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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 326/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 326 del Reg. Gen. dell'anno 2020, proposta da CP_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_1
avvocati Salvatore Quattrone e Augusto Romeo), contro e Controparte_2 CP_3
(CC. FF. rispettivi: e – entrambi
[...] CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Romeo).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 510/2020 (emessa il 4 maggio 2020 a definizione del procedimento n. 3441/2013 R.G.), con la quale il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda dell'appellante volta a ottenere la demolizione d'un manufatto costruito dagli appellati (e originariamente convenuti) in violazione della normativa sulle distanze legali fra costruzioni, nonché la rimozione della canna fumaria fuoriuscente dalla copertura del predetto manufatto da cui si propagavano immissioni asseritamente intollerabili di fumo a calore a danno del fondo limitrofo.
2.1. L'appellante contesta la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sostenendo come il giudice di primo grado: I) in violazione del principio “iura novit curia” – abbia deciso la controversia senza dare concreta applicazione al Regolamento edilizio e alle Norme tecniche d'attuazione del Piano regolatore generale (applicabili al caso trattato), sol perché non specificatamente richiamate nell'atto di citazione, II) abbia disatteso il costante e pacifico principio statuito dalla Corte suprema, quanto all'inapplicabilità del criterio della
“prevenzione”, “qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine,
e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza o in appoggio”, III) come il
Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale il manufatto – allo stato attuale – non rispetti (per come chiarito anche dallo stesso consulente nominato in prima cura), la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate (prescritta dall'art. 9, d. m.
1444/1968, per i manufatti non ricadenti nelle zone A e C).
3. Gli appellati rilevano preliminarmente l'inammissibilità del gravame (per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c.) e chiedono – nel merito – il rigetto dell'appello.
3.1. e – in particolare – sostengono l'ineccepibilità e la correttezza della CP_3 CP_2
sentenza appellata, avendo il Tribunale esplicitato: I) le ragioni per le quali non potesse trovare applicazione la distanza legale prevista dal Regolamento locale (ma solo quella statuita dal Codice civile), II) le ragioni di fatto e diritto in virtù delle quali avrebbe dovuto – invece – trovare applicazione il criterio della “prevenzione”.
3.1.1. Gli stessi assumono – inoltre – come (in base all'art. 22, l. r. 40/2015), le zone territoriali omogenee D siano da intendersi alla stregua d'area agricola, non potendo – quindi – trovare applicazione le più restrittive o sfavorevoli norme del Regolamento comunale (invocate dalla controparte), ma le sole norme più favorevoli previste dal Codice civile.
3.1.2. Gli appellanti – in ogni caso – rilevano come il piccolissimo manufatto incriminato insista su area agricola e costituisca un mero vano tecnico, di talché lo stesso non possa ritenersi assoggettato “al regime delle distanze”.
2 4. All'esito della camera di consiglio del 22 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Con il primo motivo di doglianza, critica la sentenza del Tribunale reggino, sul CP_1
presupposto dell'omessa individuazione e applicazione concreta della disciplina vigente, integrata dai regolamenti edilizi comunali.
6.1. L'introduttore del secondo grado di giudizio – più precisamente – imputa al primo giudice il recepimento acritico dei soli artt. 873 c.c. e seguenti (in materia di distanze fra costruzioni), senza confrontarne il contenuto con gli strumenti urbanistici e il Regolamento edilizio della
Città . Controparte_4
7. L'assunto è inconsistente.
7.1. Il Tribunale – in primo luogo – non ha pretermesso il coordinamento delle prescrizioni codicistiche con le fonti subordinate e integrative (cui lo stesso codice rimanda), avendo – piuttosto – meramente segnalato, al riguardo, la lacunosità della prospettazione attorea, siccome carente di riferimenti puntuali alle disposizioni (di completamento del Codice civile) contenute nei regolamenti locali, e a cui fa riferimento solo indistintamente e CP_1
stilisticamente.
