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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PERSICO Parte_1 C.F._1
CATALDINA e CECCONI ANGELA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO MARION CRAWFORD N. 28 80065 SANT'AGNELLO, presso il difensore avv. PERSICO CATALDINA
e
IR GG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA C.F._3
ORAZIO GIOVANNI MARIA e elettivamente domiciliata in VIA DE LOSTAN, 24 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ORAZIO GIOVANNI MARIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“voglia il Tribunale ill.mo
- previa comunicazione degli atti al P.M. e convocazione delle parti in camera di Consiglio - voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei ricorrenti coniugi pagina 1 di 7 e RA IA contratto in regime di Parte_1
separazione dei beni in Goito (MN) in data 8/10/2011, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aosta,
Atto n. 36, parte 2S B, anno 2011, ordinando l'annotazione della emananda sentenza nei registri dello Stato Civile e confermando la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali concordata nel-la seguente maniera:
1)
il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, i quali concordemente ne cureranno l'istruzione e l'educazione, siccome previsto dall'art. 337 ter, II comma, c.c., con fissazione della residenza principale del ridetto minore presso la madre Sig.ra RA IA nella casa coniugale sita in Aosta,
Regione Chabloz n. 19/A. Tutte le decisioni di maggior rilievo riguardanti il minore saranno prese dai genitori d'accordo tra loro.
In particolare di comune accordo dovranno essere prese tutte le decisioni con-cernenti l'istruzione e/o il percorso di studi e/o le attività extrascolastiche (ludiche, sportive etc.) riguardanti il minore;
Per_1
2)
in considerazione degli impegni lavorativi del Sig. Parte_1
spesso non preventivabili e sovente coincidenti con i week-end e/o le festività, il suddetto Sig. potrà vedere e tenere con Parte_1
sé il minore anche con pernottamento ogni qualvolta i Per_1
ridetti impegni glielo consentono, dandone avviso alla Sig.ra RA
IA almeno 24 ore prima. Inoltre il minore trascorrerà Per_1
con il padre due settimane consecutive nel mese di ottobre e due nel mese di novembre ovvero periodo in cui l'attività alberghiera è
pagina 2 di 7 ferma. A tal uopo il Sig. avrà cura di comuni-care Parte_1
alla Sig.ra RA IA, anche a mezzo messaggistica whatsapp,
le due settimane prescelte nei ridetti mesi di ottobre e novembre entro il 15/9 per le due settimane di ottobre ed entro il 15/10 per le due settimane di novembre. Il Sig. inoltre potrà Parte_1
tenere con se il figlio , negli anni dispari, nel periodo dal 24 Per_1
al 26 dicembre, negli anni pari nel periodo dal 31 dicembre al 2
gennaio. Altresì il minore trascorrerà sempre con il padre il Per_1
giorno del compleanno di quest'ultimo (15 maggio), così come farà in occasione del compleanno della madre (29 dicembre). Per quanto concerne le altre festività (ovvero Pasqua, Lunedì in albis, 25
aprile, 1° maggio, 1° novembre e 8 dicembre) il minore starà con la madre, fatta salva in ogni caso la facoltà del Sig. Parte_1
di tenere con sé anche in dette festività qualora sia libero da Per_1
impegni lavorativi e previa comunicazione da far pervenire alla
Sig.ra RA IA anche a mezzo messaggistica whatsapp, almeno
24 ore prima. Sono fatti salvi, in ogni caso, impegni e/o esigenze particolari del minore, con conseguente possibilità di mutare il criterio di tur-nazione, ovviamente previo accordo delle parti e con un preavviso di almeno 2 gg. prima. Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del minore, delle esigenze lavorative di essi coniugi e in ogni caso nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione. Le parti convengono inoltre che, il genitore collocatario, si occuperà di accompagnare il figlio presso i luoghi ove quest'ultimo esercita le attività scolastiche, ludiche, e sportive concordate;
pagina 3 di 7 3)
la casa coniugale sita in Aosta alla Regione Chabloz n. 19/A., con tutti i suoi arredi, rimane assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla
Sig.ra RA IA, la quale continuerà ad abitarla ed utilizzarla in qualità di genitore con cui il figlio minore Per_1
coabita;
4)
il Sig. a partire dalla data di udienza di Parte_1
comparizione dei coniugi innanzi al G.R., verserà alla Sig.ra RA
IA la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Detta somma dovrà Per_1
essere corrisposta anticipatamente entro il 5 di ciascun mese e si rivaluterà annualmente senza bisogno di apposita richiesta secondo l'indice della intervenuta svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT
in relazione all'anno precedente. Il versamento di detta somma dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario di cui al seguente codice iban:[...]. La Sig.ra RA IA si accollerà tutte le spese ordinarie così come previste dal “Protocollo
d'Intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” vigente presso l'adito Tribunale di Aosta;
5)
per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore, ad esse, purché preventivamente concordate e documentate, se non urgenti, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dal “Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” vigente pagina 4 di 7 presso l'adito Tribunale di Aosta. Resta inteso tra le parti che, per ottenere il rimborso della percentuale delle suddette spese dall'altra parte, il genitore che le avrà sostenute dovrà debitamente documentarle con scontri-ni fiscali o fatture;
6)
i coniugi concordano che continueranno a farsi carico in ragione del
50% dei corsi che sta attualmente frequentando ovvero: corso di Per_1
doposcuola, corso musicale di trombone e corso di sci alpino e ciò
fino alla naturale conclusione degli stessi. Per qualsiasi ulteriore attività sportiva e/o ludica e/o di altro genere che si intendesse far intraprendere al minore nel periodo estivo, ovvero per la ripresa in autunno dei suddetti corsi di doposcuola, corso musicale di trombone e corso di sci alpino sarà necessaria l'autorizzazione di ambo i coniugi e non solo ai fini della contribuzione al 50%;
7)i coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla Sig.ra RA IA, che verrà da costei versato, come già
avviene, per il 50% sul fondo pensione intestato al minore e per Per_1
l'altro 50% su un li-bretto nominativo intestato al minore stesso. La
Sig.ra RA IA si impegna a fornire al coniuge il saldo di detto fondo e di detto libretto a richiesta dello stesso. Ad
eccezione del versamento mensile dell'assegno unico, qualsiasi ulteriore movimentazione che concerni il libretto ed il fondo intestati al minore dovrà essere autorizzata da ambo i coniugi;
8)
la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà
resterà a carico di ambo i coniugi al 50%. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, così come i costi per le forniture domestiche pagina 5 di 7 e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti cederanno a carico esclusivo della Sig.ra RA IA;
9)
entrambi i coniugi si concederanno reciproco consenso irrevocabile al rilascio del passaporto e autorizzeranno il minore all'espatrio;
10)
le spese legali della presente procedura, nonché quelle di rispettiva assistenza resteranno compensate tra le parti e ciascuna provvederà
al pagamento del proprio legale di fiducia.
I coniugi dichiarano di rinunziare all'impugnazione della sentenza di divorzio.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 25 febbraio 2025 e della comparizione personale, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
pagina 6 di 7 Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Goito
il 08 ottobre 2011 tra
, C.F. nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
Sorrento il 15/5/1964
e
RA IA, C.F. nata a [...] il CodiceFiscale_5
29/12/1978
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Goito al n°15, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GOITO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PERSICO Parte_1 C.F._1
CATALDINA e CECCONI ANGELA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO MARION CRAWFORD N. 28 80065 SANT'AGNELLO, presso il difensore avv. PERSICO CATALDINA
e
IR GG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA C.F._3
ORAZIO GIOVANNI MARIA e elettivamente domiciliata in VIA DE LOSTAN, 24 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ORAZIO GIOVANNI MARIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“voglia il Tribunale ill.mo
- previa comunicazione degli atti al P.M. e convocazione delle parti in camera di Consiglio - voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei ricorrenti coniugi pagina 1 di 7 e RA IA contratto in regime di Parte_1
separazione dei beni in Goito (MN) in data 8/10/2011, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aosta,
Atto n. 36, parte 2S B, anno 2011, ordinando l'annotazione della emananda sentenza nei registri dello Stato Civile e confermando la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali concordata nel-la seguente maniera:
1)
il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, i quali concordemente ne cureranno l'istruzione e l'educazione, siccome previsto dall'art. 337 ter, II comma, c.c., con fissazione della residenza principale del ridetto minore presso la madre Sig.ra RA IA nella casa coniugale sita in Aosta,
Regione Chabloz n. 19/A. Tutte le decisioni di maggior rilievo riguardanti il minore saranno prese dai genitori d'accordo tra loro.
In particolare di comune accordo dovranno essere prese tutte le decisioni con-cernenti l'istruzione e/o il percorso di studi e/o le attività extrascolastiche (ludiche, sportive etc.) riguardanti il minore;
Per_1
2)
in considerazione degli impegni lavorativi del Sig. Parte_1
spesso non preventivabili e sovente coincidenti con i week-end e/o le festività, il suddetto Sig. potrà vedere e tenere con Parte_1
sé il minore anche con pernottamento ogni qualvolta i Per_1
ridetti impegni glielo consentono, dandone avviso alla Sig.ra RA
IA almeno 24 ore prima. Inoltre il minore trascorrerà Per_1
con il padre due settimane consecutive nel mese di ottobre e due nel mese di novembre ovvero periodo in cui l'attività alberghiera è
pagina 2 di 7 ferma. A tal uopo il Sig. avrà cura di comuni-care Parte_1
alla Sig.ra RA IA, anche a mezzo messaggistica whatsapp,
le due settimane prescelte nei ridetti mesi di ottobre e novembre entro il 15/9 per le due settimane di ottobre ed entro il 15/10 per le due settimane di novembre. Il Sig. inoltre potrà Parte_1
tenere con se il figlio , negli anni dispari, nel periodo dal 24 Per_1
al 26 dicembre, negli anni pari nel periodo dal 31 dicembre al 2
gennaio. Altresì il minore trascorrerà sempre con il padre il Per_1
giorno del compleanno di quest'ultimo (15 maggio), così come farà in occasione del compleanno della madre (29 dicembre). Per quanto concerne le altre festività (ovvero Pasqua, Lunedì in albis, 25
aprile, 1° maggio, 1° novembre e 8 dicembre) il minore starà con la madre, fatta salva in ogni caso la facoltà del Sig. Parte_1
di tenere con sé anche in dette festività qualora sia libero da Per_1
impegni lavorativi e previa comunicazione da far pervenire alla
Sig.ra RA IA anche a mezzo messaggistica whatsapp, almeno
24 ore prima. Sono fatti salvi, in ogni caso, impegni e/o esigenze particolari del minore, con conseguente possibilità di mutare il criterio di tur-nazione, ovviamente previo accordo delle parti e con un preavviso di almeno 2 gg. prima. Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del minore, delle esigenze lavorative di essi coniugi e in ogni caso nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione. Le parti convengono inoltre che, il genitore collocatario, si occuperà di accompagnare il figlio presso i luoghi ove quest'ultimo esercita le attività scolastiche, ludiche, e sportive concordate;
pagina 3 di 7 3)
la casa coniugale sita in Aosta alla Regione Chabloz n. 19/A., con tutti i suoi arredi, rimane assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla
Sig.ra RA IA, la quale continuerà ad abitarla ed utilizzarla in qualità di genitore con cui il figlio minore Per_1
coabita;
4)
il Sig. a partire dalla data di udienza di Parte_1
comparizione dei coniugi innanzi al G.R., verserà alla Sig.ra RA
IA la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Detta somma dovrà Per_1
essere corrisposta anticipatamente entro il 5 di ciascun mese e si rivaluterà annualmente senza bisogno di apposita richiesta secondo l'indice della intervenuta svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT
in relazione all'anno precedente. Il versamento di detta somma dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario di cui al seguente codice iban:[...]. La Sig.ra RA IA si accollerà tutte le spese ordinarie così come previste dal “Protocollo
d'Intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” vigente presso l'adito Tribunale di Aosta;
5)
per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore, ad esse, purché preventivamente concordate e documentate, se non urgenti, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dal “Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” vigente pagina 4 di 7 presso l'adito Tribunale di Aosta. Resta inteso tra le parti che, per ottenere il rimborso della percentuale delle suddette spese dall'altra parte, il genitore che le avrà sostenute dovrà debitamente documentarle con scontri-ni fiscali o fatture;
6)
i coniugi concordano che continueranno a farsi carico in ragione del
50% dei corsi che sta attualmente frequentando ovvero: corso di Per_1
doposcuola, corso musicale di trombone e corso di sci alpino e ciò
fino alla naturale conclusione degli stessi. Per qualsiasi ulteriore attività sportiva e/o ludica e/o di altro genere che si intendesse far intraprendere al minore nel periodo estivo, ovvero per la ripresa in autunno dei suddetti corsi di doposcuola, corso musicale di trombone e corso di sci alpino sarà necessaria l'autorizzazione di ambo i coniugi e non solo ai fini della contribuzione al 50%;
7)i coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla Sig.ra RA IA, che verrà da costei versato, come già
avviene, per il 50% sul fondo pensione intestato al minore e per Per_1
l'altro 50% su un li-bretto nominativo intestato al minore stesso. La
Sig.ra RA IA si impegna a fornire al coniuge il saldo di detto fondo e di detto libretto a richiesta dello stesso. Ad
eccezione del versamento mensile dell'assegno unico, qualsiasi ulteriore movimentazione che concerni il libretto ed il fondo intestati al minore dovrà essere autorizzata da ambo i coniugi;
8)
la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà
resterà a carico di ambo i coniugi al 50%. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, così come i costi per le forniture domestiche pagina 5 di 7 e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti cederanno a carico esclusivo della Sig.ra RA IA;
9)
entrambi i coniugi si concederanno reciproco consenso irrevocabile al rilascio del passaporto e autorizzeranno il minore all'espatrio;
10)
le spese legali della presente procedura, nonché quelle di rispettiva assistenza resteranno compensate tra le parti e ciascuna provvederà
al pagamento del proprio legale di fiducia.
I coniugi dichiarano di rinunziare all'impugnazione della sentenza di divorzio.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 25 febbraio 2025 e della comparizione personale, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
pagina 6 di 7 Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Goito
il 08 ottobre 2011 tra
, C.F. nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
Sorrento il 15/5/1964
e
RA IA, C.F. nata a [...] il CodiceFiscale_5
29/12/1978
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Goito al n°15, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GOITO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7