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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
n. 308/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina riunita nelle persone dei magistrati
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 308/2020 R.G. vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 originariamente rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Magaudda;
Appellante
e
, nata a [...] [...] c.f.: Controparte_1 Parte_1 [...]
e nata a [...] [...], c.f.: C.F._1 Controparte_2 Parte_1
entrambe elettivamente domiciliate in Messina, via CodiceFiscale_2
Centonze n. 36 presso lo studio dell'avv. Luisa Carrozza, C.F.: C.F._3
, che le rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni al n. di fax 090/6414588 oppure all'indirizzo PEC Email_1
Appellate Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 246/2020 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 21.01.2020 e pubblicata in data 27.02.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 246/2020 emessa in data 21.01.2020 e pubblicata in data 27.02.2020 il Tribunale di Barcellona P.G., in accoglimento delle domande proposte da CP_1
e condannava il al
[...] Controparte_2 Controparte_3 pagamento, in favore delle predette, dell'importo di € 24.700,00, oltre accessori, a titolo di indennità di esproprio di un terreno di loro proprietà nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza il proponeva appello, Parte_2 preliminarmente chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva .
Si costituivano le appellate, che, eccepita in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito ne contestavano la fondatezza e ne chiedevano il rigetto.
Con ordinanza riservata del 23.03.2021, la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'interposto appello, in parziale accoglimento della richiesta, limitava l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sino alla concorrenza di complessivi € 20.000,00 ( da intendersi comprensivi di accessori e spese), sospendendola per la parte restante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.6.2023.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 13.03.2023 la sostituzione dell'udienza all'uopo fissata con il deposito di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35
d.lgs. 149/22, scaduti i termini assegnati, la Corte con ordinanza del 26.03.2024 assumeva la causa in decisione.
Tuttavia, con ordinanza del 13.02.2024, ne disponeva la rimessione sul ruolo, per essere stata assunta in decisione da un collegio composto anche dal Consigliere
, il cui perdurante stato di infermità impediva la decisione, nonostante la Per_1 scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c..
Rinviava, pertanto, per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta, alla data del 25.03.2024, in cui assumeva nuovamente la causa in decisione. Con successiva ordinanza del 31.05. 2024, preso atto del sopravvenuto decesso dell'unico difensore del Comune appellante, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con istanza del 4.04.2025 le appellate chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di rito.
Con decreto del Presidente di Sezione del 7.04.2025 veniva fissata udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendosene la sostituzione con il rito della trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs.149/22, al contempo assegnando a parte riassumente termine per la notifica alle altre parti.
Alla scadenza dei termini fissati per il deposito telematico di note , con ordinanza del
25.06.2025 assumeva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, osservarsi che il contraddittorio risulta correttamente integrato, atteso l'esito positivo della notifica dell'istanza di estinzione e del pedissequo decreto alla Pt_1
Ciò posto, in via preclusiva di ogni ulteriore argomentazione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Invero, a seguito dell'interruzione per sopravvenuto decesso del procuratore del non è stato riassunto nel termine di sei mesi di cui Parte_2 all'art. 305 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 56 L. 69/2009, applicabile ratione temporis alla fattispecie , essendo stato il giudizio medesimo instaurato in primo grado prima il 4.07.2009 (Cass. 16982/2023).
Quanto, infine, alle spese del processo, esse restano a carico di chi le ha anticipate , giusta quanto previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 308/20 R.G. sull'appello proposto dal Parte_3
in persona del Sindaco pro tempore .avverso la sentenza n. 246/2020 emessa
[...] dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 21.01.2020 e pubblicata in data
27.02.2020così provvede: a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 25.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina riunita nelle persone dei magistrati
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 308/2020 R.G. vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 originariamente rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Magaudda;
Appellante
e
, nata a [...] [...] c.f.: Controparte_1 Parte_1 [...]
e nata a [...] [...], c.f.: C.F._1 Controparte_2 Parte_1
entrambe elettivamente domiciliate in Messina, via CodiceFiscale_2
Centonze n. 36 presso lo studio dell'avv. Luisa Carrozza, C.F.: C.F._3
, che le rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni al n. di fax 090/6414588 oppure all'indirizzo PEC Email_1
Appellate Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 246/2020 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 21.01.2020 e pubblicata in data 27.02.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 246/2020 emessa in data 21.01.2020 e pubblicata in data 27.02.2020 il Tribunale di Barcellona P.G., in accoglimento delle domande proposte da CP_1
e condannava il al
[...] Controparte_2 Controparte_3 pagamento, in favore delle predette, dell'importo di € 24.700,00, oltre accessori, a titolo di indennità di esproprio di un terreno di loro proprietà nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza il proponeva appello, Parte_2 preliminarmente chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva .
Si costituivano le appellate, che, eccepita in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito ne contestavano la fondatezza e ne chiedevano il rigetto.
Con ordinanza riservata del 23.03.2021, la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'interposto appello, in parziale accoglimento della richiesta, limitava l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sino alla concorrenza di complessivi € 20.000,00 ( da intendersi comprensivi di accessori e spese), sospendendola per la parte restante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.6.2023.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 13.03.2023 la sostituzione dell'udienza all'uopo fissata con il deposito di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35
d.lgs. 149/22, scaduti i termini assegnati, la Corte con ordinanza del 26.03.2024 assumeva la causa in decisione.
Tuttavia, con ordinanza del 13.02.2024, ne disponeva la rimessione sul ruolo, per essere stata assunta in decisione da un collegio composto anche dal Consigliere
, il cui perdurante stato di infermità impediva la decisione, nonostante la Per_1 scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c..
Rinviava, pertanto, per la precisazione delle conclusioni, sempre secondo il rito della trattazione scritta, alla data del 25.03.2024, in cui assumeva nuovamente la causa in decisione. Con successiva ordinanza del 31.05. 2024, preso atto del sopravvenuto decesso dell'unico difensore del Comune appellante, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con istanza del 4.04.2025 le appellate chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di rito.
Con decreto del Presidente di Sezione del 7.04.2025 veniva fissata udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendosene la sostituzione con il rito della trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs.149/22, al contempo assegnando a parte riassumente termine per la notifica alle altre parti.
Alla scadenza dei termini fissati per il deposito telematico di note , con ordinanza del
25.06.2025 assumeva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, osservarsi che il contraddittorio risulta correttamente integrato, atteso l'esito positivo della notifica dell'istanza di estinzione e del pedissequo decreto alla Pt_1
Ciò posto, in via preclusiva di ogni ulteriore argomentazione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Invero, a seguito dell'interruzione per sopravvenuto decesso del procuratore del non è stato riassunto nel termine di sei mesi di cui Parte_2 all'art. 305 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 56 L. 69/2009, applicabile ratione temporis alla fattispecie , essendo stato il giudizio medesimo instaurato in primo grado prima il 4.07.2009 (Cass. 16982/2023).
Quanto, infine, alle spese del processo, esse restano a carico di chi le ha anticipate , giusta quanto previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 308/20 R.G. sull'appello proposto dal Parte_3
in persona del Sindaco pro tempore .avverso la sentenza n. 246/2020 emessa
[...] dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 21.01.2020 e pubblicata in data
27.02.2020così provvede: a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 25.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini