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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1739/2023 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1739/2023 RG Lav. promossa da:
1) , (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2) , (C.F. ; Parte_2 C.F._2
3) , (C.F. ); Parte_3 C.F._3
4) , (C.F. ); Parte_4 C.F._4
5) , (C.F. ; Parte_5 C.F._5
6) , (C.F. ); Parte_6 C.F._6
7) , (C.F. ); Parte_7 C.F._7
8) , (C.F. ; Parte_8 C.F._8
9) , (C.F. ); Parte_9 C.F._9
10) , (C.F. ); Parte_10 C.F._10
11) , (C.F. ); Parte_11 C.F._11
12) , (C.F. ; Parte_12 C.F._12
13) , (C.F. ; Parte_13 C.F._13
14) , (C.F. ); Parte_14 C.F._14
15) , (C.F. ); Parte_15 C.F._15
16) , (C.F. ); Parte_16 C.F._16
17) , (C.F. ); Parte_17 C.F._17
18) , (C.F. ); Parte_18 C.F._18
19) , (C.F. ); Parte_19 C.F._19
pagina 1 di 15 20) , (C.F. ); Parte_20 C.F._20
21) , (C.F. ); Parte_21 C.F._21
22) , (C.F. ); Parte_22 C.F._22
23) , (C.F. ); Parte_23 C.F._23
24) , (C.F. ); Parte_24 C.F._24
25) , (C.F. , con l'avv. Gallinaro, Parte_25 C.F._25
ricorrente contro
, con le dott.sse Fucci e Morbioli, Controparte_1
resistente
pagina 2 di 15 Premesso che:
- i ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del
[...]
al pagamento in proprio favore della predetta somma per ciascuno degli Controparte_1 anni scolastici indicati nell'atto introduttivo quale contributo alla propria formazione professionale;
- il convenuto si è costituito in giudizio eccependo: CP_1
a) in primo luogo, l'incompetenza territoriale per la docente eccezione cui Pt_2 parte ricorrente ha aderito nel corso dell'udienza del 26.9.2024 rinunciando poi alla relativa domanda (v. verbale 30.1.2025);
b) in secondo luogo l'intervenuta prescrizione: degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019 rispetto alle ricorrenti e degli aa.ss. Pt_18 Pt_21 Pt_22
2015/2016 e 2016/2017 rispetto alla ricorrente;
degli aa.ss. 2016/2017, Parte_7
2017/2018 e 2018/2019 rispetto al ricorrente dell'a.s. 2017/2018 per i Pt_11
ricorrenti e degli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 per la ricorrente Pt_19 Pt_10 Pt_24
e, infine, dell'a.s. 2018/2019 per la ricorrente Pt_20
c) la non debenza del beneficio in esame per mancanza del requisito della didattica annua rispetto all'incarico di supplenza di Intenza nell'annualità 2020/2021 e di nell'annualità 2022/2023. Sul punto, nel corso dell'udienza del 26.9.2024, Parte_7
parte ricorrente ha parzialmente rinunciato alla domanda, solo per quanto concerne la posizione del ricorrente rispetto all'a.s. 2020/2021; Pt_5
d) infine, parte resistente ha eccepito il parziale adempimento rispetto all'a.s. 2022/2023 con riferimento alle docenti e , stante l'avvenuta immissione in ruolo Pt_20 Pt_25 nell'anno scolastico richiamato, nonché rispetto all'a.s. 2023/2024 con riferimento ai docenti , e in quanto Parte_7 Pt_8 Pt_10 Persona_1 Pt_15 Pt_16
destinatari di incarichi fino al 31.8.2024 con conseguente riconoscimento ex lege della carta docente. Con specifico riferimento a tale ultima eccezione di parte resistente, la procuratrice dei docenti, durante l'udienza del 26.9.2024, ha riconosciuto le circostanze di fatto poste alla base dei rilievi del e ha quindi delimitato la CP_1
pagina 3 di 15 domanda, per ciascuna posizione, escludendone dal perimetro le annualità appena indicate.
Per il resto, il ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
rilevato che:
- va innanzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione, da ritenersi compiutamente formulata dal . Il riferimento alla mancata prova della consegna non risulta CP_1
infatti ambiguo o meramente ostruzionistico, ma chiaro nel senso di contestare l'efficace rivendicazione del credito in epoca anteriore alla notifica del ricorso. Nell'esame è necessario considerare ciascuna delle posizioni indicate nella memoria di costituzione del
. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 29961/2023, ha, CP_1 infatti, chiarito che: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”;
- alla luce di tale principio, l'eccezione sollevata da parte resistente deve ritenersi fondata con riguardo agli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017, oggetto dell'eccezione di prescrizione per i ricorrenti e (per quest'ultimo riferita Pt_18 Pt_21 Parte_7 Pt_11 solamente all'a.s. 2016/2017), non essendo pervenuto, entro il quinquennio utile, alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Infatti, tenuto conto della data di decorrenza del termine prescrizionale, coincidente con i singoli incarichi annuali, va rilevato quanto segue.
Quanto alla ricorrente è stata fornita prova della consegna della diffida, recapitata, Pt_18
tuttavia, solamente in data 25.5.2023; quanto alla ricorrente è stata fornita prova Pt_21
della consegna della diffida, recapitata, tuttavia, solamente in data 29.4.2022; quanto alla ricorrente , è stata fornita prova della consegna della diffida, recapitata, Parte_7
tuttavia, solamente in data 1.6.2022; quanto, infine, al ricorrente è stata fornita Pt_11
prova della consegna della diffida, recapitata, tuttavia, solamente in data 25.11.2022;
- con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dal rispetto all'a.s. CP_1
2017/2018, la stessa deve altresì ritenersi fondata rispetto ai ricorrenti (incarico del Pt_18
pagina 4 di 15 24.10.2017, diffida consegnata il 25.5.2023), (incarico del 12.10.2017, diffida Pt_11
consegnata il 25.11.2022), (incarico del 11.10.2017, diffida consegnata il Pt_19
10.12.2022) e (incarico del 11.12.2017, diffida consegnata il 16.1.2023). Pt_10
Diversamente, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata per il medesimo a.s. nei confronti della ricorrente la stessa non risulta fondata, posto che idonea Pt_21
diffida risulta essere stata recapitata in data 29.4.2022, pertanto entro i cinque anni decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico, risalente al 13.9.2017;
- rispetto all'a.s. 2018/2019, l'eccezione di cui sopra, sollevata nei confronti di Pt_18
e deve invece essere rigettata, dal momento che le diffide, tutte Pt_21 Pt_11 Pt_20
specifiche, risultano essere state consegnate entro il termine di prescrizione quinquennale.
In particolare, per la diffida risulta consegnata in data 25.5.2023, pertanto entro i Pt_18 cinque anni decorrenti dalla data dell'incarico, risalente al 17.9.2018; per la Pt_21
diffida risulta consegnata in data 29.4.2022, pertanto entro i cinque anni decorrenti dalla data dell'incarico, risalente al 21.9.2018; per la diffida risulta consegnata in data Pt_11
25.11.2022, pertanto entro i cinque anni decorrenti dalla data dell'incarico, risalente al
12.9.2018; infine, per la diffida risulta consegnata in data 29.4.2022, pertanto entro i Pt_20 cinque anni decorrenti dalla data dell'incarico, risalente al 4.10.2018;
- per quanto riguarda, infine, l'eccezione di prescrizione svolta nei confronti dei ricorrenti e , la stessa deve intendersi accolta, posto che, da un lato, la prova della Pt_22 Pt_24 consegna della diffida non risulta essere stata fornita, nonostante l'espresso invito del
Giudice a depositare la relativa ricevuta e, dall'altro, il ricorso introduttivo, unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione, risulta notificato solamente in data 20.2.2024. Da ciò ne consegue, con specifico riferimento alla ricorrente , l'intervenuta prescrizione Pt_24
degli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 (incarico del 25.9.2018);
- quanto, invece, alla ricorrente dall'accoglimento della suindicata eccezione deriva Pt_22
l'integrale rigetto della domanda, posto che le annualità dalla stessa richieste coincidono con quelle effettivamente prescritte (2015/2016 – 2018/2019, incarico del 6.9.2018);
- con riferimento alle restanti domande delle parti ricorrenti, si rileva quanto segue:
l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
pagina 5 di 15 docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1,
DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
pagina 6 di 15 - le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento
(comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4 Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione pagina 7 di 15 continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali” (punti 35 e ss. ordinanza CP_1
C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto n. 48, Ord. CP_1
in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di una CP_1
figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica
pagina 8 di 15 annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta da parte ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata in punto di interesse ad agire);
- ciò chiarito, tutti i ricorrenti si trovano all'interno del sistema delle docenze scolastiche in quanto ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del resistente, oppure in quanto transitate in ruolo oppure, CP_1
ancora, in quanto iscritte nelle graduatorie da cui il attinge per il CP_1
conferimento degli incarichi (si veda la documentazione rifluita in atti e le dichiarazioni verbalizzate nel corso dell'udienza del 26.9.2024);
- sotto questo profilo, tuttavia, vanno spese alcune precisazioni in ordine alla posizione della ricorrente , tenuto conto del rilievo formulato dal nel corso Pt_13 CP_1
pagina 9 di 15 dell'udienza del 26.9.2024 e approfondito nelle note autorizzate a tal fine. In particolare, parte resistente ha eccepito la carenza dell'interesse ad agire in capo alla predetta ricorrente, ritenendo la medesima esterna al sistema educativo scolastico, non risultando né docente di ruolo, né in precedenza iscritta nelle Graduatorie per le
Supplenze, avendo sempre prestato esclusivamente docenza tramite la c.d. “messa a disposizione”; ciò anche per l'a.s. in corso, come da documentazione depositata all'esito della prima udienza del 26.9.2024.
Sul punto, preme ribadire il fine sostanziale sotteso all'erogazione del beneficio di cui
è causa. Dal momento che tale misura è diretta a sostenere la formazione del docente, intesa in un'ottica di lungo periodo, nonché diretta a valorizzare le competenze professionali dell'insegnante, la stessa deve intendersi intimamente connessa con l'attività di docenza, laddove essa abbia una proiezione annuale. Pertanto, il presupposto per l'erogazione di tale beneficio va rinvenuto nell'attività di insegnamento sostanzialmente intesa, a prescindere dal canale (graduatoria ad esaurimento, provinciale, di istituto o, come nel caso di cui trattasi, tramite messa a disposizione) tramite il quale il candidato viene individuato al fine dell'assegnazione dell'incarico; pena, altrimenti, l'inevitabile discriminazione, conseguente dal trattare diversamente situazioni sostanzialmente analoghe, ovvero quelle tra docenti destinatari di supplenze aventi la medesima taratura.
Peraltro, la stessa Corte di Cassazione risulta chiara nel considerare come interni al sistema delle docenze scolastiche gli iscritti alle graduatorie per le supplenze, i transitati in ruolo e gli incaricati di una supplenza (vedasi punto 2 dei principi di diritto espressi da Cass. n. 29961/2023), senza approntare distinzione alcuna.
Calando, quindi, le considerazioni che precedono nel caso concreto, la ricorrente risulta tuttora in servizio alle dipendenze del , in forza di contratto a Pt_13 CP_1
tempo determinato con decorrenza dal 23.9.2024 al 31.8.2025, essendo la stessa risultata destinataria di proposta di contratto individuale, per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza. Pertanto, la stessa deve senz'altro ritenersi interna al sistema scolastico, conseguendone l'infondatezza delle eccezioni avversarie svolte sul punto. Peraltro, tale eccezione, volta a contestare anche la stessa fondatezza pagina 10 di 15 dell'avversaria domanda, va in ogni caso considerata tardiva, poiché formulata per la prima volta solamente in sede di memoria autorizzata, successiva alla prima udienza;
- risolte, quindi, le questioni in punto di interesse ad agire, va ora esaminata l'eccezione di non debenza per mancanza del requisito della didattica annua formulata rispetto alla ricorrente , tenendo conto dei principi di diritto e delle indicazioni fornite Parte_7
dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n. 7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti come detto una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze pagina 11 di 15 brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.),
l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non CP_1
già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto all'a.s. 2022/2023, la domanda della docente appare fondata, in ragione dell'unicità dell'incarico che parte ricorrente ha svolto dal 2.9.2022 fino al 29.5.2023. Peraltro, l'incarico dalla stessa ricoperto è stato svolto presso il medesimo istituto e secondo un'articolazione oraria completa.
Sulla base di tali aspetti, l'incarico di cui sopra non può che considerarsi una supplenza che, sin dall'origine, avrebbe potuto avere una proiezione in termini di annualità. Il concreto atteggiarsi del rapporto nei suddetti termini si traduce, di fatto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
pagina 12 di 15 - quanto, infine, alle domande di , , , , Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_9
, , aventi ad oggetto anche l'a.s. 2023/2024 rispetto al quale i Pt_13 Parte_14 ricorrenti hanno ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, va sul punto evidenziato quanto segue;
- sebbene l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”, non può che rilevarsi che tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici (non prescritti) oggetto della domanda (si vedano, in particolare le pagine 3-9 del ricorso e le precisazioni svolte nel corso dell'udienza del 26.9.2024) rispetto ai quali le parti ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8), fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.6) o ad essi pienamente equiparabili;
pagina 13 di 15 - il deve quindi essere condannato a costituire in favore di ciascuna parte CP_1
ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del
1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma spettante indicata in dispositivo. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigetta la domanda di Pt_22
;
[...]
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui CP_1
agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
a) euro 1.500,00 in favore dei ricorrenti , Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_23
; Parte_25
b) euro 3.000,00 in favore dei ricorrenti , Parte_1 [...]
, Parte_7 Parte_9
; Parte_14
c) euro 2.500,00 in favore dei ricorrenti , Parte_3 Pt_8
, ;
[...] Parte_21
pagina 14 di 15 d) euro 2.000,00 in favore dei ricorrenti , Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_15 Parte_17
, , , ;
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20
e) euro 1.000,00 in favore delle ricorrenti , , Parte_13 Parte_16
; Parte_24
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 30/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1739/2023 RG Lav. promossa da:
1) , (C.F. ); Parte_1 C.F._1
2) , (C.F. ; Parte_2 C.F._2
3) , (C.F. ); Parte_3 C.F._3
4) , (C.F. ); Parte_4 C.F._4
5) , (C.F. ; Parte_5 C.F._5
6) , (C.F. ); Parte_6 C.F._6
7) , (C.F. ); Parte_7 C.F._7
8) , (C.F. ; Parte_8 C.F._8
9) , (C.F. ); Parte_9 C.F._9
10) , (C.F. ); Parte_10 C.F._10
11) , (C.F. ); Parte_11 C.F._11
12) , (C.F. ; Parte_12 C.F._12
13) , (C.F. ; Parte_13 C.F._13
14) , (C.F. ); Parte_14 C.F._14
15) , (C.F. ); Parte_15 C.F._15
16) , (C.F. ); Parte_16 C.F._16
17) , (C.F. ); Parte_17 C.F._17
18) , (C.F. ); Parte_18 C.F._18
19) , (C.F. ); Parte_19 C.F._19
pagina 1 di 15 20) , (C.F. ); Parte_20 C.F._20
21) , (C.F. ); Parte_21 C.F._21
22) , (C.F. ); Parte_22 C.F._22
23) , (C.F. ); Parte_23 C.F._23
24) , (C.F. ); Parte_24 C.F._24
25) , (C.F. , con l'avv. Gallinaro, Parte_25 C.F._25
ricorrente contro
, con le dott.sse Fucci e Morbioli, Controparte_1
resistente
pagina 2 di 15 Premesso che:
- i ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del
[...]
al pagamento in proprio favore della predetta somma per ciascuno degli Controparte_1 anni scolastici indicati nell'atto introduttivo quale contributo alla propria formazione professionale;
- il convenuto si è costituito in giudizio eccependo: CP_1
a) in primo luogo, l'incompetenza territoriale per la docente eccezione cui Pt_2 parte ricorrente ha aderito nel corso dell'udienza del 26.9.2024 rinunciando poi alla relativa domanda (v. verbale 30.1.2025);
b) in secondo luogo l'intervenuta prescrizione: degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019 rispetto alle ricorrenti e degli aa.ss. Pt_18 Pt_21 Pt_22
2015/2016 e 2016/2017 rispetto alla ricorrente;
degli aa.ss. 2016/2017, Parte_7
2017/2018 e 2018/2019 rispetto al ricorrente dell'a.s. 2017/2018 per i Pt_11
ricorrenti e degli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 per la ricorrente Pt_19 Pt_10 Pt_24
e, infine, dell'a.s. 2018/2019 per la ricorrente Pt_20
c) la non debenza del beneficio in esame per mancanza del requisito della didattica annua rispetto all'incarico di supplenza di Intenza nell'annualità 2020/2021 e di nell'annualità 2022/2023. Sul punto, nel corso dell'udienza del 26.9.2024, Parte_7
parte ricorrente ha parzialmente rinunciato alla domanda, solo per quanto concerne la posizione del ricorrente rispetto all'a.s. 2020/2021; Pt_5
d) infine, parte resistente ha eccepito il parziale adempimento rispetto all'a.s. 2022/2023 con riferimento alle docenti e , stante l'avvenuta immissione in ruolo Pt_20 Pt_25 nell'anno scolastico richiamato, nonché rispetto all'a.s. 2023/2024 con riferimento ai docenti , e in quanto Parte_7 Pt_8 Pt_10 Persona_1 Pt_15 Pt_16
destinatari di incarichi fino al 31.8.2024 con conseguente riconoscimento ex lege della carta docente. Con specifico riferimento a tale ultima eccezione di parte resistente, la procuratrice dei docenti, durante l'udienza del 26.9.2024, ha riconosciuto le circostanze di fatto poste alla base dei rilievi del e ha quindi delimitato la CP_1
pagina 3 di 15 domanda, per ciascuna posizione, escludendone dal perimetro le annualità appena indicate.
Per il resto, il ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
rilevato che:
- va innanzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione, da ritenersi compiutamente formulata dal . Il riferimento alla mancata prova della consegna non risulta CP_1
infatti ambiguo o meramente ostruzionistico, ma chiaro nel senso di contestare l'efficace rivendicazione del credito in epoca anteriore alla notifica del ricorso. Nell'esame è necessario considerare ciascuna delle posizioni indicate nella memoria di costituzione del
. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 29961/2023, ha, CP_1 infatti, chiarito che: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”;
- alla luce di tale principio, l'eccezione sollevata da parte resistente deve ritenersi fondata con riguardo agli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017, oggetto dell'eccezione di prescrizione per i ricorrenti e (per quest'ultimo riferita Pt_18 Pt_21 Parte_7 Pt_11 solamente all'a.s. 2016/2017), non essendo pervenuto, entro il quinquennio utile, alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Infatti, tenuto conto della data di decorrenza del termine prescrizionale, coincidente con i singoli incarichi annuali, va rilevato quanto segue.
Quanto alla ricorrente è stata fornita prova della consegna della diffida, recapitata, Pt_18
tuttavia, solamente in data 25.5.2023; quanto alla ricorrente è stata fornita prova Pt_21
della consegna della diffida, recapitata, tuttavia, solamente in data 29.4.2022; quanto alla ricorrente , è stata fornita prova della consegna della diffida, recapitata, Parte_7
tuttavia, solamente in data 1.6.2022; quanto, infine, al ricorrente è stata fornita Pt_11
prova della consegna della diffida, recapitata, tuttavia, solamente in data 25.11.2022;
- con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dal rispetto all'a.s. CP_1
2017/2018, la stessa deve altresì ritenersi fondata rispetto ai ricorrenti (incarico del Pt_18
pagina 4 di 15 24.10.2017, diffida consegnata il 25.5.2023), (incarico del 12.10.2017, diffida Pt_11
consegnata il 25.11.2022), (incarico del 11.10.2017, diffida consegnata il Pt_19
10.12.2022) e (incarico del 11.12.2017, diffida consegnata il 16.1.2023). Pt_10
Diversamente, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata per il medesimo a.s. nei confronti della ricorrente la stessa non risulta fondata, posto che idonea Pt_21
diffida risulta essere stata recapitata in data 29.4.2022, pertanto entro i cinque anni decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico, risalente al 13.9.2017;
- rispetto all'a.s. 2018/2019, l'eccezione di cui sopra, sollevata nei confronti di Pt_18
e deve invece essere rigettata, dal momento che le diffide, tutte Pt_21 Pt_11 Pt_20
specifiche, risultano essere state consegnate entro il termine di prescrizione quinquennale.
In particolare, per la diffida risulta consegnata in data 25.5.2023, pertanto entro i Pt_18 cinque anni decorrenti dalla data dell'incarico, risalente al 17.9.2018; per la Pt_21
diffida risulta consegnata in data 29.4.2022, pertanto entro i cinque anni decorrenti dalla data dell'incarico, risalente al 21.9.2018; per la diffida risulta consegnata in data Pt_11
25.11.2022, pertanto entro i cinque anni decorrenti dalla data dell'incarico, risalente al
12.9.2018; infine, per la diffida risulta consegnata in data 29.4.2022, pertanto entro i Pt_20 cinque anni decorrenti dalla data dell'incarico, risalente al 4.10.2018;
- per quanto riguarda, infine, l'eccezione di prescrizione svolta nei confronti dei ricorrenti e , la stessa deve intendersi accolta, posto che, da un lato, la prova della Pt_22 Pt_24 consegna della diffida non risulta essere stata fornita, nonostante l'espresso invito del
Giudice a depositare la relativa ricevuta e, dall'altro, il ricorso introduttivo, unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione, risulta notificato solamente in data 20.2.2024. Da ciò ne consegue, con specifico riferimento alla ricorrente , l'intervenuta prescrizione Pt_24
degli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 (incarico del 25.9.2018);
- quanto, invece, alla ricorrente dall'accoglimento della suindicata eccezione deriva Pt_22
l'integrale rigetto della domanda, posto che le annualità dalla stessa richieste coincidono con quelle effettivamente prescritte (2015/2016 – 2018/2019, incarico del 6.9.2018);
- con riferimento alle restanti domande delle parti ricorrenti, si rileva quanto segue:
l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
pagina 5 di 15 docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1,
DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
pagina 6 di 15 - le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento
(comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4 Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione pagina 7 di 15 continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali” (punti 35 e ss. ordinanza CP_1
C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto n. 48, Ord. CP_1
in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di una CP_1
figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica
pagina 8 di 15 annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta da parte ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata in punto di interesse ad agire);
- ciò chiarito, tutti i ricorrenti si trovano all'interno del sistema delle docenze scolastiche in quanto ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del resistente, oppure in quanto transitate in ruolo oppure, CP_1
ancora, in quanto iscritte nelle graduatorie da cui il attinge per il CP_1
conferimento degli incarichi (si veda la documentazione rifluita in atti e le dichiarazioni verbalizzate nel corso dell'udienza del 26.9.2024);
- sotto questo profilo, tuttavia, vanno spese alcune precisazioni in ordine alla posizione della ricorrente , tenuto conto del rilievo formulato dal nel corso Pt_13 CP_1
pagina 9 di 15 dell'udienza del 26.9.2024 e approfondito nelle note autorizzate a tal fine. In particolare, parte resistente ha eccepito la carenza dell'interesse ad agire in capo alla predetta ricorrente, ritenendo la medesima esterna al sistema educativo scolastico, non risultando né docente di ruolo, né in precedenza iscritta nelle Graduatorie per le
Supplenze, avendo sempre prestato esclusivamente docenza tramite la c.d. “messa a disposizione”; ciò anche per l'a.s. in corso, come da documentazione depositata all'esito della prima udienza del 26.9.2024.
Sul punto, preme ribadire il fine sostanziale sotteso all'erogazione del beneficio di cui
è causa. Dal momento che tale misura è diretta a sostenere la formazione del docente, intesa in un'ottica di lungo periodo, nonché diretta a valorizzare le competenze professionali dell'insegnante, la stessa deve intendersi intimamente connessa con l'attività di docenza, laddove essa abbia una proiezione annuale. Pertanto, il presupposto per l'erogazione di tale beneficio va rinvenuto nell'attività di insegnamento sostanzialmente intesa, a prescindere dal canale (graduatoria ad esaurimento, provinciale, di istituto o, come nel caso di cui trattasi, tramite messa a disposizione) tramite il quale il candidato viene individuato al fine dell'assegnazione dell'incarico; pena, altrimenti, l'inevitabile discriminazione, conseguente dal trattare diversamente situazioni sostanzialmente analoghe, ovvero quelle tra docenti destinatari di supplenze aventi la medesima taratura.
Peraltro, la stessa Corte di Cassazione risulta chiara nel considerare come interni al sistema delle docenze scolastiche gli iscritti alle graduatorie per le supplenze, i transitati in ruolo e gli incaricati di una supplenza (vedasi punto 2 dei principi di diritto espressi da Cass. n. 29961/2023), senza approntare distinzione alcuna.
Calando, quindi, le considerazioni che precedono nel caso concreto, la ricorrente risulta tuttora in servizio alle dipendenze del , in forza di contratto a Pt_13 CP_1
tempo determinato con decorrenza dal 23.9.2024 al 31.8.2025, essendo la stessa risultata destinataria di proposta di contratto individuale, per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza. Pertanto, la stessa deve senz'altro ritenersi interna al sistema scolastico, conseguendone l'infondatezza delle eccezioni avversarie svolte sul punto. Peraltro, tale eccezione, volta a contestare anche la stessa fondatezza pagina 10 di 15 dell'avversaria domanda, va in ogni caso considerata tardiva, poiché formulata per la prima volta solamente in sede di memoria autorizzata, successiva alla prima udienza;
- risolte, quindi, le questioni in punto di interesse ad agire, va ora esaminata l'eccezione di non debenza per mancanza del requisito della didattica annua formulata rispetto alla ricorrente , tenendo conto dei principi di diritto e delle indicazioni fornite Parte_7
dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n. 7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti come detto una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze pagina 11 di 15 brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.),
l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non CP_1
già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto all'a.s. 2022/2023, la domanda della docente appare fondata, in ragione dell'unicità dell'incarico che parte ricorrente ha svolto dal 2.9.2022 fino al 29.5.2023. Peraltro, l'incarico dalla stessa ricoperto è stato svolto presso il medesimo istituto e secondo un'articolazione oraria completa.
Sulla base di tali aspetti, l'incarico di cui sopra non può che considerarsi una supplenza che, sin dall'origine, avrebbe potuto avere una proiezione in termini di annualità. Il concreto atteggiarsi del rapporto nei suddetti termini si traduce, di fatto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
pagina 12 di 15 - quanto, infine, alle domande di , , , , Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_9
, , aventi ad oggetto anche l'a.s. 2023/2024 rispetto al quale i Pt_13 Parte_14 ricorrenti hanno ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, va sul punto evidenziato quanto segue;
- sebbene l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”, non può che rilevarsi che tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici (non prescritti) oggetto della domanda (si vedano, in particolare le pagine 3-9 del ricorso e le precisazioni svolte nel corso dell'udienza del 26.9.2024) rispetto ai quali le parti ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8), fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.6) o ad essi pienamente equiparabili;
pagina 13 di 15 - il deve quindi essere condannato a costituire in favore di ciascuna parte CP_1
ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del
1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma spettante indicata in dispositivo. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigetta la domanda di Pt_22
;
[...]
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui CP_1
agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
a) euro 1.500,00 in favore dei ricorrenti , Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_23
; Parte_25
b) euro 3.000,00 in favore dei ricorrenti , Parte_1 [...]
, Parte_7 Parte_9
; Parte_14
c) euro 2.500,00 in favore dei ricorrenti , Parte_3 Pt_8
, ;
[...] Parte_21
pagina 14 di 15 d) euro 2.000,00 in favore dei ricorrenti , Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_15 Parte_17
, , , ;
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20
e) euro 1.000,00 in favore delle ricorrenti , , Parte_13 Parte_16
; Parte_24
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 30/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
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