7.2. Se l'enucleazione della disciplina della fattispecie è compito del giudice (assolvibile anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, ove non condivise dal decisore), la genericità della citazione (ai sensi dell'art. 163, III c., n. 4, nella versione vigente a suo tempo) può ben essere rilevata dal giudice, anche in relazione all'illustrazione della normativa
(sottesa alla domanda spiegata): eventualità verificatasi nella specie, e semplicemente segnalata dal giudice: il quale – nondimeno – ha, poi, correttamente ricostruito (e fatto proprio in sentenza) il quadro normativo significativo nella vertenza.
8. A questo riguardo, il Tribunale – a ben vedere – ha puntualizzato come l'edificazione in aderenza al muro situato sul confine (fra i terreni) sia consentita: l'affermazione (oltreché desumibile dal disposto combinato degli artt. 877 e 878 c.c.) è ricavabile – infatti – dalla giurisprudenza costante, fra cui quella cristallizzata da Cass., Sez. II Civ., ord. n. 25191/2021, secondo la quale «In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875
c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a
3 meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza».
8.1. Ancor più eloquentemente – giusta Cass., Sez. II Civ., sent. n. 5146/2019 – «In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati. (Nella specie, in applicazione del richiamato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto che l'indicazione di un distacco minimo tra fabbricati da parte di un regolamento edilizio comunale escludesse la facoltà, in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di costruire in prevenzione, essendo implicito in quella disciplina il richiamo alla distanza da mantenere rispetto al confine)».
8.2. La puntualizzazione pretoria testé riportata è – dunque – esplicita nel sottolineare non solamente la (normativamente cristallina) liceità della costruzione in aderenza, ma anche la
(persistente) opponibilità del principio di prevenzione, in tutti i casi in cui il regolamento locale abbia – sì – previsto distanze edificatorie più ampie (e quindi astrattamente più penalizzanti per i proprietari), ma abbia – nondimeno – commisurato queste ultime (non già al confine tra i fondi finitimi, bensì) allo spazio intercorrente tra gli edifici (del preveniente e del prevenuto), anziché tra ciascuno di tali manufatti (considerato individualmente) e il confine (intermedio ai fondi).
8.3. Qualora – pertanto – il regolamento abbia imposto di costruire a più di tre metri di distanza dal confine, non rileverà quale delle due costruzioni sia stata realizzata antecedentemente
(dovendo ciascuna costruzione – in ogni tempo, e a prescindere dalla rispettiva epoca di realizzazione – situarsi alla distanza dal confine stabilita dalla fonte secondaria), con correlata impossibilità d'evocare il principio di prevenzione.
8.3.1. Al contrario, il suddetto principio di prevenzione si manterrà intatto (e opponibile) qualora il regolamento – nel sancire distanze maggiori di quelle codicistiche – abbia richiesto la misurazione di esse non a partire dalla linea di confine, ma dalla collocazione dell'edificio preesistente: in tal caso – infatti – spetterà al costruttore successivo (il prevenuto) esercitare la facoltà d'edificare conformandosi (non soltanto alla prescrizione regolamentare, ma anche)
4 al preesistente stato di fatto, e conseguentemente all'insistenza – sul fondo finitimo – d'un immobile più risalente.
9. Chiarito quanto sopra – in punto d'interpretazione della norma codicistica – è bene evidenziare come il regolamento edilizio reggino – rimasto in vigore sino al 4 maggio 2024, e approvato con d.p.g.r. n. 780/1982 – abbia previsto (al suo art. 5), un rimando alle previsioni del codice civile, rispetto alla cui portata precettiva lo stesso regolamento – nell'articolo summenzionato – si professa cedevole.
10. Il regolamento in questione – applicabile ratione temporis all'attività edificatoria del convenuto (censurata dall'attore e appellante) – non ha disposto alcunché in ordine alle distanze tra edifici, o tra edifici e confine pertinente.
11. Dalla constatazione appena compiuta – quindi – deriva la correttezza dell'invocazione avversaria del principio di prevenzione, in uno alla pedissequa inappuntabilità della sentenza, nella parte in cui la stessa ha fatto applicazione delle disposizioni del codice civile, e del principio di prevenzione stesso (mentre l'affermazione compiuta dal consulente in primo grado – pure riportata in appello dall'attore – in forza della quale «la legittimità della costruzione in aderenza sussiste dunque solo se la possibilità di costruire sul confine è espressamente contemplata dai regolamenti locali» è giuridicamente errata).
12. Né soccorre alla tesi dell'appellante la previsione di cui all'art. 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale vigente all'epoca presso il Comune di
[...]
, ove il riferimento – quanto alla zona omogenea D – alla distanza tra confine e CP_4 costruzione (pari a 6 metri) deve intendersi testualmente posto per «l'edificazione delle fabbriche e delle attrezzature industriali e commerciali»: concetti (di fabbrica, o di attrezzatura, industriale e commerciale) ai quali non appartengono i manufatti controversi
(realizzati per l'utilità di un'abitazione civile).
13. Sconfessato il primo motivo di impugnazione, nemmeno il secondo merita apprezzamento.
14. Il riferimento (portato dalla CTU e dall'atto d'appello) all'ulteriore distanza minima di dieci metri tra fabbricati (di cui uno dotato di parete finestrata) – riferimento recato dall'art. 9, d. m.
1444/1968 – è parimenti impertinente, poiché – ai sensi dell'art. 5, I c., lett. b-bis), l. 55/2019,
«le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del presente decreto, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9», ossia alla zona C, in cui non ricade il manufatto controverso, e tale disposizione – avente natura di
5 norma di interpretazione autentica (non affetta da manifesta irragionevolezza) – è applicabile retroattivamente.
15. Per tutto quanto è esposto sopra – in conclusione – l'appello va rigettato integralmente.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di CP_1
), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando le vertenze di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
17. Alla luce dell'epilogo dell'appello occorre – da ultimo – attestare la sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato imposto a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di e , disattese ogni altra CP_1 Controparte_2 Controparte_3
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna, alla rifusione delle competenze processuali del presente grado di CP_1
giudizio in favore di e , liquidate complessivamente Controparte_2 Controparte_3 nell'importo pari a 4.996,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge: competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore degli appellati, avvocato Pietro Romeo, giacché dichiaratosi antistatario;
- dà atto – infine – dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
6 Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 326 del Reg. Gen. dell'anno 2020, proposta da CP_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_1
avvocati Salvatore Quattrone e Augusto Romeo), contro e Controparte_2 CP_3
(CC. FF. rispettivi: e – entrambi
[...] CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Romeo).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 510/2020 (emessa il 4 maggio 2020 a definizione del procedimento n. 3441/2013 R.G.), con la quale il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda dell'appellante volta a ottenere la demolizione d'un manufatto costruito dagli appellati (e originariamente convenuti) in violazione della normativa sulle distanze legali fra costruzioni, nonché la rimozione della canna fumaria fuoriuscente dalla copertura del predetto manufatto da cui si propagavano immissioni asseritamente intollerabili di fumo a calore a danno del fondo limitrofo.
2.1. L'appellante contesta la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sostenendo come il giudice di primo grado: I) in violazione del principio “iura novit curia” – abbia deciso la controversia senza dare concreta applicazione al Regolamento edilizio e alle Norme tecniche d'attuazione del Piano regolatore generale (applicabili al caso trattato), sol perché non specificatamente richiamate nell'atto di citazione, II) abbia disatteso il costante e pacifico principio statuito dalla Corte suprema, quanto all'inapplicabilità del criterio della
“prevenzione”, “qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine,
e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza o in appoggio”, III) come il
Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale il manufatto – allo stato attuale – non rispetti (per come chiarito anche dallo stesso consulente nominato in prima cura), la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate (prescritta dall'art. 9, d. m.
1444/1968, per i manufatti non ricadenti nelle zone A e C).
3. Gli appellati rilevano preliminarmente l'inammissibilità del gravame (per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c.) e chiedono – nel merito – il rigetto dell'appello.
3.1. e – in particolare – sostengono l'ineccepibilità e la correttezza della CP_3 CP_2
sentenza appellata, avendo il Tribunale esplicitato: I) le ragioni per le quali non potesse trovare applicazione la distanza legale prevista dal Regolamento locale (ma solo quella statuita dal Codice civile), II) le ragioni di fatto e diritto in virtù delle quali avrebbe dovuto – invece – trovare applicazione il criterio della “prevenzione”.
