato, facendo riferimento al curriculum ed ai pregressi ingressi nell’area Schengen, che il ricorrente non abbia dimostrato di avere alcuna conoscenza del tessuto sociale, economico ed imprenditoriale italiano. Tali rilievi, di carattere valutativo-discrezionale, sono fondati su indici fattuali chiari e pertanto, in assenza di manifesti travisamenti del fatto o di palese illogicità motivazionale, non può questo Tribunale sindacarne la discrezionalità valutativa sino ad attingere il merito delle valutazioni;
- l’amministrazione rileva altresì il dato della tardiva iscrizione all’associazione di categoria, avvenuta solo dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, fondando sulla tardiva iscrizione, con una valutazione discrezionale non manifestamente irrazionale o irragionevole, il proprio convincimento che l’iscrizione sia stata meramente funzionale al soddisfacimento formale del requisito piuttosto che indice di un’autentica e comprovata professionalità nella materia;
- il ricorrente non ha, conclusivamente, dimostrato la sussistenza di una pregressa esperienza lavorativa, tale da far riscontrare la concreta idoneità a “trapiantare la medesima attività” in Italia (cfr. sentt. Tar Lazio, Sentt nn. 9681/14 e 3246/15 cit.; v. anche Cons. Stato, sez. IV, ord. 18 dicembre 2015, n. 5630);
- non essendo ravvisabili manifesti travisamenti del fatto o manifesta illogicità o contraddittorietà dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione, deve ritenersi che la stessa abbia fatto un corretto uso della discrezionalità ad essa riconosciuta dall’impianto normativo e giurisprudenziale sopra compendiato, essendo la valutazione di rischio migratorio, inteso quale concreto ed attuale rischio che il richiedente eluda le finalità per il quale il visto è stato rilasciato, basata su indici fattuali concreti risultanti dagli atti dell’istruttoria procedimentale, ed avendo l’amministrazione fatto corretto uso (i.e. non manifestamente irragionevole) dello spazio di valutazione a lei consentito dalla normativa vigente, come interpretata da giurisprudenza amministrativa consolidata.
Ritenuto, alla luce di tutte le considerazioni svolte, che il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Sussiste giusta causa di compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.