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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 7934/2022
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr. Gennaro Beatrice, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7934 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c., vertente
T R A
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Carbonara di Nola (NA) alla via SS. Medici n. 19 presso lo studio dell'avv. Giuseppa Rainone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
( – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria Controparte_2
), già , elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, via Terraglio n. P.IVA_2 CP_3
63, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come da atti e da verbale del 30.01.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. premesso di aver Parte_1 ricevuto in data 02/12/2022 atto di precetto per l'importo complessivo di € 10.447,50, proponeva opposizione rappresentando che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo n. 2400/2016 (RG 6437/2016), notificato in data
16/11/2016, il Tribunale di Nola gli aveva ingiunto di pagare in favore di la Parte_2 somma di € 15.676,10, oltre interessi moratori al tasso convenzionale e spese legali;
1 - egli aveva preso contatti con la creditrice con la quale aveva raggiunto un accordo di definizione bonaria che prevedeva il pagamento di € 6750,00 in 23 rate mensili dell'importo di €
250 cadauna, a saldo e stralcio dell'importo di cui all'ingiunzione di pagamento e di ogni pretesa;
- di aver provveduto al pagamento dell'importo concordato;
- di aver, tuttavia, ricevuto, in data 2/12/2022, la notifica dell'atto di precetto opposto.
A sostegno della proposta opposizione deduceva:
1) l'inesistenza del credito, in quanto lo stesso era stato transatto nella misura del saldo e stralcio di € 6750,00 interamente versati alla banca cessionaria a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e prima della notifica della di precetto;
CP_1
2) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta mancando la prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo;
3) l'improcedibilità dell'atto di precetto per violazione del D.Lgs. 28/2010 per non aver il presunto creditore proceduto alla mediazione obbligatoria, trattandosi di contratto finanziario;
4) l'indeterminatezza del credito precettato per mancata indicazione del capitale originario e degli interessi applicati nonché per violazione del TUB (in particolare dell'art. 124);
5) la nullità dell'atto presupposto, il decreto ingiuntivo DI n. 2400\2016 emesso dal
Tribunale di Nola emesso in favore di mancando la certificazione di Parte_2 conformità della documentazione contabile posta a base del decreto ingiuntivo alle scritture contabili tenute dalla Banca e per violazione dell'art. 50 TUB;
6) la mancanza della documentazione necessaria per la ricostruzione effettiva delle poste creditorie e debitorie, l'inattendibilità degli estratti conto e l'applicazione di interessi anatocistici.
Concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'intimazione di pagamento per omessa mediazione obbligatoria e il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta; nel merito, dichiarare l'inesistenza del credito per avvenuto pagamento delle somme dovute;
disporsi CTU tecnica per l'accertamento della mancanza di certificazione della documentazione contabile posta a base del decreto ingiuntivo e l'applicazione di interessi ultra legali oltre che violazione dell'art. 1283 c.c.;
2 dichiarare, in ogni caso, nulla dovuto dall'opponente con riferimento alla pretesa creditoria avanzata dall'opposta; condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata il 30/03/2023, si costituiva parte convenuta, eccependo
1) La titolarità in capo a del credito azionato. All'uopo deduceva che la Parte_2
era stata fusa per incorporazione in la quale aveva ceduto pro Controparte_4 soluto il proprio credito a che, a sua volta, aveva ceduto pro Controparte_5 soluto il proprio credito a con atto del 08/03/2022. Controparte_1
Precisava che su richiesta di cessionaria del credito, era stato Controparte_1 dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2400/2016 (RG 6437/2016) per mancata proposizione di opposizione.
2) L'esistenza del credito. Sul punto faceva rilevare come alcuna prova dell'asserito intervenuto accordo era stata offerta dall'opponente.
3) La corretta quantificazione del credito, avendo l'opposta contabilizzato e detratto i pagamenti ricevuti dall'opponente;
4) L'inammissibilità delle censure attinenti al merito del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto di ogni domanda dell'opponente, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Con ordinanza del'11.12.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 16.05.2024, rigettate le istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.01.2025, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio di opposizione non è soggetto a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010, atteso che la normativa vigente esclude l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi – come il presente giudizio di opposizione – all'esecuzione forzata (art. 5, comma 4, lett. E D.Lgs. 28/2010).
3 Ancora in via preliminare, occorre evidenziare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006).
Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività
(Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Passando al caso di specie, l'opponente, deduce tra i vari motivi di opposizione al precetto, la nullità del decreto ingiuntivo 2400/2016 emesso dal Tribunale di Nola, perché privo dei requisiti di validità previsti dall'art. 633 c.p.c. e 50 TUB.
Doglianze che – per quanto sopra argomentato – non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione ma nell'opportuna sede di merito (per l'appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), unica sede deputata all'accertamento della pretesa sostanziale. Lo stesso dicasi per il motivo di opposizione con il quale l'opponente si duole della violazione del TUB (in particolare dell'art. 124).
Ciò chiarito, va dichiarata la sussistenza della legittimazione attiva (rectius della titolarità del credito) in capo alla opposta società . CP_
4 Dalla produzione documentale offerta dalla convenuta risulta che (in capo Parte_2 alla quale era sorto il credito) si è fusa (Cfr. all. 5 produzione di parte opposta) con
[...] la quale ha ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_4 [...] come da estratto GU Parte Seconda n.118 del 5-10-2021 (Cfr. all. 6 Controparte_5 produzione di parte opposta), e successivamente ha ceduto pro Controparte_5 soluto il proprio credito a come da contratto di cessione del Controparte_1
08/03/2022 , (Cfr. all. 7 produzione di parte opposta), di cui è stata data pubblica notizia sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 32 del 19/03/2022, con codice redazionale n. TX22AAB3117 e con espressa comunicazione al debitore (con raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta dal in data 3.05.2022 – Cfr. all. 10 affoliato alla Parte_1 produzione di parte opposta-).
Pertanto, risulta documentata sia la cessione del credito che la efficacia della cessione.
Quanto alla dedotta estinzione del credito portato dal titolo esecutivo per effetto del versamento dell'importo di cui all'accordo transattivo asseritamente intercorso tra le parti, va rilevato che manca del tutto la prova dell'intervenuta transazione novativa dell'obbligazione; transazione che ai sensi dell'art 1967 c.c., va provata per iscritto. Invero, agli atti non solo manca un accordo transattivo ma neppure si può ritenere che vi sia stato un incontro tra proposta ed accettazione attraverso lo scambio di mail tra le parti o i loro difensori, atteso che unico elemento documentale prodotto è la mail inviata dall'opponente in data 25.11.2016 con la quale il sig. dichiara di accettare di transigere a saldo e stralcio la vertenza di cui Parte_1 all'oggetto per la somma complessiva di € 6750,00 in 23 rate mensili di € 250,00 cadauno a partire dal mese di gennaio 2017, senza che tuttavia risulti documentato l'invio della proposta e la sua riferibilità all'istituto di credito.
Pertanto, manca la prova circa l'effettiva esistenza di un accordo transattivo.
Ciò nondimeno, si deve rilevare che l'opposta ha riconosciuto che l'opponente, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha pagato la somma di € 5.500,00, con versamenti di € 250,00 da giugno 2017 a marzo 2019 (22 rate) (si veda doc. 11 del fascicolo dell'opposta) e ha detratto tale importo nell'atto di precetto. Tali pagamenti coincidono con i pagamenti indicati nei bollettini prodotti da parte opponente (si veda documento denominato “bollettini”). Eppure, parte opponente ha prodotto anche i bollettini postali, contenenti la stessa causale, dotati di timbro postale, relativi ai mesi da gennaio 2017 a maggio 2017 (5 rate da € 250,00), e pertanto anche tale importo di € 1.250,00 dovrà essere scomputato dal quantum dovuto.
5 Circa la sollevata eccezione di indeterminatezza del credito, si rileva che la stessa risulta formulata in ordine al contenuto dell'atto di precetto e non al titolo esecutivo;
ebbene se è vero che nell'atto di precetto viene indicata solo la somma complessivamente intimata senza ulteriore specificazione delle singole voci che la compongono è altresì' vero che costituisce principio di diritto consolidato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n. 11281/93); ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2 c.p.c.; non è invece necessario l'indicazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. civ. sez. III n.
4008/2013). Nel caso di specie, non sussiste alcuna indeterminatezza relativa al calcolo del quantum e, in particolare al calcolo degli interessi, posto che, fatto salvo quanto già rilevato e statuito in ordine all'importo dovuto, il creditore opponente non ha richiesto alcuna somma a titolo di interessi moratori ma si è limitata a chiedere l'importo ingiunto (coperto da giudicato), cui ha detratto i pagamenti riconosciuti e ha sommato i compensi del precetto.
Ne deriva, peraltro, che nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. ovvero dell'art. 1284 c.c. (motivo formulato tardivamente) è configurabile.
In particolare, per quanto concerne la sollevata eccezione di usurarietà dei tassi di interesse, tale deduzione costituisce domanda tardivamente formulata e come tale inammissibile, salva la possibilità per l'opponente di fare valere la predetta eccezione in altra sede in funzione recuperatoria della tutela accordata al consumatore dalle coeve pronunce del
Corte di Giustizia Europea del 17 maggio 2022 nelle forme indicate dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite sentenza n 9479/2023 pubblicata il 06.04.2023.
Le spese di lite vengono compensate per 2/3. L'ulteriore terzo viene posto a carico di parte opponente, maggiormente soccombente, e viene liquidato in € 1.692,33 (5.077 : 3), oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 7934/2022 promossa da nei confronti di e per essa, quale Parte_1 Controparte_1
6 mandataria di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa:
- dichiara che il diritto ad agire in via esecutiva in virtù del decreto ingiuntivo n. 2400/2016 (RG 6437/2016) del Tribunale di Nola, notificato in data 16/11/2016, sussiste limitatamente all'importo di € 9.197,50.
- compensa per 2/3 le spese del presente giudizio;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta l'ulteriore terzo delle spese di lite, che liquida in € 1.692,33 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nola l'11 giugno 2025
Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
7
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr. Gennaro Beatrice, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7934 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c., vertente
T R A
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Carbonara di Nola (NA) alla via SS. Medici n. 19 presso lo studio dell'avv. Giuseppa Rainone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
( – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria Controparte_2
), già , elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, via Terraglio n. P.IVA_2 CP_3
63, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come da atti e da verbale del 30.01.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. premesso di aver Parte_1 ricevuto in data 02/12/2022 atto di precetto per l'importo complessivo di € 10.447,50, proponeva opposizione rappresentando che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo n. 2400/2016 (RG 6437/2016), notificato in data
16/11/2016, il Tribunale di Nola gli aveva ingiunto di pagare in favore di la Parte_2 somma di € 15.676,10, oltre interessi moratori al tasso convenzionale e spese legali;
1 - egli aveva preso contatti con la creditrice con la quale aveva raggiunto un accordo di definizione bonaria che prevedeva il pagamento di € 6750,00 in 23 rate mensili dell'importo di €
250 cadauna, a saldo e stralcio dell'importo di cui all'ingiunzione di pagamento e di ogni pretesa;
- di aver provveduto al pagamento dell'importo concordato;
- di aver, tuttavia, ricevuto, in data 2/12/2022, la notifica dell'atto di precetto opposto.
A sostegno della proposta opposizione deduceva:
1) l'inesistenza del credito, in quanto lo stesso era stato transatto nella misura del saldo e stralcio di € 6750,00 interamente versati alla banca cessionaria a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e prima della notifica della di precetto;
CP_1
2) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta mancando la prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo;
3) l'improcedibilità dell'atto di precetto per violazione del D.Lgs. 28/2010 per non aver il presunto creditore proceduto alla mediazione obbligatoria, trattandosi di contratto finanziario;
4) l'indeterminatezza del credito precettato per mancata indicazione del capitale originario e degli interessi applicati nonché per violazione del TUB (in particolare dell'art. 124);
5) la nullità dell'atto presupposto, il decreto ingiuntivo DI n. 2400\2016 emesso dal
Tribunale di Nola emesso in favore di mancando la certificazione di Parte_2 conformità della documentazione contabile posta a base del decreto ingiuntivo alle scritture contabili tenute dalla Banca e per violazione dell'art. 50 TUB;
6) la mancanza della documentazione necessaria per la ricostruzione effettiva delle poste creditorie e debitorie, l'inattendibilità degli estratti conto e l'applicazione di interessi anatocistici.
Concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'intimazione di pagamento per omessa mediazione obbligatoria e il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta; nel merito, dichiarare l'inesistenza del credito per avvenuto pagamento delle somme dovute;
disporsi CTU tecnica per l'accertamento della mancanza di certificazione della documentazione contabile posta a base del decreto ingiuntivo e l'applicazione di interessi ultra legali oltre che violazione dell'art. 1283 c.c.;
2 dichiarare, in ogni caso, nulla dovuto dall'opponente con riferimento alla pretesa creditoria avanzata dall'opposta; condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata il 30/03/2023, si costituiva parte convenuta, eccependo
1) La titolarità in capo a del credito azionato. All'uopo deduceva che la Parte_2
era stata fusa per incorporazione in la quale aveva ceduto pro Controparte_4 soluto il proprio credito a che, a sua volta, aveva ceduto pro Controparte_5 soluto il proprio credito a con atto del 08/03/2022. Controparte_1
Precisava che su richiesta di cessionaria del credito, era stato Controparte_1 dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2400/2016 (RG 6437/2016) per mancata proposizione di opposizione.
2) L'esistenza del credito. Sul punto faceva rilevare come alcuna prova dell'asserito intervenuto accordo era stata offerta dall'opponente.
3) La corretta quantificazione del credito, avendo l'opposta contabilizzato e detratto i pagamenti ricevuti dall'opponente;
4) L'inammissibilità delle censure attinenti al merito del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto di ogni domanda dell'opponente, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Con ordinanza del'11.12.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 16.05.2024, rigettate le istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.01.2025, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio di opposizione non è soggetto a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010, atteso che la normativa vigente esclude l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi – come il presente giudizio di opposizione – all'esecuzione forzata (art. 5, comma 4, lett. E D.Lgs. 28/2010).
3 Ancora in via preliminare, occorre evidenziare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006).
Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività
(Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Passando al caso di specie, l'opponente, deduce tra i vari motivi di opposizione al precetto, la nullità del decreto ingiuntivo 2400/2016 emesso dal Tribunale di Nola, perché privo dei requisiti di validità previsti dall'art. 633 c.p.c. e 50 TUB.
Doglianze che – per quanto sopra argomentato – non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione ma nell'opportuna sede di merito (per l'appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), unica sede deputata all'accertamento della pretesa sostanziale. Lo stesso dicasi per il motivo di opposizione con il quale l'opponente si duole della violazione del TUB (in particolare dell'art. 124).
Ciò chiarito, va dichiarata la sussistenza della legittimazione attiva (rectius della titolarità del credito) in capo alla opposta società . CP_
4 Dalla produzione documentale offerta dalla convenuta risulta che (in capo Parte_2 alla quale era sorto il credito) si è fusa (Cfr. all. 5 produzione di parte opposta) con
[...] la quale ha ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_4 [...] come da estratto GU Parte Seconda n.118 del 5-10-2021 (Cfr. all. 6 Controparte_5 produzione di parte opposta), e successivamente ha ceduto pro Controparte_5 soluto il proprio credito a come da contratto di cessione del Controparte_1
08/03/2022 , (Cfr. all. 7 produzione di parte opposta), di cui è stata data pubblica notizia sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 32 del 19/03/2022, con codice redazionale n. TX22AAB3117 e con espressa comunicazione al debitore (con raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta dal in data 3.05.2022 – Cfr. all. 10 affoliato alla Parte_1 produzione di parte opposta-).
Pertanto, risulta documentata sia la cessione del credito che la efficacia della cessione.
