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13 dicembre 1979
13 dicembre 1979
Art. 1. Articolo unico
Le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7 , 8 , 9 , 10 e 11 del 15 gennaio 1972 , in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972.
All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
Le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7 , 8 , 9 , 10 e 11 del 15 gennaio 1972 , in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972.
All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 15/06/1990, n. 294Provvedimento: N. 294 SENTENZA 13-15 GIUGNO 1990 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. AB PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Umbria riapprovata il 26 febbraio 1980 dal Consiglio regionale avente per oggetto: "Ulteriore modificazione ed integrazione (nota …Leggi di più...
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