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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 24/03/2025, ore 9:00, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 4659/2021 R.G.A.C., si dà atto che sono presenti l'Avv. Lorena Geraci per parte opponente e l'Avv. Giuseppe Azzaretti in sostituzione dell'Avv. Faggella per
[...]
i quali concludono come nei rispettivi atti introduttivi e note conclusive, CP_1
discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di conIGlio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:25, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4659/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
1 TRA
nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Lorena Geraci ( giusta procura in calce Email_1 all'atto di citazione in opposizione, ammessa al Gratuito patrocinio con delibera prot. N.
10209/21 del 18.03.21 del COA di Palermo
OPPONENTE
E
con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
( giusta procura conferita per atto in notaio Email_2
Dott. , Rep. n. 60896, Raccolta n. 31305 Persona_1
SOCIETA' OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
……………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ revoca il decreto ingiuntivo n. 791/2021 emesso dal Tribunale di Palermo;
➢ compensa un terzo delle spese del giudizio monitorio e di opposizione e condanna la IG.ra al pagamento della rimanente quota di due terzi, Parte_1 spese che nell'intero vanno liquidate in complessivi € 3.237,00 di cui € 145,00 per esborsi ed € 3.092,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24/03/2021, la IG.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 791/2021 emesso da questo Tribunale, depositato il 18/02/2021 e notificato il 05/03/2021, con cui alla predetta è stato ingiunto, in favore di il pagamento della somma di € 5.716,97, oltre interessi Controparte_2
legali dalla domanda al soddisfo, a saldo di fatture emesse per fornitura di energia
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elettrica, nonché delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente, la prescrizione biennale delle somme ingiunte;
nel merito, in ogni caso, ha sostenuto di non dovere somma alcuna dal 01/08/2018 per avere trasferito la propria residenza in altro appartamento e, comunque, ha contestato l'eccessività dei consumi stante che dal maggio 2014 la potenza dell'utenza sarebbe stata depotenziata e che l'abitazione era composta di soli n. 3 vani.
Si è costituita eccependo, previa richiesta di concessione della Controparte_2
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata, contestando l'eccezione di prescrizione atteso che per le fatture emesse prima del marzo
2018 il termine, comunque interrotto, era quinquennale e per le fatture successive decorreva dalla scadenze delle stesse;
ha rilevato di avere fornito la prova del proprio credito e che l'opponente non ha dimostrato di avere chiesto la verifica di malfunzionamento del contatore né la cessazione dell'utenza.
Con ordinanza del 22/07/2021 è stata rigettata la chiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonché l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19/12/2024 e, poi rinviata, per eIGenze di ruolo, per la medesima attività, al 20/03/2025.
Prescrizione
L'opponente ha sollevato la prescrizione del credito stante il decorso del termine biennale dalla scadenza delle fatture e tenuto conto della mancanza di atti interruttivi ad eccezione della raccomandata datata 23/05/2014, ricevuta il 03/06/2014.
Detta eccezione va accolta solo parzialmente.
In punto di diritto, va rilevato che il contratto di utenza di energia elettrica e/o gas è un contratto di somministrazione, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole.
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Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale.
Ciò posto, va rilevato che l'art. 1 della L. 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), così come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/19), all'art.1 comma 4, recita testualmente: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo…”. La citata disposizione ha precisato, altresì, al susseguente comma
10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
In realtà le disposizioni sopra richiamate non appaiono di facile interpretazione con riferimento, evidentemente, non alla durata del termine di prescrizione, certamente, biennale del diritto al corrispettivo per i consumi ma quanto alla decorrenza di tale termine.
Nella legge sopra indicata, infatti è previsto solo il termine della data della fatturazione ma non anche il periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.
Dopo una prima interpretazione della suddetta disposizione che è stata quella di ritenere la prescrizione breve biennale applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1° marzo 2018 (cfr. Tribunale Benevento sez. II, 11/05/2022, n.
1116), successivamente, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto che nei
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contratti di fornitura del servizio elettrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture atteso che solo da tale momento i crediti divengono eIGibili, essendo del tutto irrilevante il tempo in cui è avvenuta la fornitura perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Secondo quest'ultima interpretazione, le disposizioni primarie sopra indicate devono essere integrate con la regolazione vigente in materia, in particolare, con la delibera
ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr che, all'art. 2 comma 2.3 dell'allegato B, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 (Legge n.
205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente” e tale regolazione vigente richiamata è rappresentata dalla delibera ARERA 655/2017, specificatamente, dall'allegato RQSII, che all'articolo 36 dispone il "tempo per
l'emissione della fattura" individuato dall'art. 67 in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
In tal senso, a seguito dell'Ordinanza Pregiudiziale del 17/04/2023, R.G. 2666/2022 del Giudice di Pace di Caserta che aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione breve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contribuente ed un ente del circondario, il Primo Presidente della Cassazione, pur ritenendo inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata, ha statuito che “La disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (cfr. Cass. 10/05/2023 n. 12522).
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice
Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della
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richiamata legge n. 186/2020, ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (cfr. Tar Lombardia 1442/2021).
Alla luce di quanto premesso, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 01/03/2018 anche se relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta.
Ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto ovvero, nel caso di specie, quando la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida e tale momento coincide con quello in cui il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture (entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento).
A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01/03/2018 anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra-biennali.
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della legge n.
205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 01.03.2018) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi.
Tale normativa, invece, non va applicata alle bollette recanti scadenza di pagamento fino al 01/03/2018 il cui termine prescrizionale rimane quello quinquennale.
Nella specie, per quanto riguarda il primo gruppo di fatture emesse tra il 24/10/2013 e il 11/06/2014, la prescrizione era di cinque anni, termine che è stato interrotto con la diffida e messa in mora effettuata, dapprima, con la raccomandata del 23/05/2014, ricevuta il 06/06/2014 e poi con la raccomandata del 26/11/2014, non ritirata e tornata al
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mittente per “compiuta giacenza” il 07/01/2015 (cfr. docc. 8 – 8a - 9 – 9a produzione
). CP_1
Secondo l'art. 2941 c.c. interrompono la prescrizione la richiesta giudiziale od ogni altro atto che costituisca in mora il debitore ex art. 1219 comma 1 c.c., mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto al debitore.
La Corte di legittimità ha di recente stabilito che anche la fattura può essere un atto di costituzione in mora: “L'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219 co.
1 cc può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora” (cfr.
Cass. 05.04.2016 n. 6549).
Le superiori diffide sono da considerarsi ad ogni effetto di legge atti interruttivi del termine prescrizionale pur se la seconda non è stata ritirata dall'opponente.
Invero, “Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (cfr. Cass.
24.04.2015 n. 6527).
Il ritorno al mittente “per compiuta giacenza” non inficia la validità e l'efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario (cfr. Cass. 28/11/2013 n.
26708).
Nella fattispecie, l'opponente non ha rappresentato né provato circostanze idonee a smentire siffatta presunzione, quindi alla stessa può essere attribuita efficacia interruttiva.
Applicando i principi enunciati al caso in esame, l'eccezione di prescrizione relativamente all'importo di cui al predetto gruppo di fatture va accolta in quanto la successiva diffida di pagamento è stata inviata, presso la residenza della in Pt_1
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Palermo via Quinta Casa, con raccomandata del 16/09/2020 rifiutata dalla destinataria
(cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), oltre il termine quinquennale dalla precedente messa in mora (07/01/2015).
È pur vero che la società opposta, a partire dalla fattura del 14/02/2016 e in quelle successive, in ogni fattura segnalava e specificava quelle non pagate ma tale indicazione non può ritenersi idonea ad avere costituito in mora l'utente e, quindi, ad interrompere la prescrizione, stante che nel documento fiscale non è stato indicato un termine per il pagamento e l'avviso che, se lo stesso non fosse intervenuto prima della scadenza, il debitore avrebbe dovuto ritenersi costituito in mora;
peraltro, il bollettino allegato per il pagamento era predisposto per il solo importo della fattura in scadenza.
Del pari prescritte devono ritenersi le somme di cui alle fatture emesse nelle date
14/02/2015, 16/04/2015 e 11/06/2015 atteso che la diffida di cui alla raccomandata del
16/09/2020 è stata intimata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza delle fatture.
Per quanto riguarda le fatture emesse nel periodo 13/10/2015 - 11/02/2018, anch'esse soggette alla prescrizione quinquennale, l'eccezione di prescrizione va rigettata in quanto il termine è stato ritualmente interrotto dalla notifica della citata diffida di pagamento del 16/09/2020 ed il decreto ingiuntivo è stato notificato il 05/03/2021 quando il termine di prescrizione non era ancora decorso.
In ultimo, va evidenziato che devono ritenersi prescritte le somme di cui alle fatture emesse nelle date 13/04/2018, 13/06/2018 e 13/08/2018 atteso che il pagamento delle somme di cui alla raccomandata del 16/09/2020 è stato intimato oltre il termine di due anni dalla scadenza delle fatture.
Per quanto riguarda, invece, le fatture emesse nelle date 11/10/2018, 12/12/2018 e
12/02/2019 la prescrizione biennale è stata interrotta dalla diffida del 16/09/2020 e per quelle emesse nel periodo 12/04/2019 – 15/01/2020 il termine è stato interrotto, oltre che dalla menzionata diffida, dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Conseguentemente, il credito azionato con il decreto ingiuntivo non ancora prescritto ammonta ad € 3.365,74.
Prova del credito
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In punto di diritto, va rilevato che nell'ambito dei contratti di somministrazione di energia elettrica le particolari modalità di erogazione del servizio e di contabilizzazione del consumo, impongono di adeguare i generali principi di riparto dell'onere della prova.
E, invero, se certamente la bolletta, quale atto di formazione unilaterale del credito, presuppone la verifica del regolare funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi per mezzo del c.d. contatore apposto nel luogo di erogazione del servizio, detto contatore, quale strumento nella disponibilità anche del cliente, che ne diviene custode, costituisce elemento idoneo a certificare l'importo dei consumi registrati, salvo specifiche contestazioni da parte del cliente.
Pertanto, in tali contratti di somministrazione (nella specie di energia elettrica) “La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo
e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr.
Cass. 29/01/2019 n. 2327; Cass. 06/03/2019 n. 6562; Cass. 22/11/2016 n. 23699).
Conseguentemente, “In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore
- richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo;
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che
l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (cfr. Cass. 19/01/2021 n. 836; Cass.09/01/2020 n.
297).
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In altre parole, l'onere della prova del credito incombe sul fornitore e, ove quest'ultimo fornisca prova del titolo, la fattura prodotta si considera corretta salvo prova contraria che deve fornire l'utente mediante elementi di valutazione, anche presuntivi, diretti a dimostrare che l'importo indicato nelle fatture non corrisponde ai reali consumi.
Nel caso che ci occupa, ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base Controparte_2 di alcune fatture emesse tra 24/10/2013 e il 15/01/2020, nonché dell'estratto autentico delle scritture contabili ove sono state annotate le citate fatture (cfr. docc.
3-4 fascicolo monitorio).
Dalla documentazione in atti, può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica nel luogo di cui alle bollette azionate sito in Palermo, via Manin n. 18, pacificamente nella disponibilità dell'opponente.
A fronte di ciò, la on ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale inter- Pt_1
partes né di avere effettivamente fruito del servizio nel periodo controverso onde tali fatti possono ritenersi incontestati ex art. 115 c.p.c.
“Il convenuto, ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione" (cfr. Cass. 04/11/2021 n. 31837; Cass. 29/4/2020 n. 8376; Cass. 21/06/2016
n. 12748).
L'opponente si è limitata ad addurre che il contatore non funzionava ma dalla documentazione in atti non risulta che l'opponente abbia fatto la richiesta di una verifica
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del contatore atteso che il documento prodotto riguarda una verifica attivata il
04/02/2013 (cfr. doc. 8 produzione opponente) ovvero circa un anno precedente alla prima fattura azionata e non risulta che siano state avanzate altre richieste successivamente e, comunque, ad eventuali istanze orali non può essere attribuita alcuna valenza probatoria.
La ha sostenuto di avere lasciato l'immobile, a seguito di sfratto per morosità, Pt_1 nell'agosto 2018 per trasferirsi nell'abitazione del figlio ubicata in Palermo via Quinta
Casa n. 32 e di avere comunicato, telefonicamente, alla società opposta la volontà di volere cessare l'utenza.
Questa ha dimostrato, a mezzo testi, di essere andata ad abitare a casa del figlio nell'agosto del 2018; infatti il teste figlio dell'opponente, ha Testimone_1 confermato il capitolo n. 8 della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (“Vero è che in data 01.08.2018 la IG.ra , in uno alla sua famiglia si trasferiva presso Parte_1 altro appartamento ove oggi risiede”); ma il semplice rilascio dell'immobile non libera il contraente dall'obbligazione contrattuale assunta.
Infatti, l'opponente avrebbe dovuto effettuare la richiesta di disattivazione dell'utenza, secondo quanto previsto nel contratto, a mezzo FAX, al numero verde o all'indirizzo di posta elettronica ivi indicati, ferma restando la conferma da trasmettere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, però, non è stata allegata agli atti.
Ciò detto, la non ha fornito alcun elemento di prova di per sé idoneo a scalfire Pt_1
la presunzione di veridicità dei consumi rilevati, posti a fondamento delle menzionate fatture, non ha neanche formulato una specifica censura fondata su dati ed elementi oggettivamente riscontrabili, idonea ad inficiare il metodo di calcolo seguito dal
Distributore per la rilevazione dei consumi né, infine, ha dimostrato l'entità degli stessi effettuati nel periodo contestato, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato e corrispondente agli ordinari impieghi di energia.
Infatti, l'opponente ha contestato, soltanto genericamente, l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, non ha allegato documentazione idonea a comprovare i dati di consumo antecedenti o successivi al periodo preso in contestazione al fine di
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comprovare un minor consumo di energia rispetto a quello di cui alle fatture né ha dato prova dell'anomalia nella relativa registrazione e della discordanza tra i consumi indicati e quelli reali o che i consumi eccessivi erano dovuti a cause esterne alla sua volontà ed a lei non imputabili.
Alla luce di quanto sopra, non può che concludersi nel senso della correttezza della fatturazione emessa dall'ente erogatore in quanto conforme alla disciplina di settore e poiché non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine alla quantità di energia elettrica consumata dall'utenza intestata all'opponente, la stessa è tenuta al pagamento del credito ingiunto e non prescritto.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 791/2021 emesso da questo Tribunale deve essere revocato e disposta la condanna dell'opponente al pagamento della somma di €
3.365,74 oltre gli interessi legali dalla scadenza delle fatture all'effettivo soddisfo.
Va rammentato, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente accolta, deve, oltre a revocare il decreto in-giuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr. Cass.
20/05/2019 n. 13530; Cass. 02/09/2013 n. 20052; Cass. 17/10/2011 n. 21432; Cass.
19/03/2007 n. 6514).
……………
Per quanto riguarda regime delle spese, in ultimo, è bene osservare che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può considerarsi soccombente.
“Ove, in particolare, all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sia accertato che la pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione è fondata solo in parte,
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si determina una situazione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, perciò sottratto al sindacato di legittimità, la valutazione delle proporzioni e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non necessitando il rispetto di un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (cfr. Cass. 24/09/2020 n. 20004; Cass. 10/04/2014
n.8428; Corte Appello L'Aquila 31/07/2021 n. 1092; 03/06/2020 n. 8225).
Pertanto, considerato che la somma ingiunta è superiore rispetto a quella accertata nel presente giudizio, si ritiene opportuno compensare un terzo delle spese di lite, sia del giudizio monitorio che di quello di opposizione, e condannare l'opponente al pagamento, in favore di della restante quota in quanto l'iniziativa Controparte_2
processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ai valori medi di cui alla tabella n. 2 per le cause di valore da € 1.000,01 fino ad € 5.200,01 tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del detto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazioni di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Così deciso in Palermo, 24 marzo 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile