Articolo 3 della Legge 6 aprile 1977, n. 185
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 maggio 1977
Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, col Ministro per la sanita' e col Ministro per la marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonche' a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi piu' gravi o di reiterazione, potra' essere aumentata fino al triplo.
Entrata in vigore il 28 maggio 1977