TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1068/2025 promossa da: (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2 10.10.1995, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Romanelli e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 30.05.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio in Razboieni – distretto di AM (Romania) in data 23.07.2015; che dall'unione è nato in data [...] il figlio di essere titolari delle Per_1 disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza come meglio credono nel territorio italiano o all'estero e si impegnano sin d'ora a dare il proprio consenso per espatriare o comunque per ottenere il passaporto per l'espatrio. 2) Il figlio affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà la residenza prevalente Per_1 presso la madre in AN NO di GR (SP) Via Carducci n° 29, ove la stessa ha già trasferito la propria dimora. Aderendo allo spirito dell'affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato con ciascuno di loro, non ostacolare il diritto del minore a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla educazione ed istruzione del figlio dovranno essere assunte da entrambi i coniugi di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Ciascun coniuge dovrà essere tempestivamente Per_1 informato dall'altro di qualsiasi circostanza rilevante relativa alle attività, alle inclinazioni, alle aspirazioni ed alle problematiche del minore. Di concerto verranno assunte, nel rispetto delle legittime aspirazioni del figlio, le scelte di indirizzo scolastico, quelle relative alle attività sportive e ricreative. Ciascun coniuge dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi problematica attinente la salute del figlio, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) a cui il minore dovesse essere sottoposto dovranno essere discussi e decisi da entrambi i genitori. Uguali doveri e diritti avranno i coniugi di vigilare sulla istruzione del minore, confrontandosi con gli insegnanti e prendendo visione dei risultati degli studi con uguale diritto a partecipare agli organi rappresentativi in seno alle istituzioni scolastiche. Nei periodi di custodia ciascuno dei genitori dovrà farsi carico di rispettare le esigenze di studio del figlio ed anche di assicurare la necessaria continuità alle attività ricreative e sportive dallo stesso intraprese. I coniugi si impegnano comunque a tenersi reciprocamente al corrente e a confrontarsi tra loro riguardo ai più rilevanti eventi della vita del figlio, con particolare riferimento alla sua vita scolastica, ma anche alle attività ed abitudini di svago. Ogni decisione, anche relativa alle visite padre-figlio, dovrà essere assunta dai genitori e poi comunicata a per assumerne, ove ritenuto, il parere. Per_1
3) La casa coniugale sita in AN NO GR (SP) Piazza della pace n° 9 condotta in locazione dal Sig. continuerà ad essere occupata dal medesimo, la Sig.ra Parte_1 Parte_2 ha già lasciato la dimora coniugale e ha già prelevato tutti gli effetti personali e beni di interesse e si impegna a trasferire formalmente la propria residenza unitamente a quella del figlio in Per_1 AN NO GR (SP) Via Carducci n° 29.
4) Tutti gli arredi dell'immobile già residenza coniugale rimarranno assegnati al Sig. Parte_1
5) I coniugi di comune accordo convengono che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di Martedi e Giovedi di ogni settimana dalle 18:00 alle 21:00, il piccolo sarà prelevato Per_1 dalla residenza materna dal Sig. e ivi riconsegnato ad orario stabilito dal medesimo, Parte_1 inoltre il padre potrà vedere e stare con il figlio ogni volta che vorrà previo accordo con la madre con almeno 48 ore di preavviso. In ogni caso il figlio trascorrerà con il padre e con la madre Per_1 week end alternati, dal sabato alle 11:00 e sino alla domenica alle ore 21:00, con pernottamento presso il medesimo, con gli stessi metodi di prelievo e riconsegna del minore di cui sopra, resta inteso che i genitori potranno liberamente modificare i predetti orari tenendo in considerazioni eventuali esigenze lavorative di entrambi, ovvero problemi di salute e studio del minore e comunque sentite le volontà del medesimo.
6) I genitori potranno trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza durante il periodo estivo e 7 giorni anche non consecutivi durante quello invernale, previa reciproca comunicazione con congruo anticipo almeno entro il 31/5 di ogni anno al fine di poter organizzare i reciproci periodi di ferie;
I figli trascorreranno con il padre e con la madre le festività natalizie (24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio) e AS (Pasqua e lunedì dell'Angelo) secondo il criterio dell'alternanza e dell'equivalenza. 7) Il sig. riconosce a suo carico la contribuzione mensile per il mantenimento del figlio Parte_1 in euro 250,00 – soggetta a rivalutazione Istat ex lege – da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto c/c intestato a IBAN Parte_2
[...] nonchè nella misura del 50% delle spese CP_1 straordinarie secondo l'individuazione, seppur non esaustiva, indicata nel protocollo in vigore presso l'intestato Ufficio siglato il 13 dicembre 2018 che quivi si trascrive. 8) Nel mantenimento ordinario devono ricomprendersi, le spese per vitto, abbigliamento, materiale di cancelleria, eventuale mensa scolastica, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali) ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc). Devono intendersi le spese straordinarie come quelle dipendenti da eventi imprevisti o imprevedibili o da situazioni scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse;
le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose. Più in particolare, sempre a mero titolo esemplificativo, le spese straordinarie da documentare in ogni caso, devono essere quindi così ripartite: A) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti da medico curante;
b) cure dentistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante non erogabili da Servizio Sanitario Nazionale;
d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
e) tickets sanitari in genere e, più in generale spese sanitari urgenti e indifferibili. B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) protesi e ausili medico -sanitari di significativo valore (occhiali con montature particolari, apparecchi ortodontici, presidi ortopedici ecc.); c) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
d) trattamenti sanitari in genere privati che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante. C) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole di ogni grado;
c) uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento;
d) abbonamenti a mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
e) abbigliamento sportivo e attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie. D) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative spese di frequentazione di istituti scolastici privati ovvero di università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà non parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi ( tranne il caso in cui l'iscrizione universitaria presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); d) spese per lezioni private, e corsi di recupero;
e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero. E) Spese extrascolastiche che richiedono tutte il preventivo accordo: a) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( ivi compresi motocicli, minicar etc); b) spese di iscrizione a rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi, centri ricreativi;
c) spese per viaggi e vacanze;
d) spese per pre-scuola, dopo-scuola, baby sitter;
e) spese per acquisto computer, telefonini, I pad etc;
e) spese per eventi riguardanti i figli ( compleanni, comunioni, cresime etc); f) spese per conseguimento della patente A e B. F) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per utilizzo e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere che sia stata previamente concordata. 9) La macchina tipo Hyunday Tucson targa FF468DS attualmente intestata al Sig. e Parte_1 alla Sig.ra , madre del Sig. rimarrà intestata agli stessi e in uso al Sig. Parte_3 Pt_1 Pt_1
[...]
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere, allo stato, alcun contributo al mantenimento personale.
11) Il marito e la moglie dichiarano inoltre di avere, in tal guisa, definito qualsiasi altro rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione in ordine ai rapporti patrimoniali tra essi intercorsi ed intercorrenti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 18.09.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
precisandosi che nulla osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio in oggetto nei registri dello stato civile italiano (in tal senso la giurisprudenza maggioritaria). Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Razboieni – distretto di AM (Romania) in data 23.07.2015;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti. La Spezia, 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani