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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5879/2018 r.g. vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Corea, per procura in calce all'atto introduttivo;
- ATTORE-
CONTRO
, in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La E_
Collina di Gianluca Silipo”, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pullano, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
-CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.07.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la in persona del legale Parte_2 rappresentante pro – tempore, (in prosieguo: breviter ), ha chiamato in giudizio Pt_1
1 , in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di E_
Gianluca Silipo”, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il grave inadempimento del committente sig. in proprio e nella dedotta qualità, per il ritardo E_ nel pagamento del saldo del corrispettivo convenuto nel contratto di appalto sottoscritto in data 12.01.2016; 2) per l'effetto, condannare il sig. in proprio e nella dedotta qualità, al pagamento in E_ favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_2 della complessiva somma di € 148.713,22 (I.V.A. 10% inclusa), quale saldo lavori, oltre interessi di mora determinati ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012, dal dovuto e sino al soddisfo;
3) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni in favore della conseguenti al grave Parte_2 inadempimento, quantificabili nella somma di € 10.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
4) rigettare integralmente le domande e richieste formulate da controparte, ivi inclusa la spiegata domanda riconvenzionale, in quanto inammissibile per intervenuta decadenza, nonché infondata in fatto e diritto, anche per assoluta mancanza di prova, per tutto quanto esposto in narrativa;
5) in via subordinata, salvo rispettoso gravame, in caso di accoglimento anche solo parziale della spiegata domanda riconvenzionale avversaria, ridotta comunque la pretesa secondo legge, equità e giustizia, disporne la compensazione con il controcredito eventualmente riconosciuto in favore di , fatti Pt_1 salvi gli eventuali conguagli a credito in favore della ricorrente;
6) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La a sostegno delle proposte domande, ha dedotto quanto segue: Pt_1
-di avere eseguito dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato destinato ad agriturismo in favore del convenuto, in forza di contratto di appalto del 21.01.2016, per un importo di €
364.012,87, oltre IVA di legge, con termine di ultimazione dei lavori al 15.02.2016;
-che le parti avevano concordato il 23.03.2016 una variazione contrattuale, stabilendo l'importo dovuto in € 360,921,11, oltre I.V.A e il termine al 30.06.2016;
-che i contraenti il 23.06.2016 avevano convenuto un ulteriore rinvio del termine di scadenza contrattuale al 15.09.2016;
- che i lavori venivano completati nel mese di dicembre 2016 a causa dei ritardi nel pagamento delle prestazioni da parte del committente;
-che nel mese di marzo 2017 aveva corrisposto solo l'importo di € E_
248.300,00, rimanendo debitore per la restante somma di € 148.713,22;
-che l'inadempienza del convenuto gli ha causato un danno quantificabile in € 10.000,00;
2 - che le forniture presso terzi avevano ad oggetto solo i beni di arredo ed accessori e che il committente non aveva contestato le difformità e i vizi dell'opera entro i termini di cui all'art. 1667 c.c., con consequenziale decadenza dell'azione, vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 7/6/2019, si è costituito , in proprio e E_ in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”, il quale ha contestato gli assunti della ricorrente chiedendo il rigetto della domanda principale e delle Pt_1 domande subordinate, perché inammissibili e improcedibili e destituite di fondamento;
il rigetto della domanda di risarcimento di € 10.000,00, rientrando tale costo in quello degli interessi moratori di cui al D.Lgs 192/2012; la condanna dell'attore al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 74.960,37; il risarcimento del danno da parte della per lavorazioni errate per un importo di € 20.000,00 ed € 38.500,00 per la Pt_1 realizzazione delle opere non completate;
il ristoro da parte di dei danni per mancato Pt_1 avvio della struttura ricettiva fino al 31.12.2017; il pagamento da parte dell'attore di € 2.839,00 pretesi dalla Regione Calabria a causa della ritardata produzione delle certificazioni degli impianti;
vinte le spese.
ha basato le sue deduzioni sul computo metrico redatto dalla D.L. E_
Cosentino, nel quale sono state descritte le lavorazioni effettuate non a regola d'arte nonché sulle note di credito emesse nei confronti di e sui pagamenti effettuati per conto di Pt_1 quest'ultima a terzi fornitori.
Mutato il rito da sommario a ordinario sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c..
La causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, acquisita la relazione del
CTU, all'udienza del 15.07.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di accertamento del grave inadempimento di e della E_ condanna di quest'ultimo al pagamento di complessive € 158,713,22 proposta dall'attrice è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'attrice per tardiva denuncia dei vizi lamentati, ai sensi dell'art. 1667 c.c..
3 Sul punto si osserva che la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera e il relativo termine di decadenza per la denuncia dei vizi stessi si fonda su una ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c. che ricorre quando l'appaltatore abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita.
Al contrario, la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si configura in presenza di vizi costruttivi dell'opera che incidono sugli elementi essenziali o anche sugli elementi accessori, tali da influire sulla struttura, efficienza, durata e sul normale godimento del bene oltre che sulla funzionalità globale dell'edificio (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 27315 del 2017, Cass., Civ., Sez.
II, ord. n. 9267/2022).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza tra le due tipologie di responsabilità non vi è incompatibilità, tanto che in caso di gravi difetti il committente può invocare oltre alla garanzia ex art. 1669 c.c. anche quella di cui all'art. 1667 c.c., se non sia incorso in decadenze.
Ciò in quanto le fattispecie si configurano l'una come sotto insieme dell'altra, andando a rafforzare la tutela del committente.
In ogni caso, spetta sempre al giudicante qualificare la domanda giudiziale, valutando l'entità dei vizi contestati.
Ebbene, dall'esame dei vizi lamentati dal convenuto risulta che quest'ultimo ha agito in via riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale dell' per gravi difetti dell'immobile ristrutturato dall'impresa stessa, Pt_1 non anche a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi degli art. 1667 e 1668 c.c..
Infatti, il committente ha contestato la presenza di vizi di esecuzione nella realizzazione dei marciapiedi, di mancata apposizione sui perimetri sud – est e nord – est delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati, l'errata realizzazione delle pareti dei bagni interni alle stanze nord, l'errata posa in opera dei sanitari sospesi, il distacco degli intonaci, carenze queste rientranti nel novero dei gravi difetti perché idonei ad incidere sul normale godimento del bene.
Inoltre, il convenuto ha espressamente avanzato la domanda di risarcimento del danno e non anche quella di cui all'art. 1668 c.c. che dispone il diritto dell'appaltatore di richiedere l'eliminazione dei vizi al committente o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Pertanto, si ritiene che abbia agito in via riconvenzionale per chiedere E_ il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., per gravi difetti dell'opera, con esclusione
4 dell'applicabilità della disciplina relativa alla decadenza o prescrizione dall'azione di cui all'art. 1667 c.c..
Ciò posto, passando al merito, la domanda avanzata dall'attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'impresa appaltatrice ha chiesto la condanna del committente al E_ pagamento di € 148.713,22, a titolo di saldo per i lavori di ristrutturazione del fabbricato da destinare ad agriturismo, oltre ad € 10.000,00 per risarcimento del danno da inadempimento.
A fronte della domanda proposta dall'attore il convenuto ha eccepito l'inadempimento per gravi difetti dell'opera, per mancato completamento di alcune lavorazioni oltre al risarcimento dei danni patiti.
Ebbene, deve rilevarsi che dall'esame delle risultanze della CTU, le cui conclusioni si ritengono condivisibili in quanto assunte all'esito di un iter logico – giuridico scevro da vizi, è emerso che in base alle lavorazioni effettivamente svolte dalla quest'ultima vanti un credito nei Pt_1 confronti di di soli € 10.965,44. E_
In particolare, il CTU ha accertato che: “Sulla base della documentazione allegata ai fascicoli di causa, ed in particolare, facendo riferimento alla contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Geom. si Parte_3 evince la presenza del Certificato di Pagamento n.1 del 13 maggio 2016 per un totale di € 98.652,32. Al suddetto Certificato di Pagamento risultano allegati lo Stato di Avanzamento Lavori, il Libretto Misure, il
Registro di Contabilità, il Sommario Registro di Contabilità. Successivamente, per quanto alla contabilità, si evince la presenza del Certificato di Pagamento n.2 del 29 dicembre 2016 di € 138.092,00 al quale risultano allegati lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale dei Lavori, ove vengono descritti diversi e ripetuti errori di esecuzione riscontrati e segnalati dal D.L. e di seguito riassunti:
1. La difformità di esecuzione nella realizzazione dei marciapiedi;
2. La mancata apposizione lungo i perimetri sud-est e nord-est delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati;
3. L'errata esecuzione dei lavori di realizzazione delle pareti dei bagni adiacenti la sala principale;
4. L'errata esecuzione dei lavori di realizzazione delle pareti dei bagni interni alle stanze lato nord;
5. L'errata posa dei sanitari sospesi previsti nella stanza lato ovest;
6. Il distacco degli intonaci sul frontone esterno;
7. Il mancato ripristino dei muretti in tufo rimossi per esigenze di cantiere. Il
Direttore dei Lavori, inoltre, attesta la parziale conformità alle norme contrattuali alle previsioni di progetto e di perizia ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dalla stessa D.L., rappresentando che non sono stati impartiti ordini di servizio a causa dell'urgenza della Committenza di completare i lavori al fine di evitare la revoca del finanziamento. L'importo netto di Conto Finale per lavori a tutto il 29 dicembre 2016, risulta essere
5 di € 236.692,72 e che a detrarre sul totale pagato di € 225.727,28 determina un credito per l'Impresa di €
10.965,44.” (cfr. pag. 16 e 17 della CTU).
Proseguendo nel merito, deve essere dichiarata parzialmente fondata la domanda riconvenzionale svolta dal per il risarcimento del danno dovuta all'errata esecuzione dei CP_1 lavori oggetto di appalto.
In particolare, il convenuto ha eccepito la presenza di gravi difetti di esecuzione delle opere da parte della con riguardo alla realizzazione dei marciapiedi, alla mancata apposizione Pt_1 sui perimetri sud – est e nord – est delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati, all'errata realizzazione delle pareti dei bagni interni alle stanze nord e all'errata posa in opera dei sanitari sospesi, al distacco degli intonaci.
In effetti, dall'accertamento svolto dal CTU è emersa l'effettiva presenza di gravi carenze nell'esecuzione delle lavorazioni eseguite da così come indicate dal committente e, in Pt_1 aggiunta, è stata accertata anche la non corretta esecuzione della copertura del fabbricato.
Nello specifico il CTU ha accertato, adottando argomentazioni a cui questo Tribunale ritiene di aderire perché prive di vizi logici, che: “La difformità di esecuzione nella realizzazione dei marciapiedi;
I marciapiedi realizzati attorno al fabbricato di proprietà del Sig. , alla data del sopralluogo presentavano CP_1 distacco di parte dei battiscopa, e vistosi segni di degrado consistenti in efflorescenze di cristalli di sale formate per mezzo dell'evaporazione dell'acqua presente all'interno della pavimentazione, a causa della evidente presenza di umidità di risalita.
2. La mancata apposizione lungo i perimetri sud-est e nord-est delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati;
In merito all'apposizione delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati, alla data del sopralluogo non è stato possibile riscontrarne l'effettiva presenza in quanto le stesse sono poste al di sotto del piano di calpestio dei marciapiedi, ma ad ogni modo occorre rilevare che non risultavano comunque presenti sul prospetto dei marciapiedi le bocchette esterne di copertura dei tubi di sfiato. Comunque, considerate le vistose efflorescenze sulla pavimentazione dei marciapiedi posti attorno al fabbricato, considerata la presenza all'interno dell'immobile di segni di umidità di risalita, e considerato pure che nella parte frontale dei marciapiedi esterni alla data del sopralluogo non fosse possibile riscontrare visivamente la presenza delle bocchette esterne di copertura dei tubi di sfiato, si può verosimilmente ipotizzare che le suddette tubazioni siano effettivamente mancanti.
3. L'errata esecuzione dei lavori di realizzazione delle pareti dei bagni adiacenti la sala principale;
4. L'errata esecuzione dei lavori di realizzazione delle pareti dei bagni interni alle stanze lato nord;
Per quanto concerne la realizzazione delle pareti dei bagni, ma più in generale di tutte le pareti interne dell'immobile, alla data del sopralluogo le stesse si presentavano caratterizzate da numerose microlesioni sia
6 longitudinali in altezza, che trasversali prossimità degli alloggi delle porte e delle finestre ed anche nelle zone
d'angolo.
5. L'errata posa dei sanitari sospesi previsti nella stanza lato ovest;
Per quanto alla posa dei sanitari sospesi, nel corso del sopralluogo si rilevava l'errata posa dei suddetti sanitari che risultava talmente ridotta da non consentire l'agevole utilizzo né le corrette operazioni di manutenzione degli stessi.
6. Il distacco degli intonaci sul frontone esterno;
Nel corso del sopralluogo si rilevava il distacco della pitturazione e degli intonaci sui frontoni esterni dell'immobile per come visibile nelle foto di cui sopra. Il mancato ripristino dei muretti in tufo rimossi per esigenze di cantiere. In relazione al muro in pietra di tufo, occorre rappresentare alla data del sopralluogo lo stesso si presentava già ripristinato, ad ogni modo sulla base degli allegati al fascicolo telematico, si evince che nel corso dei lavori il suddetto muro venne smantellato per consentire l'avvicinamento dei mezzi di cantiere al fabbricato. Per quanto fin qui rilevato, si conferma l'ammontare dei danni già quantificati in € 20.000,00 da parte del D.L. Geom. nello Stato Finale dei Lavori e nella Relazione sul Conto Finale dei Parte_3
Lavori. Nel corso del sopralluogo compiuto ad ogni modo, sono state rilevati da parte del sottoscritto ulteriori danni causati da errata esecuzione dei lavori, riferiti alla realizzazione della copertura del fabbricato che da una semplice osservazione esterna, risulta visivamente curvata nella zona dell'altezza centrale dei colmi. La copertura di che trattasi, tra l'altro, è stata realizzata non seguendo il corretto allineamento tra le falde ed i bordi esterni del fabbricato. La curvatura dei colmi della copertura trae origine verosimilmente dall'insufficiente sezione delle travi strutturali impiegate, ed infatti per sopperire a tale carenza sono state realizzate all'interno del sottotetto, alcune pareti interne poste a sostegno delle travi strutturali. Ai fini della realizzazione a regola d'arte della copertura, risulterà necessario procedere al completo smontaggio della copertura stessa, alla sostituzione della struttura portante con travi e di adeguata sezione, ed al rimontaggio di tutte le componenti. Ovviamente dovendo procedere alla sola sostituzione della struttura portante, si potranno recuperare e riutilizzare gran parte dei componenti utilizzati nell'attuale copertura. In merito alla quantificazione delle somme necessitanti alla sistemazione della copertura, il sottoscritto farà riferimento ai prezzi applicati all'interno del Computo Metrico a firma del D.L. Geom. del 21 marzo 2016, ed oggetto della Variazione Contratto di Appalto Parte_3 del 23 marzo 2016 tra la ed il Sig. seguendo Parte_2 E_
l'ordine cronologico di esecuzione delle opere. Per quanto sopra, le somme necessitanti per riparazione ultimazione
e realizzazione a regola d'arte di quanto oggetto del contratto stipulato tra la ed il Parte_2
Sig. consistono nell'importo di € 20.000,00 già quantificato come ammontare dei E_ danni da parte del D.L. Geom. nello Stato Finale dei Lavori e nella Relazione sul Conto Parte_3
Finale dei Lavori e descritti nei precedenti punti 1-2-3-4-5- 6-7, a cui vanno aggiunti € 32.164,67 per la sistemazione a regola d'arte della copertura, con totale complessivo di € 52.164,67.” (cfr. pag. 18- 25 CTU).
7 L'accertamento da parte del CTU si è legittimamente svolto sia mediante le indagini di sopralluogo che mediante l'esame della contabilità relativa alla direzione dei lavori, quale unica documentazione disponibile agli atti.
Inoltre, il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha affermato che i gravi difetti riscontrati siano da attribuirsi a responsabilità dell' affermando che “Entrando Pt_1 nel merito delle Osservazioni poste, contrariamente a quanto affermato dal C.T.P. Ing. secondo cui il Per_1
C.T.U., ha fatto proprie tutte le risultanze descritte dalla Direzione Lavori, occorre rappresentare che il sottoscritto ha compiuto il sopralluogo in data 10 novembre 2022, constatando lo stato dell'immobile a distanza di oltre 6 anni dalla fine dei lavori. Conseguentemente, a differenza di quanto affermato dal C.T.P. Ing.
il sottoscritto C.T.U. non potendo riscontrare l'esatta consistenza delle lavorazioni compiute, atteso che Per_1 non è a conoscenza dello stato ex ante dell'immobile non rinvenuto in atti, non ha potuto elaborare un proprio computo metrico delle lavorazioni effettivamente realizzate, atteso che i lavori sono terminati da oltre 6 anni. Per quanto sopra l'unica documentazione riscontrabile, risulta essere la contabilità prodotta nella fase di Direzione dei Lavori, atteso che in fase di esecuzione il D.L. seguendo l'andamento dei lavori effettuati (ed attualmente non più riscontrabili ad occhio nudo), ha contabilizzato gli stessi. Ci si chiede altresì la ragione per cui il C.T.P. Ing.
presumendo di essere a conoscenza degli elementi sulla base del quale realizzare un puntuale computo Per_1 metrico (per come richiesto al sottoscritto C.T.U.) non lo abbia predisposto ed allegato alle proprie Osservazioni, ma si sia limitato a realizzare un semplice schema in cui partendo dal presupposto che i lavori siano stati realizzati in maniera ineccepibile (e pertanto abbiano assommato l'importo complessivo d'appalto), ha detratto dall'importo finale dei lavori alcune lavorazioni a suo dire non realizzate, giungendo ad un saldo in favore per la
di oltre 100.000,00 €. Si rammenta altresì, che nel corso dell'esecuzione di lavori è Parte_2 buona norma da parte delle Imprese Appaltatrici ai fini della tutela dei propri diritti, sottoscrivere la documentazione contabile prodotta dalla Direzione dei Lavori ponendo delle riserve alla stessa, ai fini di una risoluzione rapida della contestazione con il soggetto direttamente responsabile della Direzione e della
Contabilità dei Lavori. Tale condotta, sulla base di quanto asserito dal C.T.P. Ing. non è stata Per_1 attuata dalla , che non ha sottoscritto alcun documento contabile, precludendo Parte_2 pertanto una rapida risoluzione delle contestazioni avanzate. Passando al secondo quesito posto dal Giudice, occorre inquadrare temporalmente le vicende di causa, difatti i lavori furono realizzati nell'anno 2016, gli inconvenienti furono riscontrati dal D.L. Geom. e riportati all'interno dello Stato Finale dei Parte_3
Lavori e della Relazione sul Conto Finale dei Lavori redatto in data 18 luglio 2017, e a distanza di oltre 6 anni dalla realizzazione dei lavori, i danni causati da errate lavorazioni sono stati riscontrati dal sottoscritto
8 C.T.U. nel sopralluogo del 10 novembre 2022. Sui punti oggetto di contestazione il C.T.P. Ing. tenta Per_1 di formare a favore della una serie di mirate giustificazioni, su cui il sottoscritto Parte_2
C.T.U. non può che essere in disaccordo. Sul punto dell'installazione di gronde e pluviali necessita ricordare che al di là delle direttive impartite dalla D.L. (che allo stato si disconoscono), l'impresa esecutrice ha il dovere/diritto di porsi in linea a quelle che sono le norme della corretta esecuzione delle opere all'interno di un cantiere, questo anche per mezzo di memorie e verbali da inoltrare alla D.L. Solo in questa fattispecie, allo stato
l'impresa esecutrice si sarebbe trovata, nelle condizioni di addebitare la mal riuscita delle lavorazioni al committente. Assolutamente in disaccordo il sottoscritto C.T.U. si trova sull'assunto del C.T.P. Ing. Per_1 secondo cui le microlesioni sarebbero dovute all'effetto di continui geo-assestamenti dovuti alla sismicità del nostro territorio. Volendo passare per buona tale tesi, ci si chiede e si domanda a chi legge se le proprie dimore risultano interessate da tali fenomeni, con ciò volendo, da parte del sottoscritto C.T.U. smentire categoricamente questo assunto e versato in atti dal C.T.P.. Sul punto assume maggiore rilevanza altresì, la nota del 8 marzo
2016allegata al fascicolo di causa, ove il Geom. titolare delle Controparte_2 Parte_2
, proponeva al committente Sig. alcune modifiche e varianti al progetto, attestando che
[...] E_ il piano fondale e le strutture che lo compongono, risultassero integre ed idonee a sostenere i pesi senza alcun lavoro di consolidamento previsto per la messa in opera della distribuzione interna e degli impianti (primo punto su detta nota allegata). Valgono le stesse considerazioni di cui sopra, per quanto attiene le possibili giustificazioni sull'operato della impresa esecutrice, in relazione alla risalita di umidità sui marciapiedi e sulle tramezzature che si potevano facilmente evitare con la formazione di adeguato vespaio alle base fondale dei predetti elementi costruttivi (tra l'altro intervento suggerito dallo stesso Geom. nella nota Controparte_2 del 8 marzo 2016 indirizzata al committente Sig. ).” (cfr. pag. 89 - 92 risposta alle E_ osservazioni di CTU).
Infine, il CTU ha quantificato i danni accertati secondo criteri ragionevoli, ovvero: “La somma stimata in modo empirico dal Direttore dei Lavori in complessivi € 20.000,00 per i danni causati dalle errate lavorazioni, e confermata dal sottoscritto C.T.U. discende certamente da una valutazione sommaria dei danni che tuttavia qualora valutati a misura, avrebbe comportato un sicuro aggravio di spesa a carico della
[...]
. Basti pensare ad esempio, alla demolizione completa dei massetti di base con la naturale Parte_2 conseguenza pure del totale disfacimento degli impianti tecnici ivi passanti e con costi da allineare a tali lavorazioni…. Conclusivamente in relazione alle somme quantificate per il ripristino della copertura, il sottoscritto C.T.U. ha fatto riferimento ai prezzi applicati nel Computo Metrico con cui sono stati affidati i lavori alla prezzi si ricorda, sottoscritti accettati e ancora oggi pretesi dalla Parte_2
9 stessa impresa esecutrice, e si evidenzia riferiti all'anno 2016, volendo significare che gli stessi prezzi se aggiornati all'attualità comporterebbero un sicuro aggravio di spesa. Infine per concludere, in relazione all'incidenza di manodopera e recupero materiali calcolata dal sottoscritto C.T.U. nella misura del 30%, si rappresenta che nell'ambito del completo smontaggio e rimontaggio del tavolato e del manto di copertura, tali percentuali di incidenza risultano assolutamente in linea con i costi medi da affrontare, in quanto è risaputo che nello smontaggio e rimontaggio di una copertura non risulterà possibile recuperare integralmente tutto il materiale, e comunque tale operazione comporterà una forte incidenza di manodopera.” (cfr. pag. 4 e 5 risposta osservazioni CTU).
Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU, si rileva che sono stati accertati i gravi difetti della ristrutturazione eseguita da e, conseguentemente, quest'ultima va condannata al Pt_1 pagamento di € 52.164,67 nei confronti di , in qualità come in atti. E_
La predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che, avendo per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante (Cass. Civ.,
Sez. II, 15.11.2013, n.257759). cfr. (Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 26929/2024)
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo, ossia la conclusione dei lavori in data 29.12.2016, come risulta dallo stato finale dei lavori redatto in data 18/7/2017 (v. all. 17 comparsa di costituzione), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice
I.S.T.A.T.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Anche la domanda riconvenzionale di pagamento della penale contrattuale da ritardata ultimazione dei lavori deve essere dichiarata parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di quanto segue.
Le parti hanno concordato, all'art. 10 del contratto di appalto e delle appendici che in caso di ritardo nella consegna dei lavori sarebbe stata applicata una penale di 1/1000 dell'appalto, per
10 ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore al lordo dell'IVA, che il committente avrebbe dovuto dedurre dal saldo dovuto previa comunicazione scritta. (v. all. n. 6 alla comparsa di costituzione).
Ebbene, parte attrice ha dedotto di avere ultimato i lavori oltre il termine del 15.09.2016, ovvero a dicembre 2016, a causa del mancato pagamento del saldo.
Invero, si osserva che la avrebbe dovuto comunque ultimare i lavori Pt_1 indipendentemente dall'erogazione del saldo, per non rendersi inadempiente ed incorrere nelle penali.
Inoltre, va considerato che l'impresa appaltatrice avrebbe comunque avuto diritto nell'eventualità del pagamento degli interessi moratori per eventuali ritardi nei pagamenti.
Orbene, dalla lettura della relazione della D.L. risulta che “Sebbene la contabilità risale al
29.12.2016, i lavori non sono stati ultimati ed infatti l'impresa in più riprese nei primi mesi del 2017 ha cercato di riparare ad alcuni danni prodotti con l'errata esecuzione di alcuni lavori come sopra evidenziato e
l'ultimo accesso risale al 4/4/2017” (v. pag 7 stato finale dei lavori -all. n. 17 alla comparsa di risposta).
Quindi, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta e firmata dal direttore dei lavori , risulta che le lavorazioni sono state terminate a dicembre 2016 mentre a Parte_3 partire da gennaio 2017 ha svolto solo degli interventi di riparazione. Pt_1
Pertanto, si dichiara la responsabile del ritardo nell'ultimazione dei lavori con Pt_1 conseguente condanna al pagamento della penale prevista dall'art. 10, del documento di variazione al contratto di appalto del 23.06.2016, in relazione al periodo che va dal 16.09.2016 al
29.12.2016 (v. all. n. 6 alla comparsa di costituzione).
Infine, si respinge la domanda di risarcimento del danno per ritardato avvio della struttura ricettiva in quanto sfornita di supporto probatorio.
Infatti, si osserva che per giurisprudenza consolidata il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
11 Quindi, la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n.5613 del 08/03/2018, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29486 del 15/11/2024).
Dall'esame del compendio probatorio emerge che parte convenuta non ha allegato in modo specifico gli elementi e le circostanze di cui sarebbe stato composto detto danno, non potendosi valutare come sufficiente la mera produzione di un documento previsionale di guadagno.
In ultimo, è parimenti infondata la domanda di pagamento dell'importo di € 2.839,00, richiesto dalla Regione Calabria all' convenuta, ammessa ai finanziamenti di cui al Controparte_3 bando regione Calabria PSR 2007/2013, per la ritardata produzione delle certificazioni degli impianti, in quanto genericamente formulata essendosi limitata ad allegare una contestazione emessa dalla Regione Calabria nei suoi confronti dalla quale non si evince che la causa del ritardo sia riconducibile ad inadempienze della e senza oltretutto produrre la prova Pt_1 dell'avvenuto pagamento della sanzione.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite sono parzialmente compensate per un 1/3 e per il restante 2/3 poste a carico di parte attrice, e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, scaglione individuato in quello tra € 52.001 ed € 260.000 sulla scorta del criterio del decisum.
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
-accoglie parzialmente la domanda proposta dalla in Parte_2 persona del legale rappresentante pro – tempore nei confronti di , in E_ proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”;
12 - condanna , in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La E_
Collina di Gianluca Silipo, al pagamento di € 10.965,44, in favore della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro – tempore;
[...]
-accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c., avanzata da , in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La E_
Collina di Gianluca Silipo”, nei confronti della per gravi vizi Parte_2
e difetti dell'immobile in contestazione e, per l'effetto
- condanna la al pagamento in favore di Parte_2 E_
, in proprio e in qualità come in atti, dell'importo di € 52.164,67 oltre IVA, oltre alla
[...] rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati come in parte motiva e oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di pagamento della penale da ritardata ultimazione di lavori concessi in appalto avanzata da , in proprio e in E_ qualità come in atti, nei confronti della e per l'effetto Parte_2
- condanna la al pagamento della penale prevista dall'art. 10 Parte_2 del documento di variazione al contratto di appalto del 23.06.2016 per il periodo che va dal
16.09.2016 al 29.12.2016 in favore di , in proprio e in qualità di titolare E_ dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”;
- dichiara la compensazione del credito vantato dalla per € Parte_2
10.965,44 rispetto al maggior credito accertato in favore di , in proprio E_
e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”;
-rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento del danno da mancato avvio della struttura ricettiva avanzata da , in proprio e in qualità di titolare dell'azienda E_ agricola “La Collina di Gianluca Silipo”, nei confronti della ; Parte_2
-rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento di € 2.839,00 avanzata da E_
, in proprio e in qualità come in atti, nei confronti della
[...] Parte_2
[...]
-dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la al pagamento dei restanti 2/3 in favore di Parte_2 E_
, in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”,
[...]
13 spese che si liquidano complessivamente in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, già liquidate in atti, nella misura del 50% ciascuna.
Catanzaro, lì 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
14
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5879/2018 r.g. vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Corea, per procura in calce all'atto introduttivo;
- ATTORE-
CONTRO
, in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La E_
Collina di Gianluca Silipo”, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pullano, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
-CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.07.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la in persona del legale Parte_2 rappresentante pro – tempore, (in prosieguo: breviter ), ha chiamato in giudizio Pt_1
1 , in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di E_
Gianluca Silipo”, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il grave inadempimento del committente sig. in proprio e nella dedotta qualità, per il ritardo E_ nel pagamento del saldo del corrispettivo convenuto nel contratto di appalto sottoscritto in data 12.01.2016; 2) per l'effetto, condannare il sig. in proprio e nella dedotta qualità, al pagamento in E_ favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_2 della complessiva somma di € 148.713,22 (I.V.A. 10% inclusa), quale saldo lavori, oltre interessi di mora determinati ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012, dal dovuto e sino al soddisfo;
3) condannare, altresì, il convenuto al risarcimento dei danni in favore della conseguenti al grave Parte_2 inadempimento, quantificabili nella somma di € 10.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
4) rigettare integralmente le domande e richieste formulate da controparte, ivi inclusa la spiegata domanda riconvenzionale, in quanto inammissibile per intervenuta decadenza, nonché infondata in fatto e diritto, anche per assoluta mancanza di prova, per tutto quanto esposto in narrativa;
5) in via subordinata, salvo rispettoso gravame, in caso di accoglimento anche solo parziale della spiegata domanda riconvenzionale avversaria, ridotta comunque la pretesa secondo legge, equità e giustizia, disporne la compensazione con il controcredito eventualmente riconosciuto in favore di , fatti Pt_1 salvi gli eventuali conguagli a credito in favore della ricorrente;
6) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La a sostegno delle proposte domande, ha dedotto quanto segue: Pt_1
-di avere eseguito dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato destinato ad agriturismo in favore del convenuto, in forza di contratto di appalto del 21.01.2016, per un importo di €
364.012,87, oltre IVA di legge, con termine di ultimazione dei lavori al 15.02.2016;
-che le parti avevano concordato il 23.03.2016 una variazione contrattuale, stabilendo l'importo dovuto in € 360,921,11, oltre I.V.A e il termine al 30.06.2016;
-che i contraenti il 23.06.2016 avevano convenuto un ulteriore rinvio del termine di scadenza contrattuale al 15.09.2016;
- che i lavori venivano completati nel mese di dicembre 2016 a causa dei ritardi nel pagamento delle prestazioni da parte del committente;
-che nel mese di marzo 2017 aveva corrisposto solo l'importo di € E_
248.300,00, rimanendo debitore per la restante somma di € 148.713,22;
-che l'inadempienza del convenuto gli ha causato un danno quantificabile in € 10.000,00;
2 - che le forniture presso terzi avevano ad oggetto solo i beni di arredo ed accessori e che il committente non aveva contestato le difformità e i vizi dell'opera entro i termini di cui all'art. 1667 c.c., con consequenziale decadenza dell'azione, vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 7/6/2019, si è costituito , in proprio e E_ in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”, il quale ha contestato gli assunti della ricorrente chiedendo il rigetto della domanda principale e delle Pt_1 domande subordinate, perché inammissibili e improcedibili e destituite di fondamento;
il rigetto della domanda di risarcimento di € 10.000,00, rientrando tale costo in quello degli interessi moratori di cui al D.Lgs 192/2012; la condanna dell'attore al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 74.960,37; il risarcimento del danno da parte della per lavorazioni errate per un importo di € 20.000,00 ed € 38.500,00 per la Pt_1 realizzazione delle opere non completate;
il ristoro da parte di dei danni per mancato Pt_1 avvio della struttura ricettiva fino al 31.12.2017; il pagamento da parte dell'attore di € 2.839,00 pretesi dalla Regione Calabria a causa della ritardata produzione delle certificazioni degli impianti;
vinte le spese.
ha basato le sue deduzioni sul computo metrico redatto dalla D.L. E_
Cosentino, nel quale sono state descritte le lavorazioni effettuate non a regola d'arte nonché sulle note di credito emesse nei confronti di e sui pagamenti effettuati per conto di Pt_1 quest'ultima a terzi fornitori.
Mutato il rito da sommario a ordinario sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c..
La causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, acquisita la relazione del
CTU, all'udienza del 15.07.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di accertamento del grave inadempimento di e della E_ condanna di quest'ultimo al pagamento di complessive € 158,713,22 proposta dall'attrice è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'attrice per tardiva denuncia dei vizi lamentati, ai sensi dell'art. 1667 c.c..
3 Sul punto si osserva che la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera e il relativo termine di decadenza per la denuncia dei vizi stessi si fonda su una ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c. che ricorre quando l'appaltatore abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita.
Al contrario, la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si configura in presenza di vizi costruttivi dell'opera che incidono sugli elementi essenziali o anche sugli elementi accessori, tali da influire sulla struttura, efficienza, durata e sul normale godimento del bene oltre che sulla funzionalità globale dell'edificio (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 27315 del 2017, Cass., Civ., Sez.
II, ord. n. 9267/2022).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza tra le due tipologie di responsabilità non vi è incompatibilità, tanto che in caso di gravi difetti il committente può invocare oltre alla garanzia ex art. 1669 c.c. anche quella di cui all'art. 1667 c.c., se non sia incorso in decadenze.
Ciò in quanto le fattispecie si configurano l'una come sotto insieme dell'altra, andando a rafforzare la tutela del committente.
In ogni caso, spetta sempre al giudicante qualificare la domanda giudiziale, valutando l'entità dei vizi contestati.
Ebbene, dall'esame dei vizi lamentati dal convenuto risulta che quest'ultimo ha agito in via riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale dell' per gravi difetti dell'immobile ristrutturato dall'impresa stessa, Pt_1 non anche a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi degli art. 1667 e 1668 c.c..
Infatti, il committente ha contestato la presenza di vizi di esecuzione nella realizzazione dei marciapiedi, di mancata apposizione sui perimetri sud – est e nord – est delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati, l'errata realizzazione delle pareti dei bagni interni alle stanze nord, l'errata posa in opera dei sanitari sospesi, il distacco degli intonaci, carenze queste rientranti nel novero dei gravi difetti perché idonei ad incidere sul normale godimento del bene.
Inoltre, il convenuto ha espressamente avanzato la domanda di risarcimento del danno e non anche quella di cui all'art. 1668 c.c. che dispone il diritto dell'appaltatore di richiedere l'eliminazione dei vizi al committente o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Pertanto, si ritiene che abbia agito in via riconvenzionale per chiedere E_ il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., per gravi difetti dell'opera, con esclusione
4 dell'applicabilità della disciplina relativa alla decadenza o prescrizione dall'azione di cui all'art. 1667 c.c..
Ciò posto, passando al merito, la domanda avanzata dall'attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'impresa appaltatrice ha chiesto la condanna del committente al E_ pagamento di € 148.713,22, a titolo di saldo per i lavori di ristrutturazione del fabbricato da destinare ad agriturismo, oltre ad € 10.000,00 per risarcimento del danno da inadempimento.
A fronte della domanda proposta dall'attore il convenuto ha eccepito l'inadempimento per gravi difetti dell'opera, per mancato completamento di alcune lavorazioni oltre al risarcimento dei danni patiti.
Ebbene, deve rilevarsi che dall'esame delle risultanze della CTU, le cui conclusioni si ritengono condivisibili in quanto assunte all'esito di un iter logico – giuridico scevro da vizi, è emerso che in base alle lavorazioni effettivamente svolte dalla quest'ultima vanti un credito nei Pt_1 confronti di di soli € 10.965,44. E_
In particolare, il CTU ha accertato che: “Sulla base della documentazione allegata ai fascicoli di causa, ed in particolare, facendo riferimento alla contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Geom. si Parte_3 evince la presenza del Certificato di Pagamento n.1 del 13 maggio 2016 per un totale di € 98.652,32. Al suddetto Certificato di Pagamento risultano allegati lo Stato di Avanzamento Lavori, il Libretto Misure, il
Registro di Contabilità, il Sommario Registro di Contabilità. Successivamente, per quanto alla contabilità, si evince la presenza del Certificato di Pagamento n.2 del 29 dicembre 2016 di € 138.092,00 al quale risultano allegati lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale dei Lavori, ove vengono descritti diversi e ripetuti errori di esecuzione riscontrati e segnalati dal D.L. e di seguito riassunti:
1. La difformità di esecuzione nella realizzazione dei marciapiedi;
2. La mancata apposizione lungo i perimetri sud-est e nord-est delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati;
3. L'errata esecuzione dei lavori di realizzazione delle pareti dei bagni adiacenti la sala principale;
4. L'errata esecuzione dei lavori di realizzazione delle pareti dei bagni interni alle stanze lato nord;
5. L'errata posa dei sanitari sospesi previsti nella stanza lato ovest;
6. Il distacco degli intonaci sul frontone esterno;
7. Il mancato ripristino dei muretti in tufo rimossi per esigenze di cantiere. Il
Direttore dei Lavori, inoltre, attesta la parziale conformità alle norme contrattuali alle previsioni di progetto e di perizia ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dalla stessa D.L., rappresentando che non sono stati impartiti ordini di servizio a causa dell'urgenza della Committenza di completare i lavori al fine di evitare la revoca del finanziamento. L'importo netto di Conto Finale per lavori a tutto il 29 dicembre 2016, risulta essere
5 di € 236.692,72 e che a detrarre sul totale pagato di € 225.727,28 determina un credito per l'Impresa di €
10.965,44.” (cfr. pag. 16 e 17 della CTU).
Proseguendo nel merito, deve essere dichiarata parzialmente fondata la domanda riconvenzionale svolta dal per il risarcimento del danno dovuta all'errata esecuzione dei CP_1 lavori oggetto di appalto.
In particolare, il convenuto ha eccepito la presenza di gravi difetti di esecuzione delle opere da parte della con riguardo alla realizzazione dei marciapiedi, alla mancata apposizione Pt_1 sui perimetri sud – est e nord – est delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati, all'errata realizzazione delle pareti dei bagni interni alle stanze nord e all'errata posa in opera dei sanitari sospesi, al distacco degli intonaci.
In effetti, dall'accertamento svolto dal CTU è emersa l'effettiva presenza di gravi carenze nell'esecuzione delle lavorazioni eseguite da così come indicate dal committente e, in Pt_1 aggiunta, è stata accertata anche la non corretta esecuzione della copertura del fabbricato.
Nello specifico il CTU ha accertato, adottando argomentazioni a cui questo Tribunale ritiene di aderire perché prive di vizi logici, che: “La difformità di esecuzione nella realizzazione dei marciapiedi;
I marciapiedi realizzati attorno al fabbricato di proprietà del Sig. , alla data del sopralluogo presentavano CP_1 distacco di parte dei battiscopa, e vistosi segni di degrado consistenti in efflorescenze di cristalli di sale formate per mezzo dell'evaporazione dell'acqua presente all'interno della pavimentazione, a causa della evidente presenza di umidità di risalita.
2. La mancata apposizione lungo i perimetri sud-est e nord-est delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati;
In merito all'apposizione delle tubazioni di collegamento e sfiato dei vespai areati, alla data del sopralluogo non è stato possibile riscontrarne l'effettiva presenza in quanto le stesse sono poste al di sotto del piano di calpestio dei marciapiedi, ma ad ogni modo occorre rilevare che non risultavano comunque presenti sul prospetto dei marciapiedi le bocchette esterne di copertura dei tubi di sfiato. Comunque, considerate le vistose efflorescenze sulla pavimentazione dei marciapiedi posti attorno al fabbricato, considerata la presenza all'interno dell'immobile di segni di umidità di risalita, e considerato pure che nella parte frontale dei marciapiedi esterni alla data del sopralluogo non fosse possibile riscontrare visivamente la presenza delle bocchette esterne di copertura dei tubi di sfiato, si può verosimilmente ipotizzare che le suddette tubazioni siano effettivamente mancanti.
3. L'errata esecuzione dei lavori di realizzazione delle pareti dei bagni adiacenti la sala principale;
4. L'errata esecuzione dei lavori di realizzazione delle pareti dei bagni interni alle stanze lato nord;
Per quanto concerne la realizzazione delle pareti dei bagni, ma più in generale di tutte le pareti interne dell'immobile, alla data del sopralluogo le stesse si presentavano caratterizzate da numerose microlesioni sia
6 longitudinali in altezza, che trasversali prossimità degli alloggi delle porte e delle finestre ed anche nelle zone
d'angolo.
5. L'errata posa dei sanitari sospesi previsti nella stanza lato ovest;
Per quanto alla posa dei sanitari sospesi, nel corso del sopralluogo si rilevava l'errata posa dei suddetti sanitari che risultava talmente ridotta da non consentire l'agevole utilizzo né le corrette operazioni di manutenzione degli stessi.
6. Il distacco degli intonaci sul frontone esterno;
Nel corso del sopralluogo si rilevava il distacco della pitturazione e degli intonaci sui frontoni esterni dell'immobile per come visibile nelle foto di cui sopra. Il mancato ripristino dei muretti in tufo rimossi per esigenze di cantiere. In relazione al muro in pietra di tufo, occorre rappresentare alla data del sopralluogo lo stesso si presentava già ripristinato, ad ogni modo sulla base degli allegati al fascicolo telematico, si evince che nel corso dei lavori il suddetto muro venne smantellato per consentire l'avvicinamento dei mezzi di cantiere al fabbricato. Per quanto fin qui rilevato, si conferma l'ammontare dei danni già quantificati in € 20.000,00 da parte del D.L. Geom. nello Stato Finale dei Lavori e nella Relazione sul Conto Finale dei Parte_3
Lavori. Nel corso del sopralluogo compiuto ad ogni modo, sono state rilevati da parte del sottoscritto ulteriori danni causati da errata esecuzione dei lavori, riferiti alla realizzazione della copertura del fabbricato che da una semplice osservazione esterna, risulta visivamente curvata nella zona dell'altezza centrale dei colmi. La copertura di che trattasi, tra l'altro, è stata realizzata non seguendo il corretto allineamento tra le falde ed i bordi esterni del fabbricato. La curvatura dei colmi della copertura trae origine verosimilmente dall'insufficiente sezione delle travi strutturali impiegate, ed infatti per sopperire a tale carenza sono state realizzate all'interno del sottotetto, alcune pareti interne poste a sostegno delle travi strutturali. Ai fini della realizzazione a regola d'arte della copertura, risulterà necessario procedere al completo smontaggio della copertura stessa, alla sostituzione della struttura portante con travi e di adeguata sezione, ed al rimontaggio di tutte le componenti. Ovviamente dovendo procedere alla sola sostituzione della struttura portante, si potranno recuperare e riutilizzare gran parte dei componenti utilizzati nell'attuale copertura. In merito alla quantificazione delle somme necessitanti alla sistemazione della copertura, il sottoscritto farà riferimento ai prezzi applicati all'interno del Computo Metrico a firma del D.L. Geom. del 21 marzo 2016, ed oggetto della Variazione Contratto di Appalto Parte_3 del 23 marzo 2016 tra la ed il Sig. seguendo Parte_2 E_
l'ordine cronologico di esecuzione delle opere. Per quanto sopra, le somme necessitanti per riparazione ultimazione
e realizzazione a regola d'arte di quanto oggetto del contratto stipulato tra la ed il Parte_2
Sig. consistono nell'importo di € 20.000,00 già quantificato come ammontare dei E_ danni da parte del D.L. Geom. nello Stato Finale dei Lavori e nella Relazione sul Conto Parte_3
Finale dei Lavori e descritti nei precedenti punti 1-2-3-4-5- 6-7, a cui vanno aggiunti € 32.164,67 per la sistemazione a regola d'arte della copertura, con totale complessivo di € 52.164,67.” (cfr. pag. 18- 25 CTU).
7 L'accertamento da parte del CTU si è legittimamente svolto sia mediante le indagini di sopralluogo che mediante l'esame della contabilità relativa alla direzione dei lavori, quale unica documentazione disponibile agli atti.
Inoltre, il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha affermato che i gravi difetti riscontrati siano da attribuirsi a responsabilità dell' affermando che “Entrando Pt_1 nel merito delle Osservazioni poste, contrariamente a quanto affermato dal C.T.P. Ing. secondo cui il Per_1
C.T.U., ha fatto proprie tutte le risultanze descritte dalla Direzione Lavori, occorre rappresentare che il sottoscritto ha compiuto il sopralluogo in data 10 novembre 2022, constatando lo stato dell'immobile a distanza di oltre 6 anni dalla fine dei lavori. Conseguentemente, a differenza di quanto affermato dal C.T.P. Ing.
il sottoscritto C.T.U. non potendo riscontrare l'esatta consistenza delle lavorazioni compiute, atteso che Per_1 non è a conoscenza dello stato ex ante dell'immobile non rinvenuto in atti, non ha potuto elaborare un proprio computo metrico delle lavorazioni effettivamente realizzate, atteso che i lavori sono terminati da oltre 6 anni. Per quanto sopra l'unica documentazione riscontrabile, risulta essere la contabilità prodotta nella fase di Direzione dei Lavori, atteso che in fase di esecuzione il D.L. seguendo l'andamento dei lavori effettuati (ed attualmente non più riscontrabili ad occhio nudo), ha contabilizzato gli stessi. Ci si chiede altresì la ragione per cui il C.T.P. Ing.
presumendo di essere a conoscenza degli elementi sulla base del quale realizzare un puntuale computo Per_1 metrico (per come richiesto al sottoscritto C.T.U.) non lo abbia predisposto ed allegato alle proprie Osservazioni, ma si sia limitato a realizzare un semplice schema in cui partendo dal presupposto che i lavori siano stati realizzati in maniera ineccepibile (e pertanto abbiano assommato l'importo complessivo d'appalto), ha detratto dall'importo finale dei lavori alcune lavorazioni a suo dire non realizzate, giungendo ad un saldo in favore per la
di oltre 100.000,00 €. Si rammenta altresì, che nel corso dell'esecuzione di lavori è Parte_2 buona norma da parte delle Imprese Appaltatrici ai fini della tutela dei propri diritti, sottoscrivere la documentazione contabile prodotta dalla Direzione dei Lavori ponendo delle riserve alla stessa, ai fini di una risoluzione rapida della contestazione con il soggetto direttamente responsabile della Direzione e della
Contabilità dei Lavori. Tale condotta, sulla base di quanto asserito dal C.T.P. Ing. non è stata Per_1 attuata dalla , che non ha sottoscritto alcun documento contabile, precludendo Parte_2 pertanto una rapida risoluzione delle contestazioni avanzate. Passando al secondo quesito posto dal Giudice, occorre inquadrare temporalmente le vicende di causa, difatti i lavori furono realizzati nell'anno 2016, gli inconvenienti furono riscontrati dal D.L. Geom. e riportati all'interno dello Stato Finale dei Parte_3
Lavori e della Relazione sul Conto Finale dei Lavori redatto in data 18 luglio 2017, e a distanza di oltre 6 anni dalla realizzazione dei lavori, i danni causati da errate lavorazioni sono stati riscontrati dal sottoscritto
8 C.T.U. nel sopralluogo del 10 novembre 2022. Sui punti oggetto di contestazione il C.T.P. Ing. tenta Per_1 di formare a favore della una serie di mirate giustificazioni, su cui il sottoscritto Parte_2
C.T.U. non può che essere in disaccordo. Sul punto dell'installazione di gronde e pluviali necessita ricordare che al di là delle direttive impartite dalla D.L. (che allo stato si disconoscono), l'impresa esecutrice ha il dovere/diritto di porsi in linea a quelle che sono le norme della corretta esecuzione delle opere all'interno di un cantiere, questo anche per mezzo di memorie e verbali da inoltrare alla D.L. Solo in questa fattispecie, allo stato
l'impresa esecutrice si sarebbe trovata, nelle condizioni di addebitare la mal riuscita delle lavorazioni al committente. Assolutamente in disaccordo il sottoscritto C.T.U. si trova sull'assunto del C.T.P. Ing. Per_1 secondo cui le microlesioni sarebbero dovute all'effetto di continui geo-assestamenti dovuti alla sismicità del nostro territorio. Volendo passare per buona tale tesi, ci si chiede e si domanda a chi legge se le proprie dimore risultano interessate da tali fenomeni, con ciò volendo, da parte del sottoscritto C.T.U. smentire categoricamente questo assunto e versato in atti dal C.T.P.. Sul punto assume maggiore rilevanza altresì, la nota del 8 marzo
2016allegata al fascicolo di causa, ove il Geom. titolare delle Controparte_2 Parte_2
, proponeva al committente Sig. alcune modifiche e varianti al progetto, attestando che
[...] E_ il piano fondale e le strutture che lo compongono, risultassero integre ed idonee a sostenere i pesi senza alcun lavoro di consolidamento previsto per la messa in opera della distribuzione interna e degli impianti (primo punto su detta nota allegata). Valgono le stesse considerazioni di cui sopra, per quanto attiene le possibili giustificazioni sull'operato della impresa esecutrice, in relazione alla risalita di umidità sui marciapiedi e sulle tramezzature che si potevano facilmente evitare con la formazione di adeguato vespaio alle base fondale dei predetti elementi costruttivi (tra l'altro intervento suggerito dallo stesso Geom. nella nota Controparte_2 del 8 marzo 2016 indirizzata al committente Sig. ).” (cfr. pag. 89 - 92 risposta alle E_ osservazioni di CTU).
Infine, il CTU ha quantificato i danni accertati secondo criteri ragionevoli, ovvero: “La somma stimata in modo empirico dal Direttore dei Lavori in complessivi € 20.000,00 per i danni causati dalle errate lavorazioni, e confermata dal sottoscritto C.T.U. discende certamente da una valutazione sommaria dei danni che tuttavia qualora valutati a misura, avrebbe comportato un sicuro aggravio di spesa a carico della
[...]
. Basti pensare ad esempio, alla demolizione completa dei massetti di base con la naturale Parte_2 conseguenza pure del totale disfacimento degli impianti tecnici ivi passanti e con costi da allineare a tali lavorazioni…. Conclusivamente in relazione alle somme quantificate per il ripristino della copertura, il sottoscritto C.T.U. ha fatto riferimento ai prezzi applicati nel Computo Metrico con cui sono stati affidati i lavori alla prezzi si ricorda, sottoscritti accettati e ancora oggi pretesi dalla Parte_2
9 stessa impresa esecutrice, e si evidenzia riferiti all'anno 2016, volendo significare che gli stessi prezzi se aggiornati all'attualità comporterebbero un sicuro aggravio di spesa. Infine per concludere, in relazione all'incidenza di manodopera e recupero materiali calcolata dal sottoscritto C.T.U. nella misura del 30%, si rappresenta che nell'ambito del completo smontaggio e rimontaggio del tavolato e del manto di copertura, tali percentuali di incidenza risultano assolutamente in linea con i costi medi da affrontare, in quanto è risaputo che nello smontaggio e rimontaggio di una copertura non risulterà possibile recuperare integralmente tutto il materiale, e comunque tale operazione comporterà una forte incidenza di manodopera.” (cfr. pag. 4 e 5 risposta osservazioni CTU).
Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU, si rileva che sono stati accertati i gravi difetti della ristrutturazione eseguita da e, conseguentemente, quest'ultima va condannata al Pt_1 pagamento di € 52.164,67 nei confronti di , in qualità come in atti. E_
La predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che, avendo per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante (Cass. Civ.,
Sez. II, 15.11.2013, n.257759). cfr. (Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 26929/2024)
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo, ossia la conclusione dei lavori in data 29.12.2016, come risulta dallo stato finale dei lavori redatto in data 18/7/2017 (v. all. 17 comparsa di costituzione), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice
I.S.T.A.T.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Anche la domanda riconvenzionale di pagamento della penale contrattuale da ritardata ultimazione dei lavori deve essere dichiarata parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di quanto segue.
Le parti hanno concordato, all'art. 10 del contratto di appalto e delle appendici che in caso di ritardo nella consegna dei lavori sarebbe stata applicata una penale di 1/1000 dell'appalto, per
10 ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore al lordo dell'IVA, che il committente avrebbe dovuto dedurre dal saldo dovuto previa comunicazione scritta. (v. all. n. 6 alla comparsa di costituzione).
Ebbene, parte attrice ha dedotto di avere ultimato i lavori oltre il termine del 15.09.2016, ovvero a dicembre 2016, a causa del mancato pagamento del saldo.
Invero, si osserva che la avrebbe dovuto comunque ultimare i lavori Pt_1 indipendentemente dall'erogazione del saldo, per non rendersi inadempiente ed incorrere nelle penali.
Inoltre, va considerato che l'impresa appaltatrice avrebbe comunque avuto diritto nell'eventualità del pagamento degli interessi moratori per eventuali ritardi nei pagamenti.
Orbene, dalla lettura della relazione della D.L. risulta che “Sebbene la contabilità risale al
29.12.2016, i lavori non sono stati ultimati ed infatti l'impresa in più riprese nei primi mesi del 2017 ha cercato di riparare ad alcuni danni prodotti con l'errata esecuzione di alcuni lavori come sopra evidenziato e
l'ultimo accesso risale al 4/4/2017” (v. pag 7 stato finale dei lavori -all. n. 17 alla comparsa di risposta).
Quindi, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta e firmata dal direttore dei lavori , risulta che le lavorazioni sono state terminate a dicembre 2016 mentre a Parte_3 partire da gennaio 2017 ha svolto solo degli interventi di riparazione. Pt_1
Pertanto, si dichiara la responsabile del ritardo nell'ultimazione dei lavori con Pt_1 conseguente condanna al pagamento della penale prevista dall'art. 10, del documento di variazione al contratto di appalto del 23.06.2016, in relazione al periodo che va dal 16.09.2016 al
29.12.2016 (v. all. n. 6 alla comparsa di costituzione).
Infine, si respinge la domanda di risarcimento del danno per ritardato avvio della struttura ricettiva in quanto sfornita di supporto probatorio.
Infatti, si osserva che per giurisprudenza consolidata il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
11 Quindi, la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n.5613 del 08/03/2018, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29486 del 15/11/2024).
Dall'esame del compendio probatorio emerge che parte convenuta non ha allegato in modo specifico gli elementi e le circostanze di cui sarebbe stato composto detto danno, non potendosi valutare come sufficiente la mera produzione di un documento previsionale di guadagno.
In ultimo, è parimenti infondata la domanda di pagamento dell'importo di € 2.839,00, richiesto dalla Regione Calabria all' convenuta, ammessa ai finanziamenti di cui al Controparte_3 bando regione Calabria PSR 2007/2013, per la ritardata produzione delle certificazioni degli impianti, in quanto genericamente formulata essendosi limitata ad allegare una contestazione emessa dalla Regione Calabria nei suoi confronti dalla quale non si evince che la causa del ritardo sia riconducibile ad inadempienze della e senza oltretutto produrre la prova Pt_1 dell'avvenuto pagamento della sanzione.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite sono parzialmente compensate per un 1/3 e per il restante 2/3 poste a carico di parte attrice, e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, scaglione individuato in quello tra € 52.001 ed € 260.000 sulla scorta del criterio del decisum.
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
-accoglie parzialmente la domanda proposta dalla in Parte_2 persona del legale rappresentante pro – tempore nei confronti di , in E_ proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”;
12 - condanna , in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La E_
Collina di Gianluca Silipo, al pagamento di € 10.965,44, in favore della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro – tempore;
[...]
-accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c., avanzata da , in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La E_
Collina di Gianluca Silipo”, nei confronti della per gravi vizi Parte_2
e difetti dell'immobile in contestazione e, per l'effetto
- condanna la al pagamento in favore di Parte_2 E_
, in proprio e in qualità come in atti, dell'importo di € 52.164,67 oltre IVA, oltre alla
[...] rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati come in parte motiva e oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di pagamento della penale da ritardata ultimazione di lavori concessi in appalto avanzata da , in proprio e in E_ qualità come in atti, nei confronti della e per l'effetto Parte_2
- condanna la al pagamento della penale prevista dall'art. 10 Parte_2 del documento di variazione al contratto di appalto del 23.06.2016 per il periodo che va dal
16.09.2016 al 29.12.2016 in favore di , in proprio e in qualità di titolare E_ dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”;
- dichiara la compensazione del credito vantato dalla per € Parte_2
10.965,44 rispetto al maggior credito accertato in favore di , in proprio E_
e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”;
-rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento del danno da mancato avvio della struttura ricettiva avanzata da , in proprio e in qualità di titolare dell'azienda E_ agricola “La Collina di Gianluca Silipo”, nei confronti della ; Parte_2
-rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento di € 2.839,00 avanzata da E_
, in proprio e in qualità come in atti, nei confronti della
[...] Parte_2
[...]
-dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la al pagamento dei restanti 2/3 in favore di Parte_2 E_
, in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola “La Collina di Gianluca Silipo”,
[...]
13 spese che si liquidano complessivamente in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, già liquidate in atti, nella misura del 50% ciascuna.
Catanzaro, lì 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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