3.1.1. Gli stessi assumono – inoltre – come (in base all'art. 22, l. r. 40/2015), le zone territoriali omogenee D siano da intendersi alla stregua d'area agricola, non potendo – quindi – trovare applicazione le più restrittive o sfavorevoli norme del Regolamento comunale (invocate dalla controparte), ma le sole norme più favorevoli previste dal Codice civile.
3.1.2. Gli appellanti – in ogni caso – rilevano come il piccolissimo manufatto incriminato insista su area agricola e costituisca un mero vano tecnico, di talché lo stesso non possa ritenersi assoggettato “al regime delle distanze”.
2 4. All'esito della camera di consiglio del 22 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Con il primo motivo di doglianza, critica la sentenza del Tribunale reggino, sul CP_1
presupposto dell'omessa individuazione e applicazione concreta della disciplina vigente, integrata dai regolamenti edilizi comunali.
6.1. L'introduttore del secondo grado di giudizio – più precisamente – imputa al primo giudice il recepimento acritico dei soli artt. 873 c.c. e seguenti (in materia di distanze fra costruzioni), senza confrontarne il contenuto con gli strumenti urbanistici e il Regolamento edilizio della
Città . Controparte_4
7. L'assunto è inconsistente.
7.1. Il Tribunale – in primo luogo – non ha pretermesso il coordinamento delle prescrizioni codicistiche con le fonti subordinate e integrative (cui lo stesso codice rimanda), avendo – piuttosto – meramente segnalato, al riguardo, la lacunosità della prospettazione attorea, siccome carente di riferimenti puntuali alle disposizioni (di completamento del Codice civile) contenute nei regolamenti locali, e a cui fa riferimento solo indistintamente e CP_1
stilisticamente.
7.2. Se l'enucleazione della disciplina della fattispecie è compito del giudice (assolvibile anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, ove non condivise dal decisore), la genericità della citazione (ai sensi dell'art. 163, III c., n. 4, nella versione vigente a suo tempo) può ben essere rilevata dal giudice, anche in relazione all'illustrazione della normativa
(sottesa alla domanda spiegata): eventualità verificatasi nella specie, e semplicemente segnalata dal giudice: il quale – nondimeno – ha, poi, correttamente ricostruito (e fatto proprio in sentenza) il quadro normativo significativo nella vertenza.
8. A questo riguardo, il Tribunale – a ben vedere – ha puntualizzato come l'edificazione in aderenza al muro situato sul confine (fra i terreni) sia consentita: l'affermazione (oltreché desumibile dal disposto combinato degli artt. 877 e 878 c.c.) è ricavabile – infatti – dalla giurisprudenza costante, fra cui quella cristallizzata da Cass., Sez. II Civ., ord. n. 25191/2021, secondo la quale «In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875
c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a
3 meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza».
8.1. Ancor più eloquentemente – giusta Cass., Sez. II Civ., sent. n. 5146/2019 – «In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati. (Nella specie, in applicazione del richiamato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto che l'indicazione di un distacco minimo tra fabbricati da parte di un regolamento edilizio comunale escludesse la facoltà, in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di costruire in prevenzione, essendo implicito in quella disciplina il richiamo alla distanza da mantenere rispetto al confine)».
8.2. La puntualizzazione pretoria testé riportata è – dunque – esplicita nel sottolineare non solamente la (normativamente cristallina) liceità della costruzione in aderenza, ma anche la
(persistente) opponibilità del principio di prevenzione, in tutti i casi in cui il regolamento locale abbia – sì – previsto distanze edificatorie più ampie (e quindi astrattamente più penalizzanti per i proprietari), ma abbia – nondimeno – commisurato queste ultime (non già al confine tra i fondi finitimi, bensì) allo spazio intercorrente tra gli edifici (del preveniente e del prevenuto), anziché tra ciascuno di tali manufatti (considerato individualmente) e il confine (intermedio ai fondi).
8.3. Qualora – pertanto – il regolamento abbia imposto di costruire a più di tre metri di distanza dal confine, non rileverà quale delle due costruzioni sia stata realizzata antecedentemente
(dovendo ciascuna costruzione – in ogni tempo, e a prescindere dalla rispettiva epoca di realizzazione – situarsi alla distanza dal confine stabilita dalla fonte secondaria), con correlata impossibilità d'evocare il principio di prevenzione.
8.3.1. Al contrario, il suddetto principio di prevenzione si manterrà intatto (e opponibile) qualora il regolamento – nel sancire distanze maggiori di quelle codicistiche – abbia richiesto la misurazione di esse non a partire dalla linea di confine, ma dalla collocazione dell'edificio preesistente: in tal caso – infatti – spetterà al costruttore successivo (il prevenuto) esercitare la facoltà d'edificare conformandosi (non soltanto alla prescrizione regolamentare, ma anche)
4 al preesistente stato di fatto, e conseguentemente all'insistenza – sul fondo finitimo – d'un immobile più risalente.
9. Chiarito quanto sopra – in punto d'interpretazione della norma codicistica – è bene evidenziare come il regolamento edilizio reggino – rimasto in vigore sino al 4 maggio 2024, e approvato con d.p.g.r. n. 780/1982 – abbia previsto (al suo art. 5), un rimando alle previsioni del codice civile, rispetto alla cui portata precettiva lo stesso regolamento – nell'articolo summenzionato – si professa cedevole.
10. Il regolamento in questione – applicabile ratione temporis all'attività edificatoria del convenuto (censurata dall'attore e appellante) – non ha disposto alcunché in ordine alle distanze tra edifici, o tra edifici e confine pertinente.
11. Dalla constatazione appena compiuta – quindi – deriva la correttezza dell'invocazione avversaria del principio di prevenzione, in uno alla pedissequa inappuntabilità della sentenza, nella parte in cui la stessa ha fatto applicazione delle disposizioni del codice civile, e del principio di prevenzione stesso (mentre l'affermazione compiuta dal consulente in primo grado – pure riportata in appello dall'attore – in forza della quale «la legittimità della costruzione in aderenza sussiste dunque solo se la possibilità di costruire sul confine è espressamente contemplata dai regolamenti locali» è giuridicamente errata).
12. Né soccorre alla tesi dell'appellante la previsione di cui all'art. 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale vigente all'epoca presso il Comune di
[...]
, ove il riferimento – quanto alla zona omogenea D – alla distanza tra confine e CP_4 costruzione (pari a 6 metri) deve intendersi testualmente posto per «l'edificazione delle fabbriche e delle attrezzature industriali e commerciali»: concetti (di fabbrica, o di attrezzatura, industriale e commerciale) ai quali non appartengono i manufatti controversi
(realizzati per l'utilità di un'abitazione civile).
13. Sconfessato il primo motivo di impugnazione, nemmeno il secondo merita apprezzamento.
14. Il riferimento (portato dalla CTU e dall'atto d'appello) all'ulteriore distanza minima di dieci metri tra fabbricati (di cui uno dotato di parete finestrata) – riferimento recato dall'art. 9, d. m.
1444/1968 – è parimenti impertinente, poiché – ai sensi dell'art. 5, I c., lett. b-bis), l. 55/2019,
«le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del presente decreto, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9», ossia alla zona C, in cui non ricade il manufatto controverso, e tale disposizione – avente natura di
5 norma di interpretazione autentica (non affetta da manifesta irragionevolezza) – è applicabile retroattivamente.
15. Per tutto quanto è esposto sopra – in conclusione – l'appello va rigettato integralmente.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di CP_1
), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando le vertenze di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
17. Alla luce dell'epilogo dell'appello occorre – da ultimo – attestare la sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato imposto a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di e , disattese ogni altra CP_1 Controparte_2 Controparte_3
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna, alla rifusione delle competenze processuali del presente grado di CP_1
giudizio in favore di e , liquidate complessivamente Controparte_2 Controparte_3 nell'importo pari a 4.996,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge: competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore degli appellati, avvocato Pietro Romeo, giacché dichiaratosi antistatario;
- dà atto – infine – dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
6 Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
7