Articolo 2 della Legge 15 novembre 1965, n. 1288
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 dicembre 1965
Art. 2.
Le assunzioni di cui al precedente articolo sono subordinate al possesso della idoneita' richiesta per l'impiego.
A copertura della percentuale stabilita dal precedente articolo, i privati datori di lavoro possono computare gli orfani occupati in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, all'articolo 56 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , o comunque assunti.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1965