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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 131 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Barbara Caiulo, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
(p.i. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni come da mandato in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
Proc. n. 131/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza del 12 giugno 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in CP_1
giudizio, dinanzi il Tribunale di Brindisi, e (già Controparte_3 Parte_1 CP_4
) sulle seguenti premesse:
[...]
1. di avere sottoscritto in data 30/12/2006 un finanziamento mediante CQS
con la , che il 31/01/2007 gli aveva corrisposto la somma netta di CP_4
€ 20.041,38, da rimborsare in 72 rate mensili di € 396,00 cadauna (sei anni)
mediante trattenute sullo stipendio da parte del datore di lavoro Sitec Scarl,
presso cui il rivestiva la carica di amministratore delegato, così CP_1
obbligandosi a restituire € 28.512,00 (€ 396,00 x 72) di cui € 8.470,72 a titolo di interessi e spese “connesse” indicate nella sintesi e nelle condizioni economiche specificate nel contratto di finanziamento che non gli stato mai consegnato in copia;
2. Sitec aveva versato rate mensili per complessivi € 4.356,00 (€ 396,00 x 11)
da marzo 2007 a gennaio 2008, allorché il rapporto di lavoro si era interrotto per pensionamento, come comunicato in data 18/02/2008 dal datore di lavoro alla , che provvedeva immediatamente a CP_4
trasmettere a Sitec il conteggio del debito residuo ed a denunciare il sinistro a , con cui il aveva assicurato ex Controparte_2 CP_1
lege il finanziamento sottoscrivendo due contratti assicurativi: l'uno per il rischio vita e l'altro per il rischio perdita dell'impiego ed i cui relativi premi
Proc. n. 131/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di polizza erano stati versati detraendoli dal netto ricavo del finanziamento;
3. a seguito della comunicazione del 18 febbraio 2008 di cessazione del rapporto di lavoro, inviava il 19 febbraio 2008 il conteggio del CP_4
debito residuo sia al che a che a Sitec, e quest'ultima CP_1 Controparte_3
versava alla a marzo 2008 € 8.197,58 per competenze di fine CP_4
rapporto - tfr dichiarate maturate dal CP_1
4. il 19/03/2010, dopo circa due anni dalla richiesta di pagamento,
[...]
liquidava ad la somma di € 21.771,43 senza tener CP_3 CP_4
CP_ conto del pagamento effettuato da Sitec alla dell'intero tfr maturato da e che sarebbe invece dovuto essere detratto dall'ammontare CP_1
CP_ dovuto in favore di
5. agiva in rivalsa nei confronti del richiedendo ed ottenendo CP_3 CP_1
contro lo stesso dal Tribunale di Brindisi il decreto ingiuntivo n.
1371/2014 che, veniva opposto dal ma l'opposizione veniva CP_1
dichiarata inammissibile, per cui procedeva al recupero Controparte_3
coattivo a mezzo pignoramento presso terzi;
6. a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, pronunciata dal Tribunale di Brindisi, ed al pagamento ottenuto da in via esecutiva, il formulava richiesta di Controparte_3 CP_1
ripetizione di indebito sia ad , che frattanto aveva mutato CP_4
denominazione in che a Parte_1 Controparte_5
Part a) rivendicava nei confronti di (già ) ingiustificato CP_4
arricchimento di questa per avere ricevuto il pagamento integrale dell'insoluto da parte della , che versava l'importo di € CP_3
Proc. n. 131/2022 RG - 3 - dott.ssa Parte_2 21.771,43, pur avendo in precedenza ricevuto, in data 27/02/2008, e non contabilizzato il pagamento di € 8.197,58 dalla Sitec S.r.l.; la nullità del contratto di prestito per non avere consegnato al CP_4
cliente la copia del contratto di finanziamento (in violazione dell'art. 117 TUB); - la restituzione delle somme per interessi, commissioni,
ecc. relative al contratto di cqs quantificate in € 8.470,72;
b) contestava a la prescrizione del diritto alla rivalsa Controparte_3
nonché inadempimento per mala gestio per avere pagato in ritardo e
CP_ per non avere fatto valere nei confronti di la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 11 del cdp.
Chiedeva quindi:
A. a carico di la declaratoria di nullità ex art. 117 TUB del contratto Parte_1
di prestito personale dallo stesso concluso con per non essergli CP_4
stata consegnata la copia del contratto, e per l'effetto la condanna alla restituzione della somma di € 8.470,62 a titolo di interessi, commissioni e spese della cqs (con esclusione quindi della sola sorte erogata), e la condanna dell'ulteriore somma di € 8.197,58 per altrettanti versati dal datore di lavoro a alla cessazione del rapporto di lavoro quale tfr CP_4
maturato dal e quindi la condanna al pagamento di complessivi € CP_1
16.668,20 (8.470,62 + 8197,58);
B. a carico di la declaratoria di prescrizione del diritto di Controparte_3
credito derivante dal contratto di assicurazione con la conseguente condanna alla restituzione della somma di € 27.777,72 oltre interessi dichiarata versata dal terzo pignorato a seguito dell'ordinanza di
Proc. n. 131/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. assegnazione del 09/09/2015; altresì con la condanna di Controparte_3
CP_ per mala gestio per non avere eccepito la prescrizione nei confronti di ed avere azionato la rivalsa con ritardo donde la maturazione di interessi di mora e spese (per il decreto ingiuntivo e per il pignoramento presso terzi);
C. in subordine l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento di CP_4
per l'incasso della somma di € 8.197,58 quale tfr versatole da Sitec, con la condanna di (ora ovvero di alla CP_4 Parte_1 Controparte_3
restituzione di detto importo maggiorato degli interessi a titolo di indebito;
D. infine la condanna di chi di ragione al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per l'ingiusta esecuzione subita;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda. Parte_1
Deduceva che:
- il contratto di finanziamento del 30/12/2006 era stato regolarmente ricevuto come risultava da dichiarazione doppiamente firmata del CP_1
- il aveva concluso ben due finanziamenti il primo del 30/12/2006 CP_1
mediante cessione del quinto dello stipendio ed un secondo nella forma del mandato irrevocabile ex art. 1723 cod. civ. notificato a Sitec il
15/01/2008, col quale il riceveva e quietanzava un primo acconto CP_1
di € 3.000,00 ed il saldo di € 5.653,49. A fronte di tale secondo finanziamento col quale aveva ricevuto al netto € 8.653,49 il CP_1
avrebbe dovuto restituire con decorrenza febbraio 2008 n. 60 rate in cinque anni di € 206,00 cadauna per totali € 12.360,00 di cui € 2.997,26 per interessi di ammortamento, € 14,62 per bolli, € 694,53 per premio
Proc. n. 131/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. CP_ assicurativo. Nulla veniva rimborsato dal datore di lavoro Sitec a in quanto la prima trattenuta che avrebbe dovuto essere operata sulla retribuzione di febbraio 2008, veniva superata dalla comunicazione di Sitec
del 18/02/2008 che comunicava il pensionamento anticipato del Il CP_1
in base al secondo finanziamento era creditore, al gennaio 2008, CP_1
della somma di € 9.362,74 di cui € 8.653,49 pari al netto erogato oltre spese bollo e premio assicurativo. Ne conseguiva che la somma di € 8.197,58
CP_ accreditato a marzo 2008 ad da Sitec compensava il credito del secondo finanziamento.
Chiedeva il rigetto della eccezione di nullità del contratto di finanziamento,
l'accertamento del diritto di alla compensazione delle partite Parte_1
debitorie/creditorie operate sino alla concorrenza e il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
In data 21/01/2021 si costituiva, nel rispetto del termine ex art. 294 cod. proc.
civ., eccependo la violazione del principio del bis in idem e Controparte_2
per l'effetto l'inammissibilità delle domande tutte rivolte a carico della compagnia in quanto afferenti a circostanze impeditive modificative della ragione di credito da tempo formalizzata con il DI nonché antecedenti alla formazione del titolo e pertanto contestabili con l'opposizione al DI, che era stata dichiarata inammissibile.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 101/2022, pubblicata in data 24/01/2022, con la quale il
Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda attorea e per l'effetto così
disponeva:
Proc. n. 131/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. accerta e dichiara la nullità dei contratti di assicurazione stipulati con la
[...]
CP_ per il tramite di;
CP_2
2. accerta e dichiara la intervenuta prescrizione del diritto della Controparte_2
convenuta contumace derivante dal contratto di assicurazione e pertanto dichiara non
dovute le somme riscosse in sede esecutiva dalla convenuta contumace
[...]
in danno dell'attore; CP_2
3. per l'effetto condanna alla restituzione dell'importo di € Controparte_2
27.777,72 oltre agli interessi moratori non dovuti conseguito mediante il pignoramento
presso terzi del 9.9.2015;
4. accerta l'indebita percezione e l'ingiustificato arricchimento di Controparte_6
(già ) per avere riscosso e non sottratto al debito complessivo l'importo di € CP_4
8197,58 versato dalla Sitec a titolo di tfr dell'attore;
CP_ 5. per l'effetto condanna la (già ) e la Controparte_6
[...]
in solido fra loro a restituire all'attore l'importo di € 8197,58 CP_2
maggiorato degli interessi a fra data dalla sua indebita percezione;
6. accerta e dichiara altresì la violazione da parte della convenuta contumace
[...]
dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale e dei doveri di Controparte_2
diligenza nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali , nonché per non avere
tempestivamente avviato la procedura di pagamento in favore di già Parte_1 CP_4
e per non avere azionato la rivalsa nei confronti dell'attore aggravandone la
[...]
posizione debitoria con l'addebito di interessi di mora e costi, condannandola la
risarcimento dei danni in favore dell'attore, che si liquidano in via equitativa in
complessi € 5.000,00;
7. accerta e dichiara prescritto il credito di relativo al finanziamento con Parte_1
Proc. n. 131/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mandato al datore di lavoro del 22/01/2008 in quanto mai oggetto di alcuna richiesta
di pagamento da parte della suddetta o dei suoi aventi causa nei confronti di CP_1
né nei confronti della contumace
[...] Controparte_2
Par 8. condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio che liquida in € 10.000,00 per onorari oltre oneri
fiscali come per legge e in € 800,00 per spese con distrazione in favore del procuratore
antistatario.
Avverso la sentenza notificata in data 04/02/2022 ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 16/02/2022 chiedendone la riforma con cinque motivi.
In data 15/03/2022 si è costituita proponendo Controparte_2
appello incidentale.
Si è costituito resistendo al gravame principale ed eccependo CP_1
l'inammissibilità di quello incidentale.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con gli
artt. 163 n. 3 e 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc. – omessa pronuncia ed omessa motivazione
sull'eccezione di inammissibilità” l'appellante principale si duole della sentenza perché
avrebbe deciso sulla domanda di nullità del contratto di assicurazione che sareb-
be stata invece inammissibile.
Il motivo è fondato.
Proc. n. 131/2022 RG - 8 - dott.ssa Parte_2 Risulta dagli atti che l'attore con l'atto introduttivo ha chiaramente contestato a
CP_ lettere cubitali la mancata consegna da parte di del contratto di finanziamen-
to del 30/12/2006 (cfr. pag. 2 citazione) e per questo ha ravvisato “la nullità del
contratto di prestito personale stipulato tra le parti, per non avere l'intermediario finanziario
consegnato al cliente copia del contratto stesso e delle condizioni di contratto come previsto a pe-
CP_ na di nullità dall'art. 117 T.U.B., sicché la dovrà essere condannata alla restituzione di
tutti gli interessi, le commissioni e le competenze chieste e riscosse in forza del contratto” (cfr.
pag. 6 citazione) e nelle conclusioni al punto 1) ha domandato accertarsi e dichia-
CP_ rarsi la nullità del contratto di prestito personale tra e per vio- CP_1
lazione dell'art. 117 T.U.B., per non avere consegnato il contratto al cliente e ha chiesto la restituzione della somma di € 8470,62 a titolo di interessi e commis-
sioni varie. Mentre con le note ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ. il ha CP_1
dichiarato che “la richiesta declaratoria di nullità afferisce il contratto di assicurazione e non
il contratto di mutuo erroneamente contestato con la citazione”.
La precisazione contenuta nelle note istruttorie n 1 non è configurabile come tale perché il tenore dell'atto di citazione come innanzi precisato non si presta nel sottoporre al Tribunale la questione della nullità del contratto di prestito. La do-
manda di nullità del contratto di assicurazione, formulata solo con le note istrut-
torie n. 1, integra un vero e proprio mutamento della domanda inammissibile in quanto risulta mutato petitum e causa petendi e sin anche la parte cui viene rivolta
CP_ la domanda medesima, ossia la compagnia assicurativa e non più
Il giudice ha errato nel decidere sulla domanda di nullità del contratto assicurati-
vo in quanto ha violato l'art. 112 cod. proc. civ.. Avrebbe dovuto rilevarne l'inammissibilità e la rinuncia implicita, che tale nuova diversa domanda rappre-
Proc. n. 131/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sentava, alla domanda di nullità del finanziamento e alla condanna di Parte_1
CP_ (già al pagamento della somma di € 8.470,62, per le causali sopra enunciate.
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 2946 cc in relazione alla dedotta
prescrizione del credito di cui al finanziamento del 22.01.2008 e dell'art. 1942, 2° comma, cc
sul diritto imperscrittibile alla compensazione”.
Il primo giudice, sulla richiesta di di accertare l'intero debito del Parte_1 Pt_3
[.
, dopo aver dichiarato erroneamente che: “il contratto del 22.01.2008 non è oggetto
del presente giudizio”, ne ha pronunciato nel dispositivo l'intervenuta prescrizione nei seguenti termini: “accerta e dichiara prescritto il credito di Imc S.r.l. in liq. già CP_4
relativo al finanziamento con mandato al datore di lavoro del 22.01.2008, in quanto
[...]
mai oggetto di alcuna richiesta di pagamento da parte della suddetta o suoi aventi causa né nei
confronti del né nei confronti della convenuta contumace ”, omettendo di va- CP_1 CP_3
lutare che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata in ritardo solo con le note conclusive autorizzate per l'udienza di discussione ex art. 281 cod. proc. civ..
Inoltre il diritto di credito non sarebbe in ogni caso prescritto dovendosi applica-
re la prescrizione decennale e in ogni caso la compensazione opererebbe ugual-
mente a norma dell'art. 1242 cod. civ..
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L'eccezione di prescrizione è stata sollevata senz'altro in ritardo dall'attore avendo-
la proposta con le note conclusive ex art. 281 cod. proc. civ. e non all'udienza di prima comparizione, primo atto utile perché potesse essere proposta utilmente.
Con il terzo motivo rubricato “erronea valutazione del combinato disposto degli artt.
1249 e 1193 cc in ordine alla imputazione operata da la si duole del- Parte_1 Parte_1
la sentenza per avere violato l'art. 1193 cc avendo erroneamente ritenuto che il
Proc. n. 131/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. creditore non aveva provato la legittimità della imputazione del versamento di €
8.197,58 e nell'avere considerato quale legittimo criterio di imputazione quello più antico, ossia nella specie quello derivante dal primo finanziamento, salvo immediatamente dopo contraddicendosi, statuire che “il pagamento ricevuto da
[...]
(già ) andava imputato al contratto di cessione di quinto più Controparte_6 CP_4
oneroso (saldo debitore di € 21.771,43) per l'attore-debitore rispetto al successivo contratto
(saldo debitore di € 9.632,74)”, senza invece valutare che il contratto più oneroso era il secondo finanziamento e non il primo.
Inoltre il giudice avrebbe erroneamente ritenuto il secondo credito non scaduto.
Il motivo è fondato.
Come meglio precisato nel capitolo precedente il credito derivante dal secondo finanziamento era scaduto al febbraio 2008 allorché il rapporto di lavoro era ces-
sato e, il datore di lavoro-mandatario, non rispondeva più delle obbligazioni del mandante-lavoratore.
Ai sensi dell'art. 1193 cod. civ. sull'imputazione dei pagamenti “Chi ha più debiti
della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende
soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito sca-
duto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più
oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soc-
corrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Nella specie essendo mancata la dichiarazione di cui al primo comma, essendo contemporaneamente scaduti due debiti, quello del primo e del secondo finan-
ziamento, come innanzi meglio precisato, si deve adottare il criterio del “più one-
roso” che nella fattispecie è il secondo finanziamento.
Proc. n. 131/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ed infatti il giudice ha ritenuto più oneroso il primo in base all'entità del saldo e tuttavia tale valutazione non è corretta perché non tiene conto degli interessi di mora per il ritardato pagamento che nel primo finanziamento ammontano al
4,100% e nel secondo a ben 20%. Quindi correttamente la creditrice ha seguito il criterio del maggior vantaggio per il debitore imputando la somma di € 8.197,58
a deconto del debito del secondo finanziamento.
La decisione assorbe il quarto motivo che censura la sentenza per avere ritenuto indebita la percezione della somma di € 8.197,58 e del quinto motivo attinente al-
le spese di giudizio atteso, che la riforma anche parziale della sentenza importa una nuova decisione sulle stesse.
Passando all'appello incidentale della va esaminata l'eccezione di Controparte_3
inammissibilità sollevata dal il quale la sostiene sulla base della data della CP_1
notifica, della sentenza, avvenuta in data 04/02/2022 rispetto alla quale l'appello incidentale sarebbe stato tradivo in quanto depositato il 16/03/2022.
L'eccezione non ha rilevanza in quanto la doglianza della Controparte_2
contenuta nella comparsa di costituzione con appello incidentale è basato sulla violazione del giudicato esterno che è notoriamente rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Ed infatti la oltre ad avere lamentato di essere stata considerata Controparte_3
nella decisione contumace pur essendosi costituita lamenta in via assorbente
“Inammissibilità della domanda attorea a fronte del giudicato formale e sostanziale già formato
sul diritto di credito di e sulle contestazioni mosse in questa sede Controparte_2
da parte attrice, afferenti tale diritto di credito”.
La doglianza della è fondata. Controparte_3
Proc. n. 131/2022 RG - 12 - dott.ssa Parte_2 Come ammesso dallo stesso nell'atto di citazione di primo grado, CP_1 [...]
– successivamente alla liquidazione dell'indennizzo assicurati- Controparte_2
vo in favore di ed alla conseguente surroga nella posizione creditoria CP_4
della Finanziaria, aveva formalizzato la propria ragione di credito nei confronti del ottenendo in data 16/12/2014 dal Tribunale di Brindisi il decreto in- CP_1
giuntivo n. 1371/2014 per la somma capitale di € 21.771,43, corrispondente al residuo debito radicato nel contratto di finanziamento n. 990248214. Nel ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 13 allegato all'atto di citazione), Controparte_2
ha puntualmente dedotto le circostanze fattuali e giuridiche fondanti il pro-
[...]
prio diritto di credito, ovvero:- la circostanza della sottoscrizione, da parte del del contratto di finanziamento n. 990248214 con , per CP_1 CP_4
l'erogazione dell'importo lordo di € 28.521,00 rimborsabili a mezzo cessione pro-
solvendo del quinto stipendiale - la circostanza dell'attivazione - in via accessoria al contratto di finanziamento ed ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 - della polizza n. 1/634/036/0000519531 volta a garantire la Finanziaria mutuante con-
tro il rischio di insolvenza del mutuatario per il caso di interruzione del diritto al-
la retribuzione lavorativa sussistente al momento del perfezionamento del mu-
tuo; - la circostanza che, al momento dell'interruzione del rapporto lavorativo del il residuo debito da finanziamento imputabile a carico di quest'ultimo CP_1
veniva quantificato a cura di in complessivi € 21.771,43; - la circostan- CP_4
za della liquidazione, da parte di ed in favore di Controparte_2 CP_4
, dell'ascritta somma di € 21.771,43 a titolo di indennizzo assicurativo dovu-
[...]
to in forza della polizza accessoria al contratto di mutuo;
- la circostanza della conseguente surrogazione di – per identico importo – Controparte_2
Proc. n. 131/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Parte_2 nel diritto di credito della Finanziaria mutuante, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1201 e 1916 cod. civ. nonché in virtù di quanto previsto all'art. 7
del contratto di finanziamento;
ovvero le medesime circostanze fattuali e giuridi-
che contestate dal CP_1
La formazione del giudicato formale e sostanziale sulla ragione di credito avanza-
ta in via monitoria da e fondata sulle circostanze fat- Controparte_2
tuali e giuridiche sopra riassunte, conseguita alla declaratoria di inammissibilità
del giudizio di opposizione incardinato dal ai sensi dell'art. 650 cod. proc. CP_1
civ. ed alla contestuale declaratoria di esecutività del titolo (cfr. allegato 15 all'atto di citazione), precludeva all'attore la possibilità di una nuova contestazione delle medesime circostanze fattuali e giuridiche, così come di ogni altra circostanza alle medesime riferita o riferibile, anche e soprattutto sotto il profilo della legittimità
degli atti e dei negozi che l'hanno espressamente circostanziata in sede monitoria.
Stante l'avvenuta formazione di giudicato formale e sostanziale sul diritto di cre-
dito della Compagnia– risultano inammissibili ed alla stessa inopponibili le con-
testazioni articolate: - sull'asserita illegittimità/irregolarità del contratto di finan-
ziamento e/o del contratto assicurativo, anche in relazione al disposto di cui all'art. 117 TUB;
(peraltro contestazione anche abbandonata) - sull'asserita irre-
golarità della gestione del sinistro assicurativo, anche sotto il profilo dell'asserita prescrizione del diritto all'indennizzo; - sul quantum della somma indennizzata,
corrispondente al residuo debito da finanziamento conteggiato da ed al CP_4
quantum del credito azionato dalla Compagnia in sede monitoria, anche con rife-
rimento alla mancata inclusione del tfr asseritamente corrisposto in favore della
Finanziaria mutuante;
- sulla legittimità della clausola sul diritto di surroga e rival-
Proc. n. 131/2022 RG - 14 - dott.ssa Parte_4 [.
dell'assicuratore; - sulla prescrizione del diritto di credito di Controparte_7
asseritamente avveratasi in fase antecedente alla formazione del titolo
[...]
esecutivo.
Si tratta di contestazioni che afferenti la fondatezza/legittimità del diritto di cre-
dito avanzato dalla Compagnia in sede monitoria, avrebbero dovuto essere tem-
pestivamente proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
La definitività del DI impediva al giudice di tornare ad occuparsi di questioni ormai incontestabili perché coperte dal giudicato.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Alla soccombenza consegue la condanna di alle spese del doppio CP_1
grado di giudizio.
Si dispone a carico di la condanna alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente ottenute in esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto in ri-
forma della sentenza;
rigetta le domande di rivolte nei confronti di e CP_1 Parte_1 [...]
; Controparte_2
condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1
che si liquidano per ciascuno quanto al primo in complessivi € 2.000,00 IVA,
CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 2.000,00 oltre spese per contributo unificato IVA, CAP e RF al 15%, con distrazione in favore del procu-
ratore della dichiaratosi antistatario;
Controparte_2
condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagate in CP_1
Proc. n. 131/2022 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 131/2022 RG - 16 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 131 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Concetta Trovato e Carlo Pietropaolo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Barbara Caiulo, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
(p.i. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni come da mandato in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
Proc. n. 131/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza del 12 giugno 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in CP_1
giudizio, dinanzi il Tribunale di Brindisi, e (già Controparte_3 Parte_1 CP_4
) sulle seguenti premesse:
[...]
1. di avere sottoscritto in data 30/12/2006 un finanziamento mediante CQS
con la , che il 31/01/2007 gli aveva corrisposto la somma netta di CP_4
€ 20.041,38, da rimborsare in 72 rate mensili di € 396,00 cadauna (sei anni)
mediante trattenute sullo stipendio da parte del datore di lavoro Sitec Scarl,
presso cui il rivestiva la carica di amministratore delegato, così CP_1
obbligandosi a restituire € 28.512,00 (€ 396,00 x 72) di cui € 8.470,72 a titolo di interessi e spese “connesse” indicate nella sintesi e nelle condizioni economiche specificate nel contratto di finanziamento che non gli stato mai consegnato in copia;
2. Sitec aveva versato rate mensili per complessivi € 4.356,00 (€ 396,00 x 11)
da marzo 2007 a gennaio 2008, allorché il rapporto di lavoro si era interrotto per pensionamento, come comunicato in data 18/02/2008 dal datore di lavoro alla , che provvedeva immediatamente a CP_4
trasmettere a Sitec il conteggio del debito residuo ed a denunciare il sinistro a , con cui il aveva assicurato ex Controparte_2 CP_1
lege il finanziamento sottoscrivendo due contratti assicurativi: l'uno per il rischio vita e l'altro per il rischio perdita dell'impiego ed i cui relativi premi
Proc. n. 131/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di polizza erano stati versati detraendoli dal netto ricavo del finanziamento;
3. a seguito della comunicazione del 18 febbraio 2008 di cessazione del rapporto di lavoro, inviava il 19 febbraio 2008 il conteggio del CP_4
debito residuo sia al che a che a Sitec, e quest'ultima CP_1 Controparte_3
versava alla a marzo 2008 € 8.197,58 per competenze di fine CP_4
rapporto - tfr dichiarate maturate dal CP_1
4. il 19/03/2010, dopo circa due anni dalla richiesta di pagamento,
[...]
liquidava ad la somma di € 21.771,43 senza tener CP_3 CP_4
CP_ conto del pagamento effettuato da Sitec alla dell'intero tfr maturato da e che sarebbe invece dovuto essere detratto dall'ammontare CP_1
CP_ dovuto in favore di
5. agiva in rivalsa nei confronti del richiedendo ed ottenendo CP_3 CP_1
contro lo stesso dal Tribunale di Brindisi il decreto ingiuntivo n.
1371/2014 che, veniva opposto dal ma l'opposizione veniva CP_1
dichiarata inammissibile, per cui procedeva al recupero Controparte_3
coattivo a mezzo pignoramento presso terzi;
6. a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, pronunciata dal Tribunale di Brindisi, ed al pagamento ottenuto da in via esecutiva, il formulava richiesta di Controparte_3 CP_1
ripetizione di indebito sia ad , che frattanto aveva mutato CP_4
denominazione in che a Parte_1 Controparte_5
Part a) rivendicava nei confronti di (già ) ingiustificato CP_4
arricchimento di questa per avere ricevuto il pagamento integrale dell'insoluto da parte della , che versava l'importo di € CP_3
Proc. n. 131/2022 RG - 3 - dott.ssa Parte_2 21.771,43, pur avendo in precedenza ricevuto, in data 27/02/2008, e non contabilizzato il pagamento di € 8.197,58 dalla Sitec S.r.l.; la nullità del contratto di prestito per non avere consegnato al CP_4
cliente la copia del contratto di finanziamento (in violazione dell'art. 117 TUB); - la restituzione delle somme per interessi, commissioni,
ecc. relative al contratto di cqs quantificate in € 8.470,72;
b) contestava a la prescrizione del diritto alla rivalsa Controparte_3
nonché inadempimento per mala gestio per avere pagato in ritardo e
CP_ per non avere fatto valere nei confronti di la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 11 del cdp.
Chiedeva quindi:
A. a carico di la declaratoria di nullità ex art. 117 TUB del contratto Parte_1
di prestito personale dallo stesso concluso con per non essergli CP_4
stata consegnata la copia del contratto, e per l'effetto la condanna alla restituzione della somma di € 8.470,62 a titolo di interessi, commissioni e spese della cqs (con esclusione quindi della sola sorte erogata), e la condanna dell'ulteriore somma di € 8.197,58 per altrettanti versati dal datore di lavoro a alla cessazione del rapporto di lavoro quale tfr CP_4
maturato dal e quindi la condanna al pagamento di complessivi € CP_1
16.668,20 (8.470,62 + 8197,58);
B. a carico di la declaratoria di prescrizione del diritto di Controparte_3
credito derivante dal contratto di assicurazione con la conseguente condanna alla restituzione della somma di € 27.777,72 oltre interessi dichiarata versata dal terzo pignorato a seguito dell'ordinanza di
Proc. n. 131/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. assegnazione del 09/09/2015; altresì con la condanna di Controparte_3
CP_ per mala gestio per non avere eccepito la prescrizione nei confronti di ed avere azionato la rivalsa con ritardo donde la maturazione di interessi di mora e spese (per il decreto ingiuntivo e per il pignoramento presso terzi);
C. in subordine l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento di CP_4
per l'incasso della somma di € 8.197,58 quale tfr versatole da Sitec, con la condanna di (ora ovvero di alla CP_4 Parte_1 Controparte_3
restituzione di detto importo maggiorato degli interessi a titolo di indebito;
D. infine la condanna di chi di ragione al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per l'ingiusta esecuzione subita;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda. Parte_1
Deduceva che:
- il contratto di finanziamento del 30/12/2006 era stato regolarmente ricevuto come risultava da dichiarazione doppiamente firmata del CP_1
- il aveva concluso ben due finanziamenti il primo del 30/12/2006 CP_1
mediante cessione del quinto dello stipendio ed un secondo nella forma del mandato irrevocabile ex art. 1723 cod. civ. notificato a Sitec il
15/01/2008, col quale il riceveva e quietanzava un primo acconto CP_1
di € 3.000,00 ed il saldo di € 5.653,49. A fronte di tale secondo finanziamento col quale aveva ricevuto al netto € 8.653,49 il CP_1
avrebbe dovuto restituire con decorrenza febbraio 2008 n. 60 rate in cinque anni di € 206,00 cadauna per totali € 12.360,00 di cui € 2.997,26 per interessi di ammortamento, € 14,62 per bolli, € 694,53 per premio
Proc. n. 131/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. CP_ assicurativo. Nulla veniva rimborsato dal datore di lavoro Sitec a in quanto la prima trattenuta che avrebbe dovuto essere operata sulla retribuzione di febbraio 2008, veniva superata dalla comunicazione di Sitec
del 18/02/2008 che comunicava il pensionamento anticipato del Il CP_1
in base al secondo finanziamento era creditore, al gennaio 2008, CP_1
della somma di € 9.362,74 di cui € 8.653,49 pari al netto erogato oltre spese bollo e premio assicurativo. Ne conseguiva che la somma di € 8.197,58
CP_ accreditato a marzo 2008 ad da Sitec compensava il credito del secondo finanziamento.
Chiedeva il rigetto della eccezione di nullità del contratto di finanziamento,
l'accertamento del diritto di alla compensazione delle partite Parte_1
debitorie/creditorie operate sino alla concorrenza e il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
In data 21/01/2021 si costituiva, nel rispetto del termine ex art. 294 cod. proc.
civ., eccependo la violazione del principio del bis in idem e Controparte_2
per l'effetto l'inammissibilità delle domande tutte rivolte a carico della compagnia in quanto afferenti a circostanze impeditive modificative della ragione di credito da tempo formalizzata con il DI nonché antecedenti alla formazione del titolo e pertanto contestabili con l'opposizione al DI, che era stata dichiarata inammissibile.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 101/2022, pubblicata in data 24/01/2022, con la quale il
Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda attorea e per l'effetto così
disponeva:
Proc. n. 131/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. accerta e dichiara la nullità dei contratti di assicurazione stipulati con la
[...]
CP_ per il tramite di;
CP_2
2. accerta e dichiara la intervenuta prescrizione del diritto della Controparte_2
convenuta contumace derivante dal contratto di assicurazione e pertanto dichiara non
dovute le somme riscosse in sede esecutiva dalla convenuta contumace
[...]
in danno dell'attore; CP_2
3. per l'effetto condanna alla restituzione dell'importo di € Controparte_2
27.777,72 oltre agli interessi moratori non dovuti conseguito mediante il pignoramento
presso terzi del 9.9.2015;
4. accerta l'indebita percezione e l'ingiustificato arricchimento di Controparte_6
(già ) per avere riscosso e non sottratto al debito complessivo l'importo di € CP_4
8197,58 versato dalla Sitec a titolo di tfr dell'attore;
CP_ 5. per l'effetto condanna la (già ) e la Controparte_6
[...]
in solido fra loro a restituire all'attore l'importo di € 8197,58 CP_2
maggiorato degli interessi a fra data dalla sua indebita percezione;
6. accerta e dichiara altresì la violazione da parte della convenuta contumace
[...]
dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale e dei doveri di Controparte_2
diligenza nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali , nonché per non avere
tempestivamente avviato la procedura di pagamento in favore di già Parte_1 CP_4
e per non avere azionato la rivalsa nei confronti dell'attore aggravandone la
[...]
posizione debitoria con l'addebito di interessi di mora e costi, condannandola la
risarcimento dei danni in favore dell'attore, che si liquidano in via equitativa in
complessi € 5.000,00;
7. accerta e dichiara prescritto il credito di relativo al finanziamento con Parte_1
Proc. n. 131/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mandato al datore di lavoro del 22/01/2008 in quanto mai oggetto di alcuna richiesta
di pagamento da parte della suddetta o dei suoi aventi causa nei confronti di CP_1
né nei confronti della contumace
[...] Controparte_2
Par 8. condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio che liquida in € 10.000,00 per onorari oltre oneri
fiscali come per legge e in € 800,00 per spese con distrazione in favore del procuratore
antistatario.
Avverso la sentenza notificata in data 04/02/2022 ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 16/02/2022 chiedendone la riforma con cinque motivi.
In data 15/03/2022 si è costituita proponendo Controparte_2
appello incidentale.
Si è costituito resistendo al gravame principale ed eccependo CP_1
l'inammissibilità di quello incidentale.
All'udienza Collegiale del 12 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con gli
artt. 163 n. 3 e 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc. – omessa pronuncia ed omessa motivazione
sull'eccezione di inammissibilità” l'appellante principale si duole della sentenza perché
avrebbe deciso sulla domanda di nullità del contratto di assicurazione che sareb-
be stata invece inammissibile.
Il motivo è fondato.
Proc. n. 131/2022 RG - 8 - dott.ssa Parte_2 Risulta dagli atti che l'attore con l'atto introduttivo ha chiaramente contestato a
CP_ lettere cubitali la mancata consegna da parte di del contratto di finanziamen-
to del 30/12/2006 (cfr. pag. 2 citazione) e per questo ha ravvisato “la nullità del
contratto di prestito personale stipulato tra le parti, per non avere l'intermediario finanziario
consegnato al cliente copia del contratto stesso e delle condizioni di contratto come previsto a pe-
CP_ na di nullità dall'art. 117 T.U.B., sicché la dovrà essere condannata alla restituzione di
tutti gli interessi, le commissioni e le competenze chieste e riscosse in forza del contratto” (cfr.
pag. 6 citazione) e nelle conclusioni al punto 1) ha domandato accertarsi e dichia-
CP_ rarsi la nullità del contratto di prestito personale tra e per vio- CP_1
lazione dell'art. 117 T.U.B., per non avere consegnato il contratto al cliente e ha chiesto la restituzione della somma di € 8470,62 a titolo di interessi e commis-
sioni varie. Mentre con le note ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ. il ha CP_1
dichiarato che “la richiesta declaratoria di nullità afferisce il contratto di assicurazione e non
il contratto di mutuo erroneamente contestato con la citazione”.
