Art. 1. Articolo unico
Le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7 , 8 , 9 , 10 e 11 del 15 gennaio 1972 , in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972.
All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
Le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7 , 8 , 9 , 10 e 11 del 15 gennaio 1972 , in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972.
All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.