Quanto alla dedotta estinzione del credito portato dal titolo esecutivo per effetto del versamento dell'importo di cui all'accordo transattivo asseritamente intercorso tra le parti, va rilevato che manca del tutto la prova dell'intervenuta transazione novativa dell'obbligazione; transazione che ai sensi dell'art 1967 c.c., va provata per iscritto. Invero, agli atti non solo manca un accordo transattivo ma neppure si può ritenere che vi sia stato un incontro tra proposta ed accettazione attraverso lo scambio di mail tra le parti o i loro difensori, atteso che unico elemento documentale prodotto è la mail inviata dall'opponente in data 25.11.2016 con la quale il sig. dichiara di accettare di transigere a saldo e stralcio la vertenza di cui Parte_1 all'oggetto per la somma complessiva di € 6750,00 in 23 rate mensili di € 250,00 cadauno a partire dal mese di gennaio 2017, senza che tuttavia risulti documentato l'invio della proposta e la sua riferibilità all'istituto di credito.
Pertanto, manca la prova circa l'effettiva esistenza di un accordo transattivo.
Ciò nondimeno, si deve rilevare che l'opposta ha riconosciuto che l'opponente, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha pagato la somma di € 5.500,00, con versamenti di € 250,00 da giugno 2017 a marzo 2019 (22 rate) (si veda doc. 11 del fascicolo dell'opposta) e ha detratto tale importo nell'atto di precetto. Tali pagamenti coincidono con i pagamenti indicati nei bollettini prodotti da parte opponente (si veda documento denominato “bollettini”). Eppure, parte opponente ha prodotto anche i bollettini postali, contenenti la stessa causale, dotati di timbro postale, relativi ai mesi da gennaio 2017 a maggio 2017 (5 rate da € 250,00), e pertanto anche tale importo di € 1.250,00 dovrà essere scomputato dal quantum dovuto.
5 Circa la sollevata eccezione di indeterminatezza del credito, si rileva che la stessa risulta formulata in ordine al contenuto dell'atto di precetto e non al titolo esecutivo;
ebbene se è vero che nell'atto di precetto viene indicata solo la somma complessivamente intimata senza ulteriore specificazione delle singole voci che la compongono è altresì' vero che costituisce principio di diritto consolidato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n. 11281/93); ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2 c.p.c.; non è invece necessario l'indicazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. civ. sez. III n.
4008/2013). Nel caso di specie, non sussiste alcuna indeterminatezza relativa al calcolo del quantum e, in particolare al calcolo degli interessi, posto che, fatto salvo quanto già rilevato e statuito in ordine all'importo dovuto, il creditore opponente non ha richiesto alcuna somma a titolo di interessi moratori ma si è limitata a chiedere l'importo ingiunto (coperto da giudicato), cui ha detratto i pagamenti riconosciuti e ha sommato i compensi del precetto.
Ne deriva, peraltro, che nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. ovvero dell'art. 1284 c.c. (motivo formulato tardivamente) è configurabile.
In particolare, per quanto concerne la sollevata eccezione di usurarietà dei tassi di interesse, tale deduzione costituisce domanda tardivamente formulata e come tale inammissibile, salva la possibilità per l'opponente di fare valere la predetta eccezione in altra sede in funzione recuperatoria della tutela accordata al consumatore dalle coeve pronunce del
Corte di Giustizia Europea del 17 maggio 2022 nelle forme indicate dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite sentenza n 9479/2023 pubblicata il 06.04.2023.
Le spese di lite vengono compensate per 2/3. L'ulteriore terzo viene posto a carico di parte opponente, maggiormente soccombente, e viene liquidato in € 1.692,33 (5.077 : 3), oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 7934/2022 promossa da nei confronti di e per essa, quale Parte_1 Controparte_1
6 mandataria di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa:
- dichiara che il diritto ad agire in via esecutiva in virtù del decreto ingiuntivo n. 2400/2016 (RG 6437/2016) del Tribunale di Nola, notificato in data 16/11/2016, sussiste limitatamente all'importo di € 9.197,50.
- compensa per 2/3 le spese del presente giudizio;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta l'ulteriore terzo delle spese di lite, che liquida in € 1.692,33 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nola l'11 giugno 2025
Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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