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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 497/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (CF , in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., Pt_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO ANZA' e ALESSANDRO BARBARO (pec:
e ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Guido Sollini in Fermo, Viale della Carriera n. 24;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. MICHELE CENTIONI (pec: e dall'Avv. Email_3
STELLA POLVERINI (pec ed Email_4
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Centioni in Civitanova
Marche (MC), Viale San Luigi Versiglia n. 4;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 121/2023, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 14.2.2023, nel giudizio iscritto al n. 351/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “L'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
a) accogliere l'appello proposto per i motivi illustrati, revocando o annullando integralmente la sentenza impugnata;
b) in via subordinata e nel merito, rigettare integralmente le doglianze, le domande e le contestazioni avversarie, perché infondate e inammissibili;
c) rigettare le domande di restituzione avanzate dall'attore,
d) disattendere le richieste istruttorie avversarie.
e) in via ulteriormente gradata, ritenere dovuto e quindi condannare controparte al pagamento dell'importo precettato, ovvero al pagamento della diversa somma che verrà accertata;
f) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed allegazione e per tutti i motivi indicati in atti:
- rigettare l'appello avversario avverso la sentenza n. 121/2023 del Tribunale di
Fermo siccome inammissibile ed infondato confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in via subordinata e salva impugnazione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria avversaria trovasse anche parziale accoglimento, previo accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti, disporre la compensazione per le quantità corrispondenti tra il credito di ed i crediti Parte_3 dell'appellato nella misura indicata in atti oppure nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, riducendo alla misura di giustizia le somme eventualmente dovute dall'appellato;
pagina 2 di 6 - in ogni caso: condannare alla restituzione in favore del Sig. Parte_3
di qualsivoglia somma eventualmente ottenuta, anche nelle more CP_1 del presente giudizio, per effetto della preannunciata esecuzione.
In via istruttoria: - disporre la consulenza tecnica d'ufficio così come richiesta in primo grado dall'appellato con la seconda memoria 183, comma 6, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 121/2023 il Tribunale di Fermo - definitivamente pronunciando sull'opposizione al precetto proposta da nei confronti della CP_1 [...]
quale procuratrice della società creditrice, - accoglieva Pt_2 Parte_3 la domanda e, per l'effetto, annullava il precetto, con condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
L'importo precettato - pari a €.77.811,88 - si fondava su un contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 17.5.2005 - a rogito Notaio Dott. Rep. Per_1
22530, Racc. 5659 - spedito in seconda copia esecutiva in data 5.11.2021, oltre alle spese e ai compensi per l'atto di precetto, nonché agli interessi - al tasso pattuito - dal dovuto al saldo.
Il Tribunale riteneva che non vi fosse idonea prova della qualità di procuratrice della per il credito de quo. Parte_2
Ed invero, il Giudice di prime cure sosteneva che l'allegato “A” della procura - in virtù del quale la società opposta pretendeva di provare la qualità di procuratrice della per il credito precettato - si riferisse ad una serie di rapporti non Parte_2 meglio identificati, tra i quali non era possibile individuare quello oggetto di causa.
In particolare, il Tribunale di Fermo affermava che il numero attribuito a tale rapporto non era riconducibile a quelli per i quali era stata conferita procura alla da parte della con la conseguenza che il precetto Parte_2 Parte_3 era stato intimato da un soggetto - la - la cui legittimazione ad agire Parte_2 non era stata provata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la in persona della Parte_3 procuratrice chiedendo che sia riconosciuta la legittimazione - in Parte_2
pagina 3 di 6 capo alla mandataria - ad agire in executivis nei confronti di Parte_2 CP_1
, con integrale rigetto dell'opposizione avversaria e conferma dell'atto di
[...] precetto allo stesso notificato.
si è costituito contestando integralmente l'avverso gravame - da CP_1 ritenersi inammissibile, ancor prima che infondato - chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
In data 5.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di gravame, la società appellante Parte_3
in persona della procuratrice censura la decisione di primo
[...] Parte_2 grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sua legittimazione ad agire in executivis - in qualità di cessionaria della - per il tramite della CP_2 propria procuratrice Parte_2
In particolare, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'esaminare la documentazione offerta dalla società creditrice, assimilando erroneamente il presupposto della legittimazione ad agire a quello della titolarità del rapporto dedotto e, pertanto, avrebbe omesso del tutto di vagliare la dichiarazione di cessione allegata alla comparsa di risposta.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Dai documenti allegati, infatti, non è possibile evincere che rispetto al credito per cui è causa la sia effettivamente procuratrice della - Parte_2 Parte_3 attuale titolare del credito azionato - in virtù della procura speciale alla stessa conferita con atto dell'8.6.2021, a rogito Notaio (N. 7732 Persona_2 raccolta).
In particolare, dal predetto atto (allegato all'atto di citazione in appello, sub 2, già depositato nel giudizio di primo grado) risulta che la ha Parte_3 conferito alla procura speciale per la gestione e il recupero dei propri Parte_2 crediti e diritti collegati, indicati nell'elenco, indicato quale allegato A al rogito N.
7732 racc. (prodotto unitamente all'atto di citazione in appello sub 12).
Tuttavia, l'appellante non ha provato - neppure nel presente grado - che tra le pagina 4 di 6 oltre 25.000 posizioni riportate nell'elenco (allegato A, racc. 7732, costituito da ben 90 pagine), posizioni indicate esclusivamente con codici identificativi alfanumerici, sia inequivocabilmente compreso anche il credito vantato dalla nei confronti del debitore opponente, odierno appellato. Parte_3
In proposito, a nulla giova rilevare che la - in forza della medesima Parte_2 procura e a seguito dello smarrimento del titolo esecutivo - abbia agito ai sensi dell'art. 476 c.p.c. per il rilascio della seconda copia esecutiva, previo compimento delle attività prodromiche (quali la denuncia presso l'autorità costituita, con autorizzazione ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura).
Nel dettaglio, infatti, pur risultando confermato che la è Parte_3 divenuta titolare del credito azionato per effetto delle vicende societarie risultanti dalla documentazione processuale (cessione dei crediti “in blocco”), non può ritenersi parimenti confermata la circostanza - espressamente e specificamente contestata dal debitore opponente - che la fosse munita di valida Parte_2 procura anche (e proprio) per la riscossione del credito in contestazione e, conseguentemente, per agire in executivis per il relativo recupero.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha accertato il difetto di rappresentanza processuale della non avendo la stessa provato la propria (asserita) Parte_2 qualità di procuratrice speciale della rispetto al credito Parte_3 controverso.
Ed invero, a fronte della specifica eccezione dell'opponente - ritenuta fondata ed accolta dal primo Giudice - l'appellante ha omesso anche nel presente grado di giudizio di integrare la documentazione attestante la sussistenza della sua qualità di procuratrice della società creditrice, limitandosi a versare in atti copia dei documenti 2 e 12 - già prodotti in primo grado (e vagliati dal Tribunale di Fermo)
- i quali, tuttavia, risultano del tutto inidonei allo scopo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve escludersi anche la legittimazione della società (sedicente procuratrice speciale della Parte_2 rispetto al credito controverso) a proporre gravame. Parte_3
Le ulteriori questioni restano assorbite.
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 6 Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
- in persona della procuratrice - avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
121/2023, emessa in data 14.2.2023 dal Tribunale di FERMO, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione - in favore della controparte - delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi €.4.997,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (CF , in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., Pt_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO ANZA' e ALESSANDRO BARBARO (pec:
e ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Guido Sollini in Fermo, Viale della Carriera n. 24;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. MICHELE CENTIONI (pec: e dall'Avv. Email_3
STELLA POLVERINI (pec ed Email_4
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Centioni in Civitanova
Marche (MC), Viale San Luigi Versiglia n. 4;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 121/2023, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 14.2.2023, nel giudizio iscritto al n. 351/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “L'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
a) accogliere l'appello proposto per i motivi illustrati, revocando o annullando integralmente la sentenza impugnata;
b) in via subordinata e nel merito, rigettare integralmente le doglianze, le domande e le contestazioni avversarie, perché infondate e inammissibili;
c) rigettare le domande di restituzione avanzate dall'attore,
d) disattendere le richieste istruttorie avversarie.
e) in via ulteriormente gradata, ritenere dovuto e quindi condannare controparte al pagamento dell'importo precettato, ovvero al pagamento della diversa somma che verrà accertata;
f) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed allegazione e per tutti i motivi indicati in atti:
- rigettare l'appello avversario avverso la sentenza n. 121/2023 del Tribunale di
Fermo siccome inammissibile ed infondato confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in via subordinata e salva impugnazione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria avversaria trovasse anche parziale accoglimento, previo accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti, disporre la compensazione per le quantità corrispondenti tra il credito di ed i crediti Parte_3 dell'appellato nella misura indicata in atti oppure nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, riducendo alla misura di giustizia le somme eventualmente dovute dall'appellato;
pagina 2 di 6 - in ogni caso: condannare alla restituzione in favore del Sig. Parte_3
di qualsivoglia somma eventualmente ottenuta, anche nelle more CP_1 del presente giudizio, per effetto della preannunciata esecuzione.
In via istruttoria: - disporre la consulenza tecnica d'ufficio così come richiesta in primo grado dall'appellato con la seconda memoria 183, comma 6, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 121/2023 il Tribunale di Fermo - definitivamente pronunciando sull'opposizione al precetto proposta da nei confronti della CP_1 [...]
quale procuratrice della società creditrice, - accoglieva Pt_2 Parte_3 la domanda e, per l'effetto, annullava il precetto, con condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
L'importo precettato - pari a €.77.811,88 - si fondava su un contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 17.5.2005 - a rogito Notaio Dott. Rep. Per_1
22530, Racc. 5659 - spedito in seconda copia esecutiva in data 5.11.2021, oltre alle spese e ai compensi per l'atto di precetto, nonché agli interessi - al tasso pattuito - dal dovuto al saldo.
Il Tribunale riteneva che non vi fosse idonea prova della qualità di procuratrice della per il credito de quo. Parte_2
Ed invero, il Giudice di prime cure sosteneva che l'allegato “A” della procura - in virtù del quale la società opposta pretendeva di provare la qualità di procuratrice della per il credito precettato - si riferisse ad una serie di rapporti non Parte_2 meglio identificati, tra i quali non era possibile individuare quello oggetto di causa.
In particolare, il Tribunale di Fermo affermava che il numero attribuito a tale rapporto non era riconducibile a quelli per i quali era stata conferita procura alla da parte della con la conseguenza che il precetto Parte_2 Parte_3 era stato intimato da un soggetto - la - la cui legittimazione ad agire Parte_2 non era stata provata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la in persona della Parte_3 procuratrice chiedendo che sia riconosciuta la legittimazione - in Parte_2
pagina 3 di 6 capo alla mandataria - ad agire in executivis nei confronti di Parte_2 CP_1
, con integrale rigetto dell'opposizione avversaria e conferma dell'atto di
[...] precetto allo stesso notificato.
si è costituito contestando integralmente l'avverso gravame - da CP_1 ritenersi inammissibile, ancor prima che infondato - chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
In data 5.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di gravame, la società appellante Parte_3
in persona della procuratrice censura la decisione di primo
[...] Parte_2 grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sua legittimazione ad agire in executivis - in qualità di cessionaria della - per il tramite della CP_2 propria procuratrice Parte_2
In particolare, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'esaminare la documentazione offerta dalla società creditrice, assimilando erroneamente il presupposto della legittimazione ad agire a quello della titolarità del rapporto dedotto e, pertanto, avrebbe omesso del tutto di vagliare la dichiarazione di cessione allegata alla comparsa di risposta.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Dai documenti allegati, infatti, non è possibile evincere che rispetto al credito per cui è causa la sia effettivamente procuratrice della - Parte_2 Parte_3 attuale titolare del credito azionato - in virtù della procura speciale alla stessa conferita con atto dell'8.6.2021, a rogito Notaio (N. 7732 Persona_2 raccolta).
In particolare, dal predetto atto (allegato all'atto di citazione in appello, sub 2, già depositato nel giudizio di primo grado) risulta che la ha Parte_3 conferito alla procura speciale per la gestione e il recupero dei propri Parte_2 crediti e diritti collegati, indicati nell'elenco, indicato quale allegato A al rogito N.
7732 racc. (prodotto unitamente all'atto di citazione in appello sub 12).
Tuttavia, l'appellante non ha provato - neppure nel presente grado - che tra le pagina 4 di 6 oltre 25.000 posizioni riportate nell'elenco (allegato A, racc. 7732, costituito da ben 90 pagine), posizioni indicate esclusivamente con codici identificativi alfanumerici, sia inequivocabilmente compreso anche il credito vantato dalla nei confronti del debitore opponente, odierno appellato. Parte_3
In proposito, a nulla giova rilevare che la - in forza della medesima Parte_2 procura e a seguito dello smarrimento del titolo esecutivo - abbia agito ai sensi dell'art. 476 c.p.c. per il rilascio della seconda copia esecutiva, previo compimento delle attività prodromiche (quali la denuncia presso l'autorità costituita, con autorizzazione ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura).
Nel dettaglio, infatti, pur risultando confermato che la è Parte_3 divenuta titolare del credito azionato per effetto delle vicende societarie risultanti dalla documentazione processuale (cessione dei crediti “in blocco”), non può ritenersi parimenti confermata la circostanza - espressamente e specificamente contestata dal debitore opponente - che la fosse munita di valida Parte_2 procura anche (e proprio) per la riscossione del credito in contestazione e, conseguentemente, per agire in executivis per il relativo recupero.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha accertato il difetto di rappresentanza processuale della non avendo la stessa provato la propria (asserita) Parte_2 qualità di procuratrice speciale della rispetto al credito Parte_3 controverso.
Ed invero, a fronte della specifica eccezione dell'opponente - ritenuta fondata ed accolta dal primo Giudice - l'appellante ha omesso anche nel presente grado di giudizio di integrare la documentazione attestante la sussistenza della sua qualità di procuratrice della società creditrice, limitandosi a versare in atti copia dei documenti 2 e 12 - già prodotti in primo grado (e vagliati dal Tribunale di Fermo)
- i quali, tuttavia, risultano del tutto inidonei allo scopo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve escludersi anche la legittimazione della società (sedicente procuratrice speciale della Parte_2 rispetto al credito controverso) a proporre gravame. Parte_3
Le ulteriori questioni restano assorbite.
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 6 Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
- in persona della procuratrice - avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
121/2023, emessa in data 14.2.2023 dal Tribunale di FERMO, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione - in favore della controparte - delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi €.4.997,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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