La precisazione contenuta nelle note istruttorie n 1 non è configurabile come tale perché il tenore dell'atto di citazione come innanzi precisato non si presta nel sottoporre al Tribunale la questione della nullità del contratto di prestito. La do-
manda di nullità del contratto di assicurazione, formulata solo con le note istrut-
torie n. 1, integra un vero e proprio mutamento della domanda inammissibile in quanto risulta mutato petitum e causa petendi e sin anche la parte cui viene rivolta
CP_ la domanda medesima, ossia la compagnia assicurativa e non più
Il giudice ha errato nel decidere sulla domanda di nullità del contratto assicurati-
vo in quanto ha violato l'art. 112 cod. proc. civ.. Avrebbe dovuto rilevarne l'inammissibilità e la rinuncia implicita, che tale nuova diversa domanda rappre-
Proc. n. 131/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sentava, alla domanda di nullità del finanziamento e alla condanna di Parte_1
CP_ (già al pagamento della somma di € 8.470,62, per le causali sopra enunciate.
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 2946 cc in relazione alla dedotta
prescrizione del credito di cui al finanziamento del 22.01.2008 e dell'art. 1942, 2° comma, cc
sul diritto imperscrittibile alla compensazione”.
Il primo giudice, sulla richiesta di di accertare l'intero debito del Parte_1 Pt_3
[.
, dopo aver dichiarato erroneamente che: “il contratto del 22.01.2008 non è oggetto
del presente giudizio”, ne ha pronunciato nel dispositivo l'intervenuta prescrizione nei seguenti termini: “accerta e dichiara prescritto il credito di Imc S.r.l. in liq. già CP_4
relativo al finanziamento con mandato al datore di lavoro del 22.01.2008, in quanto
[...]
mai oggetto di alcuna richiesta di pagamento da parte della suddetta o suoi aventi causa né nei
confronti del né nei confronti della convenuta contumace ”, omettendo di va- CP_1 CP_3
lutare che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata in ritardo solo con le note conclusive autorizzate per l'udienza di discussione ex art. 281 cod. proc. civ..
Inoltre il diritto di credito non sarebbe in ogni caso prescritto dovendosi applica-
re la prescrizione decennale e in ogni caso la compensazione opererebbe ugual-
mente a norma dell'art. 1242 cod. civ..
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L'eccezione di prescrizione è stata sollevata senz'altro in ritardo dall'attore avendo-
la proposta con le note conclusive ex art. 281 cod. proc. civ. e non all'udienza di prima comparizione, primo atto utile perché potesse essere proposta utilmente.
Con il terzo motivo rubricato “erronea valutazione del combinato disposto degli artt.
1249 e 1193 cc in ordine alla imputazione operata da la si duole del- Parte_1 Parte_1
la sentenza per avere violato l'art. 1193 cc avendo erroneamente ritenuto che il
Proc. n. 131/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. creditore non aveva provato la legittimità della imputazione del versamento di €
8.197,58 e nell'avere considerato quale legittimo criterio di imputazione quello più antico, ossia nella specie quello derivante dal primo finanziamento, salvo immediatamente dopo contraddicendosi, statuire che “il pagamento ricevuto da
[...]
(già ) andava imputato al contratto di cessione di quinto più Controparte_6 CP_4
oneroso (saldo debitore di € 21.771,43) per l'attore-debitore rispetto al successivo contratto
(saldo debitore di € 9.632,74)”, senza invece valutare che il contratto più oneroso era il secondo finanziamento e non il primo.
Inoltre il giudice avrebbe erroneamente ritenuto il secondo credito non scaduto.
Il motivo è fondato.
Come meglio precisato nel capitolo precedente il credito derivante dal secondo finanziamento era scaduto al febbraio 2008 allorché il rapporto di lavoro era ces-
sato e, il datore di lavoro-mandatario, non rispondeva più delle obbligazioni del mandante-lavoratore.
Ai sensi dell'art. 1193 cod. civ. sull'imputazione dei pagamenti “Chi ha più debiti
della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende
soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito sca-
duto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più
oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soc-
corrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Nella specie essendo mancata la dichiarazione di cui al primo comma, essendo contemporaneamente scaduti due debiti, quello del primo e del secondo finan-
ziamento, come innanzi meglio precisato, si deve adottare il criterio del “più one-
roso” che nella fattispecie è il secondo finanziamento.
Proc. n. 131/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ed infatti il giudice ha ritenuto più oneroso il primo in base all'entità del saldo e tuttavia tale valutazione non è corretta perché non tiene conto degli interessi di mora per il ritardato pagamento che nel primo finanziamento ammontano al
4,100% e nel secondo a ben 20%. Quindi correttamente la creditrice ha seguito il criterio del maggior vantaggio per il debitore imputando la somma di € 8.197,58
a deconto del debito del secondo finanziamento.
La decisione assorbe il quarto motivo che censura la sentenza per avere ritenuto indebita la percezione della somma di € 8.197,58 e del quinto motivo attinente al-
le spese di giudizio atteso, che la riforma anche parziale della sentenza importa una nuova decisione sulle stesse.
Passando all'appello incidentale della va esaminata l'eccezione di Controparte_3
inammissibilità sollevata dal il quale la sostiene sulla base della data della CP_1
notifica, della sentenza, avvenuta in data 04/02/2022 rispetto alla quale l'appello incidentale sarebbe stato tradivo in quanto depositato il 16/03/2022.
L'eccezione non ha rilevanza in quanto la doglianza della Controparte_2
contenuta nella comparsa di costituzione con appello incidentale è basato sulla violazione del giudicato esterno che è notoriamente rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Ed infatti la oltre ad avere lamentato di essere stata considerata Controparte_3
nella decisione contumace pur essendosi costituita lamenta in via assorbente
“Inammissibilità della domanda attorea a fronte del giudicato formale e sostanziale già formato
sul diritto di credito di e sulle contestazioni mosse in questa sede Controparte_2
da parte attrice, afferenti tale diritto di credito”.
La doglianza della è fondata. Controparte_3
Proc. n. 131/2022 RG - 12 - dott.ssa Parte_2 Come ammesso dallo stesso nell'atto di citazione di primo grado, CP_1 [...]
– successivamente alla liquidazione dell'indennizzo assicurati- Controparte_2
vo in favore di ed alla conseguente surroga nella posizione creditoria CP_4
della Finanziaria, aveva formalizzato la propria ragione di credito nei confronti del ottenendo in data 16/12/2014 dal Tribunale di Brindisi il decreto in- CP_1
giuntivo n. 1371/2014 per la somma capitale di € 21.771,43, corrispondente al residuo debito radicato nel contratto di finanziamento n. 990248214. Nel ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 13 allegato all'atto di citazione), Controparte_2
ha puntualmente dedotto le circostanze fattuali e giuridiche fondanti il pro-
[...]
prio diritto di credito, ovvero:- la circostanza della sottoscrizione, da parte del del contratto di finanziamento n. 990248214 con , per CP_1 CP_4
l'erogazione dell'importo lordo di € 28.521,00 rimborsabili a mezzo cessione pro-
solvendo del quinto stipendiale - la circostanza dell'attivazione - in via accessoria al contratto di finanziamento ed ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 - della polizza n. 1/634/036/0000519531 volta a garantire la Finanziaria mutuante con-
tro il rischio di insolvenza del mutuatario per il caso di interruzione del diritto al-
la retribuzione lavorativa sussistente al momento del perfezionamento del mu-
tuo; - la circostanza che, al momento dell'interruzione del rapporto lavorativo del il residuo debito da finanziamento imputabile a carico di quest'ultimo CP_1
veniva quantificato a cura di in complessivi € 21.771,43; - la circostan- CP_4
za della liquidazione, da parte di ed in favore di Controparte_2 CP_4
, dell'ascritta somma di € 21.771,43 a titolo di indennizzo assicurativo dovu-
[...]
to in forza della polizza accessoria al contratto di mutuo;
- la circostanza della conseguente surrogazione di – per identico importo – Controparte_2
Proc. n. 131/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Parte_2 nel diritto di credito della Finanziaria mutuante, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1201 e 1916 cod. civ. nonché in virtù di quanto previsto all'art. 7
del contratto di finanziamento;
ovvero le medesime circostanze fattuali e giuridi-
che contestate dal CP_1
La formazione del giudicato formale e sostanziale sulla ragione di credito avanza-
ta in via monitoria da e fondata sulle circostanze fat- Controparte_2
tuali e giuridiche sopra riassunte, conseguita alla declaratoria di inammissibilità
del giudizio di opposizione incardinato dal ai sensi dell'art. 650 cod. proc. CP_1
civ. ed alla contestuale declaratoria di esecutività del titolo (cfr. allegato 15 all'atto di citazione), precludeva all'attore la possibilità di una nuova contestazione delle medesime circostanze fattuali e giuridiche, così come di ogni altra circostanza alle medesime riferita o riferibile, anche e soprattutto sotto il profilo della legittimità
degli atti e dei negozi che l'hanno espressamente circostanziata in sede monitoria.
Stante l'avvenuta formazione di giudicato formale e sostanziale sul diritto di cre-
dito della Compagnia– risultano inammissibili ed alla stessa inopponibili le con-
testazioni articolate: - sull'asserita illegittimità/irregolarità del contratto di finan-
ziamento e/o del contratto assicurativo, anche in relazione al disposto di cui all'art. 117 TUB;
(peraltro contestazione anche abbandonata) - sull'asserita irre-
golarità della gestione del sinistro assicurativo, anche sotto il profilo dell'asserita prescrizione del diritto all'indennizzo; - sul quantum della somma indennizzata,
corrispondente al residuo debito da finanziamento conteggiato da ed al CP_4
quantum del credito azionato dalla Compagnia in sede monitoria, anche con rife-
rimento alla mancata inclusione del tfr asseritamente corrisposto in favore della
Finanziaria mutuante;
- sulla legittimità della clausola sul diritto di surroga e rival-
Proc. n. 131/2022 RG - 14 - dott.ssa Parte_4 [.
dell'assicuratore; - sulla prescrizione del diritto di credito di Controparte_7
asseritamente avveratasi in fase antecedente alla formazione del titolo
[...]
esecutivo.
Si tratta di contestazioni che afferenti la fondatezza/legittimità del diritto di cre-
dito avanzato dalla Compagnia in sede monitoria, avrebbero dovuto essere tem-
pestivamente proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
La definitività del DI impediva al giudice di tornare ad occuparsi di questioni ormai incontestabili perché coperte dal giudicato.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Alla soccombenza consegue la condanna di alle spese del doppio CP_1
grado di giudizio.
Si dispone a carico di la condanna alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente ottenute in esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto in ri-
forma della sentenza;
rigetta le domande di rivolte nei confronti di e CP_1 Parte_1 [...]
; Controparte_2
condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1
che si liquidano per ciascuno quanto al primo in complessivi € 2.000,00 IVA,
CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 2.000,00 oltre spese per contributo unificato IVA, CAP e RF al 15%, con distrazione in favore del procu-
ratore della dichiaratosi antistatario;
Controparte_2
condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagate in CP_1
Proc. n. 131/2022 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 131/2022 RG - 16 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.