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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3043/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 3043/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'Avv. Oldani Giulia, presso il cui studio hanno eletto domi- C.F._2 cilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi al- legati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 17.06.2025 dai Sigg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento Parte_2 di nata in [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Per_1 rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1 gli stessi per un periodo alternato di 8 giorni consecutivi per la madre e di 6 giorni consecutivi per il padre.
Qualora le parti, per impegni di lavoro del sig. e previa comunicazione anticipata delle tra- Pt_2 sferte, non riuscissero a rispettare l'alternanza dei giorni sopra stabiliti, la sig.ra si rende Pt_1 disponibile a tenere la figlia in sua vece.
Resta salva, comunque, la facoltà dei genitori di assumere diversi accordi in merito ai tempi di col- locamento, purché nel rispetto delle esigenze della figlia e degli impegni dei genitori medesimi.
2. I genitori potranno inoltre trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, da concordare fra le parti non appena a conoscenza del piano ferie lavorativo e co- munque entro la fine del mese di maggio di ogni anno: i genitori si obbligano a comunicarsi reci- procamente la località prescelta per le vacanze con la figlia, fornendo il relativo indirizzo e ad av- visare l'altro genitore prima di organizzare eventuali ferie e/o gite fuori porta, con pernottamento fuori casa.
3. Durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà il giorno 25/12 con un genitore ed il giorno
26/12 con l'altro genitore, identica cosa per i giorni 31/12 e 06/01, alternando di anno in anno: i residui giorni di vacanze natalizie verranno concordati tra le parti in maniera autonoma.
Anche le feste pasquali, eventuali ponti, compleanni e altre festività seguiranno il principio dell'al- ternanza.
Resta salva anche in questi casi la facoltà dei genitori di assumere diversi accordi, purché nel ri- spetto delle esigenze della figlia e degli impegni dei genitori stessi.
4. I genitori dovranno garantire la frequentazione della minore con i nonni e i parenti delle rispet- tive famiglie.
5. La casa famigliare sita in Olgiate Olona, via Giovanni Pascoli 138/a, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci con la figlia Parte_2 Pt_1 con gli arredi esistenti, sino al reperimento di una nuova unità abitativa, che verrà regolamentata con scrittura privata tra le parti.
6. Il signor provvederà a corrispondere, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a titolo Pt_2 di contributo per il mantenimento della figlia, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate l'importo di € 200,00 (duecentoeuro/00) mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
2 ISTAT a partire dall'anno successivo alla data della presente), oltre al 50% dell'assegno unico.
Qualora, secondo quanto previsto al punto 1, la sig.ra debba tenere la figlia più giorni al Pt_1 mese rispetto a quelli concordati, il sig. verserà per quello specifico mese l'importo pattuito Pt_2 per il mantenimento maggiorato della somma di euro 50,00 (cinquantaeuro/00) per ogni settimana di assenza.
Quando la sig.ra avrà reperito una nuova abitazione per sé e la figlia il contributo al Pt_1 mantenimento per la minore aumenterà ad euro 300,00 (trecentoeuro/00) mensili.
7. Le parti, inoltre, concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie relative alla figlia minore, con applicazione delle linee guida emesse dalla Corte di Appello di Milano del
14 novembre 2017, che si allegano al presente ricorso (doc. n. 6), divenendone quindi parte inte- grante. Il genitore non anticipatario delle spese invierà il rimborso delle spese anticipate dall'altro genitore con cadenza trimestrale a partire dalla firma del presente documento
8. È fatto divieto alle parti di divulgare, pubblicare e/o comunque trasmettere, al di fuori della cer- chia dei parenti, fotogrammi e/o altre immagini della figlia, senza l'espresso consenso dell'altro genitore.
9. Le parti rilasciano vicendevolmente il consenso al rinnovo e/o al rilascio dei documenti d'identi- tà relativi della figlia minore, compresi quelli validi per l'espatrio ed i passaporti.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivo- no”; rilevato che in data 8.7.2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale in- tegrativa loro richiesta dal giudice in data 17.06.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia e che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore (C.F. ad entrambi i genitori;
Persona_2 C.F._3
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
3 compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.sa Maria Eugenia Pupa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 3043/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'Avv. Oldani Giulia, presso il cui studio hanno eletto domi- C.F._2 cilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.07.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi al- legati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 17.06.2025 dai Sigg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento Parte_2 di nata in [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Per_1 rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1 gli stessi per un periodo alternato di 8 giorni consecutivi per la madre e di 6 giorni consecutivi per il padre.
Qualora le parti, per impegni di lavoro del sig. e previa comunicazione anticipata delle tra- Pt_2 sferte, non riuscissero a rispettare l'alternanza dei giorni sopra stabiliti, la sig.ra si rende Pt_1 disponibile a tenere la figlia in sua vece.
Resta salva, comunque, la facoltà dei genitori di assumere diversi accordi in merito ai tempi di col- locamento, purché nel rispetto delle esigenze della figlia e degli impegni dei genitori medesimi.
2. I genitori potranno inoltre trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, da concordare fra le parti non appena a conoscenza del piano ferie lavorativo e co- munque entro la fine del mese di maggio di ogni anno: i genitori si obbligano a comunicarsi reci- procamente la località prescelta per le vacanze con la figlia, fornendo il relativo indirizzo e ad av- visare l'altro genitore prima di organizzare eventuali ferie e/o gite fuori porta, con pernottamento fuori casa.
3. Durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà il giorno 25/12 con un genitore ed il giorno
26/12 con l'altro genitore, identica cosa per i giorni 31/12 e 06/01, alternando di anno in anno: i residui giorni di vacanze natalizie verranno concordati tra le parti in maniera autonoma.
Anche le feste pasquali, eventuali ponti, compleanni e altre festività seguiranno il principio dell'al- ternanza.
Resta salva anche in questi casi la facoltà dei genitori di assumere diversi accordi, purché nel ri- spetto delle esigenze della figlia e degli impegni dei genitori stessi.
4. I genitori dovranno garantire la frequentazione della minore con i nonni e i parenti delle rispet- tive famiglie.
5. La casa famigliare sita in Olgiate Olona, via Giovanni Pascoli 138/a, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci con la figlia Parte_2 Pt_1 con gli arredi esistenti, sino al reperimento di una nuova unità abitativa, che verrà regolamentata con scrittura privata tra le parti.
6. Il signor provvederà a corrispondere, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a titolo Pt_2 di contributo per il mantenimento della figlia, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate l'importo di € 200,00 (duecentoeuro/00) mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
2 ISTAT a partire dall'anno successivo alla data della presente), oltre al 50% dell'assegno unico.
Qualora, secondo quanto previsto al punto 1, la sig.ra debba tenere la figlia più giorni al Pt_1 mese rispetto a quelli concordati, il sig. verserà per quello specifico mese l'importo pattuito Pt_2 per il mantenimento maggiorato della somma di euro 50,00 (cinquantaeuro/00) per ogni settimana di assenza.
Quando la sig.ra avrà reperito una nuova abitazione per sé e la figlia il contributo al Pt_1 mantenimento per la minore aumenterà ad euro 300,00 (trecentoeuro/00) mensili.
7. Le parti, inoltre, concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie relative alla figlia minore, con applicazione delle linee guida emesse dalla Corte di Appello di Milano del
14 novembre 2017, che si allegano al presente ricorso (doc. n. 6), divenendone quindi parte inte- grante. Il genitore non anticipatario delle spese invierà il rimborso delle spese anticipate dall'altro genitore con cadenza trimestrale a partire dalla firma del presente documento
8. È fatto divieto alle parti di divulgare, pubblicare e/o comunque trasmettere, al di fuori della cer- chia dei parenti, fotogrammi e/o altre immagini della figlia, senza l'espresso consenso dell'altro genitore.
9. Le parti rilasciano vicendevolmente il consenso al rinnovo e/o al rilascio dei documenti d'identi- tà relativi della figlia minore, compresi quelli validi per l'espatrio ed i passaporti.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivo- no”; rilevato che in data 8.7.2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale in- tegrativa loro richiesta dal giudice in data 17.06.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia e che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore (C.F. ad entrambi i genitori;
Persona_2 C.F._3
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
3 compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.sa Maria Eugenia Pupa
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